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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 15115/2024 RGAC pendente
TRA
Per nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n.21, codice fiscale , rappresentato e difeso, dall'avv. Attilio Torre C.F._1
(codice fiscale ), con studio in Palermo, Via Principe di Villafranca n.32, C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ) rappresentato dal Comm. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1 giusta delega Sindacale del 16/10/06 il quale, elegge domicilio presso il Comando di Polizia
Municipale di Palermo via Dogali, 29.
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta
FATTO
Il sig. , con ricorso notificato al , contestava delle ordinanze Parte_1 CP_1 CP_1 relative alla violazione sul deposito di rifiuti.
In particolare veniva contestata l'ordinanza ingiunzione del , Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
recante n.978800 del 02.08.2024 (n.4772/IR), notificata, ai sensi dell'art. Controparte_4
140 c.p.c., con plico depositato alla casa comunale l'11.11.2024 e ritirato il 27.11.2024, con la quale veniva ingiunto al sig. , nella qualità di proprietario del veicolo FIAT, Parte_1 targato CM984JZ, di pagare la somma di €248,19, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disposizione C.
6.9 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.93 del 16.05.2002, poiché in data 11.02.2023, alle ore 20:12 in Palermo, Via Messina Marine intersezione con Via Zucchetto Calogero, “il conducente o il passeggero dell'autoveicolo, targato CM984JZ, abbandonava al suolo davanti a i cassonetti della vi ubicati (gettandolo dal finestrino lato passeggero) numero uno sacchetto dei rifiuti”. CP_5
Veniva altresì contestata l'ordinanza ingiunzione del , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
recante n. 978968 del 02.08.2024 (n.4991/IR), notificata, ai sensi dell'art. Controparte_4
140 c.p.c., con plico depositato alla casa comunale l'11.11.2024 e ritirato il 27.11.2024 con la quale veniva ingiunto al sig. , nella qualità di proprietario del veicolo FIAT, Parte_1 targato CM984JZ, di pagare la somma di € 248,19, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disposizione C.
6.9 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.93 del 16.05.2002, poiché in data 10.03.2023, alle ore 13:18 in Palermo, Via Messina Marine altezza del civico 737, “il passeggero dell'autoveicolo, targato CM984JZ, abbandonava al suolo dietro a i cassonetti della vi ubicati numero tre sacchetti dei CP_5 rifiuti.
Il ricorrente motivava l'opposizione ritenendo che non fosse stata accertata l'identità del trasgressore e che vi fosse stata la mancata contestazione della violazione al sig. . Pt_1
Quindi il ricorrente così concludeva “Disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa.
Emessi i provvedimenti di rito. Preliminarmente, stante la fondatezza dell'opposizione ed il danno grave ed irreparabile che deriverebbe agli opponenti dall'esecuzione forzata, disporre, anche con decreto pronunciato fuori udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni opposte. In accoglimento dell'opposizione: - preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto legittimità passiva nonché di titolarità passiva dell'opponente nel rapporto giuridico dedotto in causa con le ordinanze ingiunzioni opposte;
- in ogni caso, annullare con qualsivoglia statuizione le ordinanze ingiunzioni del , CP_1 CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
n.978800 del 02.08.2024 (n.4772/IR) e n.978968 del 02.08.2024 (n.4991/IR),
[...] notificate entrambe, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con plico depositato alla casa comunale l'11.11.2024 e ritirato il 27.11.2024; - in subordine, ridurre, comunque, l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative portate nelle ordinanze ingiunzioni opposte al minimo edittale (€ 100,00 ciascuna). Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”
In data 15.04.2025, si costituiva il . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “l'adito giudice rigettare l'opposizione e confermare il pagamento delle somme ingiunte.
All'udienza del 30.04.2025 si rinviava per la decisione al 01.10.2025. La causa, con provvedimento del 05.08.2025, veniva assegnata allo scrivente GOP che fissava, con provvedimento del 20 .08.2025, l'udienza al 06.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione appare necessario specificare che non vi è prova che i verbali di accertamento non siano stati notificati nel rispetto dei termini di legge e quindi la censura relativa alla presunta violazione del termine di notifica dell'accertamento vada essere respinta.
Infatti, i limiti temporali stabiliti dalla legge 689/81, entro i quali l'amministrazione deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla fase procedimentale di accertamento che comprende anche la fase di tipo valutativo, non rilevando la data di commissione dell'illecito che invece rappresenta il dies a quo cui la legge collega la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di novanta giorni previsto, in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, sicché, in assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni indicato dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa (Cassazione
Sezioni Unite 9591/06): nel caso che occupa tale termine non era ancora decorso al momento della notifica delle ordinanze impugnate.
Dunque, i motivi di opposizione in ordine alla presunta tardività della pretesa devono essere respinti.
La parte ricorrente rileva, inoltre, l'attribuzione della violazione al sig. . Parte_1
Innanzitutto, i verbali de quibus non sono stati contestati con querela di falso ed essi, quindi, attestano l'accadimento della circostanza fattuale, considerato che hanno efficacia di atto fidefacente.
Orbene, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, la violazione viene contestata al sig. Pt_1 poiché egli è il proprietario della macchina, la cui targa venne ripresa dalle telecamere, auto dalla quale furono gettati i rifiuti. Ovviamente la richiesta formulata nell'opposizione di escludere la responsabilità del ricorrente per l'assenza di colpa non può essere condivisa, vista l'irrilevanza dell'elemento soggettivo nell'attribuzione della responsabilità al sig. , quale proprietario della macchina da cui Pt_1 vennero gettati i rifiuti.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si è avvalsa di un funzionario delegato, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ 11389/11)
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente.
2) Conferma l'efficacia delle ordinanze l'ordinanza ingiunzione del , Controparte_1
Area della Polizia Municipale, Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie, CP_4
Gestione Amministrativi, n.978800 del 02.08.2024 (n.4772/IR) e l'ordinanza ingiunzione CP_4 del , Area della Polizia Municipale, Servizio Supporto Generale e Controparte_1
Procedure Sanzionatorie, U.O. Gestione Illeciti Amministrativi, n. 978968 del 02.08.2024
(n.4991/IR),
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo il 22.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 15115/2024 RGAC pendente
TRA
Per nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n.21, codice fiscale , rappresentato e difeso, dall'avv. Attilio Torre C.F._1
(codice fiscale ), con studio in Palermo, Via Principe di Villafranca n.32, C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ) rappresentato dal Comm. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1 giusta delega Sindacale del 16/10/06 il quale, elegge domicilio presso il Comando di Polizia
Municipale di Palermo via Dogali, 29.
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta
FATTO
Il sig. , con ricorso notificato al , contestava delle ordinanze Parte_1 CP_1 CP_1 relative alla violazione sul deposito di rifiuti.
In particolare veniva contestata l'ordinanza ingiunzione del , Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
recante n.978800 del 02.08.2024 (n.4772/IR), notificata, ai sensi dell'art. Controparte_4
140 c.p.c., con plico depositato alla casa comunale l'11.11.2024 e ritirato il 27.11.2024, con la quale veniva ingiunto al sig. , nella qualità di proprietario del veicolo FIAT, Parte_1 targato CM984JZ, di pagare la somma di €248,19, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disposizione C.
6.9 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.93 del 16.05.2002, poiché in data 11.02.2023, alle ore 20:12 in Palermo, Via Messina Marine intersezione con Via Zucchetto Calogero, “il conducente o il passeggero dell'autoveicolo, targato CM984JZ, abbandonava al suolo davanti a i cassonetti della vi ubicati (gettandolo dal finestrino lato passeggero) numero uno sacchetto dei rifiuti”. CP_5
Veniva altresì contestata l'ordinanza ingiunzione del , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
recante n. 978968 del 02.08.2024 (n.4991/IR), notificata, ai sensi dell'art. Controparte_4
140 c.p.c., con plico depositato alla casa comunale l'11.11.2024 e ritirato il 27.11.2024 con la quale veniva ingiunto al sig. , nella qualità di proprietario del veicolo FIAT, Parte_1 targato CM984JZ, di pagare la somma di € 248,19, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disposizione C.
6.9 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.93 del 16.05.2002, poiché in data 10.03.2023, alle ore 13:18 in Palermo, Via Messina Marine altezza del civico 737, “il passeggero dell'autoveicolo, targato CM984JZ, abbandonava al suolo dietro a i cassonetti della vi ubicati numero tre sacchetti dei CP_5 rifiuti.
Il ricorrente motivava l'opposizione ritenendo che non fosse stata accertata l'identità del trasgressore e che vi fosse stata la mancata contestazione della violazione al sig. . Pt_1
Quindi il ricorrente così concludeva “Disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa.
Emessi i provvedimenti di rito. Preliminarmente, stante la fondatezza dell'opposizione ed il danno grave ed irreparabile che deriverebbe agli opponenti dall'esecuzione forzata, disporre, anche con decreto pronunciato fuori udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni opposte. In accoglimento dell'opposizione: - preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto legittimità passiva nonché di titolarità passiva dell'opponente nel rapporto giuridico dedotto in causa con le ordinanze ingiunzioni opposte;
- in ogni caso, annullare con qualsivoglia statuizione le ordinanze ingiunzioni del , CP_1 CP_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
n.978800 del 02.08.2024 (n.4772/IR) e n.978968 del 02.08.2024 (n.4991/IR),
[...] notificate entrambe, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con plico depositato alla casa comunale l'11.11.2024 e ritirato il 27.11.2024; - in subordine, ridurre, comunque, l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative portate nelle ordinanze ingiunzioni opposte al minimo edittale (€ 100,00 ciascuna). Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”
In data 15.04.2025, si costituiva il . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “l'adito giudice rigettare l'opposizione e confermare il pagamento delle somme ingiunte.
All'udienza del 30.04.2025 si rinviava per la decisione al 01.10.2025. La causa, con provvedimento del 05.08.2025, veniva assegnata allo scrivente GOP che fissava, con provvedimento del 20 .08.2025, l'udienza al 06.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione appare necessario specificare che non vi è prova che i verbali di accertamento non siano stati notificati nel rispetto dei termini di legge e quindi la censura relativa alla presunta violazione del termine di notifica dell'accertamento vada essere respinta.
Infatti, i limiti temporali stabiliti dalla legge 689/81, entro i quali l'amministrazione deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla fase procedimentale di accertamento che comprende anche la fase di tipo valutativo, non rilevando la data di commissione dell'illecito che invece rappresenta il dies a quo cui la legge collega la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di novanta giorni previsto, in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, sicché, in assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni indicato dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa (Cassazione
Sezioni Unite 9591/06): nel caso che occupa tale termine non era ancora decorso al momento della notifica delle ordinanze impugnate.
Dunque, i motivi di opposizione in ordine alla presunta tardività della pretesa devono essere respinti.
La parte ricorrente rileva, inoltre, l'attribuzione della violazione al sig. . Parte_1
Innanzitutto, i verbali de quibus non sono stati contestati con querela di falso ed essi, quindi, attestano l'accadimento della circostanza fattuale, considerato che hanno efficacia di atto fidefacente.
Orbene, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, la violazione viene contestata al sig. Pt_1 poiché egli è il proprietario della macchina, la cui targa venne ripresa dalle telecamere, auto dalla quale furono gettati i rifiuti. Ovviamente la richiesta formulata nell'opposizione di escludere la responsabilità del ricorrente per l'assenza di colpa non può essere condivisa, vista l'irrilevanza dell'elemento soggettivo nell'attribuzione della responsabilità al sig. , quale proprietario della macchina da cui Pt_1 vennero gettati i rifiuti.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si è avvalsa di un funzionario delegato, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ 11389/11)
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente.
2) Conferma l'efficacia delle ordinanze l'ordinanza ingiunzione del , Controparte_1
Area della Polizia Municipale, Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie, CP_4
Gestione Amministrativi, n.978800 del 02.08.2024 (n.4772/IR) e l'ordinanza ingiunzione CP_4 del , Area della Polizia Municipale, Servizio Supporto Generale e Controparte_1
Procedure Sanzionatorie, U.O. Gestione Illeciti Amministrativi, n. 978968 del 02.08.2024
(n.4991/IR),
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo il 22.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone