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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8310 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO controversie lavoro
La Giudice DA BR
All'udienza del 14 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43180/2024 + 43243/2024 + 270/2025 + 281/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Nicola Staniscia Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente, con il patrocinio degli avv.ti DA Maria Giuseppina CP_1
MA, LI e un'altra nonché
n persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Achille Controparte_2
Buonafede
e n persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Alessia Controparte_3
Baroni
e
n persona del contumace Controparte_4 CP_5
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato ex art. 392 cpc adiva il Tribunale di Roma chiedendo di Parte_1 dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ed infondata l'opposizione all'esecuzione CP_ proposte dall' avvero l'atto di pignoramento presso terzi notificato dal il 22.06.2017, Pt_1 fondato sulla sentenza della Corte Appello di Roma sez. lavoro n. 101/2009.
La riassunzione ex art. 392 cpc veniva effettuata a seguito dell'ordinanza della S.C. del 13.05.2024 n.
12992/2004 – con cui era stato deciso il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 18 aprile
2018 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la litispendenza.
pagina 1 di 10 Il procedimento, iscritto con n. 25835/2024 del Ruolo civile, veniva quindi trasmesso dalle sezioni civili alla sezione lavoro per ritenuta competenza tabellare di quest'ultima e ivi registrato il 26.11.2024 con rg. N. 43180/2024. CP_ A sua volta l' con ricorso ex art. 392 cpc, depositato il 25.11.2024 (rg n. 43243/2024), riassumeva innanzi al Tribunale di Roma in funzione di GL il giudizio a seguito dell'ordinanza del 27.08.2024 n.
23197/2024, con cui la Corte di Cassazione, ravvisata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati ( , e , aveva cassato la sentenza Controparte_3 CP_2 CP_6 della Corte di Appello di Roma sez. lavoro n. 1346/2022 e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di CP_ Roma. Con tale giudizio l' chiedeva l'accoglimento dell'opposizione da esso proposta con dichiarazione di nullità/illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dal il Pt_1
22.06.2017.
Con distinto atto di citazione ex art. 392 cpc, in riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 23197/2024 della S.C., il chiedeva la riunione al procedimento n. 25835/2024 del ruolo civile e reiterava le Pt_1 medesime conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di cui al procedimento rg n. 43180/2024.
Anche tale procedimento, iscritto con n. 40951/2024 del Ruolo Civile, veniva trasmesso dalle sezioni civili alla sezione lavoro per ritenuta competenza tabellare e ivi registrato in data 03.01.2025 con rg n.
270/2025.
Infine con ulteriore distinto atto di citazione ex art. 392 cpc, in riassunzione dell'ordinanza n.
23197/2024 della S.C., chiedeva, previa riunione al procedimento iscritto al Ruolo civile Parte_1 con il n. 25835/2024, che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e che venisse comunque respinta l'opposizione all'esecuzione. Tale procedimento, iscritto al Ruolo Civile con il n. 40768/2024, veniva trasmesso dalle sezioni civili alla sezione lavoro per ritenuta competenza tabellare della Sezione Lavoro e ivi iscritto in data 03.01.2025 con rg n. 281/2025.
e , convenuti quali terzi pignorati, si sono costituiti in giudizio CP_2 Controparte_3
(rispettivamente nei procedimenti n. 43180/2024 e 43243/2024) rappresentando che per la procedura esecutiva, sottesa al giudizio in riassunzione, avevano reso dichiarazione di quantità (rispettivamente in data 17.07.2017 e in data 11.08.2017); si riportavano ciascuna a tale dichiarazione e chiedevano il favore delle spese di lite.
convenuta quale terzo pignorato, non si è costituita in giudizio in nessuno dei 4 procedimenti CP_6 in riassunzione ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 26.03.2025 i predetti 4 procedimenti sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, avendo tutti il medesimo oggetto, ovvero l'opposizione al pignoramento notificato il 22 CP_ giugno 2017 su istanza di , proposta dall' Parte_1
pagina 2 di 10 Indi all'udienza del 14 luglio 2025, previo esame delle note autorizzate, la causa è stata discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che è necessario ricostruire la vicenda che ha dato luogo alla ramificazione dei vari procedimenti oggetto di giudizio.
Con atto di precetto notificato in data 5 maggio 2017 e successivo atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 22 giugno 2017, il - in virtù di sentenza n. 101/2009 emessa dalla Corte di Pt_1
Appello di Roma -Sezione Lavoro- nel giudizio RGN 907/07 - agiva per l'espropriazione forzata delle CP_ somme dell' giacenti presso e Controparte_2 Controparte_7 CP_6
CP_ Avverso detto atto di pignoramento, l' proponeva giudizio di opposizione all'azione esecutiva, eccependo l'inesistenza della procura e deducendo anche l'inesistenza del diritto dell'esecutante a procedere all'esecuzione forzata.
In fase cautelare il G.E. con provvedimento del 23.10.2018, ritenendo insussistenti i gravi motivi di cui all'art. 624 cpc, respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva RGE n. 19126/18, fissando in 30 giorni il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito;
assegnava le somme come da ordinanza a favore dell'esecutante e del procuratore. CP_ L' riassumeva quindi il giudizio in data (21.11.2018) dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro, richiedendo l'accertamento della nullità/illegittimità del pignoramento e dell'intera procedura esecutiva intrapresa.
Il riassumeva invece il giudizio in data 05.11.2018 innanzi al Tribunale di Roma III sezione Pt_1 esecuzioni mobiliari G.E.
Si è così formata una prima ramificazione dei procedimenti:
Il giudizio innanzi al GL si è concluso con la sentenza n. 8286/2019 che dichiarava “l'inesistenza del diritto del Sig. a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto notificato all' il Pt_1 CP_1
5.5.2017 e dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato allo stesso in CP_1 data 22.6.2017”.
Detta sentenza è stata appellata dal e la Corte di Appello di Roma sez. lavoro ha respinto Pt_1
l'appello con sentenza n. 1346/22.
E' quindi seguito il giudizio per Cassazione, concluso con l'Ordinanza n. 23197/2024, che, ritenuto violato il litisconsorzio nel giudizio di merito per non essere stati convenuti anche i terzi pignorati, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Roma.
Invece il procedimento instaurato dal innanzi alla III sezione esecuzioni mobiliari si è concluso Pt_1 con l'ordinanza n. 2611 del 18-20.04.2023, che ha dichiarato la litispendenza del giudizio con quello pagina 3 di 10 recante R.G. (sezione Lavoro) n. 36882/2018, definito con sentenza n. 8286/2019, pubblicata il
2.10.2019 e oggetto all'epoca di impugnazione.
Avverso quest'ordinanza, il ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza;
la Corte Pt_1 di Cassazione con Ordinanza n. 12992/2024 ha rilevato che “non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell'art. 39 c.p.c. e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 - 01), essendo la causa –già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi”; quindi la Corte ha concluso: “In accoglimento del motivo, l'ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza”.
A seguito delle ordinanze n. 23197/2024 e n. 12992/2024 della S.C. l'attività di riassunzione ex art. 392 cpc ha determinato un'ulteriore ramificazione di procedimenti. CP_ In particolare a seguito dell'ordinanza n. 23197/2024, l' ha riassunto ex art. 392 cpc innanzi al
GL (rg n. 43243/2024); invece il a seguito della medesima ordinanza 23197/2024 ha riassunto Pt_1 con atto di citazione innanzi alla III sezione civile (rg nn. 40951/2024 e n. 40768/2024), che ha poi provveduto a trasmettere a questo Ufficio (rg. 270/2025 e 281/2025 Ruolo Lavoro).
Altresì il con atto di citazione ex art. 392 cpc, iscritto a ruolo con il n. 25835/2024, ha riassunto Pt_1 il giudizio a seguito dell'ordinanza n. 12992/2024 della S.C.; anche questo procedimento è stato trasmesso alla sezione lavoro per ritenuta competenza funzionale ed è stato qui iscritto con R.G. n.
43180/2024 (odierno procedimento portante).
La ricostruzione così descritta dei procedimenti rende evidente e indiscutibile che gli stessi hanno tutti lo stesso oggetto, ossia l'opposizione al pignoramento notificato il 22.06.2017 su istanza del Pt_1
CP_ proposta dall'
Ciò premesso, deve essere affermata la competenza funzionale del GL a conoscere del giudizio di merito, successivo alla sospensione in fase cautelare, attesa la natura previdenziale della materia oggetto di causa.
Giova infatti rilevare che la sentenza n. 101/2009, da cui prende le mosse il giudizio di espropriazione avviato dal era stata a suo tempo emessa dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro in materia Pt_1 previdenziale.
Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 618 cpc il processo esecutivo si struttura in maniera bifasica, la fase cautelare si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione, mentre la successiva fase di merito, a cognizione piena, vertendo in materia previdenziale, non può che svolgersi dinanzi al GL, attesa la competenza funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 444 cpc. pagina 4 di 10 Sul punto è del resto consolidata la giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo la quale la specialità del rito del lavoro accompagna anche i giudizi di merito, eventualmente incardinati a seguito del provvedimento cautelare emesso dal giudice dell'esecuzione, quando l'opposizione viene incardinata dopo l'inizio dell'esecuzione (notifica del pignoramento). Si richiama al riguardo la sentenza n. 1342/2020 della Corte di Appello di Roma che ha sottolineato: “la Suprema Corte ha affermato che, in tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo 'nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza', fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale" (ex multis Cass. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 11 febbraio 2010,
n. 3230).
Alla luce di siffatti richiami normativi e giurisprudenziali appare pertanto del tutto condivisibile il richiamo già espresso nella sentenza n. 8226/2019 di questo Ufficio alle sentenze nn. 16222/2016 e
8874/2017 della S.C., le quali hanno ritenuto sussistere la competenza della Sezione Lavoro non trattandosi di “impugnazione di provvedimenti ordinatori ed interinali del Giudice dell'esecuzione”, bensì di giudizio di opposizione trattandosi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi”; ne consegue che “…a norma dell'art. 618 cod. proc. civ. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase di cognizione piena, sicchè in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'espropriazione presso terzi intrapresa per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro “ (Cass. n. 8874/17).
Tali principi non appaiono smentiti dall'ordinanza n. con cui la S.C. ha annullato l'ordinanza n.
2611/2023 del G.E. Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la litispendenza.
Con tale ordinanza la Suprema Corte ha infatti deciso in ordine all' applicazione dell'istituto della litispendenza, evidenziando “La corte -pronunciando nell'ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito) - rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell'art. 39 c.p.c. e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 - 01), pagina 5 di 10 essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi. In accoglimento del motivo,
l'ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza.”.
Con tale pronuncia la S.C. non ha scrutinato la questione afferente la competenza a trattare il giudizio di merito, ma ha unicamente affermato la non applicabilità alla fattispecie dell'istituto della litispendenza, così come previsto dall'art. 39 c.p.c.
Alla luce di siffatti richiami normativi e giurisprudenziali appaiono prive di fondamento le lamentele di parte ricorrente ( , secondo la quale il giudizio di opposizione dovrebbe svolgersi secondo il rito Pt_1 ordinario e non secondo il rito del lavoro.
In particolare alcun rilievo appare attribuibile al criterio di priorità temporale rispetto all'incardinazione del procedimento, invocato dal proprio alla luce della competenza funzionale e inderogabile del Pt_1
GL in materia previdenziale ex art. 444 cpc.
Infondata appare anche la pretesa competenza del Giudice di Pace, eccepita per la prima volta dal all'udienza del 29.01.2025; tale eccezione è priva di pregio stante il disposto dell'art. 618 bis Pt_1 co. 1 cpc (“Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”). Nel caso in esame è pacifico e documentato che il titolo, sotteso sia CP_ all'atto di precetto notificato all' il 05.05.2017, che all'atto di pignoramento presso terzi notificato il 22.06.2022, è la sentenza n. 101/2009 emessa dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro.
Con tale sentenza la Corte di Appello di Roma sez. lavoro ebbe a respingere il ricorso in appello CP_ proposto dall' avverso la sentenza n. 8581/99 dell'allora Pretore del Lavoro, che aveva condannato CP_ l' al pagamento in favore del della somma di £ 7.194.627 a titolo di rivalutazioni e interessi Pt_1 legali sui ratei della prestazione previdenziale liquidata in ritardo.
Ratione temporis era applicabile la normativa precedente le modifiche dell'art. 45 l. n 69/2009, che ha modificato l'art. 7 cpc, introducendo un'apposita competenza del Giudice di Pace per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. La nuova normativa è entrata in vigore il 04.07.2009; la sentenza n. 101/2009 della Corte di Appello di Roma sez. lavoro è stata depositata il 30.01.2009.
La sentenza sottesa all'atto di precetto è stata correttamente emessa dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro e dunque la competenza del giudizio di merito di opposizione non può che essere del
Giudice del Lavoro.
pagina 6 di 10 CP_ Dunque correttamente da un lato l' ha riassunto il giudizio ex art. 392 cpc innanzi al GL, dall'altro le sezioni civili hanno trasmesso alla sezione lavoro i tre atti di citazioni ex art. 392 cpc depositati dal sig. presso la III sezione civile. Pt_1
Per effetto della riunione di tali procedimenti operata dalla Giudicante, il procedimento portante vede il sig. quale ricorrente. Pt_1
Nel merito CP_ Come già sopra accennato, l' ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi notificato il
22.6.2017 eccependo l'inesistenza della procura e l'insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata, essendo già stato notificato altro atto di pignoramento per lo stesso titolo, in base al quale l'opposto sig. aveva ottenuto un'ordinanza di assegnazione delle somme. Pt_1
Mette conto osservare che è pacifico e documentato che il sig. odierno opposto, abbia già Pt_1
CP_ proposto azione esecutiva nei confronti dell' sulla base della medesima sentenza n. 101/2009 della
Corte di Appello di Roma sez. lavoro, posta a fondamento dell'atto di precetto per cui è causa.
Invero a seguito di precedente atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 cpc, il G.E. nel procedimento rg. N. 43597/2010, con ordinanza depositata il 16.06.2011 ha assegnato al sulla Pt_1 base della stessa sentenza n. 101/2009 della Corte di Appello di Roma sez lavoro, la somma pignorata di € 5.141,10.
Deduce tuttavia l'opposto sig. – ricorrente nella causa portante – che detta ordinanza di Pt_1 assegnazione è divenuta inefficace, per inutile decorso del termine di cui all'art. 14 comma 1 bis del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Dunque per tale motivo il sig. ha proceduto a Pt_1 notificare un nuovo atto di pignoramento presso terzi in data 22.06.2017. CP_ L' ha quindi proposto l'opposizione al successivo atto di precetto, notificato dal creditore procedente in relazione al medesimo titolo giudiziale, per il quale aveva già ottenuto un'ordinanza di assegnazione della somma pignorata. In particolare l' censura il frazionamento e l'abuso degli Pt_2 strumenti processuali, per avere il creditore procedente mancato di dimostrare di non essersi potuto avvalere, senza propria colpa, della precedente ordinanza di assegnazione. CP_ La censura dell' è fondata.
Analoga questione è già stata esaminata da questo Ufficio con le pronunce n. 10285/2016 e n.
7984/2017, che devono qui essere integralmente richiamate perché del tutto condivisibili:
“Sul punto, la Suprema Corte ha di recente affermato che: “In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali - ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost., nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una pagina 7 di 10 relazione contrattuale – comporta che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario” (cfr Cassazione Sezione III n.
7078 del 09/04/2015).
Più specificamente, per quanto di interesse nel caso di specie, la Suprema Corte, dando contezza delle argomentazioni giuridiche sottese al principio di diritto enunciato, ha affermato che: “E' sanzionato con la nullità il compimento di un atto che da un lato non è giustificato dal consentire al creditore la più rapina e piena soddisfazione delle sue ragioni e per contro si traduce in una moltiplicazione delle spese, che andranno a ricadere sulla parte debitrici, ovvero in un inutile e distorto mezzo di arricchimento a spese del debitore scisso e quindi non giustificato dalla finalità della più immediata soddisfazione delle ragioni creditorie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi illegittima anche l'esecuzione intrapresa allorché il creditore sia già stato integralmente soddisfatto ed anche quando egli sia già destinatario di una ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario dell'ordine di assegnazione.
Intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di una ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva nel suo importo del credito vantato, ed in difetto della semplice allegazione di una difficoltà ad incassare quanto portato nell'ordinanza stessa, costituisce abuso dei mezzi di espropriazione, che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria” (cfr. Cassazione Sezione III n. 7078 del 9/4/2015, citata in motivazione).
Sicchè, la Corte di legittimità ha, ancora di recente, ribadito il principio secondo cui “L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato , che non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali
a maggior tutela del creditore, sì da consentirgli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un pagina 8 di 10 nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro n. 11660 del 07/06/2016 ed, in senso conforme, Cassazione Sezione Lavoro n. 6690 del 19/03/2009, Cassazione
Sezione III n. 19056 del 05/09/2006 e Cassazione Sezione III n. 26036 del 29/11/2005).
In forza di tale maggiore tutela, grava, pertanto sul creditore assegnatario, il quale voglia intraprendere un nuovo procedimento esecutivo nei confronti del suo diretto debitore, in base al medesimo titolo esecutivo che ha legittimato l'espropriazione presso il terzo, rivelatasi infruttuosa, l'onere di dimostrare di non aver potuto riscuotere il credito assegnatogli (cfr. Cassazione Sezione III n. 26036 del
29/11/2005 in motivazione).
Il principio espresso dalla Corte di Legittimità è del tutto sovrapponibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale il creditore, già destinatario di un'ordinanza di assegnazione integralmente soddisfattiva del proprio credito, non ha né dedotto né dimostrato la mancata ottemperanza da parte del destinatario all'ordine di assegnazione, omettendo anche di allegare la semplice difficoltà ad incassare la somma oggetto di assegnazione”.
Nel caso in esame emerge dagli atti allegati dallo stesso opposto, sig. che la notifica della Pt_1 precedente ordinanza di assegnazione è intervenuta in data 31.07.2017 , cioè dopo più di sei anni dal
16.06.2011, data di deposito dell'ordinanza stessa (e altresì dopo circa cinque anni dal 15.10.2012, data di rilascio della copia in forma esecutiva).
Dunque il sig. ha notificato la predetta ordinanza di assegnazione ben oltre il termine di cui Pt_1 all'art. 14 co. 1 bis d.l. n. 669/96 e neppure ha dedotto le ragioni di un così lungo ritardo, sicchè emerge
“l'abuso dei mezzi di espropriazione , che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria” (cfr. Cass. n. 7078/2015).
Perciò, in difetto di prova dell'infruttuosità dell'espropriazione presso il terzo e, pertanto della mancata riscossione del credito – non fornita dall'opposto – è preclusa al creditore la nuova azione esecutiva nei confronti del diretto debitore.
Conseguentemente, a prescindere dalle eccezioni relative al difetto di procura, l'opposizione introdotta CP_ dall' deve essere accolta, dovendosi affermare che l'opposto sig. non abbia titolo per Pt_1
CP_ procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' sulla base del precetto notificatogli il
05.05.2017.
Da ultimo, appare priva di rilievo l'istanza di remissione degli atti alla Corte di Costituzionalità, sollevata da parte opposta, in ordine alla questione di legittimità dell'art. 14 comma 1 bis del d.l. n.
669/1996, conv. in legge n. 30/1997, dovendosi considerare che nel presente giudizio il sig. ha Pt_1 mancato di provare di non aver potuto soddisfare il proprio credito in esecuzione dell'ordinanza di pagina 9 di 10 assegnazione già rilasciatagli, né ha dedotto che il termine di efficacia, imposto dalla norma censurata di illegittimità costituzionale all'ordinanza di assegnazione, abbia ostacolato il proprio diritto di credito, avendo piuttosto intrapreso senza giustificato motivo, una successiva procedura esecutiva, con abuso dei mezzi di espropriazione ed aggravio dei costi a carico del debitore.
Ai sensi dell'art. 91 le spese di lite seguono la soccombenza;
pertanto va condannato a Parte_1
CP_ rifondere all' le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione della tariffa massima in considerazione della complessità della causa per il numero di procedimenti riuniti .
Altresì deve essere condannato a rifondere le spese di lite ai terzi pignorati costituiti in Parte_1 giudizio, i quali hanno dedotto di aver adempiuto agli obblighi di legge loro imposti quali terzi pignorati. Spese di lite, liquidate come in dispositivo. Contr Nulla infine nei confronti di rimasta contumace in tutti i 4 procedimenti oggetto di riunione.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA CHE NON HA TITOLO PER PROCEDERE AD Parte_1
ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DELL' SULLA BASE DEL PRECETTO CP_1
NOTIFICATOGLI IN DATA 05.05.2017; DICHIARA L'INEFFICACIA DELL'ATTO DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO ALLO STESSO IN DATA CP_1
22.06.2017.
CONDANNA A RIFONDERE ALL' LE SPESE DI LITE CHE Parte_1 CP_1
LIQUIDA IN € 2.655,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
CONDANNA A RIFONDERE AI TERZI PIGNORATI Controparte_8
E LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CP_2 Controparte_3
CIASCUNO DI ESSI IN € 886,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 14 luglio 2025
La Giudice
DA BR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO controversie lavoro
La Giudice DA BR
All'udienza del 14 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43180/2024 + 43243/2024 + 270/2025 + 281/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Nicola Staniscia Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente, con il patrocinio degli avv.ti DA Maria Giuseppina CP_1
MA, LI e un'altra nonché
n persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Achille Controparte_2
Buonafede
e n persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Alessia Controparte_3
Baroni
e
n persona del contumace Controparte_4 CP_5
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato ex art. 392 cpc adiva il Tribunale di Roma chiedendo di Parte_1 dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ed infondata l'opposizione all'esecuzione CP_ proposte dall' avvero l'atto di pignoramento presso terzi notificato dal il 22.06.2017, Pt_1 fondato sulla sentenza della Corte Appello di Roma sez. lavoro n. 101/2009.
La riassunzione ex art. 392 cpc veniva effettuata a seguito dell'ordinanza della S.C. del 13.05.2024 n.
12992/2004 – con cui era stato deciso il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 18 aprile
2018 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la litispendenza.
pagina 1 di 10 Il procedimento, iscritto con n. 25835/2024 del Ruolo civile, veniva quindi trasmesso dalle sezioni civili alla sezione lavoro per ritenuta competenza tabellare di quest'ultima e ivi registrato il 26.11.2024 con rg. N. 43180/2024. CP_ A sua volta l' con ricorso ex art. 392 cpc, depositato il 25.11.2024 (rg n. 43243/2024), riassumeva innanzi al Tribunale di Roma in funzione di GL il giudizio a seguito dell'ordinanza del 27.08.2024 n.
23197/2024, con cui la Corte di Cassazione, ravvisata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati ( , e , aveva cassato la sentenza Controparte_3 CP_2 CP_6 della Corte di Appello di Roma sez. lavoro n. 1346/2022 e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di CP_ Roma. Con tale giudizio l' chiedeva l'accoglimento dell'opposizione da esso proposta con dichiarazione di nullità/illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dal il Pt_1
22.06.2017.
Con distinto atto di citazione ex art. 392 cpc, in riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 23197/2024 della S.C., il chiedeva la riunione al procedimento n. 25835/2024 del ruolo civile e reiterava le Pt_1 medesime conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di cui al procedimento rg n. 43180/2024.
Anche tale procedimento, iscritto con n. 40951/2024 del Ruolo Civile, veniva trasmesso dalle sezioni civili alla sezione lavoro per ritenuta competenza tabellare e ivi registrato in data 03.01.2025 con rg n.
270/2025.
Infine con ulteriore distinto atto di citazione ex art. 392 cpc, in riassunzione dell'ordinanza n.
23197/2024 della S.C., chiedeva, previa riunione al procedimento iscritto al Ruolo civile Parte_1 con il n. 25835/2024, che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e che venisse comunque respinta l'opposizione all'esecuzione. Tale procedimento, iscritto al Ruolo Civile con il n. 40768/2024, veniva trasmesso dalle sezioni civili alla sezione lavoro per ritenuta competenza tabellare della Sezione Lavoro e ivi iscritto in data 03.01.2025 con rg n. 281/2025.
e , convenuti quali terzi pignorati, si sono costituiti in giudizio CP_2 Controparte_3
(rispettivamente nei procedimenti n. 43180/2024 e 43243/2024) rappresentando che per la procedura esecutiva, sottesa al giudizio in riassunzione, avevano reso dichiarazione di quantità (rispettivamente in data 17.07.2017 e in data 11.08.2017); si riportavano ciascuna a tale dichiarazione e chiedevano il favore delle spese di lite.
convenuta quale terzo pignorato, non si è costituita in giudizio in nessuno dei 4 procedimenti CP_6 in riassunzione ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 26.03.2025 i predetti 4 procedimenti sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, avendo tutti il medesimo oggetto, ovvero l'opposizione al pignoramento notificato il 22 CP_ giugno 2017 su istanza di , proposta dall' Parte_1
pagina 2 di 10 Indi all'udienza del 14 luglio 2025, previo esame delle note autorizzate, la causa è stata discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che è necessario ricostruire la vicenda che ha dato luogo alla ramificazione dei vari procedimenti oggetto di giudizio.
Con atto di precetto notificato in data 5 maggio 2017 e successivo atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 22 giugno 2017, il - in virtù di sentenza n. 101/2009 emessa dalla Corte di Pt_1
Appello di Roma -Sezione Lavoro- nel giudizio RGN 907/07 - agiva per l'espropriazione forzata delle CP_ somme dell' giacenti presso e Controparte_2 Controparte_7 CP_6
CP_ Avverso detto atto di pignoramento, l' proponeva giudizio di opposizione all'azione esecutiva, eccependo l'inesistenza della procura e deducendo anche l'inesistenza del diritto dell'esecutante a procedere all'esecuzione forzata.
In fase cautelare il G.E. con provvedimento del 23.10.2018, ritenendo insussistenti i gravi motivi di cui all'art. 624 cpc, respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva RGE n. 19126/18, fissando in 30 giorni il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito;
assegnava le somme come da ordinanza a favore dell'esecutante e del procuratore. CP_ L' riassumeva quindi il giudizio in data (21.11.2018) dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro, richiedendo l'accertamento della nullità/illegittimità del pignoramento e dell'intera procedura esecutiva intrapresa.
Il riassumeva invece il giudizio in data 05.11.2018 innanzi al Tribunale di Roma III sezione Pt_1 esecuzioni mobiliari G.E.
Si è così formata una prima ramificazione dei procedimenti:
Il giudizio innanzi al GL si è concluso con la sentenza n. 8286/2019 che dichiarava “l'inesistenza del diritto del Sig. a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto notificato all' il Pt_1 CP_1
5.5.2017 e dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato allo stesso in CP_1 data 22.6.2017”.
Detta sentenza è stata appellata dal e la Corte di Appello di Roma sez. lavoro ha respinto Pt_1
l'appello con sentenza n. 1346/22.
E' quindi seguito il giudizio per Cassazione, concluso con l'Ordinanza n. 23197/2024, che, ritenuto violato il litisconsorzio nel giudizio di merito per non essere stati convenuti anche i terzi pignorati, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Roma.
Invece il procedimento instaurato dal innanzi alla III sezione esecuzioni mobiliari si è concluso Pt_1 con l'ordinanza n. 2611 del 18-20.04.2023, che ha dichiarato la litispendenza del giudizio con quello pagina 3 di 10 recante R.G. (sezione Lavoro) n. 36882/2018, definito con sentenza n. 8286/2019, pubblicata il
2.10.2019 e oggetto all'epoca di impugnazione.
Avverso quest'ordinanza, il ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza;
la Corte Pt_1 di Cassazione con Ordinanza n. 12992/2024 ha rilevato che “non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell'art. 39 c.p.c. e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 - 01), essendo la causa –già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi”; quindi la Corte ha concluso: “In accoglimento del motivo, l'ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza”.
A seguito delle ordinanze n. 23197/2024 e n. 12992/2024 della S.C. l'attività di riassunzione ex art. 392 cpc ha determinato un'ulteriore ramificazione di procedimenti. CP_ In particolare a seguito dell'ordinanza n. 23197/2024, l' ha riassunto ex art. 392 cpc innanzi al
GL (rg n. 43243/2024); invece il a seguito della medesima ordinanza 23197/2024 ha riassunto Pt_1 con atto di citazione innanzi alla III sezione civile (rg nn. 40951/2024 e n. 40768/2024), che ha poi provveduto a trasmettere a questo Ufficio (rg. 270/2025 e 281/2025 Ruolo Lavoro).
Altresì il con atto di citazione ex art. 392 cpc, iscritto a ruolo con il n. 25835/2024, ha riassunto Pt_1 il giudizio a seguito dell'ordinanza n. 12992/2024 della S.C.; anche questo procedimento è stato trasmesso alla sezione lavoro per ritenuta competenza funzionale ed è stato qui iscritto con R.G. n.
43180/2024 (odierno procedimento portante).
La ricostruzione così descritta dei procedimenti rende evidente e indiscutibile che gli stessi hanno tutti lo stesso oggetto, ossia l'opposizione al pignoramento notificato il 22.06.2017 su istanza del Pt_1
CP_ proposta dall'
Ciò premesso, deve essere affermata la competenza funzionale del GL a conoscere del giudizio di merito, successivo alla sospensione in fase cautelare, attesa la natura previdenziale della materia oggetto di causa.
Giova infatti rilevare che la sentenza n. 101/2009, da cui prende le mosse il giudizio di espropriazione avviato dal era stata a suo tempo emessa dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro in materia Pt_1 previdenziale.
Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 618 cpc il processo esecutivo si struttura in maniera bifasica, la fase cautelare si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione, mentre la successiva fase di merito, a cognizione piena, vertendo in materia previdenziale, non può che svolgersi dinanzi al GL, attesa la competenza funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 444 cpc. pagina 4 di 10 Sul punto è del resto consolidata la giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo la quale la specialità del rito del lavoro accompagna anche i giudizi di merito, eventualmente incardinati a seguito del provvedimento cautelare emesso dal giudice dell'esecuzione, quando l'opposizione viene incardinata dopo l'inizio dell'esecuzione (notifica del pignoramento). Si richiama al riguardo la sentenza n. 1342/2020 della Corte di Appello di Roma che ha sottolineato: “la Suprema Corte ha affermato che, in tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo 'nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza', fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale" (ex multis Cass. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 11 febbraio 2010,
n. 3230).
Alla luce di siffatti richiami normativi e giurisprudenziali appare pertanto del tutto condivisibile il richiamo già espresso nella sentenza n. 8226/2019 di questo Ufficio alle sentenze nn. 16222/2016 e
8874/2017 della S.C., le quali hanno ritenuto sussistere la competenza della Sezione Lavoro non trattandosi di “impugnazione di provvedimenti ordinatori ed interinali del Giudice dell'esecuzione”, bensì di giudizio di opposizione trattandosi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi”; ne consegue che “…a norma dell'art. 618 cod. proc. civ. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase di cognizione piena, sicchè in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'espropriazione presso terzi intrapresa per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro “ (Cass. n. 8874/17).
Tali principi non appaiono smentiti dall'ordinanza n. con cui la S.C. ha annullato l'ordinanza n.
2611/2023 del G.E. Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la litispendenza.
Con tale ordinanza la Suprema Corte ha infatti deciso in ordine all' applicazione dell'istituto della litispendenza, evidenziando “La corte -pronunciando nell'ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito) - rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell'art. 39 c.p.c. e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 - 01), pagina 5 di 10 essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi. In accoglimento del motivo,
l'ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza.”.
Con tale pronuncia la S.C. non ha scrutinato la questione afferente la competenza a trattare il giudizio di merito, ma ha unicamente affermato la non applicabilità alla fattispecie dell'istituto della litispendenza, così come previsto dall'art. 39 c.p.c.
Alla luce di siffatti richiami normativi e giurisprudenziali appaiono prive di fondamento le lamentele di parte ricorrente ( , secondo la quale il giudizio di opposizione dovrebbe svolgersi secondo il rito Pt_1 ordinario e non secondo il rito del lavoro.
In particolare alcun rilievo appare attribuibile al criterio di priorità temporale rispetto all'incardinazione del procedimento, invocato dal proprio alla luce della competenza funzionale e inderogabile del Pt_1
GL in materia previdenziale ex art. 444 cpc.
Infondata appare anche la pretesa competenza del Giudice di Pace, eccepita per la prima volta dal all'udienza del 29.01.2025; tale eccezione è priva di pregio stante il disposto dell'art. 618 bis Pt_1 co. 1 cpc (“Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”). Nel caso in esame è pacifico e documentato che il titolo, sotteso sia CP_ all'atto di precetto notificato all' il 05.05.2017, che all'atto di pignoramento presso terzi notificato il 22.06.2022, è la sentenza n. 101/2009 emessa dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro.
Con tale sentenza la Corte di Appello di Roma sez. lavoro ebbe a respingere il ricorso in appello CP_ proposto dall' avverso la sentenza n. 8581/99 dell'allora Pretore del Lavoro, che aveva condannato CP_ l' al pagamento in favore del della somma di £ 7.194.627 a titolo di rivalutazioni e interessi Pt_1 legali sui ratei della prestazione previdenziale liquidata in ritardo.
Ratione temporis era applicabile la normativa precedente le modifiche dell'art. 45 l. n 69/2009, che ha modificato l'art. 7 cpc, introducendo un'apposita competenza del Giudice di Pace per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. La nuova normativa è entrata in vigore il 04.07.2009; la sentenza n. 101/2009 della Corte di Appello di Roma sez. lavoro è stata depositata il 30.01.2009.
La sentenza sottesa all'atto di precetto è stata correttamente emessa dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro e dunque la competenza del giudizio di merito di opposizione non può che essere del
Giudice del Lavoro.
pagina 6 di 10 CP_ Dunque correttamente da un lato l' ha riassunto il giudizio ex art. 392 cpc innanzi al GL, dall'altro le sezioni civili hanno trasmesso alla sezione lavoro i tre atti di citazioni ex art. 392 cpc depositati dal sig. presso la III sezione civile. Pt_1
Per effetto della riunione di tali procedimenti operata dalla Giudicante, il procedimento portante vede il sig. quale ricorrente. Pt_1
Nel merito CP_ Come già sopra accennato, l' ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi notificato il
22.6.2017 eccependo l'inesistenza della procura e l'insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata, essendo già stato notificato altro atto di pignoramento per lo stesso titolo, in base al quale l'opposto sig. aveva ottenuto un'ordinanza di assegnazione delle somme. Pt_1
Mette conto osservare che è pacifico e documentato che il sig. odierno opposto, abbia già Pt_1
CP_ proposto azione esecutiva nei confronti dell' sulla base della medesima sentenza n. 101/2009 della
Corte di Appello di Roma sez. lavoro, posta a fondamento dell'atto di precetto per cui è causa.
Invero a seguito di precedente atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 cpc, il G.E. nel procedimento rg. N. 43597/2010, con ordinanza depositata il 16.06.2011 ha assegnato al sulla Pt_1 base della stessa sentenza n. 101/2009 della Corte di Appello di Roma sez lavoro, la somma pignorata di € 5.141,10.
Deduce tuttavia l'opposto sig. – ricorrente nella causa portante – che detta ordinanza di Pt_1 assegnazione è divenuta inefficace, per inutile decorso del termine di cui all'art. 14 comma 1 bis del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Dunque per tale motivo il sig. ha proceduto a Pt_1 notificare un nuovo atto di pignoramento presso terzi in data 22.06.2017. CP_ L' ha quindi proposto l'opposizione al successivo atto di precetto, notificato dal creditore procedente in relazione al medesimo titolo giudiziale, per il quale aveva già ottenuto un'ordinanza di assegnazione della somma pignorata. In particolare l' censura il frazionamento e l'abuso degli Pt_2 strumenti processuali, per avere il creditore procedente mancato di dimostrare di non essersi potuto avvalere, senza propria colpa, della precedente ordinanza di assegnazione. CP_ La censura dell' è fondata.
Analoga questione è già stata esaminata da questo Ufficio con le pronunce n. 10285/2016 e n.
7984/2017, che devono qui essere integralmente richiamate perché del tutto condivisibili:
“Sul punto, la Suprema Corte ha di recente affermato che: “In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali - ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost., nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una pagina 7 di 10 relazione contrattuale – comporta che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario” (cfr Cassazione Sezione III n.
7078 del 09/04/2015).
Più specificamente, per quanto di interesse nel caso di specie, la Suprema Corte, dando contezza delle argomentazioni giuridiche sottese al principio di diritto enunciato, ha affermato che: “E' sanzionato con la nullità il compimento di un atto che da un lato non è giustificato dal consentire al creditore la più rapina e piena soddisfazione delle sue ragioni e per contro si traduce in una moltiplicazione delle spese, che andranno a ricadere sulla parte debitrici, ovvero in un inutile e distorto mezzo di arricchimento a spese del debitore scisso e quindi non giustificato dalla finalità della più immediata soddisfazione delle ragioni creditorie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi illegittima anche l'esecuzione intrapresa allorché il creditore sia già stato integralmente soddisfatto ed anche quando egli sia già destinatario di una ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario dell'ordine di assegnazione.
Intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di una ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva nel suo importo del credito vantato, ed in difetto della semplice allegazione di una difficoltà ad incassare quanto portato nell'ordinanza stessa, costituisce abuso dei mezzi di espropriazione, che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria” (cfr. Cassazione Sezione III n. 7078 del 9/4/2015, citata in motivazione).
Sicchè, la Corte di legittimità ha, ancora di recente, ribadito il principio secondo cui “L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato , che non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali
a maggior tutela del creditore, sì da consentirgli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un pagina 8 di 10 nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro n. 11660 del 07/06/2016 ed, in senso conforme, Cassazione Sezione Lavoro n. 6690 del 19/03/2009, Cassazione
Sezione III n. 19056 del 05/09/2006 e Cassazione Sezione III n. 26036 del 29/11/2005).
In forza di tale maggiore tutela, grava, pertanto sul creditore assegnatario, il quale voglia intraprendere un nuovo procedimento esecutivo nei confronti del suo diretto debitore, in base al medesimo titolo esecutivo che ha legittimato l'espropriazione presso il terzo, rivelatasi infruttuosa, l'onere di dimostrare di non aver potuto riscuotere il credito assegnatogli (cfr. Cassazione Sezione III n. 26036 del
29/11/2005 in motivazione).
Il principio espresso dalla Corte di Legittimità è del tutto sovrapponibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale il creditore, già destinatario di un'ordinanza di assegnazione integralmente soddisfattiva del proprio credito, non ha né dedotto né dimostrato la mancata ottemperanza da parte del destinatario all'ordine di assegnazione, omettendo anche di allegare la semplice difficoltà ad incassare la somma oggetto di assegnazione”.
Nel caso in esame emerge dagli atti allegati dallo stesso opposto, sig. che la notifica della Pt_1 precedente ordinanza di assegnazione è intervenuta in data 31.07.2017 , cioè dopo più di sei anni dal
16.06.2011, data di deposito dell'ordinanza stessa (e altresì dopo circa cinque anni dal 15.10.2012, data di rilascio della copia in forma esecutiva).
Dunque il sig. ha notificato la predetta ordinanza di assegnazione ben oltre il termine di cui Pt_1 all'art. 14 co. 1 bis d.l. n. 669/96 e neppure ha dedotto le ragioni di un così lungo ritardo, sicchè emerge
“l'abuso dei mezzi di espropriazione , che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria” (cfr. Cass. n. 7078/2015).
Perciò, in difetto di prova dell'infruttuosità dell'espropriazione presso il terzo e, pertanto della mancata riscossione del credito – non fornita dall'opposto – è preclusa al creditore la nuova azione esecutiva nei confronti del diretto debitore.
Conseguentemente, a prescindere dalle eccezioni relative al difetto di procura, l'opposizione introdotta CP_ dall' deve essere accolta, dovendosi affermare che l'opposto sig. non abbia titolo per Pt_1
CP_ procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' sulla base del precetto notificatogli il
05.05.2017.
Da ultimo, appare priva di rilievo l'istanza di remissione degli atti alla Corte di Costituzionalità, sollevata da parte opposta, in ordine alla questione di legittimità dell'art. 14 comma 1 bis del d.l. n.
669/1996, conv. in legge n. 30/1997, dovendosi considerare che nel presente giudizio il sig. ha Pt_1 mancato di provare di non aver potuto soddisfare il proprio credito in esecuzione dell'ordinanza di pagina 9 di 10 assegnazione già rilasciatagli, né ha dedotto che il termine di efficacia, imposto dalla norma censurata di illegittimità costituzionale all'ordinanza di assegnazione, abbia ostacolato il proprio diritto di credito, avendo piuttosto intrapreso senza giustificato motivo, una successiva procedura esecutiva, con abuso dei mezzi di espropriazione ed aggravio dei costi a carico del debitore.
Ai sensi dell'art. 91 le spese di lite seguono la soccombenza;
pertanto va condannato a Parte_1
CP_ rifondere all' le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione della tariffa massima in considerazione della complessità della causa per il numero di procedimenti riuniti .
Altresì deve essere condannato a rifondere le spese di lite ai terzi pignorati costituiti in Parte_1 giudizio, i quali hanno dedotto di aver adempiuto agli obblighi di legge loro imposti quali terzi pignorati. Spese di lite, liquidate come in dispositivo. Contr Nulla infine nei confronti di rimasta contumace in tutti i 4 procedimenti oggetto di riunione.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA CHE NON HA TITOLO PER PROCEDERE AD Parte_1
ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DELL' SULLA BASE DEL PRECETTO CP_1
NOTIFICATOGLI IN DATA 05.05.2017; DICHIARA L'INEFFICACIA DELL'ATTO DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO ALLO STESSO IN DATA CP_1
22.06.2017.
CONDANNA A RIFONDERE ALL' LE SPESE DI LITE CHE Parte_1 CP_1
LIQUIDA IN € 2.655,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
CONDANNA A RIFONDERE AI TERZI PIGNORATI Controparte_8
E LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CP_2 Controparte_3
CIASCUNO DI ESSI IN € 886,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 14 luglio 2025
La Giudice
DA BR
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