Articolo 3 della Legge 13 maggio 1983, n. 197
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 giugno 1983
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Versione
21 marzo 1993
Art. 3. Operazioni di raccolta

La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:
a) il fondo di dotazione;
b) i fondi provenienti dal risparmio postale;
c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344 ;
d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
e) i rientri di capitale;
f) prestiti esteri.
((g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.))
Entrata in vigore il 21 marzo 1993