TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg11606 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO ,- Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11606 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PALOMBA RACHELE presso il quale elettivamente domicilia in Sorrento alla via Marziale n.9,
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
PALOMBA RACHELE presso il quale elettivamente domicilia in Sorrento alla via Marziale n.9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Pompei il 15/06/2011 dal quale è nata una figlia, il 20.10.2011, riferendo che tra le parti, in seguito a Per_1
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 22.03.2013, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 11095/2015 del Tribunale
Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_2 ambedue i genitori, i quali concordemente ne cureranno l'istruzione e
l'educazione, siccome previsto dall'art. 337 ter, Il comma, c.c., con fissazione della residenza principale dei medesimi presso la madre in Monte di Procida alla via Le Croci 1 Trav., 13. Tutte le decisioni di maggior rilievo riguardanti i minori saranno prese dai genitori d'accordo tra loro;
2) regolare il regime di visita della minore in favore del Persona_2
genitore non collocatario Sig. , confermando integralmente le Controparte_1
statuizioni recepite nella sentenza n. 11095/2015 del 31/08/2015 dal Tribunale di
Napoli in data 31/08/2015 - vale a dire stabilendo che il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno a settimana, annunciando le relative visite almeno un giorno prima, prelevando personalmente la figlia presso la casa materna;
2A) in relazione alle ferie estive, al periodo natalizio ed a quello pasquale, i luoghi ed i giorni ed i modi degli incontri tra padre e figlia dovranno essere di volta in volta concordati fra i coniugi, secondo le esigenze lavorative di entrambi
e quelle scolastiche della minore. Entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso,
a far si che i figli minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale e con i parenti, per cui in occasione di compleanni ed onomastici o ricorrenze particolari. Le parti si danno reciprocamente atto dell'obbligo di comunicazione delle rispettive residente e/o domicili e del luogo in cui i minori si tratterranno durante la permanenza con i genitori medesimi;
3) porre a carico del Sig. l'assegno mensile complessivo di € Controparte_1
400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della
2 figlia minore , e da rivalutarsi annualmente secondo le Persona_2
variazioni degli indici ISTAT.
4) quanto alle spese straordinarie, le stesse cadranno a carico di entrambi i coniugi al 50% e saranno preventivamente decise da entrambi i genitori. Resta inteso tra le parti che, per ottenere il rimborso della percentuale delle suddette spese dall'altra parte, il genitore che le avrà sostenute dovrà debitamente documentarle con scontrini fiscali o fatture.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Pompei il 15/06/2011 (atto n.65, parte II, s. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2011);
• Omologa le pattuizioni di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO ,- Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11606 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PALOMBA RACHELE presso il quale elettivamente domicilia in Sorrento alla via Marziale n.9,
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
PALOMBA RACHELE presso il quale elettivamente domicilia in Sorrento alla via Marziale n.9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Pompei il 15/06/2011 dal quale è nata una figlia, il 20.10.2011, riferendo che tra le parti, in seguito a Per_1
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 22.03.2013, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 11095/2015 del Tribunale
Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_2 ambedue i genitori, i quali concordemente ne cureranno l'istruzione e
l'educazione, siccome previsto dall'art. 337 ter, Il comma, c.c., con fissazione della residenza principale dei medesimi presso la madre in Monte di Procida alla via Le Croci 1 Trav., 13. Tutte le decisioni di maggior rilievo riguardanti i minori saranno prese dai genitori d'accordo tra loro;
2) regolare il regime di visita della minore in favore del Persona_2
genitore non collocatario Sig. , confermando integralmente le Controparte_1
statuizioni recepite nella sentenza n. 11095/2015 del 31/08/2015 dal Tribunale di
Napoli in data 31/08/2015 - vale a dire stabilendo che il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno a settimana, annunciando le relative visite almeno un giorno prima, prelevando personalmente la figlia presso la casa materna;
2A) in relazione alle ferie estive, al periodo natalizio ed a quello pasquale, i luoghi ed i giorni ed i modi degli incontri tra padre e figlia dovranno essere di volta in volta concordati fra i coniugi, secondo le esigenze lavorative di entrambi
e quelle scolastiche della minore. Entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso,
a far si che i figli minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale e con i parenti, per cui in occasione di compleanni ed onomastici o ricorrenze particolari. Le parti si danno reciprocamente atto dell'obbligo di comunicazione delle rispettive residente e/o domicili e del luogo in cui i minori si tratterranno durante la permanenza con i genitori medesimi;
3) porre a carico del Sig. l'assegno mensile complessivo di € Controparte_1
400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della
2 figlia minore , e da rivalutarsi annualmente secondo le Persona_2
variazioni degli indici ISTAT.
4) quanto alle spese straordinarie, le stesse cadranno a carico di entrambi i coniugi al 50% e saranno preventivamente decise da entrambi i genitori. Resta inteso tra le parti che, per ottenere il rimborso della percentuale delle suddette spese dall'altra parte, il genitore che le avrà sostenute dovrà debitamente documentarle con scontrini fiscali o fatture.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Pompei il 15/06/2011 (atto n.65, parte II, s. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2011);
• Omologa le pattuizioni di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4