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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 19186/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FAVARIO CLARA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti GIANNI MONICA Controparte_1
e CT EF che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 05/07/1980.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1099 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980). Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/11/2019.
Con ricorso depositato il 6/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti sicché nulla è dovuto dalle parti a titolo di loro mantenimento;
DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e, quindi, che nulla è reciprocamente dovuto quale assegno divorzile non sussistendone i presupposti;
DÀ ATTO che al fine di definire i loro rapporti patrimoniali, le parti si obbligano a vendere a terzi l'immobile in comproprietà sito in Gallipoli – Località LL, Via Orione n. 28 (a catasto F. 3, p.
237, sub. 13), acquistato dalla sig.ra in regime patrimoniale di comunione dei beni, Parte_1 con atto rogito Notaio del 22/08/1985, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Lecce Persona_3 in data 23/08/1985 ai NN. 25806/22350, impegnandosi a conferire, entro quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, incarico congiunto all'agenzia immobiliare Casa Service Plus di
Gallipoli (LE) per la vendita del predetto immobile al prezzo di euro 155.000,00 o eventuale minor somma su cui le parti concorderanno in base alle proposte di acquisto che dovessero pervenire;
DÀ ATTO che le parti concordano e pattuiscono sin d'ora che il ricavato della vendita della casa di
LL verrà tra loro suddiviso al 50%, così come ogni inerente onere (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le provvigioni dell'agenzia immobiliare, i costi per eventuali regolarizzazioni catastali, edilizie ed urbanistiche necessarie alla formalizzazione della vendita);
DÀ ATTO che entro un mese dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile in
Gallipoli, Località LL, il signor si impegna ad acquistare, con spese notarili a proprio CP_1 carico, la quota del 50% di proprietà della signora del box auto sito in Torino - Via Sette Pt_1
Comuni n. 10 (a catasto F. 1443 p. 199 sub. 11), in comproprietà tra i coniugi in forza di atto di acquisto a rogito Notaio , coadiutore temporaneo del dottor Controparte_2 Controparte_3
in data 14/04/1986 rep. N. 95492, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 in data
[...]
09/05/1986 ai NN.13515/10003, per l'importo già concordato di euro 5.250,00;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a vendere al sig. la propria Parte_1 Controparte_1 quota del suddetto box auto sito in Torino, Via Sette Comuni n. 10, al prezzo e nel termine sopra indicato e si impegna a sgomberare, a propria cura e spese, l'autorimessa dai mobili, oggetti e masserizie di sua proprietà ivi riposte, entro la data fissata per il rogito notarile;
DÀ ATTO che le predette disposizioni economiche e patrimoniali, compresi i trasferimenti immobiliari, sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 19186/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FAVARIO CLARA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti GIANNI MONICA Controparte_1
e CT EF che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 05/07/1980.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1099 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980). Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/11/2019.
Con ricorso depositato il 6/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti sicché nulla è dovuto dalle parti a titolo di loro mantenimento;
DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e, quindi, che nulla è reciprocamente dovuto quale assegno divorzile non sussistendone i presupposti;
DÀ ATTO che al fine di definire i loro rapporti patrimoniali, le parti si obbligano a vendere a terzi l'immobile in comproprietà sito in Gallipoli – Località LL, Via Orione n. 28 (a catasto F. 3, p.
237, sub. 13), acquistato dalla sig.ra in regime patrimoniale di comunione dei beni, Parte_1 con atto rogito Notaio del 22/08/1985, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Lecce Persona_3 in data 23/08/1985 ai NN. 25806/22350, impegnandosi a conferire, entro quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, incarico congiunto all'agenzia immobiliare Casa Service Plus di
Gallipoli (LE) per la vendita del predetto immobile al prezzo di euro 155.000,00 o eventuale minor somma su cui le parti concorderanno in base alle proposte di acquisto che dovessero pervenire;
DÀ ATTO che le parti concordano e pattuiscono sin d'ora che il ricavato della vendita della casa di
LL verrà tra loro suddiviso al 50%, così come ogni inerente onere (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le provvigioni dell'agenzia immobiliare, i costi per eventuali regolarizzazioni catastali, edilizie ed urbanistiche necessarie alla formalizzazione della vendita);
DÀ ATTO che entro un mese dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile in
Gallipoli, Località LL, il signor si impegna ad acquistare, con spese notarili a proprio CP_1 carico, la quota del 50% di proprietà della signora del box auto sito in Torino - Via Sette Pt_1
Comuni n. 10 (a catasto F. 1443 p. 199 sub. 11), in comproprietà tra i coniugi in forza di atto di acquisto a rogito Notaio , coadiutore temporaneo del dottor Controparte_2 Controparte_3
in data 14/04/1986 rep. N. 95492, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 in data
[...]
09/05/1986 ai NN.13515/10003, per l'importo già concordato di euro 5.250,00;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a vendere al sig. la propria Parte_1 Controparte_1 quota del suddetto box auto sito in Torino, Via Sette Comuni n. 10, al prezzo e nel termine sopra indicato e si impegna a sgomberare, a propria cura e spese, l'autorimessa dai mobili, oggetti e masserizie di sua proprietà ivi riposte, entro la data fissata per il rogito notarile;
DÀ ATTO che le predette disposizioni economiche e patrimoniali, compresi i trasferimenti immobiliari, sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.