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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1763/2025 promosso da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. ANICHINI Parte_1 C.F._1
ROMINA
LISA FOCCI (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GASPARINI GIULIA C.F._2
**1972
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 7
397/2024 pubbl. il 15/02/2024 nel procedimento RG 7426/2023 è stato regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale dei ricorrenti sulla figlia minore.
Con ricorso del 05/05/2025 le parti hanno dato atto che a Giugno 2025 si concluderà il ciclo di istruzione primaria della minore e a settembre 2025 la stessa inizierà la Scuola secondaria di
Primo Grado a Carpi, la quale richiederà la frequenza anche nella giornata di sabato, con conseguente necessità di modifica del collocamento e dei tempi di permanenza della minore presso i genitori;
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé.
2) Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies, 2° co., c.c., i genitori si obbligano a comunicarsi preventivamente, con congruo anticipo, eventuali cambi di residenza, ivi compresi la data del trasloco, il nuovo indirizzo nonché eventuali diversi e/o ulteriori recapiti telefonici.
pagina 2 di 7 3) Durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé nel week end, in alternanza con la Per_1
madre, a partire dal sabato dopo la fine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, salvo diverse esigenze da concordare.
Inoltre il padre terrà con sé la figlia anche per il pranzo, in un giorno alla settimana da concordare (con eventuale accompagnamento all'attività sportiva pomeridiana) nonchè un pomeriggio durante la settimana da dopo la scuola, incluso il pernottamento con accompagnamento a scuola l'indomani mattina. La giornata da concordare sarà sempre la stessa tutte le settimane, salvo diverse esigenze. Qualora esprimesse una preferenza diversa dal Per_1
pernottamento infrasettimanale o i genitori riscontrassero difficoltà pratiche, il pernottamento infrasettimanale presso il padre potrà essere escluso.
Nel caso di impedimento di uno dei genitori a tenere nei giorni ivi stabiliti, quest'ultimo Per_1
chiederà prioritariamente all'altro di tenere la minore e, nel caso di indisponibilità di tale genitore, il primo dovrà organizzarsi in autonomia per la gestione d Per_1
Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 30
dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando il giorno di Natale e quello di
Capodanno tra i genitori e di anno in anno.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da scegliersi tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e tutto il resto del periodo di vacanze scolastiche verrà suddiviso in settimane alterne che trascorrerà con l'uno e con l'altro Per_1
genitore dal lunedì dopo pranzo al lunedì dopo pranzo successivo.
pagina 3 di 7 Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, sempre tenendo conto delle necessità e volontà d . Per_1
Per il giorno del compleanno della figlia, i genitori concordano di essere sempre presenti entrambi finché lo desider . Per_1
4) il padre verserà alla madre, a titolo di assegno di mantenimento ordinario per la figli , Per_1
la somma mensile complessiva di € 300,00=, che verrà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat;
di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di maggio 2025. Il primo versamento avverrà entro il giorno 10 settembre 2025.
5) Le Parti continueranno a percepire al 50% il contributo statale erogato come Assegno Unico
dal CP_1
6) entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%
ciascuno, secondo quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” redatto dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Modena,
come di seguito riportate, alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e)
farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata alla figlia onde consentire alla madre di detrarle fiscalmente nella misura del 100%.
6) Le spese per le vacanze della figlia saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con la minore, mentre saranno a carico di entrambi i genitori al 50%,
quelle relative alle vacanze che trascorrerà con terzi (es. amiche/i, società sportive, campi Per_1
pagina 5 di 7 estivi, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
7) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per la figlia minore.
8) Le Parti concordano di intraprendere un percorso di Mediazione Familiare presso il Centro
per le Famiglie dell'Unione Terre d'Argine Comune di Carpi, al fine di migliorare la comunicazione tra loro e gestire la figlia minore con la maggiore collaborazione possibile;
9) I genitori si danno reciproco assenso per far accedere ad un percorso di supporto Per_1
psicologico e/o di counseling presso un professionista esperto nell'età evolutiva della minore scelto di comune accordo tra loro, nonché a farle seguire un percorso di riequilibrio corpo-
emozioni-mente ad approccio olistico.
10) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
11) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento del recepimento da parte del Tribunale adito e con decorrenza da settembre 2025.
12) le spese legali della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le Parti,
ognuna delle quali provvederà a saldare il proprio avvocato”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 6 di 7 Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 397/2024 del Tribunale di Modena recepisce le condizioni di cui in motivazione.
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 30/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
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