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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15726/2024
promossa da:
“ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
BALDI FRANCESCA e dell'avv. GARETTINI GUIDO
pagina 1 di 9 ( ) VIA G. GUTENBERG, 3 42124 C.F._1
REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA
G. GUTENBERG,3 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. BALDI FRANCESCA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_2
CENACCHI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 7 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. CENACCHI CLAUDIO
CONVENUTA ED OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 5 giugno
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 9 Opposizione al decreto ingiuntivo 3458 del 2024, a seguito di ricorso 11380 del 2024 R.G..
La circostanza che lo svolgimento del processo non sia più
elemento indefettibile del provvedimento di sentenza impone un richiamo agli atti ed ai documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è competenza di questo Tribunale.
Vi è infatti competenza arbitrale.
L'articolo 13 dei contratti che hanno avvinto le parti prevede infatti clausola arbitrale.
La parte opposta ha contrastato tale incompetenza in due modi e con due argomentazioni, entrambe infondate.
In primo luogo – secondo luogo nella conclusionale di parte opposta – si afferma che si sarebbe in presenza di clausola da approvare specificamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c.. Non è
però questo il caso;
per quanto vi sia sicuramente un contraente forte, cioè la opponente, non si tratta di moduli o formulari o di contratto di redazione unilaterale. Lo squilibrio contrattuale pagina 3 di 9 sostanziale vale, per diritto europeo, fra professionista e consumatore;
nel caso di specie, lo squilibrio sostanziale non rileva, dunque, essendovi una ipotesi di due professionisti, nel gergo eurounitario (c.d. b2b).
In questo contesto, rileverebbe la predisposizione di condizioni generali del contratto;
dunque, la c.d. vessatorietà formale.
In questo caso, non può però dirsi che vi siano condizioni generali di predisposizione unilaterale. Vi è sicuramente un contraente forte;
non una predisposizione unilaterale, come risulta dalla premessa dei contratti, nonché da alcune clausole specifiche (non rilevante invece la clausola 15, in quanto tale non impeditiva di considerare il contratto di predisposizione unilaterale).
Ben è consapevole questo giudice che la predisposizione unilaterale, in un mondo informatizzato, non è più ricavabile,
come un tempo, desumendola da moduli prestampati. Una
predisposizione unilaterale si può ottenere anche,
semplicemente, con un “copia/incolla” da moduli presenti pagina 4 di 9 nell'elaboratore del contraente forte;
nel caso di specie, non vi è
tuttavia tale prova e, dunque, deve ritenersi valida ed efficace la clausola di deroga alla competenza del g.o.
Secondo argomento utilizzato dalla parte opposta è quello della estraneità di questa causa e di questo thema decidendum
all'ambito della clausola.
La difesa è infondata.
La parte opposta chiede dei danari alla parte opponente, sulla base di contratto.
Tale pretesa è sicuramente contrattuale.
La parte opponente, nelle sue difese, di fatto propone una eccezione di inadempimento, derivante dal contratto;
nonché
danni. Nel senso che la opposta, per una non corretta attività
amministrativa e previdenziale, avrebbe gravato la opponente di costi, costi derivanti dall'inadempimento di obbligazione
contrattuale. Non vi è dubbio che, fra tali obbligazioni della opposta, il contratto abbia avuto cura di indicare che vi erano obbligazioni di regolarità amministrativa e previdenziale (artt.
pagina 5 di 9 3, 4, 6, 7 ed 8); dunque, avere esposto la parte opponente ad una ripresa previdenziale – fondata o non fondata che essa sia, lo stabiliranno gli arbitri, nel senso di verificare se vi sia stata una condotta di ai sensi del secondo comma CP_1
dell'articolo 1227 c.c., dovendo gli opponenti diligentemente resistere all – è una allegazione di inadempimento CP_3
contrattuale. La opponente accusa la opposta di essere
inadempiente e di averla costretta, per tale irregolarità
previdenziale, a pagare. Se la opponente poteva resistere all dunque con condotta rilevante ai sensi dell'articolo CP_3
1227, comma secondo, c.c., non rileva in questa sede;
la
allegazione è contrattuale e, come è noto, la competenza si determina sulla domanda, non sulla fondatezza della stessa.
Conclusivamente, la fattispecie rientra nella clausola, che comprende ogni vicenda nascente dalla esecuzione contratto.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 6 di 9 Compressione sotto i minimi, alla luce della brevità della causa e della sostanziale irrilevanza della fase istruttoria e di trattazione.
Può disporsi compensazione per un mezzo, alla luce della circostanza che il contratto, pur non di redazione unilaterale,
presentava sicuramente profili di asimmetria, fra una posizione forte che, pur non con predisposizione unilaterale, ha sicuramente influenzato in modo decisivo il contenuto del contratto. Nella rinnovata discrezionalità del giudice (C. costit.
77 del 2018), tale elemento può dunque essere valorizzato per una compensazione, pur non integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15726/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA la incompetenza di questo Tribunale, in pagina 7 di 9 favore di arbitri di cui alla clausola di cui alla motivazione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo.
3. DISPONE compensazione delle spese per un mezzo.
4. CONDANNA parte opposta a pagare ad un CP_1
mezzo delle spese di lite, che si liquidano nell'intero
(dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: euro
10.500,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro
759,00 per anticipazioni. Infine, IVA e sulle prime CP_4
due voci (compensi e spese generali), secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
pagina 8 di 9 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 12 giugno 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15726/2024
promossa da:
“ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
BALDI FRANCESCA e dell'avv. GARETTINI GUIDO
pagina 1 di 9 ( ) VIA G. GUTENBERG, 3 42124 C.F._1
REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA
G. GUTENBERG,3 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. BALDI FRANCESCA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_2
CENACCHI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 7 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. CENACCHI CLAUDIO
CONVENUTA ED OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 5 giugno
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 9 Opposizione al decreto ingiuntivo 3458 del 2024, a seguito di ricorso 11380 del 2024 R.G..
La circostanza che lo svolgimento del processo non sia più
elemento indefettibile del provvedimento di sentenza impone un richiamo agli atti ed ai documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è competenza di questo Tribunale.
Vi è infatti competenza arbitrale.
L'articolo 13 dei contratti che hanno avvinto le parti prevede infatti clausola arbitrale.
La parte opposta ha contrastato tale incompetenza in due modi e con due argomentazioni, entrambe infondate.
In primo luogo – secondo luogo nella conclusionale di parte opposta – si afferma che si sarebbe in presenza di clausola da approvare specificamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c.. Non è
però questo il caso;
per quanto vi sia sicuramente un contraente forte, cioè la opponente, non si tratta di moduli o formulari o di contratto di redazione unilaterale. Lo squilibrio contrattuale pagina 3 di 9 sostanziale vale, per diritto europeo, fra professionista e consumatore;
nel caso di specie, lo squilibrio sostanziale non rileva, dunque, essendovi una ipotesi di due professionisti, nel gergo eurounitario (c.d. b2b).
In questo contesto, rileverebbe la predisposizione di condizioni generali del contratto;
dunque, la c.d. vessatorietà formale.
In questo caso, non può però dirsi che vi siano condizioni generali di predisposizione unilaterale. Vi è sicuramente un contraente forte;
non una predisposizione unilaterale, come risulta dalla premessa dei contratti, nonché da alcune clausole specifiche (non rilevante invece la clausola 15, in quanto tale non impeditiva di considerare il contratto di predisposizione unilaterale).
Ben è consapevole questo giudice che la predisposizione unilaterale, in un mondo informatizzato, non è più ricavabile,
come un tempo, desumendola da moduli prestampati. Una
predisposizione unilaterale si può ottenere anche,
semplicemente, con un “copia/incolla” da moduli presenti pagina 4 di 9 nell'elaboratore del contraente forte;
nel caso di specie, non vi è
tuttavia tale prova e, dunque, deve ritenersi valida ed efficace la clausola di deroga alla competenza del g.o.
Secondo argomento utilizzato dalla parte opposta è quello della estraneità di questa causa e di questo thema decidendum
all'ambito della clausola.
La difesa è infondata.
La parte opposta chiede dei danari alla parte opponente, sulla base di contratto.
Tale pretesa è sicuramente contrattuale.
La parte opponente, nelle sue difese, di fatto propone una eccezione di inadempimento, derivante dal contratto;
nonché
danni. Nel senso che la opposta, per una non corretta attività
amministrativa e previdenziale, avrebbe gravato la opponente di costi, costi derivanti dall'inadempimento di obbligazione
contrattuale. Non vi è dubbio che, fra tali obbligazioni della opposta, il contratto abbia avuto cura di indicare che vi erano obbligazioni di regolarità amministrativa e previdenziale (artt.
pagina 5 di 9 3, 4, 6, 7 ed 8); dunque, avere esposto la parte opponente ad una ripresa previdenziale – fondata o non fondata che essa sia, lo stabiliranno gli arbitri, nel senso di verificare se vi sia stata una condotta di ai sensi del secondo comma CP_1
dell'articolo 1227 c.c., dovendo gli opponenti diligentemente resistere all – è una allegazione di inadempimento CP_3
contrattuale. La opponente accusa la opposta di essere
inadempiente e di averla costretta, per tale irregolarità
previdenziale, a pagare. Se la opponente poteva resistere all dunque con condotta rilevante ai sensi dell'articolo CP_3
1227, comma secondo, c.c., non rileva in questa sede;
la
allegazione è contrattuale e, come è noto, la competenza si determina sulla domanda, non sulla fondatezza della stessa.
Conclusivamente, la fattispecie rientra nella clausola, che comprende ogni vicenda nascente dalla esecuzione contratto.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 6 di 9 Compressione sotto i minimi, alla luce della brevità della causa e della sostanziale irrilevanza della fase istruttoria e di trattazione.
Può disporsi compensazione per un mezzo, alla luce della circostanza che il contratto, pur non di redazione unilaterale,
presentava sicuramente profili di asimmetria, fra una posizione forte che, pur non con predisposizione unilaterale, ha sicuramente influenzato in modo decisivo il contenuto del contratto. Nella rinnovata discrezionalità del giudice (C. costit.
77 del 2018), tale elemento può dunque essere valorizzato per una compensazione, pur non integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15726/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. DICHIARA la incompetenza di questo Tribunale, in pagina 7 di 9 favore di arbitri di cui alla clausola di cui alla motivazione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo.
3. DISPONE compensazione delle spese per un mezzo.
4. CONDANNA parte opposta a pagare ad un CP_1
mezzo delle spese di lite, che si liquidano nell'intero
(dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: euro
10.500,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro
759,00 per anticipazioni. Infine, IVA e sulle prime CP_4
due voci (compensi e spese generali), secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
pagina 8 di 9 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 12 giugno 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 9 di 9