Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2025, proposto da
Società Impregico a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B693180ECC, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni Montedoro, non costituita in giudizio;
Comune di San Giorgio Ionico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Teknoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, Luna Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determinazione n. 1194 del 28.8.2025, comunicata con nota del 29.8.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione “del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana nel territorio del comune di San Giorgio Ionico - gara ponte ex L.R. n.20/2016, in favore della società Teknoservice s.r.l.”;
-di tutti gli atti e verbali e relativi allegati afferenti all valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ivi compresi i verbali n. 2 e 3;
-del verbale di gara n. 4 del 7.8.2025 con cui il RUP ha ritenuto che l’offerta di Teknoservice s.r.l. fosse attendibile sotto il profilo della sostenibilità economica;
-di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
-del verbale n. 5 del 12.8.2025 recante proposta di aggiudicazione in favore della Teknoservice s.r.l.;
-di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente, nelle more, stipulato con l’illegittimo aggiudicatario e per la condanna
del Comune di San Giorgio Ionico e della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro a risarcire la Impregico a r.l. il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con il subentro, ex art. 122 c.p.a., nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Teknoservice s.r.l. e del Comune di San Giorgio Ionico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AN SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Impregico a r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione n. 1194 del 28.08.2025 - Registro Settoriale num. 432 del 22.08.2025, a firma del Responsabile del procedimento del Comune di San Giorgio Ionico, avente ad oggetto “ Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di San Giorgio Ionico - Gara Ponte della durata di mesi 24. Aggiudicazione - B693180ECC” e per la declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore , stipulato.
Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara, nella parte relativa alla formulazione dell’offerta economica (Relazione Economica calcolo importo servizi”, paragrafo “2. SHARING DEI CONTRIBUTI CONAI E DELLA VENDITA DEI MATERIALI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ”) ed art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto. Violazione dell’art. 18.2 del Disciplinare. Violazione ed erronea applicazione della disciplina ARERA di cui alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 22 e 23 del disciplinare. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023. Indeterminatezza e/o incertezza dell’offerta economica di Teknoservice. Violazione della par condicio . Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carenza di istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata .
2)Violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 110 D.lgs. n.36/2023, in relazione alla voce “ Ammortamento ”. Violazione dell’art. 25 comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento
3)Violazione ed erronea applicazione degli artt. 101 e 110 del D.lgs. n.36/2023. Violazione dell’art.14 della deliberazione ARERA 363/21, così come modificata dalla deliberazione 389/23 e dalla deliberazione 7/24. Violazione dell’art. 9 afferente “ Remunerazione del capitale ” della Relazione economica a base di gara. Violazione dell’art.16 del disciplinare di gara. Violazione del principio di autolimitazione, della par condicio e della immodificabilità dell’offerta. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento.
Il Comune di San Giorgio Ionico e la Teknoservice s.r.l. si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 08.10.2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 468 del 09.10.2025, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente.
All’udienza pubblica del 25.02.2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, si può prescindere dall’esame delle questioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata in quanto il ricorso è sostanzialmente infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Vanno, innanzitutto, richiamati i fatti principali della vicenda in esame.
Con determinazione n. 568 del 17 aprile 2025, il Comune di San Giorgio Ionico ha avviato, per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni di Montedoro, una procedura di gara (gara ponte ai sensi della L.R. n. 20/2016) per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del territorio comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.lgs n. 36/2023.
La società Teknoservice s.r.l., ha presentato la propria offerta che è risultata aggiudicataria provvisoria con l’attribuzione di punti 95,206, a fronte di un ribasso dell’8,0800% sull’importo posto a base gara; al secondo posto si è collocata l’offerta dell’odierna ricorrente.
L’offerta della prima classificata, poi, è stata sottoposta al sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
Il procedimento è stato caratterizzato da un articolato iter istruttorio, comprensivo dell’acquisizione di tre relazioni giustificative fornite dalla Teknoservice s. r.l. (prot. n. 0017184/2025, 0018764/2025 e 0019758/2025).
All’esito di tale complessa attività istruttoria, la Commissione giudicatrice e il RUP, nella seduta del 07.08.2025 (cfr. verbale di gara n. 4 del 07.08.2025) hanno così deliberato: “Terminato l’esame delle giustificazioni prodotte dall’o.e., il RUP ritiene che l’offerta della Teknoservice srl risulti congrua ed attendibile sotto il profilo della sostenibilità economica. Tale valutazione è fondata sulle motivazioni che sono evincibili per relationem dalla lettura dell’allegata documentazione nella quale è riportato il resoconto dell’intera fase di verifica dell’anomalia, di seguito specificatamente riportate…” .
Con determinazione n. 1194 del 28.08.2025 - Registro Settoriale n. 432 del 22.08.2025 - è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Teknoservice s.r.l.
Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando, in sintesi, l’illegittimità della condotta assunta dall’Amministrazione comunale resistente per: 1) violazione ed erronea applicazione di legge e, in particolare, degli artt. 25 e 35 del Capitolato Speciale d’Appalto, degli artt. 18.5, 22 e 23 del disciplinare di gara, della disciplina ER di cui alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, e dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023; 2) eccesso di potere, sotto plurimi profili, oltre che per violazione del principio di autolimitazione della par condicio e dell’immodificabilità dell’offerta.
Ciò posto, in generale, in punto di fatto, è opportuno, sempre in via preliminare, richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta:
- “ Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione. (Cons. di Stato, sez. III, 30.7.2025, n. 6748; Cons. di Stato, sez. V, 20.12.2018, n. 7178, id. V, 27.12.2017, n. 7251, richiamate da Cons. Stato, sez. V, 30.07.2025, n. 6748);
-“ il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere” (cfr., ex multis , Cons. di Stato, Sez. V, 22 marzo 2022, n. 2079; id. Sez. V, 24 novembre 2021, n. 7868);
-“ nell'ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell'immodificabilità dell'offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto ”(cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; id. Sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644; id. 15 luglio 2021, n. 5334; Cons. di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; id. Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 171);
Chiarito quanto sopra, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree.
Con un primo ordine di censure, la società ricorrente ha contestato l’operato della Stazione Appaltante, per la mancata esclusione dalla gara dell’offerta economica presentata dalla Teknoservice s.r.l. per indeterminatezza della stessa.
In tesi, in particolare, la Teknoservice, nel proprio PEFA, avrebbe considerato erroneamente quale posta attiva, da portare in detrazione per ridurre i costi del servizio, i ricavi CONAI; e ciò in quanto gli stessi costituendo una posta premiale della gara non avrebbero potuto “ contribuire all’equilibrio economico finanziario della commessa, appunto perché elemento incerto, avente carattere aleatorio” (pag. 6 ricorso introduttivo).
Poi, sempre secondo la ricostruzione della ricorrente, l’erroneo calcolo dei costi proposto, mediante il computo dei ricavi CONAI, avrebbe falsato le giustificazioni rese dalla Teknoservice s.r.l., rendendo le stesse insostenibili e, quindi, in ultima analisi, inattendibili.
Tali doglianze vanno respinte.
L’art. 35, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto, prevede che “ L’Ente Territorialmente Competente, secondo il metodo tariffario pro tempore vigente, potrà stabilire il riconoscimento al Gestore di una quota di proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance. Potranno essere riconosciuti al gestore i ricavi derivanti dai proventi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore nella misura quantificata in sede di validazione PEF mediante l’applicazione del fattore di sharing determinato dall’ETC secondo i criteri prescritti dal metodo tariffario pro tempore vigente. Quest’ultimo importo (id est ricavi conai) concorre alla determinazione dell’equilibrio economico finanziario ”.
In applicazione del disposto normativo sopra richiamato, la Stazione Appaltante, come si evince dalla lettura del quadro economico di progetto inserito nella Relazione Economica di gara - PEFA - ha espressamente previsto e stimato un contributo CONAI, da riconoscersi in favore del gestore, pari ad € 44.220,00 annue (cfr. pag. 36 Relazione economica di gara).
Nella specie, la società Teknoservice s.r.l. ha indicato i ricavi CONAI in seno al PEFA; e ciò proprio in conformità all’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto sopra richiamato.
In tal senso, è sufficiente richiamare le giustificazioni rese dalla controinteressata in data 07.07.2025: “ F) COSTI/RICAVI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI”…Stante a quanto indicato, dall’articolo (id. est art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto) quest’ultimo importo concorre alla determinazione dell’equilibrio economico finanziario della gestione. In ragione di ciò, nel nostro PEFA, è stata contabilizzata una quota di premialità a nostro favore (ricavi CONAI netto sharing ex del. ARERA n. 363/2021) pari a 44.220 €/anno coincidente con quanto espressamente stimato dalla Stazione Appaltante nel Quadro Economico di Progetto inserito nella Relazione Economica allegata ai documenti di gara”. (pag. 7 primi giustificativi del 07.07.2025).
Quanto esposto depone per l’infondatezza delle censure prospettate sotto il profilo in esame posto che, nella specie, non ricorre alcuna aleatorietà dell’offerta, quanto piuttosto una previsione economica, a cura della controinteressata, in linea con la documentazione di gara.
Infatti, l’aver la legge di gara previsto e comunque quantificato - in forma prudenziale (con riduzione del 20%) - i contributi CONAI rende gli stessi un fattore, non già, aleatorio e indeterminato, come preteso dall’odierna ricorrente, ma determinato, suscettibile in quanto tale di essere inserito, in difetto di preclusioni espresse sul punto (e anzi in acclarata conformità alle stime rese in gara dalla Stazione Appaltante), tra i ricavi da portare in detrazione ai fini dell’abbattimento dei costi da sostenere.
Le argomentazioni che precedono valgono anche a respingere le contestazioni sollevate con riferimento all’asserita indeterminatezza dei giustificativi, fondandosi gli stessi su dati (cfr. contributi CONAI) certi e determinati per come evincibili dal disciplinare di gara.
Prive di pregio, poi, si appalesano le restanti doglianze volte a contestare le valutazioni rese dalla Stazione appaltante nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
Le stesse, ad avviso del Collegio, non sono in grado di evidenziare quei profili di macroscopica illogicità e contraddittorietà del giudizio tecnico compiuto dall’Amministrazione, unici sanzionabili nella presente sede giudiziale.
Nello specifico, non colgono nel segno le contestazioni attoree secondo le quali l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver la stessa previsto un ammortamento delle attrezzature su otto anni anziché in cinque; il tutto in palese violazione della normativa ER (cfr. art. 14 Allegato A1 del MTR-2) espressamente richiamata nella Relazione tecnico economica posta a base di gara.
Ad avviso del Collegio, la Stazione appaltante, nel reputare sufficienti ed esaustive le giustificazioni fornite sul punto dalla Teknoservice s.r.l. non ha agito in maniera illegittima e/o illogica.
Innanzitutto, le giustificazioni rese dalla Teknoservice s.r.l. in data 25.07.2025 hanno chiarito che l’imputazione dei cespiti è avvenuta, contrariamente all’assunto attoreo, in linea con la normativa ER e, in particolare, con l’art. 14 dell’Allegato A1 “ Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR - 2 ”.
La Stazione Appaltante, poi, come si evince dalla lettura del verbale di gara n. 4 del 07.08.2025, nel pieno rispetto delle regole che sottendono il giudizio di anomalia, ha attentamente valutato i calcoli effettuati dalla Teknoservice s.r.l., concludendo per la sostenibilità dell’offerta in considerazione - in ciò conformandosi al recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale - di quella che è la vera natura e funzione del criterio MTR -2 ovvero l’essere lo stesso “un criterio volto a determinare i valori massimi della TARI che l’Amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi dovuti al gestore del servizio stesso” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 22.07.2025, n. 6466).
Di contro, parte ricorrente non ha evidenziato in sede processuale, al di là della non condivisibilità delle scelte operate dall’aggiudicataria, profili di criticità nell’operato dell’Amministrazione, sindacabili nella presente sede giudiziaria.
Le considerazioni che precedono valgono anche per le contestazioni prospettate con riferimento ai costi di gestione delle fototrappole; le stesse, in ogni caso, sono tutte generiche e indimostrate, oltre che inidonee ad evidenziare l’asserita inattendibilità dell’offerta che avrebbe dovuto essere rilevata dalla stazione appaltante.
Né parte ricorrente può pretendere che il sub-procedimento di verifica dell’anomalia si svolga attraverso un esame comparativo delle diverse offerte presentate in gara o che questo Tribunale vada a sindacare il giudizio espresso dalla Stazione appaltante, in difetto, come nella specie, di fattori di consistenza tali da denotare una illogica e/o contraddittoria valutazione degli elementi sottoposti al suo esame.
Con riferimento, poi, alle doglianze prospettate con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il Piano Economico Finanziario costituisce un documento obbligatorio ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura di gara e necessario per le valutazioni di affidabilità dell’offerta da parte dell’amministrazione, in considerazione della peculiare natura dello strumento concessorio cui la stessa ha stabilito di fare ricorso per l’esecuzione del servizio in questione. La previsione dell’obbligatorietà del P.E.F. è peraltro coerente con la riconosciuta rilevanza di detto documento nell’ambito della proposta contrattuale, più volte ribadita dalla giurisprudenza, trattandosi di strumento che consente alla stazione appaltante di apprezzare l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto, dalla quale non può dunque essere tenuto separato” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 17.07.2024, n. 6422 e altri precedenti ivi citati, oltre a T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13.10.2022, n.2246; Id. Sez. I, 4.01.2022, n.9).
Si è ulteriormente chiarito poi che “ lo stretto legame tra offerta in senso stretto e Piano Economico Finanziario non consente di modificare in maniera rilevante tale documento, poiché quest’ultimo deve riflettere la solidità e la realtà dell’offerta elaborata in concreto, con i contenuti che le sono propri e che il concorrente ha ritenuto adeguati a rispondere in modo soddisfacente all’esigenze dell’amministrazione espresse nella lex specialis di gara, non potendo il PEF essere considerato alla stregua di un modello a contenuto libero da adeguarsi ex post a seconda delle critiche sollevate dalla stazione appaltante o in base all’esigenza di rispondere a richieste di chiarimenti in ordine ai dati ivi esposti . Ne consegue che le modifiche al P.E.F. ammissibili in sede di verifica di congruità devono essere di entità del tutto limitata e tali da non incidere sull’impostazione del documento e sui suoi contenuti, i quali, come già evidenziato, riflettono sul piano finanziario la sostanza dell’offerta e la sua effettiva sostenibilità in sede esecutiva. Tali variazioni, inoltre, devono essere motivate sulla base di esigenze oggettive estranee alle scelte di merito nella formulazione della proposta tecnica, che non possono essere modificate a posteriori per “correggere” i contenuti di un’offerta originaria in realtà priva dei canoni di serietà e affidabilità, a detrimento dell’interesse della stazione appaltante all’individuazione di un contraente in grado di garantire la corretta esecuzione nel tempo delle prestazioni promesse dall’aggiudicatario. (cfr. tra le tante T.A.R. Lombardia, Milano, 21.03.2025, n. 991).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche vanno respinte le doglianze attoree prospettate sotto il profilo in esame
In sede di verifica di congruità, la Teknoservice s.r.l., ha presentato - in ciò ottemperando alle richieste del RUP del 02.07.2025 - un secondo PEFA, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione appaltante.
Per quanto in atti, non risulta che la Teknoservice s.r.l. abbia riformulato l’originario piano finanziario o che l’Amministrazione abbia rilevato l’esistenza di evidenti e sostanziali elementi di novità rispetto al PEFA allegato in sede di gara.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal contestato scostamento in difetto di circa € 1.000,00 sul totale di € 2.759.008,02 offerto, posto che tale modifica - minimale e in diminuzione rispetto all’importo annuo dell’appalto - non può ritenersi fattore da solo idoneo ad incidere sul contenuto sostanziale del documento presentato in gara.
In sostanza, il Collegio ritiene che le valutazioni espresse dalla Stazione appaltante resistano alle censure della ricorrente la quale, al di là delle proprie asserzioni difensive, non ha offerto elementi di prova (o quanto meno un principio di prova) idonei a dimostrare l’avvenuta alterazione sostanziale dell’offerta, e, quindi, in ultima analisi, la pretesa inattendibilità della complessiva offerta economica presentata dall’aggiudicataria.
Non vale, poi, ad escludere la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Stazione appaltante la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, secondo la quale la Teknoservice s.r.l. non avrebbe correttamente giustificato la remunerazione del capitale investito e l’utile aziendale, risultando, sul punto, le motivazioni della Stazione appaltante ben chiare e puntualmente svolte (cfr. verbale di gara n. 4 del 07.08.2025).
Né infine, elementi di segno contrario possono trarsi dai documenti prodotti dalla ricorrente in data 31.1.2026 e 2.2.2026 che, nel riferirsi a fatti sopravvenuti, non assurgono a circostanze idonee a valutare, in difetto come nella specie di espressi motivi di ricorso regolarmente notificati, l’operato - legittimo per quanto sopra detto - della Stazione appaltante.
La legittimità della condotta dell’Amministrazione resistente reca con sé, altresì, il rigetto delle conseguenti domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di tutela in forma specifica e/o per equivalenza formulate dalla società ricorrente.
In conclusione il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente FF
AN SI, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SI | VI AN |
IL SEGRETARIO