Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 giugno 1983 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 settembre 1999 |
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Giurisprudenza • 17
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- art. 1269 cod.civ.·
- art. 116 c.p.c.·
- obblighi informativi·
- prescrizione buoni postali·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- sospensione prescrizione·
- art. 2941 cod.civ.·
- legittimazione passiva·
- delegazione di pagamento
Versioni del testo
- Art. 1. Della Cassa depositi e prestiti
Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente ((personalita' giuridica, nonche')) organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.
Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa.
Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni e integrazioni. - Art. 2. Fondo di dotazione
La Cassa depositi e prestiti ha un proprio fondo di dotazione la cui consistenza iniziale e' di lire 100 miliardi da prelevarsi dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Il fondo verra' annualmente incrementato da una quota degli utili di gestione, determinata ai sensi del successivo articolo 4. - Art. 3. Operazioni di raccolta
La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:
a) il fondo di dotazione;
b) i fondi provenienti dal risparmio postale;
c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344 ;
d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
e) i rientri di capitale;
f) prestiti esteri.
((g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.))