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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/12/2024, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere
Dott. Luca Ariola Consigliere alla pubblica udienza del 10/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 623/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. MOGAVERO MIRELLA Pt_1
APPELLANTE
contro
:
, contumace Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24.5.2023 il Tribunale di Foggia accoglieva integralmente la domanda proposta da , dichiarando il suo diritto all'iscrizione Controparte_1
negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza dell'anno 2018 per complessive 144 giornate (in realtà erano in discussione solo 50 giornate lavorative alle dipendenze dell ); Parte_2 Parte_3 per l'effetto, condannava l' al pagamento, in suo favore, dell'importo di Pt_1
€.1.202,50 a titolo di saldo DS/Agr. 2018, oltre accessori di legge decorrenti dal 121° giorno dalla data di inoltro della domanda amministrativa al saldo.
Rilevava il Tribunale all'uopo che l' non aveva provveduto alla dovuta Pt_1
iscrizione “esclusivamente a causa dell'omesso inoltro dei DMAG da parte del datore di lavoro”, laddove parte ricorrente aveva “prodotto copia della ricevuta attestante l'invio dei DMAG effettuato dalla società con cui sono state Parte_3
denunciate in suo favore proprio 50 giornate di lavoro nel settore agricolo per l'anno
2018” nonché “le buste paga attestanti lo svolgimento di 50 giornate di lavoro come bracciante agricolo alle dipendenze della ridetta società”.
Per cui la domanda veniva accolta “a prescindere dagli esiti della prova testimoniale che, pur essendo stata ammessa, non è stata espletata” (a causa della mancata comparizione del difensore del ricorrente e della mancata presentazione dei testi).
Con ricorso del 9.6.2023 l' interponeva appello. Pt_1
Il lavoratore restava contumace.
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l' lamenta un'errata valutazione del materiale Pt_1
probatorio versato in atti.
Ed invero, a prescindere dal dato di per sé potenzialmente assorbente che l'appellato, nonostante la rituale notifica dell'atto di gravame, ha sintomaticamente omesso di costituirsi e quindi di produrre il suo fascicolo di primo grado (neppure visibile telematicamente), vi è che l' haevidenziato che il Dmag (denunzia di Pt_1
manodopera agricola) allegato dal ricorrente in prime cure, a sostegno della sua richiesta di riconoscimento di 25 gg. a maggio e di altre 25 gg. a giugno 2018, che sarebbero state denunciate dall'azienda , è quello n. Parte_4
2 detto sopra, 25 gg. a maggio e di altre 25 gg. a giugno 2018, laddove della documentazione prodotta dall' sin da primo grado emergono “altre” 10 giornate Pt_1
denunciate proprio per il mese di giugno 2018 da tale azienda Mastropasqua
International SpA;
ancora, lo stesso primo giudice a pag. 4 della sentenza impugnata ha evidenziato l'ennesima criticità, in quanto dall' originaria comunicazione di assunzione a suo tempo presentata dalla presunta azienda datrice di lavoro (v. sopra), in corrispondenza del riquadro “lavoro in agricoltura” risulta selezionata l'opzione
“NO”.
Per cui è di tutta evidenza che tali gravi discrasie necessitavano degli opportuni chiarimenti, soprattutto in fatto, da parte dell'interessato che invece non ha mai inteso coltivare la prova testimoniale pur ammessa dal primo giudice.
L'appello va dunque integralmente accolto come da dispositivo, restando assorbita ogni ulteriore questione trattata dalle parti.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc..
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI BARI sezione lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Pt_1 [...]
con ricorso depositato in data 9.6.2023 avverso la sentenza resa in CP_1
data 24.5.2023 dal Tribunale di Foggia, Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado dal lavoratore;
dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese processuali relative al doppio Pt_1
grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 10/12/2024
Il Presidente estensore Dott. Pietro Mastrorilli
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014000023699 e quindi afferisce ad una diversa annualità (2014).
Inoltre, nel DMAG annuale prodotto dall'istante (che dunque non risulta essere stato mai trasmesso all' da parte delle presunta datrice di lavoro) risulterebbero, come Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere
Dott. Luca Ariola Consigliere alla pubblica udienza del 10/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 623/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. MOGAVERO MIRELLA Pt_1
APPELLANTE
contro
:
, contumace Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24.5.2023 il Tribunale di Foggia accoglieva integralmente la domanda proposta da , dichiarando il suo diritto all'iscrizione Controparte_1
negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza dell'anno 2018 per complessive 144 giornate (in realtà erano in discussione solo 50 giornate lavorative alle dipendenze dell ); Parte_2 Parte_3 per l'effetto, condannava l' al pagamento, in suo favore, dell'importo di Pt_1
€.1.202,50 a titolo di saldo DS/Agr. 2018, oltre accessori di legge decorrenti dal 121° giorno dalla data di inoltro della domanda amministrativa al saldo.
Rilevava il Tribunale all'uopo che l' non aveva provveduto alla dovuta Pt_1
iscrizione “esclusivamente a causa dell'omesso inoltro dei DMAG da parte del datore di lavoro”, laddove parte ricorrente aveva “prodotto copia della ricevuta attestante l'invio dei DMAG effettuato dalla società con cui sono state Parte_3
denunciate in suo favore proprio 50 giornate di lavoro nel settore agricolo per l'anno
2018” nonché “le buste paga attestanti lo svolgimento di 50 giornate di lavoro come bracciante agricolo alle dipendenze della ridetta società”.
Per cui la domanda veniva accolta “a prescindere dagli esiti della prova testimoniale che, pur essendo stata ammessa, non è stata espletata” (a causa della mancata comparizione del difensore del ricorrente e della mancata presentazione dei testi).
Con ricorso del 9.6.2023 l' interponeva appello. Pt_1
Il lavoratore restava contumace.
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l' lamenta un'errata valutazione del materiale Pt_1
probatorio versato in atti.
Ed invero, a prescindere dal dato di per sé potenzialmente assorbente che l'appellato, nonostante la rituale notifica dell'atto di gravame, ha sintomaticamente omesso di costituirsi e quindi di produrre il suo fascicolo di primo grado (neppure visibile telematicamente), vi è che l' haevidenziato che il Dmag (denunzia di Pt_1
manodopera agricola) allegato dal ricorrente in prime cure, a sostegno della sua richiesta di riconoscimento di 25 gg. a maggio e di altre 25 gg. a giugno 2018, che sarebbero state denunciate dall'azienda , è quello n. Parte_4
2 detto sopra, 25 gg. a maggio e di altre 25 gg. a giugno 2018, laddove della documentazione prodotta dall' sin da primo grado emergono “altre” 10 giornate Pt_1
denunciate proprio per il mese di giugno 2018 da tale azienda Mastropasqua
International SpA;
ancora, lo stesso primo giudice a pag. 4 della sentenza impugnata ha evidenziato l'ennesima criticità, in quanto dall' originaria comunicazione di assunzione a suo tempo presentata dalla presunta azienda datrice di lavoro (v. sopra), in corrispondenza del riquadro “lavoro in agricoltura” risulta selezionata l'opzione
“NO”.
Per cui è di tutta evidenza che tali gravi discrasie necessitavano degli opportuni chiarimenti, soprattutto in fatto, da parte dell'interessato che invece non ha mai inteso coltivare la prova testimoniale pur ammessa dal primo giudice.
L'appello va dunque integralmente accolto come da dispositivo, restando assorbita ogni ulteriore questione trattata dalle parti.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc..
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI BARI sezione lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Pt_1 [...]
con ricorso depositato in data 9.6.2023 avverso la sentenza resa in CP_1
data 24.5.2023 dal Tribunale di Foggia, Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado dal lavoratore;
dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese processuali relative al doppio Pt_1
grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 10/12/2024
Il Presidente estensore Dott. Pietro Mastrorilli
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014000023699 e quindi afferisce ad una diversa annualità (2014).
Inoltre, nel DMAG annuale prodotto dall'istante (che dunque non risulta essere stato mai trasmesso all' da parte delle presunta datrice di lavoro) risulterebbero, come Pt_1