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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel presente procedimento, avente ad oggetto “opposizione a d.i.” pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio DI CESARE, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela DI SARRO, presso il cui Controparte_1
studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.546/2023, emesso per Parte_2 la somma di € 3.336,83 (oltre interessi e rivalutazione) richiesta dal per i CP_1
permessi non goduti sino al mese di marzo 2023, eccependo la prescrizione delle somme per il periodo da maggio 2002 a luglio 2007, considerando l'assenza di atti interruttivi.
L'opponente deduce che la richiesta era fondata sulla scheda mensile del mese di marzo
2023, nella quale alla voce “Pausa Pranzo (ore e centesimi)” riporta(va) un saldo mese precedente pari a 410,94 ore maturato durante tutto l'arco dell'attività lavorativa del quindi a partire dalla data della sua assunzione con la società Aquila srl, ovvero CP_1 sin dall'anno 2002, per cui al valore di 410,94 ore andava sottratto il valore della “scheda mensile” del mese di luglio 2007, pari a 33,50 ore, con conseguente differenza di 377,40 ore pagina 1 di 3 (che, moltiplicate per €8,12, portavano ad un risultato economico lordo pari ad € 3.064,81); chiedeva quindi la rideterminazione della somma dovuta in euro 3.064,81 al lordo.
Il resistente, replicava: Controparte_1
-di essere cessato dal lavoro il 1.04.2023;
-che la società, nella scheda mensile del mese di marzo 2023, si era dichiarata debitrice di n.410,94 ore;
-che la prescrizione decorreva dalla cessazione del rapporto;
Chiedeva quindi il rigetto della opposizione e, in subordine, la riduzione della somma ingiunta ad euro 3.064,81.
____
L'opposizione è infondata.
Invero, l'unico motivo di (parziale) opposizione (la eccepita prescrizione) non è condivisibile, alla luce dell'orientamento della S.C. (cfr. Cass. sentenza n.26246/22), che ha affermato la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto (in questo caso: 1.04.2023) anche nei casi di cd. regime di stabilità, all'indomani delle riforme di cui alla legge Fornero ed al Job act che hanno scardinato i confini (prima certi) tra i rapporti assistiti da stabilità o meno.
Si segnala inoltre che, in sede di opposizione, la società non aveva neppure contestato i presupposti in capo al lavoratore per fruire del pagamento delle ore imputabili a pausa pranzo, avendo solo eccepito la prescrizione.
Le contestazioni contenute nelle note conclusive da ultimo depositate dalla ricorrente- secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita- appaiono, quindi, del tutto tardive, nonché in contrasto con le precedenti difese (in quanto la stessa aveva riconosciuto, in ogni caso, il Parte_1 proprio “minor” debito di euro 3.064,81) e, comunque, sconfessate dalla scheda mensile del mese di marzo 2023, elaborata (evenienza pacifica) dallo stesso datore, in cui erano indicate le ore di “pausa” non ancora retribuite/compensate economicamente.
Il d.i. va quindi integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 546/2023, di cui dichiara l'esecutorietà;
2.Condanna l' al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 1.315,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Campobasso, 23 marzo 2025. Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel presente procedimento, avente ad oggetto “opposizione a d.i.” pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio DI CESARE, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela DI SARRO, presso il cui Controparte_1
studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.546/2023, emesso per Parte_2 la somma di € 3.336,83 (oltre interessi e rivalutazione) richiesta dal per i CP_1
permessi non goduti sino al mese di marzo 2023, eccependo la prescrizione delle somme per il periodo da maggio 2002 a luglio 2007, considerando l'assenza di atti interruttivi.
L'opponente deduce che la richiesta era fondata sulla scheda mensile del mese di marzo
2023, nella quale alla voce “Pausa Pranzo (ore e centesimi)” riporta(va) un saldo mese precedente pari a 410,94 ore maturato durante tutto l'arco dell'attività lavorativa del quindi a partire dalla data della sua assunzione con la società Aquila srl, ovvero CP_1 sin dall'anno 2002, per cui al valore di 410,94 ore andava sottratto il valore della “scheda mensile” del mese di luglio 2007, pari a 33,50 ore, con conseguente differenza di 377,40 ore pagina 1 di 3 (che, moltiplicate per €8,12, portavano ad un risultato economico lordo pari ad € 3.064,81); chiedeva quindi la rideterminazione della somma dovuta in euro 3.064,81 al lordo.
Il resistente, replicava: Controparte_1
-di essere cessato dal lavoro il 1.04.2023;
-che la società, nella scheda mensile del mese di marzo 2023, si era dichiarata debitrice di n.410,94 ore;
-che la prescrizione decorreva dalla cessazione del rapporto;
Chiedeva quindi il rigetto della opposizione e, in subordine, la riduzione della somma ingiunta ad euro 3.064,81.
____
L'opposizione è infondata.
Invero, l'unico motivo di (parziale) opposizione (la eccepita prescrizione) non è condivisibile, alla luce dell'orientamento della S.C. (cfr. Cass. sentenza n.26246/22), che ha affermato la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto (in questo caso: 1.04.2023) anche nei casi di cd. regime di stabilità, all'indomani delle riforme di cui alla legge Fornero ed al Job act che hanno scardinato i confini (prima certi) tra i rapporti assistiti da stabilità o meno.
Si segnala inoltre che, in sede di opposizione, la società non aveva neppure contestato i presupposti in capo al lavoratore per fruire del pagamento delle ore imputabili a pausa pranzo, avendo solo eccepito la prescrizione.
Le contestazioni contenute nelle note conclusive da ultimo depositate dalla ricorrente- secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita- appaiono, quindi, del tutto tardive, nonché in contrasto con le precedenti difese (in quanto la stessa aveva riconosciuto, in ogni caso, il Parte_1 proprio “minor” debito di euro 3.064,81) e, comunque, sconfessate dalla scheda mensile del mese di marzo 2023, elaborata (evenienza pacifica) dallo stesso datore, in cui erano indicate le ore di “pausa” non ancora retribuite/compensate economicamente.
Il d.i. va quindi integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 546/2023, di cui dichiara l'esecutorietà;
2.Condanna l' al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in euro 1.315,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Campobasso, 23 marzo 2025. Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 3 di 3