CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3052/2022 R.G. vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentate
[...]
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gambacciani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Pompeo Magno n. 23/A
APPELLANTE
E
APPELLATO CONTUMACE CP_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro,
n. 176/2022 pubblicata il 25/5/2022
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 13.2.2018 innanzi al Tribunale di
Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, , deduceva che: - l'architetto Parte_1 CP_1
, in possesso di partita IVA, era iscritto all'albo degli architetti e non risultava registrato ad
[...]
alcuna forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altre attività lavorative;
- pertanto, dal 17 luglio 1974, sussistendone i presupposti, era stato iscritto ad;
- ciononostante, il Parte_1
professionista aveva omesso di versare i relativi contributi, ignorando i molteplici solleciti di pagamento.
Evidenziati i fatti costitutivi della pretesa, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “- accertare e dichiarare che l'arch. è debitore nei confronti di CP_1 Parte_1
della somma complessiva di Euro 81.739,21 a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni e interessi dovuti per il periodo dal 1999 al 2014, ed oneri di recupero;
- per l'effetto, condannare
l'arch. a corrispondere ad la somma complessiva di Euro 81.739,21, a titolo di CP_1 Parte_1
contributi previdenziali e relative sanzioni e interessi dovuti per il periodo dal 1999 al 2014 (come meglio specificati al punto n. 1 che precede), ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, calcolati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale
Previdenza 2012, dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Nonostante la regolarità della notifica, restava contumace. CP_1
Con sentenza n. 176/2022 del 25/5/2022 il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda ritenendo che non avesse provato i fatti costitutivi della pretesa Parte_1
e che la documentazione prodotta fosse inidonea allo scopo.
Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_1
chiedendo la riforma della decisione impugnata per i
[...]
seguenti, articolati motivi:
- l'ente previdenziale non si era limitato a produrre in giudizio documenti dallo stesso formati, avendo invece allegato al ricorso anche l'estratto del Casellario degli Attivi dell' istituito dall'art. 1, CP_2
CP_ comma 23 e ss., della legge n. 243/2004, relativo alla posizione dell'architetto ; l'estratto prodotto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, documentava che l'appellato: era stato iscritto ad dal 2000 al 2014 (con numero di matricola 160052) e che dal 2000 al 2014 aveva prodotto i Parte_1 redditi professionali e i volumi d'affari ai fini dell'IVA ivi indicati;
- erroneamente il primo giudice aveva ritenuto l'attestazione di credito rilasciata dal Direttore
della elemento non probante, in quanto la stessa decisione della Suprema Corte richiamata in Pt_1
sentenza (Cass., sez. lav., 3 luglio 2014, n.15208) affermava che, nel giudizio ordinario, l'attestazione di
2 credito rilasciata ai sensi dell'art. 635 c.p.c., quando non è contraddetta da controparte, non costituisce un semplice indizio, ma può ben costituire prova sufficiente a dimostrare quanto in essa attestato e certificato;
- l'ente appellante aveva, altresì, dimostrato la sussistenza dei redditi professionali percepiti dall'appellato per lo svolgimento dell'attività di architetto come indicati nell'estratto conto previdenziale CP_ in quanto acquisiti dall'anagrafe tributaria o dichiarati ad dallo stesso architetto , Parte_1 nonché riportati nel Casellario degli Attivi dell' ; CP_2
- quanto all'onere probatorio relativo all'esercizio continuativo della libera professione, era stata dimostrata documentalmente la sussistenza dei tre requisiti/presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e contributivo (iscrizione all'albo professionale degli Architetti di Roma nel periodo oggetto di contestazione, titolarità di partita IVA, mancanza di iscrizione ad alcuna forma di previdenza obbligatoria), sicché doveva ritenersi operante una presunzione legale di esercizio continuativo dell'attività professionale suscettibile di prova contraria da parte del professionista interessato;
- il Tribunale, in presenza di un quadro indiziario preciso e concordante, avrebbe potuto integrare, ove necessario, gli elementi istruttori azionando i propri poteri di ufficio.
Pertanto, chiedeva a questa Corte territoriale di accogliere le conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale, come supra riportate.
All'udienza del 30 aprile 2024, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di appello e del pedissequo decreto nei confronti di , il Collegio ne dichiarava la contumacia. CP_1
All'udienza del 4 febbraio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Ai sensi dell'art. 21 Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (“Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”) l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti Pt_1
che esercitano la libera professione con carattere di continuità.
Secondo l'art. 7, comma 2, dello Statuto di , “Ai fini dell'iscrizione ad Parte_1
il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti Parte_1
degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A. ai fini dell'iscrizione alla stessa”. Pt_1
3 Orbene, nella specie, ricorrono, pacificamente, in base alla documentazione acquisita agli atti,
i requisiti di cui alle lettere a) e c) suindicate, essendo l'architetto iscritto all'Albo CP_1
professionale dal 17 luglio 1974 ed essendo titolare di partita IVA n. P.IVA_1
L'esame dell'estratto del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive istituito presso l' – documento che, è bene evidenziare, proviene da un soggetto terzo e riproduce le risultanze CP_2 del casellario istituito dall'art. 1, comma 23 e ss., della legge n. 243/2004, che costituisce “l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” – consente di escludere che l'odierno appellato, nel periodo oggetto di pretesa, sia stato iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ed abbia percepito redditi da lavoro subordinato o altra attività; gli unici redditi risultanti sono quelli da attività libero-professionale. In proposito giova evidenziare che tali redditi sono tratti dalle stesse
CP_ dichiarazioni dell'architetto all'anagrafe tributaria o ad (nei casi in cui l'obbligo Parte_1
di comunicazione è stato adempiuto), dovendosi in proposito rilevare che le risultanze del servizio informativo dell'anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili ai fini di prova nel giudizio (Sez. 5,
Sentenza n. 17633 del 2018). Del resto, in relazione ai redditi professionali indicati nel documento in esame deve ritenersi che le risultanze del delle posizioni previdenziali attive possono essere Per_1
valutate come piena prova dei redditi percepiti, trattandosi di dati che, seppure generati dal sistema informatico dell' , sono formati esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce CP_2
individuali dello stesso soggetto interessato (analogamente a quanto ritenuto per i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS: cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29737 del 2022).
Tali circostanze depongono, in modo inequivoco, per il carattere continuativo della prestazione professionale.
Evidenzia altresì il Collegio che anche la cospicua entità dei redditi per attività professionale negli anni in cui risultano presentate le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate (risultanti dall'estratto conto previdenziale, nonché dall'estratto del Casellario ) è chiaramente indicativa di un'attività CP_2 svolta in modo tutt'altro che occasionale, bensì continuativo.
In definitiva, sulla base di tutta la documentazione agli atti può ritenersi provata la continuità dell'attività professionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto di . Parte_1
Ciò posto, deve rilevarsi che l'odierno appellato non ha inteso contrastare e vincere la ricorrenza di tale continuità, essendo rimasto contumace in entrambi i gradi del giudizio, oltre ad aver omesso qualsiasi contestazione delle pretese avversarie nel corso degli anni, a seguito della ricezione di plurime richieste di pagamento.
2.2. Tanto premesso, occorre rilevare che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ai sensi della L. n.
4 335 del 1995, art. 3, comma 9, con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (cfr. Sez. L, Sentenza n. 21830 del 2014, concernente una causa in cui era parte la . Parte_2
Ebbene, è pacifico che, nella specie, il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 20585 del 2015). Infatti, l'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza dall'1 gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. proc. civ., delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali. È, in particolare, stato abrogato l'art. 18 della L. n. 6 del 1981 (“Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”) nella parte in cui prevedeva, al comma 1, che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il Pt_1 decorso di dieci anni”.
Tanto chiarito in ordine alla durata del termine di prescrizione, occorre ora soffermarsi sulla decorrenza della stessa.
L'art. 18 della Legge n. 6 del 1981 prevede al comma 2: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16”. Pt_1
L'art.16 della Legge n. 6 del 1981, in materia di comunicazioni obbligatorie alla Pt_1 dispone: “Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Pt_1
con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno ….”.
L'art. 36 dello Statuto , a sua volta, stabilisce: “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti Parte_1
gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia Parte_1
direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente”.
L'art. 37 dello Statuto, poi, prevede: “3.1. I contributi minimi di cui all'articolo 22, comma 2,
e all'articolo 23, comma 3, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del comma 6 del presente articolo.
5
3.2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 36, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo”.
(…)”.
Deve quindi ritenersi, che il termine ultimo per l'adempimento da parte del professionista del debito contributivo relativo a ciascun anno è da collocarsi al 31 dicembre dell'anno successivo. Ne consegue che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione (che ex art. 2935 c.c. coincide con il
“giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) deve essere collocato alla scadenza prevista per il versamento del saldo.
Tanto è stato ritenuto anche dalla Corte di cassazione, Sez. L, nell'ordinanza n. 29751 del
2022, secondo cui, in tema di pagamento di contributi dovuti alla
[...]
“il termine prescrizionale va calcolato a partire dalla data di Parte_1 conguaglio dell'anno di riferimento ovvero dalla data di presentazione all'ente della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento)”.
Ebbene, venendo al caso di specie, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione intervenuto prima della notifica del ricorso ex art. 442 c.p.c. - è la diffida del 3.2.2016, ritualmente ricevuta dall'odierno appellato (cfr. doc. 4 allegato al ricorso di primo grado), concernente i contributi dal
2000 al 2014. In ragione dei principi innanzi richiamati tale richiesta di pagamento interrompe la prescrizione per tutti i crediti dal 2010 (che si potevano pagare entro il 31 dicembre 2011) al 2014.
La raccomandata precedente, ricevuta il 5.12.2013, riguarda solo contributi per gli anni 1989
e 1996, estranei alla pretesa per cui è causa, sicché è irrilevante ai fini in esame.
La raccomandata del 27.10.2010 (contenente la richiesta di pagamento del 19.10.2010), invece, non è andata a buon fine, posto che è risultato sconosciuto all'indirizzo di CP_1 destinazione, donde l'inidoneità dell'atto ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
La precedente richiesta di pagamento risale al 24 luglio 2009, sicché si pone oltre il quinquennio decorrente a ritroso dal 3.2.2016, con conseguente irrilevanza della stessa ai fini in parola: infatti, anche ove detta richiesta avesse interrotto la prescrizione per alcune somme, il credito relativo si è inevitabilmente prescritto nel quinquennio successivo.
Tutte le ulteriori richieste e messe in mora sono precedenti al 24.7.2009 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso di primo grado) e, pertanto, non rilevano in senso favorevole alla Pt_1
In definitiva, non sono prescritte le pretese relative agli anni dal 2010 al 2014.
Al fine di quantificare la somma in concreto dovuta dal professionista, è possibile far riferimento al prospetto contabile firmato dal Direttore generale di , che appare immune da Parte_1
errori di computo e frutto della corretta applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni legislative
6 e regolamentari vigenti (cfr. dichiarazione del Direttore generale di di cui al doc. 4 allegato Parte_1
al ricorso di primo grado).
In definitiva, sulla scorta del conteggio suindicato, deve essere condannato a pagare CP_1 alla appellante l'importo di euro 43.544,08 (pari alle somme ivi indicate per gli anni dal 2010 Pt_1
al 2014), già comprensiva di interessi e sanzioni al 23.11.2015. Sono altresì dovuti gli interessi, calcolati secondo il Regolamento Inarcassa, maturati dal 24.11.2015 al saldo.
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e vengono determinate, in considerazione della somma in concreto dovuta, delle attività effettivamente svolte e dei parametri vigenti, nella misura di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna a pagare alla CP_1
la Parte_1
somma di euro 43.544,08 (comprensiva di interessi e sanzioni al 23.11.2015), oltre interessi come dovuti secondo il Regolamento generale previdenza dal 24.11.2015 al saldo;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della appellante, delle spese del doppio grado di CP_1 Pt_1
giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 3.500,00 e quanto al secondo grado in euro
3.800,00, oltre – per entrambi i gradi - rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché contributo unificato ove versato.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente dott. Alessandro Nunziata
7