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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1168/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-TER C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PITTONE MARZIA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione – assegno di invalidità – Inpdai – Enpals, etc. CP_1
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.05.2024, ha adito l'intestato Tribunale domandando – Parte_1 previo accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione anticipata a decorrere dal CP_ 01.06.2022 – la condanna di al pagamento delle mensilità non erogate a partire dalla data citata e fino al 01.06.2023, giorno di effettivo riconoscimento del trattamento.
A sostegno delle proprie ragioni, ha premesso di aver inoltrato domanda di pensione anticipata in data 15.03.2022 e di aver ricevuto dall'ente comunicazione del rigetto della stessa in ragione del difetto del requisito contributivo. CP_ Ha rappresentato che, nell'ambito della medesima missiva, lo aveva invitato a provvedere al versamento dei contributi mancanti – ovvero quelli dell'anno 2022 – e, successivamente, a presentare domanda di riesame del provvedimento.
Ha rappresentato altresì di avere ottemperato alle indicazioni dell'ente versando, in quattro rate, la contribuzione dovuta e, successivamente, inoltrando istanza di riesame in data 27.07.2023, riscontrata con comunicazione della liquidazione della pensione anticipata a suo favore, ma con decorrenza dal 01.06.2023. CP_ Ha precisato di avere indirizzato ad una richiesta di chiarimenti sulla data di effettiva maturazione del diritto al trattamento previdenziale, nonché – in data 22.09.2023 – un ricorso amministrativo, senza esito positivo.
Ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 18, co. 2, D.P.R. 488/1968, il versamento dei contributi previdenziali producesse effetti giuridici e patrimoniali come se gli stessi fossero stati corrisposti nei periodi di riferimento;
di talché il trattamento previdenziale sarebbe dovuto decorrere da giugno
2022, data indicata nella prima domanda amministrativa. CP_ Ha richiamato, a conforto della propria interpretazione, il messaggio n. 29901 del 2007.
CP_
2. Si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
Pur confermando la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, ha sostenuto che condizione necessaria per il riconoscimento della pensione anticipata fosse il possesso del requisito contributivo al momento della domanda e, poiché tale condizione difettava in capo al ricorrente alla data di presentazione della prima istanza amministrativa, la stessa era stata correttamente rigettata.
Ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità teso ad escludere la rilevanza del momento di prestazione della domanda volta al riconoscimento di una prestazione previdenziale in assenza dei requisiti di legge.
Ha pertanto affermato la correttezza del proprio operato, in ragione del fatto che l'ultimo versamento dei contributi di competenza dell'anno 2022 era stato effettuato dal nel Parte_1 maggio 2023, con conseguente decorrenza della pensione anticipata da giugno 2023.
3. Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito esposti.
3.1. Come noto, l'art. 18, D.P.R. 488/68, applicabile anche alla prestazione oggetto del presente CP_ giudizio, dispone che le pensioni siano erogate a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che in tale data risultino perfezionati i relativi requisiti (co. 1). Se, viceversa, tali condizioni si perfezionano successivamente, il trattamento
2 previdenziale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi delle stesse (co.
2).
Con riferimento ai coltivatori diretti – come il ricorrente – il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda (co. 3).
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico tra le parti che, alla data del 01.06.2022, il ricorrente non fosse in possesso del requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata, essendo stato titolare di contribuzione versata per 2.222 settimane complessive a fronte delle 2.227 richieste.
Tanto basta ad impedire la configurabilità del diritto del a percepire il trattamento a far Parte_1 data dal giugno 2022, non sussistendone le condizioni di legge ai sensi del co. 1 della disposizione citata. Dunque, il provvedimento di rigetto della prima domanda amministrativa del ricorrente, CP_ adottato da in data 01.06.2022, deve dirsi corretto e immune da vizi. CP_ Quanto al messaggio n. 29901 del 2007 di più volte citato da parte ricorrente, deve osservarsi che:
- tale documento è solamente citato per estratto nel corpo del ricorso, non risultando invece prodotto in atti per intero: ciò rende impossibile un'analisi compiuta dello stesso, volta a verificare se il principio in esso affermato sia riconducibile alla fattispecie dedotta in giudizio;
- peraltro, risulta documentalmente che l'orientamento contenuto nel messaggio citato sia stato superato dalla successiva circolare n. 110/2022 prodotta da parte resistente (doc. 6), che fa espressa menzione dello stesso al fine di precisarne meglio il contenuto;
- in ogni caso, trattasi di atto meramente interno, inidoneo a derogare fonti di rango primario. CP_
3.2. D'altro canto, non può neppure dirsi che abbia correttamente applicato le disposizioni di legge sopra richiamate, facendo decorrere la pensione del ricorrente dal mese successivo all'
“ultimo versamento dei contributi di competenza 2022” (cfr. doc. 4 fasc. res.), ossia dal giugno
2023.
Come detto, infatti, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 488/68 citato, al fine di individuare l'esatta decorrenza della pensione del l'istituto avrebbe dovuto unicamente verificare la data del Parte_1 perfezionamento del requisito contributivo richiesto dall'art. 22, l. 153/1969; di contro, alcun rilievo l'ente avrebbe dovuto attribuire al momento della regolarizzazione della posizione contributiva dell'assicurato.
Ebbene, dalla mera lettura della documentazione in atti è possibile evincere che:
- con i versamenti tramite i modelli F24 prodotti dal ricorrente (doc. 4) sono stati effettivamente corrisposti i contributi previdenziali per l'anno 2022;
3 - i primi tre pagamenti ammontavano a importi del tutto sovrapponibili (Euro 3.309,59 per i primi due, Euro 3.309,61 quanto al terzo), mentre il quarto è stato di consistenza di poco superiore, verosimilmente perché tardivo;
- sulla base di un mero calcolo matematico, è del tutto ragionevole dedurre che ciascuna delle quattro rate versate sia equivalsa, in termini previdenziali, a 18 settimane contributive (52 settimane annuali / 4 = 18).
Tanto considerato, deve ritenersi che già con il primo dei quattro versamenti documentati dal datato 16.09.2022, quest'ultimo abbia raggiunto l'ammontare di contribuzione necessaria Parte_1 al godimento della pensione anticipata.
In conclusione, essendo stata versata la contribuzione necessaria al perfezionamento del requisito contributivo in data antecedente alla decisione del ricorso amministrativo proposto dall'assicurato
(avvenuta in data 19.12.2023), il diritto del ricorrente al godimento del trattamento previdenziale richiesto è maturato a far data da ottobre 2022. CP_
3.3. In ordine al quantum debeatur, non è stata contestata da la circostanza che la misura della pensione dovuta fosse, come affermato in ricorso, quella “quantificata con comunicazione del
28/07/2023”. CP_ Tuttavia, l'ammontare indicato nella missiva di in atti (doc. 6 fasc. ric.) corrisponde invero a
Euro 869,24 lordi (e non a Euro 916,18 lordi come erroneamente indicato in ricorso). CP_ Dunque, deve essere condannato al versamento di tale importo, con decorrenza da ottobre
2022, per ciascuna delle mensilità antecedenti al riconoscimento della pensione anticipata;
oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/91.
4. Tenuto conto della novità del caso trattato e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le CP_ spese di lite vengono compensate per metà. Il restante 50% viene posto a carico di ed è liquidato come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'effettivo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di alla percezione Parte_1 della “pensione anticipata” con decorrenza dal 01.10.2022; CP_
2. per l'effetto, condanna a versare in favore del ricorrente, per i titoli di cui al punto 1
e per il periodo da ottobre 2022 a maggio 2023, Euro 6.953,92 lordi oltre interessi e
4 rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/91; CP_
3. compensa per metà le spese di lite e condanna a rimborsare al il restante Parte_1
50%, che si liquida complessivamente in Euro 1.000, oltre accessori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 15/07/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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