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23 luglio 2016
23 luglio 2016
Art. 31. Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI 1. All' articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».
«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 17/10/2019, n. 780Provvedimento: […] VIII) “Violazione dell'articolo 12, comma 12 bis della legge 157/92, introdotto dall'articolo 31 della legge 122/2016 relativo all'immediata annotazione del capo abbattuto sul tesserino regionale venatorio”.Leggi di più...
- art. 3 legge 241/90·
- parere ISPRA·
- violazione art. 34 L.R. 29/94·
- ordinanza di sospensione del giudizio·
- ricorso per motivi aggiunti·
- violazione art. 18 legge 157/92·
- principio di precauzione·
- tardività della notifica·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- annullamento deliberazione·
- sospensione della caccia·
- eccesso di potere·
- principio di sinteticità degli atti processuali·
- calendario venatorio regionale·
- legittimità costituzionale