Sentenza 7 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5437 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE Ai seus Art-13 quinquies lefse CCF8813 26/5/841° 159 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Tributi SEZIONE TRIBUTARIA 05 437/03 Agevolazioni terremoto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G.N. 17502/01 Dott. Bruno SACCOCCI J Consigliere Dott. Massimo ODDO Cron. 11960 - Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rel. Consigliere Rep. Dot . Antonio MERONE Ua.19/09/02 Consigliere DOLL. Aldo CECCHERINI CORTE SUPREMIA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION: CIVILE SENTENZA N. 78813 sul ricorso proposto da: .. MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DELLE ENTRATE DI FOLIGNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VTA DEL PORTOGHESI elettivamente J'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, сле 10 12, prcsso rappresenta e difende opc legis;
ricorrente e da AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 3234 - ricorrente
contro
TO PA
- intimato -
avverso la sentenza Il. 171/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 06/05/00; udi ta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 19/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot . Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il sig. ST AO, residente in uno dei 0:0- muni ccipiti dagli eventi sismici del 1904, dopo avere beneficiato della sospensione delle pagamento delle im- posta dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito cor modificazioni in legge 24 luglio 1984, г.. 363, nella dichiarazione dei reddi- ti presentaLa nell'anno successive, ha detracto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. I'Officio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione on spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vitto:losamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, π. 133, 3, COMMA 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, TL_ 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, Π. 449, 10, legge 29 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimate non si è costituita.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. τι ricorso deve essere rigettato in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte.
2.2.L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte na sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di qui all'art. 28 della egge 13 maggio 1999, n. 133. Infatti, l'ar . 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertizo con modificazioni in - il quale prevede che le legge 28 febbraio 1986, n. 46 Som e relative a pagamenti delle imposte dirette, 90- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 25 mag- gio 1994 г. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, поп concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPFF e dell'ILOR in virtà della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di ulteriore agevolazione, consistente nella ride-er- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della 50- spensione, al neito dei versamenti sospesi" (Cas9. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001).
2.3. Ritiene il Collegic che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Conseguentemente, il ricorso deve eagera rigettato. Nulla è dovuto per le spese, atteso che la parte vit oriosa non ha svolto a cuna attività proces- suale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 19 settembre 2002. 11 Presidente Il Consigliere estensore Tor. Bruno Saccчcci) (dr. гиноمد เO EH TTEONYO TI