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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N . 9 3 8 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 938 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Bagheria (PA) in via Dante n. 79, presso lo studio dell'avv. Letizia
Coassin, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITA
E
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliata a Palermo in via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Serena Lombardo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE oggetto: mantenimento figlio maggiorenne;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14.05.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.04.2024, premetteva: Parte_1
− di aver convissuto stabilmente con dal 2003 al 2006 e che, dalla Controparte_1 suddetta unione, nasceva, il 09.12.2003, la figlia riconosciuta da Controparte_2 entrambi i genitori;
− che, a seguito dell'interruzione della convivenza da parte dei propri genitori, la figlia continuava a vivere con la madre;
− che, a seguito di ricorso avanzato dal ricorrente, il Tribunale per i minorenni di Palermo, con decreto del 22.07.2011, regolamentava il regime di affidamento della prole e il diritto di visita del genitore non collocatario e, quanto agli aspetti patrimoniali, obbligava a versare a la somma mensile di € 250,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%;
− che divenuta maggiorenne, aveva raggiunto l'autosufficienza Controparte_2 economica, avendo la stessa, a seguito del conseguimento dell'attestato di estetista, e terminato il periodo di tirocinio formativo, intrapreso un'attività lavorativa di natura subordinata;
− di aver, comunque, formulato nei confronti della figlia due proposte di lavoro, non accettate da quest'ultima.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che non sussistono più i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed autosufficiente;
- per l'effetto revocare il contributo al mantenimento della figlia
, pari ad € 250,00 mensili così come stabilito dal decreto del Tribunale per i Minorenni di CP_2
Palermo del 22 luglio 2011, depositato il 27.07.2011 in seno al proc n° 1273/08 VG;
- in subordine, ridurre il contributo da versare a titolo di mantenimento della figlia da € 250,00 mensili CP_2 ad € 100,00 mensili;
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
(cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio contestando il contenuto del ricorso introduttivo e Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Nel dettaglio, la resistente deduceva di aver recentemente conseguito il diploma di estetista e di aver stipulato per la prima volta un contratto di lavoro in data 25.07.2024 per un'occupazione lavorativa part-time e a tempo determinato presso un centro estetico, che prevedeva una retribuzione mensile pari ad € 400,00, inidonea, a suo dire, a garantirle una condizione di autosufficienza economica.
Quanto alle proposte lavorative del padre, la figlia ne motivava il rifiuto in ragione dell'estraneità della relativa mansione- addetta alle preparazioni alimentari presso una pizzeria- rispetto alle proprie aspirazioni ed aspettative di lavoro, precisando anche che la stessa non le avrebbe comunque permesso di raggiungere una condizione di autosufficienza economica.
La resistente sosteneva, inoltre, l'impossibilità di svolgere contemporaneamente entrambe le attività lavorative (presso il padre e come estetista), poiché, a suo dire, tale situazione le avrebbe impedito di reperire un'occupazione a tempo pieno nel settore di suo interesse (l'estetica).
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “- rigettare le richieste formulate dal sig. e Parte_1 per l'effetto confermare l'onere dello stesso di contribuire al mantenimento della figlia
[...]
, versando in favore della predetta, un assegno mensile pari ad € 250,00, rivalutabili CP_2
ISTAT, come previsto dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 22/07/2011, pronunciato nel procedimento n. 1273/08 V.G., oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in subordine: ridurre il contributo al mantenimento della figlia ad € 200,00 mensili, rivalutabili Controparte_2
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi” (cfr. memoria di costituzione del 22.10.2024).
Sebbene e evocata in giudizio non si costituiva nel presente procedimento Controparte_1
All'udienza del 14.05.2025, udite le conclusioni delle parti, il giudice istruttore assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Sulla domanda di revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e Cass. n.
12477/2004).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio,
o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n. 17183/2020).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, ha posto a base della propria Parte_1 domanda di revoca dell' obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia il raggiungimento, da parte di quest'ultima, di una condizione di autosufficienza economica derivante dall'ingresso di nel mercato del lavoro o, comunque, il rifiuto della resistente delle proposte Controparte_2 lavorative del padre, consistenti nell'inserimento della ragazza nell'attività economica gestita dal genitore con mansioni di “addetta alle preparazioni alimentari”.
Tale scelta, secondo il ricorrente, sarebbe, infatti, ingiustificata, considerato che l'occupazione lavorativa dallo stesso offerta alla resistente permetterebbe a quest'ultima di raggiungere una condizione di autosufficienza economica;
D'NA AO ha, altresì, sostenuto la compatibilità di tale lavoro con l'attività lavorativa a cui aspira già intrapresa da quest'ultima, ossia Controparte_2 quella relativa al campo dell'estetica, in quanto impiegherebbe la figlia soltanto nelle ore serali
(16.00- 22.00, previsti dall'ultima proposta di lavoro di cui infra).
invece, ha chiesto il rigetto delle pretese di parte ricorrente, chiedendo, Controparte_2 altresì, che l'assegno per il suo mantenimento venisse a lei direttamente versato.
Orbene, ritiene il Collegio che le argomentazioni di parte ricorrente sono infondate.
Non può, infatti, condividersi il primo assunto, ossia il dedotto raggiungimento, da parte della figlia, di una condizione di autosufficienza economica.
In merito, in diritto si precisa che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza: “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea
a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. n. 40282/2021).
Pertanto, il requisito della autosufficienza economica è da valutarsi in concreto, caso per caso, secondo un giudizio composito fondato su una pluralità di elementi quali: età del soggetto, durata del rapporto di lavoro, stipendio percepito, nonché tipologia di impiego svolto, al fine di valutare se le competenze maturande siano facilmente spendibili per la ricerca di un nuovo impiego alla scadenza del contratto (cfr. Cass. nn. 18076/2014, 6509/2017, 19696/2019, 19077/2020).
Orbene, dalla documentazione in atti è emerso che ha svolto attività Controparte_2 lavorativa di natura subordinata soltanto per un breve periodo di tempo, intercorrente tra il 26.07.2024
e il 31.12.2024, stante il mancato rinnovo del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro (cfr. comunicazione di assunzione e di proroga), e a fronte di una retribuzione mensile pari a circa € 400,00 mensili, oltre indennità di fine rapporto (cfr. buste paga).
A seguito della cessazione del suddetto rapporto di lavoro, la resistente ha usufruito dell'indennità NASPI per un periodo di 81 giorni, a decorrere dal 06.02.2025 e in ragione del 75% della retribuzione lavorativa (cfr. comunicazione di accoglimento domanda NASPI).
Tali condizioni, ad avviso del Collegio, non possono condurre a ritenere la sussistenza di una condizione di autosufficienza economica in capo a Controparte_2
Ed infatti, la giovane età della stessa, la breve durata del rapporto di lavoro e l'ammontare relativamente basso dello stipendio percepito, portano ad escludere che la parte in forza dell'impiego sopradetto abbia mai raggiunto, anche solo per il periodo di relativa durata dello stesso, una condizione di autosufficienza economica tale da escludere il diritto all'attribuzione all'assegno.
Quanto, invece, al rifiuto della figlia di lavorare presso l'attività economica gestita dal padre, esso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può dirsi ingiustificato.
E, invero, da un complessivo esame delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, si evince che di anni 21, ha conseguito il diploma di estetista, ha svolto un Controparte_2
periodo di tirocinio in linea con il proprio titolo di studio e, successivamente, ha intrapreso un'attività lavorativa di natura subordinata a tempo determinato e parziale, con qualifica e mansioni corrispondenti con il proprio percorso formativo e con le aspirazioni lavorative della stessa.
Ritiene, pertanto, il Collegio, considerata la giovane età della resistente, valutata unitamente alle altre circostanze sopra riportate, di conferire rilievo preminente alle aspirazioni lavorative di che ha comunque dimostrato la sussistenza di una continuità tra il titolo Controparte_2
accademico conseguito, il tirocinio formativo e il lavoro successivamente svolto, la cui cessazione non è dipesa da causa alla stessa imputabile.
Né può, condividersi, l'asserita compatibilità dell'attività lavorativa proposta alla figlia dal padre con quella esercitata e/o comunque ambita dalla resistente, stante la previsione di un monte ore settimanale presso l'attività del ricorrente pari a trenta ore, dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 22.00
(cfr. proposta di contratto del 12.11.2024).
Ciò, secondo il Collegio, potrebbe, invero, rendere più difficile l'inserimento di
[...]
nel mercato del lavoro di suo interesse. CP_2
Detto in altri termini, il rifiuto della resistente a svolgere l'impiego lavorativo offertole dal padre, tenuto conto, in particolare, della giovane età della stessa, non può dirsi come espressione di una inerzia colpevole tale da giustificare la mancata attribuzione dell'emolumento di cui è causa.
Per tutto quanto detto, la domanda avanzata da deve essere rigettata. Parte_1
Sulle spese del procedimento
Quanto alle spese di lite tra parte ammessa in via provvisoria al patrocinio Controparte_2
a spese dello Stato, e , le stesse seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere Parte_1 corrisposte in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Spese di lite che si liquidano, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate, ai valori minimi secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese relativamente a non costituitasi in Controparte_1
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- dispone l'obbligo per di versare, direttamente, a entro il Parte_1 Controparte_2 giorno cinque di ogni mese di competenza, l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%;
- condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_2 che vengono liquidate in € 3.809,00 (tremilaottocentonove/00) per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 938 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Bagheria (PA) in via Dante n. 79, presso lo studio dell'avv. Letizia
Coassin, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITA
E
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliata a Palermo in via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Serena Lombardo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE oggetto: mantenimento figlio maggiorenne;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14.05.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.04.2024, premetteva: Parte_1
− di aver convissuto stabilmente con dal 2003 al 2006 e che, dalla Controparte_1 suddetta unione, nasceva, il 09.12.2003, la figlia riconosciuta da Controparte_2 entrambi i genitori;
− che, a seguito dell'interruzione della convivenza da parte dei propri genitori, la figlia continuava a vivere con la madre;
− che, a seguito di ricorso avanzato dal ricorrente, il Tribunale per i minorenni di Palermo, con decreto del 22.07.2011, regolamentava il regime di affidamento della prole e il diritto di visita del genitore non collocatario e, quanto agli aspetti patrimoniali, obbligava a versare a la somma mensile di € 250,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%;
− che divenuta maggiorenne, aveva raggiunto l'autosufficienza Controparte_2 economica, avendo la stessa, a seguito del conseguimento dell'attestato di estetista, e terminato il periodo di tirocinio formativo, intrapreso un'attività lavorativa di natura subordinata;
− di aver, comunque, formulato nei confronti della figlia due proposte di lavoro, non accettate da quest'ultima.
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che non sussistono più i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed autosufficiente;
- per l'effetto revocare il contributo al mantenimento della figlia
, pari ad € 250,00 mensili così come stabilito dal decreto del Tribunale per i Minorenni di CP_2
Palermo del 22 luglio 2011, depositato il 27.07.2011 in seno al proc n° 1273/08 VG;
- in subordine, ridurre il contributo da versare a titolo di mantenimento della figlia da € 250,00 mensili CP_2 ad € 100,00 mensili;
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
(cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio contestando il contenuto del ricorso introduttivo e Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Nel dettaglio, la resistente deduceva di aver recentemente conseguito il diploma di estetista e di aver stipulato per la prima volta un contratto di lavoro in data 25.07.2024 per un'occupazione lavorativa part-time e a tempo determinato presso un centro estetico, che prevedeva una retribuzione mensile pari ad € 400,00, inidonea, a suo dire, a garantirle una condizione di autosufficienza economica.
Quanto alle proposte lavorative del padre, la figlia ne motivava il rifiuto in ragione dell'estraneità della relativa mansione- addetta alle preparazioni alimentari presso una pizzeria- rispetto alle proprie aspirazioni ed aspettative di lavoro, precisando anche che la stessa non le avrebbe comunque permesso di raggiungere una condizione di autosufficienza economica.
La resistente sosteneva, inoltre, l'impossibilità di svolgere contemporaneamente entrambe le attività lavorative (presso il padre e come estetista), poiché, a suo dire, tale situazione le avrebbe impedito di reperire un'occupazione a tempo pieno nel settore di suo interesse (l'estetica).
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “- rigettare le richieste formulate dal sig. e Parte_1 per l'effetto confermare l'onere dello stesso di contribuire al mantenimento della figlia
[...]
, versando in favore della predetta, un assegno mensile pari ad € 250,00, rivalutabili CP_2
ISTAT, come previsto dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 22/07/2011, pronunciato nel procedimento n. 1273/08 V.G., oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in subordine: ridurre il contributo al mantenimento della figlia ad € 200,00 mensili, rivalutabili Controparte_2
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi” (cfr. memoria di costituzione del 22.10.2024).
Sebbene e evocata in giudizio non si costituiva nel presente procedimento Controparte_1
All'udienza del 14.05.2025, udite le conclusioni delle parti, il giudice istruttore assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Sulla domanda di revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019, Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e Cass. n.
12477/2004).
Quanto all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio,
o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n. 17183/2020).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, ha posto a base della propria Parte_1 domanda di revoca dell' obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia il raggiungimento, da parte di quest'ultima, di una condizione di autosufficienza economica derivante dall'ingresso di nel mercato del lavoro o, comunque, il rifiuto della resistente delle proposte Controparte_2 lavorative del padre, consistenti nell'inserimento della ragazza nell'attività economica gestita dal genitore con mansioni di “addetta alle preparazioni alimentari”.
Tale scelta, secondo il ricorrente, sarebbe, infatti, ingiustificata, considerato che l'occupazione lavorativa dallo stesso offerta alla resistente permetterebbe a quest'ultima di raggiungere una condizione di autosufficienza economica;
D'NA AO ha, altresì, sostenuto la compatibilità di tale lavoro con l'attività lavorativa a cui aspira già intrapresa da quest'ultima, ossia Controparte_2 quella relativa al campo dell'estetica, in quanto impiegherebbe la figlia soltanto nelle ore serali
(16.00- 22.00, previsti dall'ultima proposta di lavoro di cui infra).
invece, ha chiesto il rigetto delle pretese di parte ricorrente, chiedendo, Controparte_2 altresì, che l'assegno per il suo mantenimento venisse a lei direttamente versato.
Orbene, ritiene il Collegio che le argomentazioni di parte ricorrente sono infondate.
Non può, infatti, condividersi il primo assunto, ossia il dedotto raggiungimento, da parte della figlia, di una condizione di autosufficienza economica.
In merito, in diritto si precisa che, secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza: “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea
a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. n. 40282/2021).
Pertanto, il requisito della autosufficienza economica è da valutarsi in concreto, caso per caso, secondo un giudizio composito fondato su una pluralità di elementi quali: età del soggetto, durata del rapporto di lavoro, stipendio percepito, nonché tipologia di impiego svolto, al fine di valutare se le competenze maturande siano facilmente spendibili per la ricerca di un nuovo impiego alla scadenza del contratto (cfr. Cass. nn. 18076/2014, 6509/2017, 19696/2019, 19077/2020).
Orbene, dalla documentazione in atti è emerso che ha svolto attività Controparte_2 lavorativa di natura subordinata soltanto per un breve periodo di tempo, intercorrente tra il 26.07.2024
e il 31.12.2024, stante il mancato rinnovo del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro (cfr. comunicazione di assunzione e di proroga), e a fronte di una retribuzione mensile pari a circa € 400,00 mensili, oltre indennità di fine rapporto (cfr. buste paga).
A seguito della cessazione del suddetto rapporto di lavoro, la resistente ha usufruito dell'indennità NASPI per un periodo di 81 giorni, a decorrere dal 06.02.2025 e in ragione del 75% della retribuzione lavorativa (cfr. comunicazione di accoglimento domanda NASPI).
Tali condizioni, ad avviso del Collegio, non possono condurre a ritenere la sussistenza di una condizione di autosufficienza economica in capo a Controparte_2
Ed infatti, la giovane età della stessa, la breve durata del rapporto di lavoro e l'ammontare relativamente basso dello stipendio percepito, portano ad escludere che la parte in forza dell'impiego sopradetto abbia mai raggiunto, anche solo per il periodo di relativa durata dello stesso, una condizione di autosufficienza economica tale da escludere il diritto all'attribuzione all'assegno.
Quanto, invece, al rifiuto della figlia di lavorare presso l'attività economica gestita dal padre, esso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può dirsi ingiustificato.
E, invero, da un complessivo esame delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, si evince che di anni 21, ha conseguito il diploma di estetista, ha svolto un Controparte_2
periodo di tirocinio in linea con il proprio titolo di studio e, successivamente, ha intrapreso un'attività lavorativa di natura subordinata a tempo determinato e parziale, con qualifica e mansioni corrispondenti con il proprio percorso formativo e con le aspirazioni lavorative della stessa.
Ritiene, pertanto, il Collegio, considerata la giovane età della resistente, valutata unitamente alle altre circostanze sopra riportate, di conferire rilievo preminente alle aspirazioni lavorative di che ha comunque dimostrato la sussistenza di una continuità tra il titolo Controparte_2
accademico conseguito, il tirocinio formativo e il lavoro successivamente svolto, la cui cessazione non è dipesa da causa alla stessa imputabile.
Né può, condividersi, l'asserita compatibilità dell'attività lavorativa proposta alla figlia dal padre con quella esercitata e/o comunque ambita dalla resistente, stante la previsione di un monte ore settimanale presso l'attività del ricorrente pari a trenta ore, dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 22.00
(cfr. proposta di contratto del 12.11.2024).
Ciò, secondo il Collegio, potrebbe, invero, rendere più difficile l'inserimento di
[...]
nel mercato del lavoro di suo interesse. CP_2
Detto in altri termini, il rifiuto della resistente a svolgere l'impiego lavorativo offertole dal padre, tenuto conto, in particolare, della giovane età della stessa, non può dirsi come espressione di una inerzia colpevole tale da giustificare la mancata attribuzione dell'emolumento di cui è causa.
Per tutto quanto detto, la domanda avanzata da deve essere rigettata. Parte_1
Sulle spese del procedimento
Quanto alle spese di lite tra parte ammessa in via provvisoria al patrocinio Controparte_2
a spese dello Stato, e , le stesse seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere Parte_1 corrisposte in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Spese di lite che si liquidano, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate, ai valori minimi secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese relativamente a non costituitasi in Controparte_1
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
- dispone l'obbligo per di versare, direttamente, a entro il Parte_1 Controparte_2 giorno cinque di ogni mese di competenza, l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%;
- condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_2 che vengono liquidate in € 3.809,00 (tremilaottocentonove/00) per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle