TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 478
TAR
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso introduttivo è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dalla P.A. resistente, in quanto l'adozione del provvedimento di riesame ha reso ininfluente l'eventuale annullamento del provvedimento di diniego impugnato inizialmente.

  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso introduttivo è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dalla P.A. resistente, in quanto l'adozione del provvedimento di riesame ha reso ininfluente l'eventuale annullamento del provvedimento di diniego impugnato inizialmente.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative alla violazione degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale

    Le censure sono infondate poiché il diniego può essere legittimamente fondato sul contrasto del progetto con i siti preferenziali, qualora la società richiedente non abbia valutato prioritariamente i siti comunali preferenziali né dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzo degli stessi.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative alla violazione degli artt. 4 e 9 del regolamento comunale

    Le censure sono infondate poiché il diniego può essere legittimamente fondato sul contrasto del progetto con i siti preferenziali, qualora la società richiedente non abbia valutato prioritariamente i siti comunali preferenziali né dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzo degli stessi.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative alla violazione dell'art. 44 D.Lgs. 259/2003 e del termine perentorio

    Il provvedimento di riesame non è soggetto al termine di 60 giorni di cui all'art. 44 D.Lgs. 259/2003, bensì al termine di 12 mesi di cui all'art. 21 nonies L. 241/1990, e le ragioni di interesse pubblico sussistono e sono adeguate.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative alla violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990

    Il provvedimento di riesame si configura come annullamento d'ufficio del provvedimento autorizzatorio formatosi per silenzio assenso, con indicazione delle ragioni di illegittimità e degli interessi pubblici all'annullamento. Sussistono le ragioni di interesse pubblico e non vi sono vizi di arbitrarietà o irragionevolezza.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative al difetto di motivazione e istruttoria

    In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto del ricorso. Le motivazioni addotte dal Comune sono sufficienti e non viziate.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative alla violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990

    Il provvedimento di riesame si configura come annullamento d'ufficio del provvedimento autorizzatorio formatosi per silenzio assenso, con indicazione delle ragioni di illegittimità e degli interessi pubblici all'annullamento. Sussistono le ragioni di interesse pubblico e non vi sono vizi di arbitrarietà o irragionevolezza.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative al difetto di motivazione e istruttoria

    In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto del ricorso. Le motivazioni addotte dal Comune sono sufficienti e non viziate.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure in via derivata

    Le ragioni di illegittimità dedotte con il ricorso principale sono state disattese, pertanto anche le censure in via derivata sono infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 478
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 478
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo