Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5363/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARCHESE DIEGO MICHELE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: altre ipotesi
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare che la ricorrente alla data del 29.03.2021 era in possesso del requisito della residenza decennale e biennale continuativa in Italia;
e, per l'effetto, annullare il provvedimento di revoca del beneficio del Reddito di cittadinanza richiesto CP_ CP_ con la domanda del 29.03.2021 prot. n. – RDC-2021- 4340583 emesso dall' Agenzia di
Nardò in data 16.09.2022; per l'ulteriore effetto, annullare il provvedimento del 25.02.2023 emesso dall' con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 9.584,61”. Controparte_2
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto la ricorrente ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (reddito di cittadinanza). CP_ La ricorrente ha impugnato la nota dell'Agenzia di Nardò del 16.09.2022, con la quale è stata comunicata la revoca del Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza presentata in data
29.03.2021, avente n. con la seguente motivazione: “mancanza del CodiceFiscale_1 requisito di residenza (art.2, co.1, a) 2 L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo” (All.1), nonchè “la nota del 25.02.2023 con la quale, “in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. Controparte_3 per la seguente motivazione: “comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a) 2) L. 26/2019)”, l ha richiesto la somma di “€ 9.584,61 ricevuta dalla CP_1 ricorrente da aprile 2021 ad agosto 2022” (All.2).
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1. Il
Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: … 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Tanto premesso, a sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze in fatto e diritto: Si deduce il possesso da parte della ricorrente del requisito di cui dell'art.2 co.1 lett.
a) n.2 del DL 4/2019, convertito in Legge 26/2019, “residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. In primis, è necessario precisare che la IG.ra ha presentato domanda di reddito di cittadinanza in data 29.03.2021 e che, pertanto, il Pt_1 requisito della residenza in Italia, decennale, ovvero continuativa biennale in Italia dovrà essere accertato a partire rispettivamente dal 29.03.2011 e 29.03.2019.
Ebbene, quanto al primo requisito - residenza in Italia decennale a partire dal 29.03.2011 - è provato dall'allegato certificato storico di residenza, che attesta come la ricorrente sia residente in Italia sin dal 18.05.2010 nel Comune di San Giorgio Delle Pertiche (Padova) dove risiedeva e dal 10.09.2020 nel Comune di Nardò, ove attualmente risiede. (All.4).
Quanto alla continuità biennale della residenza in Italia, da accertarsi a partire dal 29.03.2019, si deduce quanto segue. La ricorrente ha la dimora abituale sin dal luglio 2018 presso l'immobile sito in Nardò alla Via Bellini n.16/D di proprietà della IG.ra , inizialmente come Parte_2 ospite di quest'ultima, come attesta la dichiarazione allegata (All.5) e, successivamente, dal 23-
24.07.2020 con contratto di comodato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate sede di Casarano, in data 24.07.2020 n.1583 (All.6). Tanto in ragione dell'attività lavorativa intermittente svolta per la Ditta K2, corrente in Nardò alla Strada Sant'Isidoro n.1 dal 10.07.2018 al
31.08.2018 – dal 17.03.19 al 31.05.19 e, successivamente, come lavoratore domestico presso la IG.ra dal 16.11.2019 al 30.11.2020. Come testimonia il certificato C/2 storico Parte_3 rilasciato dal Centro per l'Impiego di Nardò, dal Luglio 2018, la ricorrente ha lavorato con contratti a tempo determinato presso aziende della provincia di Lecce. (All.7).
A ciò si aggiunga la richiesta di residenza nel Comune di Nardò, protocollata il 03.08.2020, successivamente alla regolarizzazione del titolo di possesso dell'immobile della IG.ra Pt_2
(All.4.1) e con provenienza dal Comune di San Giorgio delle Pertiche (Padova).
2 Infine, quale ulteriore elemento a dimostrazione della presenza continuativa biennale in Italia della ricorrente vi è la situazione scolastica della figlia , nata a [...]_1 il 11.12.2009, ad oggi minorenne e a carico unicamente della deducente. (All.8).
Ebbene, la figlia della deducente, come attestano gli allegati certificati di iscrizione e frequenza rilasciati dall'Istituto Comprensivo Polo 2 di Nardò è iscritta e frequenta tale Istituto dal 2017/18 ad oggi e, dunque, anche nei due anni precedenti al 29.03.2021 (29.03.2019) (All.9).
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
L' è infatti rimasto contumace, con conseguente decadenza ex art. 416 c.p.c. dalla prova e CP_1 dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione, data anche la contumacia dell . CP_1
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla il provvedimento di revoca del beneficio del Reddito di cittadinanza emesso dall CP_1
Agenzia di Nardò in data 16.09.2022; per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 9.584,61 comunicato dall Agenzia di Nardò con provvedimento del 25.02.2023. CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2000,00 per compensi oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 04/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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