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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2019 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. STANISLAO MARCELLO elettivamente domiciliato in SANTA MARIA CAPUA VETERE, VIA ROBERTO D'ANGIO' N. 54-56 presso il difensore Stanislao Marcello ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. DE MARTINO ANGELA, elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA LUIGI CACCIATORE 57, presso il difensore avv. De Martino Angela
CONVENUTA
n.q. di mandataria della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. DE MARTINO ANGELA, elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA LUIGI CACCIATORE 57, presso il difensore avv. DE MARTINO ANGELA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2024 le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2013 emesso il pagina 1 di 7 29.03.2013 e notificato il 27.11.2018 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le ingiungeva di pagare, in solido con Parte_2
e , questi ultimi garanti, la somma di € Parte_3 Parte_4
910.221,89, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art 644 c.p.c., privo del nominativo dei soggetti ingiunti e recante un importo incomprensibile, chiaramente difforme dalla somma richiesta nel ricorso. Nel merito disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento per conto di in quanto non riferibile a e Parte_1 Parte_2 deduceva il difetto di prova del credito, avendo prodotto il solo certificato ex art. 50 TUB. Concludeva, quindi, chiedendo: “A) Revocare il decreto ingiuntivo n. 349/13 nei confronti della società in Parte_1 persona del legale rappresentante pt, dichiarandolo nullo e/o inefficace per le ragioni esposte in narrativa;
B) Inoltre, atteso il disconoscimento della firma apposta da al contratto di finanziamento, si dichiari non Parte_2 opponibile lo stesso alla . Parte_1
Con comparsa di risposta depositata il 20.05.2019 si costituiva CP_1
. ricostruendo i fatti di causa e deducendo che sebbene il decreto
[...] ingiuntivo oggi opposto, emesso nei confronti della società e dei garanti,
e , fosse stato Parte_2 Parte_3 Parte_4 notificato a tutti, detta notifica si fosse perfezionata solo nei confronti dei garanti, proponenti autonoma opposizione di cui al r.g. n. 701456/2013, udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 20.5.2020. Deduceva l'infondatezza delle doglianze attoree, affermando l'espressa indicazione dei destinatari dell'ingiunzione nello stesso decreto e l'inidoneità dell'errore materiale della somma ad inficiare la validità del provvedimento. Deduceva che la notifica oltre il termine di sessanta giorni non costituisse manifestazione della volontà di non agire nei confronti della società, debitrice principale, ma riconducibile al mancato perfezionamento della notifica eseguita, dando comunque spazio ad un accertamento di merito sulla fondatezza della pretesa. Proponeva istanza di verificazione della sottoscrizione apposta dal Pt_5 sul contratto di finanziamento e concludeva chiedendo “accertare nel merito la sussistenza della pretesa creditoria;
dichiarare che la società Pt_1 Parte_1
– come in epigrafe identificata, è debitrice nei confronti dell'
[...] CP_1 della somma di 910.222,89 € richiesta in occasione del monitorio
[...] opposto;
di conseguenza, in via gradata nel rito e nel merito, condannare l'opponente al pagamento della somma di 910.222,89; condannare l'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc;
voglia infine verificare la provenienza della scrittura privata disconosciuta dall'opponente e all'uopo, fissare udienza per la verificazione della scrittura privata;
disporre CTU tecnica ai fini della verificazione della sottoscrizione;
rigettare ogni diversa
pagina 2 di 7 istanza, eccezione e deduzione avversa ivi presente, tutte già disattese e respinte;
e di conseguenza si richiede il rigetto dell'avversa opposizione al d.i. n. 349/2013 con conseguente condanna alle spese di lite”.
Con memoria depositata il 16.10.2019 interveniva ex art. 111 cpc mandataria e procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
cessionaria del credito di , facendo propri e Controparte_3 CP_1 confermando tutti gli atti e documenti proposti e prodotti dalla convenuta.
Rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, medio tempore assegnata a questo giudice- a far data dal 2.4.2021- veniva rinviata per conferimento dell'incarico al CTU grafologo, poi revocato per omessa produzione degli originali dei contratti da parte del richiedente istanza di verificazione. La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla norma.
Tuttavia, tale pronuncia, pur nella rimozione dell'intimazione di pagamento, non incide sulla qualificabilità del ricorso monitorio quale domanda giudiziale, per cui il giudice è tenuto, comunque a decidere sulla fondatezza della pretesa di credito avanzata dal ricorrente, potendo la tardività della notifica del monitorio incidere solo sulla regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria (cfr. Cass. Civ. n. 27062/2021; Trib. Terni n. 829/2022; Trib. Cuneo, n. 543/2022 Trib. Crotone, Sent. n. 691 del 7 settembre 2022; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, Sent. n. 751 del 18 maggio 2018). La Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia si costituisce il rapporto processuale ed il Giudice adito ha il potere-dovere alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., sez. 3, 18.04.2006, n.8955; conf.: Cass. civ., sez. 3, 14.04.2005, n. 7764; Cass. civ., sez., 13.06.2013, n. 14910).
Ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, C.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..”. (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.) e che“…detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (Cass.Civ., Sez. III, n. 17478 del 2011, cit.).
pagina 3 di 7 Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per errata indicazione dell'importo, alla luce del potere di correzione dell'errore materiale riconosciuto al Giudice dell'opposizione, in caso di accertamento circa l'esistenza del diritto.
Passando al merito, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
Per quanto attiene al caso di specie, l'opposta, attrice in senso sostanziale, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ha fondato la propria pretesa creditoria sul saldo debitore di due contratti di c/c, rispettivamente n. 4170205 e n. 10443735, e di un prestito chirografario n. 6440025, per la complessiva somma di € 910.221,89. Fatti costitutivi ancor più genericamente reiterati in sede di comparsa di costituzione.
Tuttavia, da un'attenta lettura della copiosa e confusionaria documentazione depositata in uno alla costituzione, e genericamente denominata affidamento 30.6.2009, affidamento, cc 1143900, fin 21.10.2006, risultano depositati il solo contratto di c/c n. 10443735 e di finanziamento n. 6440025, sprovvisto quest'ultimo del piano di ammortamento, nonché una pluralità di contratti di affidamento (poggianti su plurimi conti correnti di corrispondenza) dei quali non è fatta alcuna menzione né nel ricorso per decreto ingiuntivo né nella comparsa di costituzione. Per quanto poi attiene agli estratti conto, risultano depositati, in uno alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. i soli estratti relativi al contratto di conto corrente n.4170205. La maggior parte della documentazione depositata risulta, inoltre, riferita ad un contratto di conto corrente, identificato con il n. 1143900 che, seppur riferibile alla
[...]
deve ritenersi del tutto estraneo al presente giudizio in quanto Parte_1 non posto a fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo ivi impugnato.
Fatta tale premessa, va necessariamente rilevata la carenza, in punto di allegazione, sia del ricorso che della comparsa di costituzione in opposizione.
Occorre infatti rammentare che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla pagina 4 di 7 controparte (Cass. Civ.n. 10629/2024).
Se infatti il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda - i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica -, tale onere gravante si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Dall'enunciazione di tali principi, si evince dunque la carenza di specificità dell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda di parte attrice, in quanto, trattandosi di un diritto eterodeterminato, avrebbe dovuto dapprima specificare, e poi provare, tutti i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria, dunque non limitarsi a dedurre la riconducibilità della debitoria ai soli contratti di conto corrente e finanziamento, ma specificare altresì che la stessa scaturisse anche da plurimi contratti di affidamento, indicandone i dati identificativi, poggianti su conti correnti di corrispondenza.
Non può infatti ritenersi sufficiente a colmare tale lacuna assertiva la produzione (confusionaria e priva di un analitico indice) di numerosi contratti di affidamento, mai citati, unitamente a contratti riferibili a rapporti del tutto estranei rispetto a quelli posti a fondamento del ricorso monitorio.
Alla luce di ciò non poteva certamente pretendersi che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, contestasse specificamente elementi non oggetto di puntuale allegazione.
Tale carenza, appare comunque superata dalla non opponibilità alla dei contratti di conto corrente e finanziamento oggetto di Parte_1 disconoscimento, in ragione del mancato deposito degli originali da parte della richiedente la verificazione. CP_1
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo la costante giurisprudenza, a norma dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione stessa, per potersi avvalere del documento medesimo. In altri termini, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento ed il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, sicché la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e pagina 5 di 7 dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo (Trib. Cosenza n. 572/2023; Trib. Foggia, n. 1569/2019).
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, deve ritenersi tempestivo, oltre che specifico il disconoscimento operato dall'opponente nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c..
Ebbene a fronte di ciò, questo Giudice aveva disposto CTU grafologica, onerando l'istituto di credito di produrre gli originali dei suddetti contratti, la quale tuttavia non ha adempiuto, tanto che non si è dato luogo al suddetto accertamento e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Va infatti rammentato che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione", fermo restando che, ove ciò non avvenga, "del contenuto del documento", ma non pure, come nel caso che occupa, della sua sottoscrizione, essa "potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità" (cosi Cass. Civ. n. 27402/2021; n. 7267/2014; n. 33769/2019).
La Suprema Corte ha sottolineato la distinzione tra il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale ed il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.) specificando che in ipotesi di disconoscimento della conformità della copia all'originale si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; diversamente in caso di disconoscimento (anche) della sottoscrizione non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni (Cass. Civ. n. 24607/2024).
In particolare, in un recentissimo arresto, dando seguito ad un consolidato indirizzo, la Suprema Corte ha affermato che il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr. Cass. Civ. n. 2777/2025; 3603/2024; 647974/2018).
In conclusione, per tutti i motivi esposti l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
pagina 6 di 7 e nella qualità, in solido, nella misura CP_1 Controparte_2 liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
349/2013 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 29.03.2013;
2. Condanna e n.q. di Controparte_1 Controparte_2 mandataria della in solido, tra loro alla Controparte_3 refusione delle spese processuali in favore della che Parte_1 si liquidano in € 14.598,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2019 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. STANISLAO MARCELLO elettivamente domiciliato in SANTA MARIA CAPUA VETERE, VIA ROBERTO D'ANGIO' N. 54-56 presso il difensore Stanislao Marcello ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. DE MARTINO ANGELA, elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA LUIGI CACCIATORE 57, presso il difensore avv. De Martino Angela
CONVENUTA
n.q. di mandataria della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 patrocinio dell'avv. DE MARTINO ANGELA, elettivamente domiciliato in SALERNO, VIA LUIGI CACCIATORE 57, presso il difensore avv. DE MARTINO ANGELA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2024 le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2013 emesso il pagina 1 di 7 29.03.2013 e notificato il 27.11.2018 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le ingiungeva di pagare, in solido con Parte_2
e , questi ultimi garanti, la somma di € Parte_3 Parte_4
910.221,89, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art 644 c.p.c., privo del nominativo dei soggetti ingiunti e recante un importo incomprensibile, chiaramente difforme dalla somma richiesta nel ricorso. Nel merito disconosceva la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento per conto di in quanto non riferibile a e Parte_1 Parte_2 deduceva il difetto di prova del credito, avendo prodotto il solo certificato ex art. 50 TUB. Concludeva, quindi, chiedendo: “A) Revocare il decreto ingiuntivo n. 349/13 nei confronti della società in Parte_1 persona del legale rappresentante pt, dichiarandolo nullo e/o inefficace per le ragioni esposte in narrativa;
B) Inoltre, atteso il disconoscimento della firma apposta da al contratto di finanziamento, si dichiari non Parte_2 opponibile lo stesso alla . Parte_1
Con comparsa di risposta depositata il 20.05.2019 si costituiva CP_1
. ricostruendo i fatti di causa e deducendo che sebbene il decreto
[...] ingiuntivo oggi opposto, emesso nei confronti della società e dei garanti,
e , fosse stato Parte_2 Parte_3 Parte_4 notificato a tutti, detta notifica si fosse perfezionata solo nei confronti dei garanti, proponenti autonoma opposizione di cui al r.g. n. 701456/2013, udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 20.5.2020. Deduceva l'infondatezza delle doglianze attoree, affermando l'espressa indicazione dei destinatari dell'ingiunzione nello stesso decreto e l'inidoneità dell'errore materiale della somma ad inficiare la validità del provvedimento. Deduceva che la notifica oltre il termine di sessanta giorni non costituisse manifestazione della volontà di non agire nei confronti della società, debitrice principale, ma riconducibile al mancato perfezionamento della notifica eseguita, dando comunque spazio ad un accertamento di merito sulla fondatezza della pretesa. Proponeva istanza di verificazione della sottoscrizione apposta dal Pt_5 sul contratto di finanziamento e concludeva chiedendo “accertare nel merito la sussistenza della pretesa creditoria;
dichiarare che la società Pt_1 Parte_1
– come in epigrafe identificata, è debitrice nei confronti dell'
[...] CP_1 della somma di 910.222,89 € richiesta in occasione del monitorio
[...] opposto;
di conseguenza, in via gradata nel rito e nel merito, condannare l'opponente al pagamento della somma di 910.222,89; condannare l'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc;
voglia infine verificare la provenienza della scrittura privata disconosciuta dall'opponente e all'uopo, fissare udienza per la verificazione della scrittura privata;
disporre CTU tecnica ai fini della verificazione della sottoscrizione;
rigettare ogni diversa
pagina 2 di 7 istanza, eccezione e deduzione avversa ivi presente, tutte già disattese e respinte;
e di conseguenza si richiede il rigetto dell'avversa opposizione al d.i. n. 349/2013 con conseguente condanna alle spese di lite”.
Con memoria depositata il 16.10.2019 interveniva ex art. 111 cpc mandataria e procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
cessionaria del credito di , facendo propri e Controparte_3 CP_1 confermando tutti gli atti e documenti proposti e prodotti dalla convenuta.
Rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, medio tempore assegnata a questo giudice- a far data dal 2.4.2021- veniva rinviata per conferimento dell'incarico al CTU grafologo, poi revocato per omessa produzione degli originali dei contratti da parte del richiedente istanza di verificazione. La causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla norma.
Tuttavia, tale pronuncia, pur nella rimozione dell'intimazione di pagamento, non incide sulla qualificabilità del ricorso monitorio quale domanda giudiziale, per cui il giudice è tenuto, comunque a decidere sulla fondatezza della pretesa di credito avanzata dal ricorrente, potendo la tardività della notifica del monitorio incidere solo sulla regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria (cfr. Cass. Civ. n. 27062/2021; Trib. Terni n. 829/2022; Trib. Cuneo, n. 543/2022 Trib. Crotone, Sent. n. 691 del 7 settembre 2022; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, Sent. n. 751 del 18 maggio 2018). La Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia si costituisce il rapporto processuale ed il Giudice adito ha il potere-dovere alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., sez. 3, 18.04.2006, n.8955; conf.: Cass. civ., sez. 3, 14.04.2005, n. 7764; Cass. civ., sez., 13.06.2013, n. 14910).
Ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, C.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..”. (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.) e che“…detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso” (Cass.Civ., Sez. III, n. 17478 del 2011, cit.).
pagina 3 di 7 Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per errata indicazione dell'importo, alla luce del potere di correzione dell'errore materiale riconosciuto al Giudice dell'opposizione, in caso di accertamento circa l'esistenza del diritto.
Passando al merito, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
Per quanto attiene al caso di specie, l'opposta, attrice in senso sostanziale, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ha fondato la propria pretesa creditoria sul saldo debitore di due contratti di c/c, rispettivamente n. 4170205 e n. 10443735, e di un prestito chirografario n. 6440025, per la complessiva somma di € 910.221,89. Fatti costitutivi ancor più genericamente reiterati in sede di comparsa di costituzione.
Tuttavia, da un'attenta lettura della copiosa e confusionaria documentazione depositata in uno alla costituzione, e genericamente denominata affidamento 30.6.2009, affidamento, cc 1143900, fin 21.10.2006, risultano depositati il solo contratto di c/c n. 10443735 e di finanziamento n. 6440025, sprovvisto quest'ultimo del piano di ammortamento, nonché una pluralità di contratti di affidamento (poggianti su plurimi conti correnti di corrispondenza) dei quali non è fatta alcuna menzione né nel ricorso per decreto ingiuntivo né nella comparsa di costituzione. Per quanto poi attiene agli estratti conto, risultano depositati, in uno alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. i soli estratti relativi al contratto di conto corrente n.4170205. La maggior parte della documentazione depositata risulta, inoltre, riferita ad un contratto di conto corrente, identificato con il n. 1143900 che, seppur riferibile alla
[...]
deve ritenersi del tutto estraneo al presente giudizio in quanto Parte_1 non posto a fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo ivi impugnato.
Fatta tale premessa, va necessariamente rilevata la carenza, in punto di allegazione, sia del ricorso che della comparsa di costituzione in opposizione.
Occorre infatti rammentare che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla pagina 4 di 7 controparte (Cass. Civ.n. 10629/2024).
Se infatti il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda - i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica -, tale onere gravante si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Dall'enunciazione di tali principi, si evince dunque la carenza di specificità dell'allegazione dei fatti costitutivi della domanda di parte attrice, in quanto, trattandosi di un diritto eterodeterminato, avrebbe dovuto dapprima specificare, e poi provare, tutti i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria, dunque non limitarsi a dedurre la riconducibilità della debitoria ai soli contratti di conto corrente e finanziamento, ma specificare altresì che la stessa scaturisse anche da plurimi contratti di affidamento, indicandone i dati identificativi, poggianti su conti correnti di corrispondenza.
Non può infatti ritenersi sufficiente a colmare tale lacuna assertiva la produzione (confusionaria e priva di un analitico indice) di numerosi contratti di affidamento, mai citati, unitamente a contratti riferibili a rapporti del tutto estranei rispetto a quelli posti a fondamento del ricorso monitorio.
Alla luce di ciò non poteva certamente pretendersi che l'opponente, convenuto in senso sostanziale, contestasse specificamente elementi non oggetto di puntuale allegazione.
Tale carenza, appare comunque superata dalla non opponibilità alla dei contratti di conto corrente e finanziamento oggetto di Parte_1 disconoscimento, in ragione del mancato deposito degli originali da parte della richiedente la verificazione. CP_1
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo la costante giurisprudenza, a norma dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione stessa, per potersi avvalere del documento medesimo. In altri termini, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento ed il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, sicché la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e pagina 5 di 7 dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo (Trib. Cosenza n. 572/2023; Trib. Foggia, n. 1569/2019).
Ebbene, per quanto attiene al caso di specie, deve ritenersi tempestivo, oltre che specifico il disconoscimento operato dall'opponente nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c..
Ebbene a fronte di ciò, questo Giudice aveva disposto CTU grafologica, onerando l'istituto di credito di produrre gli originali dei suddetti contratti, la quale tuttavia non ha adempiuto, tanto che non si è dato luogo al suddetto accertamento e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Va infatti rammentato che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione", fermo restando che, ove ciò non avvenga, "del contenuto del documento", ma non pure, come nel caso che occupa, della sua sottoscrizione, essa "potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità" (cosi Cass. Civ. n. 27402/2021; n. 7267/2014; n. 33769/2019).
La Suprema Corte ha sottolineato la distinzione tra il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale ed il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.) specificando che in ipotesi di disconoscimento della conformità della copia all'originale si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; diversamente in caso di disconoscimento (anche) della sottoscrizione non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni (Cass. Civ. n. 24607/2024).
In particolare, in un recentissimo arresto, dando seguito ad un consolidato indirizzo, la Suprema Corte ha affermato che il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr. Cass. Civ. n. 2777/2025; 3603/2024; 647974/2018).
In conclusione, per tutti i motivi esposti l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
pagina 6 di 7 e nella qualità, in solido, nella misura CP_1 Controparte_2 liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
349/2013 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 29.03.2013;
2. Condanna e n.q. di Controparte_1 Controparte_2 mandataria della in solido, tra loro alla Controparte_3 refusione delle spese processuali in favore della che Parte_1 si liquidano in € 14.598,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
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