Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21487/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AP
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n°21487/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
e vertente
TRA capitale sociale € 30.000.000,00 i.v., con sede Parte_1 legale in IN (TO), Corso Giuseppe Siccardi, n. 13, iscritta presso il
Registro delle Imprese di IN, al n. , con il medesimo numero P.IVA_1 di codice fiscale e di partita IVA, iscritta al REA di IN, n. 924864, in persona del procuratore speciale dott. c.f. Controparte_1
, giusta procura dell'Ing. nella sua qualità C.F._1 CP_2 di Presidente del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2018, con firma autenticata il 29.11.2018 dal Notaio Prof. rep. 85227, racc. Persona_1
40204, registrata in data 10.12.2018, alla serie 1T, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Roberto Serantoni del Foro di Pavia c.f. e dall'avv. Veronica Bianco del Foro di C.F._2
AP c.f. ), ed elett.te dom.ta in AP, alla via C.F._3
Bosco di Capodimonte, 10.
- Appellante –
CONTRO
nato in [...] il [...] ed ivi residente al Controparte_3
Corso Vittorio Emanuele II n. 195, c.f. , rappresentato C.F._4 e difeso dall'avv. Antonio Nicolella c.f. , ed elett.te C.F._5
dom.to presso lo studio dello stesso in Aversa (CE) alla Via Amedeo Maiuri
n. 6
- Appellato -
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da memorie conclusionali.
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta Parte_1 elettronica certificata il 09/10/2023, conveniva innanzi al Controparte_3 Tribunale di AP per l'udienza del 20.02,2024 proponendo gravame avverso la sentenza n°3335/2023 del 10/05/2023 emessa all'esito del giudizio R.G. n. 3705/2022 – Cron. 14550/2023 del Giudice di Pace di Barra. L'appellante chiedeva di “… confermare la sussistenza dei requisiti di litispendenza / continenza – ovvero di sospensione del giudizio, in attesa dell'esito di altro contenzioso pendente tra le medesime parti, assumendo gli opportuni provvedimenti riportati in atti …Accertare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Barra, essendo competente alternativamente il Foro della convenuta e, pertanto, il Giudice Parte_1 di Pace di IN, ovvero il Foro dell'attore in I grado e, quindi il Giudice di Pace di Acerra, assumendo gli opportuni provvedimenti riportati in atti… In ogni caso, in parziale riforma della sentenza del 10/05/2023 n°3335/2023
(RG 3705/2022 – Cron. 14550/2023) del Giudice di Pace di Barra, depositata in Cancelleria in pari data, comunicata alla in data 27.06.2023, Parte_1 e non notificata, accogliere il proposto gravame e, per l'effetto accertare e dichiarare che non ha posto in essere alcuna condotta Parte_1 illegittima con l'iscrizione, tramite nei sistemi SIC del nominativo CP_4 del sig. in relazione ai fatti di causa, nonché dichiarare Controparte_3 infondata ogni richiesta risarcitoria formulata dall'odierno appellato anche nella misura liquidata in via equitativa, ultra-petita dal Giudice di 1 grado. Per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo e ragione da
[...] al sig. per i fatti di causa e condannare Parte_1 Controparte_3 quest'ultimo a restituire quanto versato dall'Istituto di Credito esponente in esito alla sentenza n°3335/2023 del 10/05/2023 (RG 3705/2022 – Cron.
14550/2023) del Giudice di Pace di Barra per danni e spese legali (queste ultime con attribuzione all'avv. Antonio Nicolella) in misura pari rispettivamente ad € 500,00 ed € 528,68 (e così per un totale di € 1.028,68), oltre agli interessi al tasso legale, maturati e maturandi dal 13.07.2023 fino al saldo…”.
La genesi dei fatti di causa è nel contratto di finanziamento che il CP_3 stipulava, il 13/03/2018 recante n°10283794, e con il quale CP_5
[...]
[...]
[...]
concedeva al medesimo la somma di € 25.000,00, con impegno alla
[...] restituzione in n°72 rate mensili con addebito sul conto corrente n°13186242, intestato al debitore. A partire dal 31/12/2019 l'odierno appellato provvedeva con ritardo al versamento delle singole rate, ragion per cui Parte_1 comunicava allo stesso la decadenza dal beneficio e provvedeva contestualmente a trasmettere il nominativo del alla CP_3 CP_4 affinchè fosse inserito negli appositi registri tenuti dalla stessa. Il adiva il Giudice di Pace di Barra ritenendo illegittima l'iscrizione CP_3 alla per assenza della preventiva comunicazione, causa di diniego CP_4 della richiesta di concessione di altro finanziamento presso un diverso istituto di credito. Chiedeva pertanto l'immediata cancellazione della segnalazione alla nonché il risarcimento del danno patito quantificato nella CP_4 somma di € 1.000,00. All'esito del giudizio di primo grado il G.d.P. di Barra in accoglimento della domanda disponeva che Parte_1 provvedesse alla cancellazione del nominativo del dai registri della CP_3
condannando la convenuta banca al versamento della somma di € CP_4
500,00 a titolo di risarcimento del danno. Con l'atto di appello riproponeva le eccezioni fondanti le Pt_1 Parte_1 difese articolate nel giudizio di prime cure e precisamente:
-l'incompetenza territoriale del G.d.P. di Pace di Barra a favore di quello di IN (sede della società) e di AP (luogo in cui era stato sottoscritto il contratto di finanziamento);
-l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
-la nullità della vocatio in ius per assoluta incertezza del contenuto dell'atto introduttivo;
-l'improcedibilità per litispendenza/continenza, pendendo il procedimento
R.G. n°5940/2021 del Tribunale di Nola sempre tra il e CP_3 Parte_1
e vertente sul medesimo contratto di finanziamento e, segnatamente,
[...] per l'applicazione di interessi ritenuti “usurari”;
-nel merito affermava la legittimità del comportamento di Parte_1 e l'insussistenza del danno, mentre sotto il profilo istruttorio contestava l'ammissibilità dei mezzi di prova avversari, riservandosi, in caso di ammissione, di indicare i testi e capi contrari;
-in ultimo, per effetto della temerarietà della lite, l'appellante domandava la condanna al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il sig. , che contestava tutti i motivi posti a CP_3 fondamento dell'appello e chiedeva
-il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata per inammissibilità del gravame ex art. 339 c.p.c. per essere stata la sentenza emessa dal G.d.P. di Barra secondo equità e pertanto inappellabile;
-l'inammissibilità dei motivi di appello relativi a questioni pregiudiziali ed in particolare sulla sollevata eccezione di incompetenza territoriale;
-litispendenza con l'altro giudizio;
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-l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di conciliazione bancaria. All'esito dell'udienza del 20.02.2024 la causa veniva rinviata al 25.06.2024 per la rimessione in decisione con termini di legge a ritroso, per poi essere, per esigenze di ruolo, rimessa in decisione all'udienza del 28.01.2025.
Il Tribunale verificata la tempestiva proposizione del gravame e la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, ricostruito il fatto, procede all'esame delle singole doglianze esposte in atti, evidenziando che in merito alle eccezioni preliminari, riproposte in questa sede, il giudice di prime cure aveva a seguito di note autorizzate, provveduto al loro rigetto. In ordine alla inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra ex art. 339 c.p.c. si evidenzia che la decisione secondo equità da parte del Giudice di Pace rappresenta un'importante deroga al principio generale sancito dall'articolo 113 del c.p.c., secondo cui il Giudice deve decidere le cause secondo diritto. Questa facoltà si articola in due distinte modalità: il giudizio necessario di equità e il giudizio di equità facoltativo o concordato.
Il giudizio necessario di equità si applica automaticamente alle cause di valore non superiore a duemilacinquecento euro, come stabilito dall'articolo 113 II co. c.p.c. pur sottolineando che questa facoltà non si estende alle controversie derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell'articolo 1342 c.c., per i quali resta obbligatoria la decisione secondo diritto. Questa limitazione è stata introdotta per garantire una maggiore tutela nei rapporti contrattuali standardizzati. La decisione secondo equità, pur rappresentando una deroga al principio della decisione secondo diritto, non costituisce un potere arbitrario del giudice.
Come chiarito dalla Giurisprudenza più recente (Cassazione civile, ordinanza n°14844 del 28/05/2024), il Giudice di Pace deve comunque rispettare le norme processuali, i principi costituzionali, le norme comunitarie e i principi regolatori della materia. Per quanto riguarda l'impugnazione delle sentenze emesse secondo equità, l'articolo 339 c.p.c prevede un sistema di “appello a critica vincolata”. Le sentenze sono infatti appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero violazione dei principi regolatori della materia. È esclusa la possibilità di un riesame nel merito della controversia.
La Cassazione civile, con l'ordinanza n°26474 del 10/10/2024, ha inoltre precisato che per identificare quando una sentenza è stata emessa secondo equità, occorre fare riferimento al valore della causa, determinato secondo i principi degli articoli 10 e seguenti del c.p.c., indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia esplicitamente menzionato l'equità nella motivazione o abbia applicato norme di diritto ritenendole corrispondenti all'equità.
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La seconda modalità di giudizio equitativo, disciplinata dall'articolo 114 c.p.c., è il cosiddetto giudizio di equità facoltativo o concordato, che si verifica quando le parti richiedono concordemente al Giudice di decidere secondo equità. In questo caso, non vi sono limiti di valore della causa, ma è necessario l'accordo esplicito delle parti. Nel caso di specie, non avendo richiesto le parti una decisione secondo equità ai sensi dell'articolo 114 c.p.c. la pronuncia di primo grado oggetto del presente gravame è da considerarsi non adottata secondo equità, anche in considerazione della domanda spiegata dalla di condanna Parte_1
“alla somma di euro 1.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta…”, rinvenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che esclude la decisione secondo equità consentendo l'appellabilità della sentenza in parola senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. Per quanto sopra, l'eccezione relativa va rigettata.
In riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio reiterata dalla in sede di gravame, il Tribunale preliminarmente Parte_1 evidenzia che il G.d.P. di Barra ha con ordinanza, avente una inequivoca ed incontrovertibile natura decisoria, emessa il 21/11/2022, depositata il
24/11/2022, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, rigettato l'eccezione di incompetenza, pronunciandosi per la non corretta formulazione della stessa.
Alla luce infatti delle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 18, 19 e 20
c.p.c. che disciplinano la competenza per territorio, ed a mente della
Giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548), chi solleva l'eccezione di incompetenza per territorio deve indicare tutti i fori alternativi ai sensi degli articoli del c.p.c. suindicati e nel caso di società come quello in parola, è necessario provare l'inesistenza di eventuali sedi secondarie con rappresentanza nel luogo ove ha sede l'Ufficio del Giudice adito. L'odierna appellante non ha correttamente sollevato la richiamata eccezione, la quale deve pertanto anche in questa sede essere rigettata, in quanto tanquam non esset, confermandosi la competenza per territorio così come definita dal G.d.P. di Barra.
In riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda è necessario analizzare preliminarmente il complesso sistema, i principi e limitazioni che disciplinano la rilevabilità d'ufficio di cause di improcedibilità da parte del giudice, diverse da quelle specificamente eccepite dalla parte.
La giurisprudenza di legittimità civile con la sentenza n. 32797 del 2019 ha chiarito che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado”. Il contenuto di questo orientamento è stato ulteriormente precisato in sede di merito, dalla Corte d'Appello di Catania
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con la sentenza n. 719 del 2022, la quale ha stabilito che “se l'improcedibilità non è stata eccepita tempestivamente dalla parte né rilevata dal giudice di primo grado, non può essere successivamente rilevata in appello, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Per quanto detto il Tribunale, vista l'eccezione di improcedibilità sollevata in sede di comparsa di costituzione in primo grado ad opera della , Parte_1 ritiene fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, che come articolata risulta essere intrinsecamente collegata all'esecuzione del contratto di finanziamento n°10283794, individuando la stessa nell'assenza del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 che impone per le controversie derivanti da contratto bancario, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale il previo esperimento del tentativo di mediazione, inteso quale strumento deflattivo del contenzioso, nel caso non attivato. Per quanto evidenziato sopra anche la domanda spiegata dalla Parte_1 ex articolo 96 c.p.c. va rigettata, non ricorrendone nel caso i suoi
[...] presupposti, essendosi limitata la parte appellata a esercitare il proprio diritto di difesa.
Assorbite sono tutte le altre eccezioni formulate.
In conclusione, per i motivi su esposti, in via pregiudiziale, il gravame va accolto e per l'effetto riformata la sentenza n°3335/2023 del 10/05/2023 emessa all'esito del giudizio R.G. n°3705/2022 – Cron. 14550/2023 dal G.d.P. di Barra, per improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgs 28/2010. L'appellato va pertanto condannato alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza n 3335/2023. Parte_1
In applicazione del principio di soccombenza l'appellato va condannato a favore dell'appellante, alla refusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 ed in vigore dal 23/10/2022, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa caratterizzata per essere prettamente di natura documentale, e dalla non eccessiva complessità della materia tra l'altro relativa a questioni processuali, in € 346,00, per il primo grado di giudizio, quale compensi, oltre spese, rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA, ed € 662,00 per il secondo grado di giudizio, quale compensi, oltre spese, rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
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Il Tribunale di AP, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n°3335/2023 del 10/05/2023 emessa all'esito del giudizio R.G. n°3705/2022 – Cron. 14550/2023 G.d.P. di Barra, dichiara improcedibile la domanda;
- condanna alla restituzione, a favore dell'istituto di credito Controparte_3 di quanto versato da in esecuzione Parte_1 Parte_1 della sentenza n 3335/2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_3 grado di giudizio che si liquidano in € 346,00, per il primo grado di giudizio, quali compensi, oltre spese, rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA, ed in € 662,00 per il secondo grado di giudizio, quali compensi, oltre spese, rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA con attribuzione all'antistatario. Così deciso in AP 18.2.25
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
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