Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 luglio 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 luglio 1950 |
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Giurisprudenza • 216
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Versioni del testo
- Art. 1.
La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extra-metropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, da' diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.
Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare. - Art. 2.
Hanno diritto al computo delle campagne:
a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;
b) coloro che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purche' abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;
c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707 ; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942; art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123 ;
d) i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1 novembre 1940, n. 1610 , e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purche' abbiano effettivamente appartenuto ad unita' mobilitate operanti.
Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729 ; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi e' quella dell'anno in cui si verifico' l'evento che dette luogo al conferimento della croce.
Il diritto al computo delle campagne di guerra e' riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'art. 1. - Art. 3.
Per ottenere il riconoscimento della campagna e' necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 1.
Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, puo' essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verra' riconosciuta solo questa ultima.
Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti e' richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'art. 4 ed il secondo comma del presente articolo.