Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6261 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 18743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18743 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione e divorzio promosso
DA
(nato a [...]
- NA- il 27.12.1978 C.F. Parte_1
) procuratore di sè stesso ex art. 86 c.p.c. con studio in Napoli al Corso C.F. 1
Vittorio Emanuele n.244
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] -NA- il 19.05.1969 C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. MASSARELLI
VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli alla Via Ritio n.15
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
,premesso di aver contratto Con ricorso depositato in data 09.09.2024 Parte_1 in Napoli il 27.07.2006, che dalla loro unione erano nati tre matrimonio con Controparte_1
Per_2 e Persona_3 (24.10.2014) chiedeva (Napoli 21.11.2012),figli: Persona_1
pronunziarsi la separazione dalla moglie dal momento che la convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali e decorsi i termini di legge chiedeva pronunziarsi il divorzio. In ordine alle condizioni accessorie chiedeva:
Stabilire che il ricorrente provvederà a titolo di mantenimento per la sola prole la somma di €
5.000,00 (cinquemila) da versarsi anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat;
Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; stabilire che, ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori rimarranno iscritti presso il domicilio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.244, che verrà diviso in due distinte unità immobiliari che verranno assegnate come domicilio rispettivamente il piano 6° al ricorrente, ed il piano 5° alla resistente ed alla prole;
Stabilire che i figli continueranno a fruire dell'immobile senza limitazioni e che, pertanto, non ci saranno limitazioni nelle visioni dei minori per entrambi i coniugi entrambi collocatori;
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate, quanto le stesse dovessero eccedere i 5.000 € mensili;
Stabilire che la casa coniugale sita in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele n.244, piano 5° (come già previsto catastalmente e con espressa esclusione del piano 6°)
è assegnata alla resistente presso la quale è allocata la prole (stante la grandezza maggiore del cespite) con ogni arredo e corredo, disporre la divisione la divisione dei sub entro 30 gg. dal presente ricorso, suddividendo all'interno dei detti sub i beni personali dei coniugi);
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis.14 e 473 bis.49 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di separazione con contestuale richiesta di divorzio avanzata dal ricorrente ma contestava tutto quanto dedotto da quest'ultimo.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
I figli minori resteranno affidati ad entrambi i coniugi nel pieno rispetto dei principi che regolano la disciplina dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, in Napoli al C.so Vittorio Emanuele n. 244 che resta assegnata alla sig.ra CP_1
[...] in uno a tutto il mobilio che l'arreda
Il padre, salvo diversi accordi, potrà prelevare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
a) il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola, e dalle ore 10.00 nei periodi non scolastici, fino alle ore 21.00, con riaccompagnamento presso la casa della madre;
b) a week end alterni il padre preleverà i minori dall'abitazione materna il sabato mattina o previo accordo fra i coniugi il venerdì ivi riaccompagnandoli la domenica sera, con pernottamento;
c) nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni anche non consecutivi, con pernottamento, previa comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno da parte di entrambi i genitori. Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo o i luoghi in cui si svolgerà la vacanza;
d) per le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed il 01 gennaio con l'altro genitore, compreso il pernottamento;
e) per le festività pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno di
Pasqua o quello del lunedì in Albis, compreso il pernottamento, e sempre ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore le ricorrenze del proprio compleanno ed onomastico ed ogni anno il compleanno e l'onomastico di ciascun genitore, la festa del papà e quella della mamma;
f) nei giorni in cui i minori si trovano con un genitore, l'altro deve garantire ed assicurare almeno un contatto telefonico giornaliero. Porsi a carico di esso Parte_1 il pagamento a favore dei
CP_1minori di un assegno di mantenimento mensile di € 5.400,00 ed a favore della resistente
[...] un assegno di mantenimento di € 1.000,00; ovvero di quelle somme maggiori o minori che il
Tribunale adito vorrà determinare sulla base della espletanda istruttoria. Il tutto ponendo altresì a carico esclusivo di esso Parte_1 le spese straordinarie tutte occorrenti per i minori: mediche, scolastiche ed extra scolastiche, abbigliamento, elettrodomestici, vacanze estive, stipendi mensili della babysitter e della collaboratrice domestica ed infine di tutti i costi delle utenze domestiche;
Emettersi ogni altro provvedimento del caso;
Condannarsi Parte_1 al pagamento delle spese.
All'udienza del 1.04.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere e chiedevano pertanto recepirsi in sentenza i seguenti patti:
"affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, in Napoli al C.so Vittorio Emanuele n. 244 che resta assegnata alla sig.ra CP_1
[...] in uno a tutto il mobilio che l'arreda.
Il padre, salvo diversi accordi, potrà prelevare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
a) il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola, e dalle ore 10.00 nei periodi non scolastici, fino alle ore 21.00, con riaccompagnamento presso la casa della madre;
b) a week end alterni il padre preleverà i minori dall'abitazione materna il sabato mattina, o, previo accordo fra i coniugi, il venerdì, ivi riaccompagnandoli la domenica sera, con
pernottamento;
c) nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni anche non consecutivi, con pernottamento, previa comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno da parte di entrambi i genitori. Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo o i luoghi in cui si svolgerà la vacanza;
d) per le festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre con un genitore ed il 31 dicembre ed il 01 gennaio con l'altro genitore, compreso il pernottamento;
e) per le festività pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno di
Pasqua o quello del lunedì in Albis, compreso il pernottamento, e sempre ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore le ricorrenze del proprio compleanno ed onomastico ed ogni anno il compleanno e l'onomastico di ciascun genitore, la festa del papà e quella della mamma;
f) nei giorni in cui i minori si trovano con un genitore, l'altro deve garantire ed assicurare almeno un contatto telefonico giornaliero.
Parte_1Porre a carico di un assegno complessivo mensile a titolo di contributo nel mantenimento dei tre figli di € 2.700,00 da versare entro il giorno 5 alla CP_1 , oltre rivalutazione annuale ISTAT;
spese straordinarie individuate in base al Protocollo del Tribunale dei Napoli del 7/03/2018 interamente a carico del padre. Inoltre le parti precisano che ricadranno interamente a carico del padre: le spese scolastiche, frequentando i minori l'istituto Suor Orsola
Benincasa; le spese per i quindici giorni di vacanza che i minori trascorreranno con la madre durante l'estate, le spese per una settimana di vacanza con la madre durante il periodo natalizio, le spese per i due collaboratori domestici;
porre a carico di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del Parte_1
coniuge di € 1.000,00 da versare entro il giorno 5 alla CP_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT; و
entrambe le parti si impegnano a trasferire ai minori, in comproprietà tra loro, entro la prima udienza di divorzio, gli immobili intestati a Parte_1 di Corso Vittorio Emanuele 244 scala
B piano quinto e piano sesto, si tratta di due immobili attualmente adibiti a casa coniugale, oltre al garage di pertinenza che in realtà è un vero proprio immobile;
nonché gli immobili intestati a
Controparte_1 a Pescocostanzo alla via Loyola e a Mugnano di Napoli alla via 4 Martiri n. 118 con annesso porzione di garage e di sottotetto abitabile."
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni pattuite dalle parti non sono contrarie a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Il ricorrente ha formulato anche domanda divorzile e a tale domanda ha aderito la resistente.
Il Collegio osserva che la domanda divorzile sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo nel rispetto del termine di cui all'art.3 co. 3 L.898/70
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro [...]
CP_1 così provvede:
• pronunzia, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 1.04.2025 come riportati in parte motiva, la separazione personale ex art. 151 co.1 c.c. tra le parti
Parte_1 e Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
.
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 287, P. II, S. A, sez.B anno 2006 );
provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda
•
divorzile;
spese alla pronuncia definitiva.
•
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino