Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11/02/2025 N. 3500/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MANTELLI SILVIA ed elett.te dom.to Parte_1
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA BESANA 4 26900
LODI
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 la società ricorrente ha convenuto Parte_1 in giudizio opponendosi all'avviso di addebito, notificato in data 4.3.24 con cui l CP_1 [...]
[...]
Controparte_2
Concludeva, chiedendo al giudice:
In via preliminare ed inaudita altera parte: sospendere l'efficacia esecutiva dell'Avviso di addebito n. 36820240001324929000 del 24/02/2024, notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 impugnato e di ogni altro provvedimento diretto e consequenziale, tra cui l'invito a regolarizzare del 29/02/2024, notificato in pari data, per le ragioni tutte sopra esposte;
Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia dell'Avviso di addebito
n. 36820240001324929000 del 24/02/2024, notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 (Doc. 1) da sede di Milano Est, relativo alle diffide per il Recupero contributi da eccedenza massimale ex
CP_1 art. 2, comma 18, L. 335/95 di cui al Protocollo .4905.26/09/2022.0249917 del 26/09/2022,
CP_1 notificato via pec il 27/09/2022, Protocollo .4905.26/09/2022.0249924 del 26/09/2022, notificato
CP_1 via pec il 27/09/2022 e Protocollo .4905.07/06/2023.0170798 del 07/06/2023, notificato via pec il
CP_1
27/09/2023 e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia dell'Invito a regolarizzare del 29/02/2024, notificato in pari data da sede di Milano Est, nonché CP_1 di ogni atto ad esso presupposto, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, annullare o revocare e/o dichiarare inefficace in tutto o in parte i suddetti provvedimenti, dichiarando che nulla è dovuto all dall'odierna ricorrente per i suddetti titoli. In via subordinata, in caso di riconoscimento della CP_1 validità e/o efficacia dei provvedimenti impugnati: accertare e dichiarare non dovute le sanzioni e, per
l'effetto, annullare parzialmente i provvedimenti impugnati, riducendo il debito alle sole somme dovute per sorte capitale. In ogni caso, condannare alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici e/o documentali.
La società ricorrente ha assunto il dirigente a far tempo dal 2020, Parte_2 ricevendo, a seguito della instaurazione del rapporto di lavoro, l'estratto contributivo alla data del 19 febbraio 2019, da cui risultava anzianità contributiva maturata successivamente al 1 gennaio 1996.
La società pertanto provvedeva ad applicare al lavoratore il regime previsto dall'articolo 2 comma 18 della legge 335 del 1995 che manteneva inalterato fino a tutto l'anno 2021.
2/7 Dott. Riccardo Atanasio A gennaio 2022 il comunicava alla società di avere ricevuto un imprevisto accredito Pt_2
di tre anni di contributi figurativi maturati tra il 1994 e il 1996 come risulta dall'estratto contributivo del 4 gennaio 2022.
Tale accredito era scaturito da una richiesta, presentata dal , di estratto contributivo Pt_2
internazionale trasmessa in data 22 febbraio 2019 ai fini del ricongiungimento dei contributi versati al Regno unito per il lavoro prestato in quel paese dal 2005 al 2007.
Alla richiesta della società di rettificare la situazione contributiva del relativamente Pt_2
CP_ agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, chiariva di non poter eliminare in autonomia i contributi antecedenti il 1996 fino a quando la struttura previdenziale britannica non avesse
CP_ trasmesso un nuovo modello opportunamente aggiornato;
fino a quel momento avrebbe ritenuto il contribuente del sistema previdenziale sin dal 1994. Pt_2
Investito della questione il sistema previdenziale britannico quest'ultimo, in data 24 maggio
2022, chiariva che i contributi figurativi antecedenti il 1996 non avrebbero potuto essere cancellati perché, nel sistema pensionistico inglese, l'accredito della contribuzione figurativa avviene di diritto per tutti i contribuenti.
CP_ Tale situazione costringeva pertanto il - a fronte del silenzio di rispetto ai solleciti Pt_2 ricevuti dalla società ricorrente – a comunicare in data 13.9.22 l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 23 della legge 335 del 1995, con aggravio della propria posizione in termini di contribuzione e pensionamento (domanda che veniva accolta da CP_1
in data 12.7.23).
Con provvedimento in data 14.9.23 n. 1151 respingeva il ricorso amministrativo CP_1
presentato da avverso le due distinte pec di comunicate il 27/09/2022, con cui Pt_1 CP_1
chiedeva il pagamento dei contributi per € 23.831,62 e per € 16.105,12 nonché le CP_1 sanzioni, rispettivamente per € 3.454,35 ed € 1.166,24 (calcolati sull'imponibile eccedente il massimale per agli anni 2020 e 2021); ed in data 26.9.23 respingeva anche il ricorso CP_1
amministrativo presentato avverso la distinta comunicata in data 07/06/2023 per il recupero della somma di euro 49.242,88 per contributi e di euro 4.622,37 di sanzioni (calcolati sull'imponibile eccedente il massimale per l'anno 2022).
La società contribuente si duole che, innanzitutto, non le è stato notificato, prima dell'avviso di addebito di cui è causa, l'atto presupposto, non avendo mai comunicato al contribuente CP_1
l'avvenuto accredito dei contributi esteri nonché la sua iscrizione d'ufficio nel regime vecchio contribuente;
eccepisce altresì che il non aveva mai chiesto l'accredito di tre anni di Pt_2
contributi anteriore al 1 gennaio 1996, in quanto era stato il sistema previdenziale britannico a
3/7 Dott. Riccardo Atanasio riconoscere i contributi in maniera automatica, per il solo fatto che il avesse chiesto Pt_2
un estratto contributivo, ma al solo fine di riscattare i contributi per il lavoro prestato nel
Regno Unito successivamente al 1 gennaio 1996; evidenzia poi la società che il Pt_2
aveva rinunciato ad usufruire del sistema retributivo chiedendo invece l'accesso al solo CP_ sistema contributivo;
infine la società contesta ad la mancanza di correttezza e buona fede in quanto - pur consapevole del fatto che il sistema contributivo britannico dispone l'accredito dei contributi e la irretrattabilità, da parte del contribuente, dell'avvenuto accredito dei contributi stessi - aveva ugualmente sollecitato il a presentare istanze al sistema Pt_2
previdenziale britannico per ottenere la cancellazione dei contributi accreditati ante 1996.
Ha concluso pertanto chiedendo al Giudice di annullare l'avviso di addebito impugnato.
Le domande non sono fondate
La fonte normativa ( art. 2 comma 18 L. 335/95) che regola la fattispecie è la seguente:
“Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT”.
Il massimale negli anni 2015/2016 era fissato in € 100.324
La successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 comma 280 della L.
28.12.2015 n. 208 così recita:
“Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
Sul contenuto precettivo delle due norme non sembrano esservi dubbi;
insieme sono chiaramente esplicative di come funzioni il massimale ed in quali circostanze.
Le circolari emanate da in proposito chiariscono ulteriormente le modalità con le quali CP_1
occorre operare perché il massimale sia operativo.
4/7 Dott. Riccardo Atanasio Con la circolare del 7.9.1996 n. 177 ha chiarito che : “a) Per i lavoratori assunti dopo il CP_1
31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di £. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1 gennaio 1996. In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica
l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale. b) In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di £. 132 milioni annualmente rivalutabile”.
Con la circolare n. 42 del 17.3.2009 ha indicato che “nel momento in cui il livello CP_1
retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva” e che soltanto “In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo”.
La società interpreta tale normativa nel senso che per il datore è necessario e sufficiente che acquisisca la dichiarazione dell'interessato.
Tuttavia ciò non sembra bastare affinché la società datrice possa ritenersi assolta dai suoi obblighi.
La ragione è evidente.
Nel rapporto obbligatorio di natura contributiva, che si instaura tra la datrice di lavoro e l'Istituto previdenziale, il soggetto obbligato (datore di lavoro) vede nascere la propria obbligazione e la misura della stessa sulla base della norma di legge vigente.
La situazione generatrice dell'obbligazione non può che essere esaminata nella sua oggettività, e non può essere condizionata da fatti, eventi o dichiarazioni esterni a quel rapporto obbligatorio.
La società si duole del fatto che non può essere gravata della responsabilità della esistenza di contributi nell'ambito del sistema previdenziale britannico che in qualche modo esercitano i loro effetti anche in quello del nostro Paese.
Rileva poi che il contribuente aveva chiesto l'accredito del periodo di lavoro espletato nel
Regno Unito solo con riferimento ai contributi degli anni dal 2006 in poi.
5/7 Dott. Riccardo Atanasio E' vero tuttavia che il sistema previdenziale britannico ha iscritto in autonomia anche i periodi precedenti al 31.12.95; sicchè tali periodi risultavano nella certificazione che aveva CP_1
richiesto al Regno Unito.
E ha pertanto dovuto richiedere il versamento dei contributi per l'attività prestata con CP_1
retribuzione eccedente il massimale e con un sistema retributivo in atto, in quanto il lavoratore risultava essere iscritto al sistema previdenziale in epoca antecedente al 31.12.95.
Proprio in quanto la misura dell'obbligazione nasce da una certa situazione fattuale, la società non può ritenersi esonerata dalla responsabilità che scaturisce anche da un mancato sufficiente controllo operato a carico del lavoratore contribuente.
Del resto, connesso all'obbligazione è l'interesse della società a limitare il pagamento della contribuzione entro il limite del massimale;
e non è possibile ritenere che il portatore dell'interesse alla limitazione della misura dell'obbligazione possa affermare di avere agito correttamente, qualora si sia affidata ad una dichiarazione di un terzo senza verificarne l'attendibilità.
Ciò a maggior ragione se – come nel caso che ci occupa - il terzo (lavoratore) che rilascia la dichiarazione è esterno all'obbligazione contributiva e non patisce conseguenze particolari dalla propria non veridica dichiarazione.
Appare allora evidente che è la stessa società datrice di lavoro a dovere assumere una diligenza maggiore e qualificata, non potendosi limitare alla richiesta puramente formale, dovendo quella accompagnarsi ad un successivo controllo sostanziale.
L'affermazione della società ricorrente per la quale essa non può accedere alla posizione contributiva del lavoratore e non può pertanto verificare la veridicità del contenuto della dichiarazione è poco puntuale, in quanto la società può sempre richiedere allo stesso lavoratore che egli esibisca la certificazione contributiva all'atto di consegnare la dichiarazione.
Del resto, il principio generale in materia di versamento contributo prevede che la contribuzione di spettanza del datore venga versata integralmente;
se la società si avvantaggia della corresponsione inferiore, limitata al massimale, è necessario che versi nelle condizioni oggettive che la legge prevede espressamente.
Obbligata al versamento è la società; e deve necessariamente acquisire dati certi circa la situazione materiale in cui versa, che le consenta di risparmiare sulla contribuzione da versare.
6/7 Dott. Riccardo Atanasio Del resto a nulla rileva la circostanza che il contribuente abbia optato per il sistema contributivo.
L'opzione opera a far tempo dalla data successiva alla sua comunicazione e quindi non può fare retroagire i suoi effetti determinando una sorta di sanatoria per quanto attiene al passato.
Quanto detto vale anche per quanto attiene alle sanzioni.
Nella fattispecie che ci occupa le sanzioni seguono l'inadempimento; e non può qualificarsi il comportamento della società come di buona fede, tale che le consenta di godere di una riduzione o una esenzione dalla sanzione stessa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
In quanto soccombente società va condannata a rimborsare ad le spese di lite CP_1 determinate in € 4.200 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 4.200 oltre CP_1
accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Milano, 11/02/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
7/7 Dott. Riccardo Atanasio