Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 09.1.2025, ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella controversia iscritta al n. 7802/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive;
TRA
(C.F. ), in qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Empedocle n. 7 presso lo studio dell'avv. Rita Velletri che la rappresenta e difende;
INTERVENTRICE VOLONTARIA PER PARTE RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Viola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Pozzuoli (NA) alla via Terracciano n. 28;
RESISTENTE
NONCHÉ
(c.f. CO
), in persona del Curatore dott. legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 difesa, dall'avv. Nicola Bottero, pec: Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI per : accertare e dichiarare il diritto di ad essere inquadrato, nel Parte_1 Persona_1 periodo dal 13.06.2018 fino al 30.04.2020, nel livello 7 (D1) del CCNL Terziario Commercio e CCNL-
1
e la in solido tra loro o per quanto di ragione, al pagamento in favore di
[...] CP_1
, in qualità di moglie ed erede di , dell'importo complessivo di € Parte_1 Persona_1
14.029,73, per le causali indicate nel ricorso introduttivo come quantificate nei conteggi allegati, o di quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche attraverso c.t.u. contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione. per rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, con attribuzione. per Liquidazione Giudiziale accertare e dichiarare - anche ai CO sensi dell'art. 151 CCII - l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità delle domande proposte da nei propri confronti, con ogni consequenziale provvedimento;
in Parte_1 subordine, rigettare il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.4.2023, esponeva di aver svolto attività Persona_1 lavorativa alle dipendenze della assoggettata a fusione con la CO [...]
a far data dal 13.06.2018, con contratto di Controparte_4 assunzione per consentire la somministrazione di lavoro a tempo determinato presso la Controparte_1 rapporto prorogato fino al 30.04.2020 per l'espletamento di mansioni di “addetto/ausilio al banco salumeria“, con inquadramento nel CCNL Terziario Commercio Inquadramento Liv. 7 (D1) e CCNL- commercio CISAL-2020-2022.
Aggiungeva che la propria attività lavorativa era stata svolta presso il supermercato a marchio sito in Pozzuoli (Na) alla via Luciano n. 76, senza soluzione di continuità. CP_5
Sosteneva di aver osservato il seguente orario di lavoro: “variabile di giorno in giorno e di settimana in settimana, suddiviso nelle giornate da lunedi a domenica, alternandosi con i propri colleghi e più precisamente osservando i seguenti orari relativamente ad una settimana tipo: lunedi dalle ore 10.00 alle 17.00 e dalle 18.30 alle 21.30- il martedi dalle ore 9.00 alle 15.30 e dalle 17.00 alle 20.30- il mercoledi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 21.00 - il giovedi dalle ore 07.00 alle ore 15.00 - il venerdi dalle ore 08.00 alle ore 15.00 e dalle 17.30 alle 20.30 - il sabato dalle ore
08.30 alle 16.00 e dalle ore 18.00 alle 20.30 osservando il riposo per quella determinata domenica della prima settimana, lavorando poi anche la domenica, alternandosi, per le altre due domeniche del mese”.
Lamentava che le ore di lavoro straordinario espletate non gli erano mai state pagate e di essere, pertanto, creditore dell'importo complessivo di € 14.029,73, a titolo di differenze retributive, come risultante dagli analitici conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la e la chiedendone la condanna, in solido o ciascuna CO Controparte_1 per quanto di ragione, al pagamento del predetto importo, o di quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche attraverso la nomina di un c.t.u. contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite, con attribuzione. 2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva CO tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, la propria carenza di legittimazione passiva e la inammissibilità della domanda di accertamento dell'inquadramento del ricorrente, in quanto non contestato.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda per la mancanza di prova dell'espletamento di lavoro straordinario rispetto alle ore attestate nei fogli presenza e regolarmente indicate nelle buste paga;
straordinario che, in ogni caso, nessuno aveva richiesto di svolgere o aveva autorizzato.
Contestava i conteggi ed, in subordine, si riservava azione nei confronti della Controparte_1
Anche la si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la nullità della domanda in quanto generica ed il proprio difetto di legittimazione passiva .
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda e la mancanza di prova dell'espletamento di lavoro straordinario rispetto all'orario indicato nei fogli presenza e contestava i conteggi.
A seguito del decesso del sig. , in data 23.9.2024 interveniva in giudizio Persona_1 Parte_1
, in qualità di erede, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dal de cuius.
[...]
All'udienza del 31.10.2024, vista l'apertura della liquidazione giudiziale della CO
(innanzi al Tribunale di Torino - procedura n. 214/2024), il processo veniva dichiarato
[...] interrotto ex art. 300 c.p.c.
Il giudizio veniva quindi riassunto da , n.q., richiamando le argomentazioni Parte_1 difensive e le domande già formulate dal sig. e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate Per_1 conclusioni.
La liquidazione giudiziale si costituiva nel giudizio riassunto CO eccependo, in via principale, l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità - anche ai sensi dell'art. 151 CCII - delle domande proposte nei propri confronti, con ogni consequenziale provvedimento. In subordine, chiedeva rigettarsi il ricorso riassunto.
Anche la si costituiva nel giudizio riassunto, chiedendo rigettarsi la domanda e Controparte_1 condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente con particolare riferimento alla eccezione preliminare di improcedibilità, improponibilità o inammissibilità della domanda proposta nei confronti della liquidazione giudiziale CO
[...]
All'esito della camera di consiglio, letti gli atti del giudizio, il Giudice pronunciava sentenza non definitiva di cui dava pubblica lettura.
2. La domanda proposta nei confronti della liquidazione giudiziale CO va dichiarata improcedibile.
[...]
Per giurisprudenza consolidata, in caso di sottoposizione al fallimento della datrice di lavoro, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure
3 costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e le domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione meramente strumentale).
Per le prime, infatti, veniva riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro;
mentre per le seconde – come quelle azionate nella fattispecie - operava l'attrazione del foro fallimentare e la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda proposta innanzi al giudice del lavoro.
La cd. vis attractiva del foro fallimentare è stata ulteriormente chiarita nel senso che “Quanto ai rapporti fra processo del lavoro e procedura fallimentare, l'assetto definitivo e semplificato assunto dall' articolo 24 della legge Fallimentare dopo l'intervento del decreto legislativo n. 169 del 2007, che ha espunto ogni riferimento alla connessione tra rito ordinario e speciale, non indica deroghe alla vis attractiva del foro fallimentare, secondo una competenza funzionale in apparenza senza limiti per le azioni che derivano dal fallimento. Tra l'altro, non è più previsto l'inciso originario anche se relative
a rapporti di lavoro che, al sopraggiungere della riforma del rito pretorile della legge n. 533 del 1973, era pur stato declinato in giurisprudenza in senso restrittivo, all'insegna di una prudente coabitazione.
Il riferimento è al formarsi di una competenza funzionale ripartita, per la quale - per quanto qui di rilievo - ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, e i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum” (cfr. Cass. n. 2964/2021).
A parere del giudicante è, quindi, pienamente condivisibile la tesi secondo cui le domande proposte in riassunzione dalla sig.ra nei confronti della liquidazione giudiziale (finalizzate ad Pt_1 ottenerne la condanna al pagamento di differenze retributive per il contestato espletamento di ore di Con lavoro straordinario, in solido con la o per quanto di ragione;
non costituiscono, infatti, CP_1 oggetto del contendere il periodo lavorativo, né il livello di inquadramento) sono improcedibili.
Ciò ai sensi dell'art. 151 CCII. – che ricalca il previgente art. 52 della cd. l.f. - trattandosi di pretese da far valere mediante insinuazione al passivo ex artt. 201 e seguenti del CCII.
Del resto, in continuità con tali principi, è stato recentemente chiarito che “nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di
4 credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo” (cfr.
Cass. n. 27796/2024).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso riassunto nei confronti della liquidazione giudiziale va dichiarato improcedibile. CO
Mentre va fissata udienza per la prosecuzione del giudizio tra n.q., e la Parte_1 [...]
per l'espletamento della prova testimoniale già ammessa. CP_1
3. La complessità delle questioni di diritto esaminate e la peculiarità della vicenda sostanziale e processuale costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti della CO CO
[...]
P. Q. M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso riassunto nei confronti della liquidazione giudiziale
CO
- fissa per la prosecuzione del giudizio tra le rimanenti parti e per l'espletamento della prova testimoniale già ammessa l'udienza del 06.02.2025, ore 11:00;
- compensa le spese di lite nei confronti della liquidazione giudiziale CO
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 09.01.2025. Il Giudice dott. Roberto De Matteis
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