Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1022/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARESCOTTI FEDERICO,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. CALENZO Controparte_1 C.F._2
BARBARA e dell'Avv. VALENTI MARCELLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 07/10/2014 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati, raccolto nell'ambito del giudizio poi consensualmente definito, a seguito di sua trasformazione, con sentenza n. 1245/2015 pubblicata in data 07/07/2015;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i ricorrenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) a definizione di tutti i rapporti patrimoniali ed economici fra i ricorrenti, ai fini della risoluzione della definitiva crisi coniugale:
- si obbliga a trasferire a che si obbliga ad acquistare Controparte_1 Parte_1
riservandosi ogni valutazione in merito alla richiesta “benefici prima casa”, la quota di piena comproprietà di ½ deIl'immobile sito in Riccò di Serramazzoni (MO), Via Giardino n. 386 (v. docc. n.
6-8), identificato come segue:
A] Catasto Fabbricati del Comune di Serramazzoni al Foglio 25:
- mapp. 212, via Casa Giardino, Piano T.1, Cat. A/3, Cl. 1, vani 5, RCE Euro 361,52;
· mapp. 234, via Casa Giardino, Piano T, Cat. C2, Cl. 8, mq. 19, RCE Euro 48,08;
B] Catasto Terreni del Comune di Serramazzoni al Foglio 25, map. 233, Ha 0.79.37, RDE euro 38,53,
RAE Euro 30,74.
La porzione immobiliare sarà trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si troverà, con le relative adiacenze e pertinenze, con usi, diritti, servitù attive e passive legalmente esistenti ed espressamente richiamate nell'atto di acquisto del 30.07.2003 a ministero notaio dott. di Modena rep. n. 43801/racc. n. 24829, la cui copia conforme in suo Persona_1
possesso si obbliga a consegnare a entro la data della stipula Controparte_1 Parte_1 notarile dell'atto di trasferimento immobiliare qui pattuito (v. docc. n. 6-8). L'immobile dovrà essere trasferito libero da pesi, gravami e/o ipoteche iscritti/sussistenti per fatto e/o colpa della parte alienante;
- il corrispettivo prezzo per il trasferimento della quota immobiliare de qua viene concordemente fissato dai ricorrenti in euro 15.000,00 (quindicimila/00), che si obbliga a Parte_1 versare a all'atto della formalizzazione in sede notarile dell'atto di trasferimento. Controparte_1
pagina 2 di 4 - i ricorrenti si obbligano a procedere al trasferimento immobiliare sopra identificato davanti al notaio che verrà indicato da entro e non oltre novanta giorni dal passaggio in giudicato Parte_1
della sentenza di divorzio, salvo eventuali differimenti indipendenti dalla volontà dei ricorrenti, ad esempio dovuti alla preparazione delle certificazioni e attestazioni (Ape e Are incluse) da parte dei tecnici che verranno incaricati al fine, il cui costo resterà a carico della parte acquirente
[...]
Imposte, tasse e oneri del notaio incaricato di redigere l'atto di trasferimento resteranno Parte_1
a carico di Parte_1
- il trasferimento immobiliare sopra elencato costituisce esecuzione degli accordi integranti le condizioni di divorzio, con conseguente possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali di legge;
3) si obbliga a versare alla nipote (cfr. doc. n. 2) la somma di euro Controparte_1 Parte_2
15.000,00 entro e non oltre quindici giorni dalla data di stipula dell'atto di compravendita immobiliare di cui al punto 2) che precede.
4) I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico, e rinunciano, quindi, reciprocamente a pretendere contributi l'uno a carico dell'altro per il proprio personale mantenimento/sostentamento/assegno di divorzio (v. docc. n. 9-12); concordano che ciascuno si farà carico delle spese legali inerenti il proprio avvocato.
5) I ricorrenti danno altresì atto, col buon fine dei patti da ultimo qui convenuti, di avere risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica, patrimoniale, finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, dichiarando di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 13/07/1982, maggiorenne, coniugata e Per_2
economicamente autosufficiente;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA
pagina 3 di 4 il 31/01/1982 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...]
[...]
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1982 Atto n. 28 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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