Articolo 14 della Legge 13 maggio 1983, n. 197
Articolo 13Articolo 15
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3 giugno 1983
Art. 14. Rapporti con le organizzazioni sindacali

Il consiglio di amministrazione cura anche, a mezzo del direttore generale, i contatti periodici con le organizzazioni sindacali rappresentative della Cassa depositi e prestiti, in particolare per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e le condizioni dell'ambiente in cui esso si svolge.
Allo scopo, presso la Cassa depositi e prestiti e' costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dal consiglio di amministrazione e dalle organizzazioni sindacali.
Entrata in vigore il 3 giugno 1983