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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1508/2021 RGAC
TRIBUNALE di PAOLA
Sezione Civile
Verbale di udienza del 23.1.2025
È presente, per l'attore, l'avv. Dario BERGAMO anche in sostituzione dell'Avv.
Pierfrancesco RUSSO.
È, altresì, presente, per la convenuta compagnia, l'avv. Marco CHIRIZZI in sostituzione dell'avv. LO CICERO.
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti concludono e discutono ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi agli scritti ed ai verbali di causa.
Il Giudice
preso atto, in esito alla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281 sexies cpc sentenza con motivazione contestuale, che allega al presente verbale .
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
1 N. 1508/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco CRISTIANI (C.F. ) e Dario BERGAMO (C.F.: C.F._2
) C.F._3
- attore - contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno LO CICERO (c.f.: ) C.F._4
- convenuta -
e
(C.F.: ) _2 C.F._5
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto la e per Controparte_1 _2
sentirli condannare al pagamento di € 62.617,36 o della maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento dei danni derivati dall'incidente subito 6.8.2019, alle ore 23.30 circa, sul Lungomare Sirimarco di Praia a
Mare.
Ha, in particolare, dedotto che:
- in quella data, mentre percorreva il predetto lungomare, con direzione nord,
a bordo del motoveicolo PIAGGIO BEVERLY, targato EA09058, anche di sua proprietà, sopraggiunto all'altezza del campeggio “International”, nell'atto di effettuare una manovra di sorpasso, veniva speronato dall'autovettura AT AN, targata DE216BX, di proprietà di _2
, condotta da ed assicurata con la
[...] CP_3 Controparte_4
mentre effettuava, improvvisamente e senza azionare
[...]
l'indicatore di direzione, una manovra di svolta a sinistra;
- l'impatto avveniva tra la parte anteriore sinistra della e la CP_5
parte laterale destra del motociclo di parte attrice, che, quindi, perdeva il controllo e finiva la propria corsa urtando l'autovettura P_
, di proprietà di parcheggiata nell'opposto
[...] Controparte_7
senso di marcia;
- l'attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Praia a
Mare dove, a seguito di accertamenti, riceveva diagnosi di “frattura modicamente scomposta della V cost di dx e della VII di sx”;
- il successivo 7.8.2019, a causa dei forti dolori, si recava nuovamente presso il citato nosocomio, ove gli veniva diagnosticato “frattura scomposta V costa dx – frattura composta 6 e 9 costa sx;
frattura scomposta 8 costa sx”;
- inoltre, in data 14.8.2019, gli addetti del Pronto Soccorso di Praia a Mare provvedevano ad integrare il primo verbale n.3762 del 6 agosto 2019,
3 evidenziando l'ulteriore condizione relativa a “escoriazioni arto sup di destra, mano sx, avambraccio e mano sn, ginoccchio dx”;
- nel complessivo riportava una invalidità permanente del 15%, oltre 59 gg di
ITT e 60gg di ITP al 50%
- ciononostante, la convenuta compagnia gli aveva corrisposto € 4.995,64 – trattenuti a titolo di acconto –, di cui € 50,00 per il rimborso delle spese mediche ed il resto per l'invalidità permanente del 6% ed inabilità temporanea di 95 giorni (di cui 30 al 100%, 15 al 75%, 20 al 50% e 30 al
25%), con riduzione del 50% sul presupposto di un presunto concorso di colpa dello stesso attore.
1.2. – Si è costituita la la Controparte_1
quale ha, preliminarmente, eccepito la genericità della domanda e, quindi, la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Nel merito, invece, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea sia in relazione all'an che in relazione al quantum preteso sui danni, sostenendo che l'attore avesse causato o concorso (almeno nella misura del 70%) a causare il sinistro con il proprio comportamento colposo consistito nel viaggiare ad un velocità superiore al limite prescritto in quella via (30 Km/h) e comunque non commisurata allo stato dei luoghi.
Più specificamente ha evidenziato che il superamento del limite di velocità è ricavato dalla manovra di sorpasso che l'attore stava compiendo (per quanto dal medesimo spontaneamente dichiarato nell'immediatezza ai CC intervenuti) e dallo scivolamento del motociclo per sette metri dopo l'impatto (come rilevato dai militari).
Al momento dell'urto, invece, la si trovava ancora al centro della strada CP_5
in procinto di svoltare a sinistra per parcheggiare (tanto che ivi veniva trovata in stato di quiete dai CC intervenuti).
Ha, comunque, sottolineato che la somma erogata era congrua rispetto ai danni subiti.
Ha, quindi, chiesto di rigettare la domanda per infondatezza o, in subordine, di contenerla nei limiti della prova, tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato nella misura non inferiore al 70%.
4 1.3. – Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito che, quindi, all'udienza del 6.10.2022, è stato dichiarato CP_8
contumace.
1.4. – L'istruttoria è consistita nell'assunzione delle dichiarazioni testimoniali di e (udienza del 26.10.2023) e Controparte_9 Controparte_10
nell'espletamento della CTU medico-legale a cura del dott. (cfr. Persona_1
relazione finale depositata il 20.2.2024).
2.1. – Ciò posto, il sinistro per cui è causa – sufficientemente descritto nell'atto di citazione – deve ritenersi accertato alla luce delle predette testimonianze.
In particolare, il teste amico dell'attore, ha riferito che: Controparte_10
“stavo percorrendo a bordo del mio scooter il lungomare di Praia a Mare ed avevo
che è un mio amico, davanti a bordo del suo scooter. // ADR: c'era Parte_1
una fila di macchina praticamente ferme e noi le stavano superando sulla sinistra con i nostri scooter ad una velocità molto ridotta perché, come detto, c'era molto traffico.
ADR: all'improvviso una PA ha girato sulla sinistra per parcheggiare sul lato opposto ed ha investito lo scooter condotto da . La strada ha un duplice Pt_1 senso di marcia. ADR: L'auto ha scaraventato lo scooter fino al bordo dell'altro lato della strada. L'impatto è avvenuto quasi al centro della strada […] ADR: Il Pt_1 dopo l'incidente è caduto dalla moto ed è finito sotto la PA che aveva provocato
l'incidente stesso”.
Analogamente, il teste ha dichiarato: “stavo Controparte_9
passeggiando sul Lungomare del Comune di Praia a Mare, quando ho visto un'autovettura PA che ha tagliato la strada ad uno scooter e lo ha investito.
Secondo me la PA stava facendo una manovra di svolta a sinistra per parcheggiare.
ADR: la strada era molto trafficata. Lo scooter e la PA viaggiavano lentamente nella stessa direzione ed erano praticamente affiancati. Io ho visto la scena di fronte perché passeggiavo nel senso opposto al loro […] ADR: ribadisco che c'era traffico e che i veicoli coinvolti procedevamo lentamente. C'erano, quindi, altre autovetture davanti all'auto che provocato l'incidente […] ADR: ribadisco che lo scooter e
l'autovettura procedevano affiancati. Non so dire se l'autovettura stesse superando lo scooter o se quest'ultimo stesse superando l'auto”.
5 Non vi sono elementi per dubitare ragionevolmente dell'attendibilità dei predetti testi.
A tal fine non basta il riferito rapporto di amicizia tra il teste e CP_10
l'attore né quello di semplice conoscenza del teste (“conosco solo di vita CP_9
). Parte_1
La mancata identificazione dei predetti testi da parte dei militari intervenuti non appare significativa in quanto non solo dalla loro relazione non emerge alcuna attività mirata alla individuazioni di testimoni ma dalle foto allegate risulta la presenza di molte persone, nessuna della quali identificata dagli operanti.
Ancora, i “non ricordo” pronunciati dai testi non intaccano il nucleo centrale del fatto e non destano sospetti, apparendo ben comprensibili ove si consideri il tempo trascorso dal sinistro. Per di più, nel caso del teste è necessario tener CP_9
presente che stava passeggiando sul lungomare e che la sua attenzione è stata naturalmente attirata dal sinistro piuttosto che dal traffico automobilistico nei momenti precedenti l'impatto, sicché non sorprende che il medesimo testimone non sia stato in grado di descrivere il comportamento dei veicoli coinvolti prima dell'urto e, in particolare, se il motociclista fosse in fase di sorpasso dell'automobilista.
Non vi è nulla di strano neppure nella descrizione, da parte del teste , CP_10 dell'attore “finito sotto la PA”, mentre il suo motociclo è andato a collidere contro un'auto parcheggiata nel margine sinistro della strada. Non vi sono, infatti, elementi per affermare che l'attore sia rimasto in sella allo scoter fino al suo arresto. Non può escludersi neppure un errato ricordo, che però cade su un aspetto secondario, ininfluente ai fina ricostruzione dinamica del sinistro e non sintomatico di una artificiosa rappresentazione dell'occorso da parte del medesimo dichiarante.
In conclusione, dalle predette testimonianze si ricava che l'attore è caduto in quanto mentre stava superando, a bordo del suo motociclo, la , CP_5 quest'ultimo aveva avviato la manovra di svolta di svolta a sinistra.
Lo stesso conducente del predetto autoveicolo, l'odierno convenuto CP_8
, ha spontaneamente ammesso nell'immediatezza ai militari intervenuti che “per
[...] potere parcheggiava” effettuava la manovra di svolta “senza azionare l'indicatore luminoso di sinistra”.
6 Ne deriva che ha causato il sinistro perché ha tenuto una condotta di guida colposa in quanto ha iniziato la manovra di svolta a sinistra senza azionare l'apposito segnale luminoso di avvertimento e, comunque, senza usare la prudenza necessaria per verificare che non vi fossero veicoli in fase di sorpasso.
Di contro, la manovra di sorpasso a sinistra da parte del motociclo, ad andatura lenta, rispetto ad autoveicoli che si muovevano in condizioni di particolare traffico, appare immune da censure.
L'ipotizzato superamento del limite di velocità di 30 km/h da parte dell'attore appare frutto di suggestioni che si scontrano con la descrizione, fornita da entrambi i testi, dell'andatura particolarmente lenta del motociclo.
In particolare, la distanza di circa sette metri tra il punto d'impatto e l'arresto del motociclo (come può essere approssimativamente calcolata sulla base dello schizzo planimetro dei CC) non appare indicativa dell'asserita velocità sostenuta del motociclo, giacché ben può essere coperta da una caduta con successivo scivolamento anche di uno scooter che viaggiava a meno di 30 km/h.
Inoltre, la circostanza che la AT AN aveva soltanto iniziato la manovra di svolta nulla dice sulla velocità del motociclo al momento dell'impatto, giacché
l'autoveicolo aveva già raggiunto la posizione diagonale per l'attraversamento della corsia, sicché l'impatto non poteva esser evitato neppure da un motociclo che viaggiava lentamente in assenza di una distanza dall'auto sufficiente per arrestarsi o per compiere una manovra di emergenza. Nel caso di specie tale distanza era praticamente nulla se il teste ha descritto entrambi i veicoli come “praticamente affiancati”. CP_9
Del resto, il limite di 30 km/h non equivale, come sostenuto negli scritti dell'assicurazione, a poco più del passo d'uomo, mentre individua, in condizioni di traffico, in una strada frequentata da pedoni per tranquille passeggiate, un'andatura significativa che non appare compatibile con quella particolarmente lenta descritta dai testi, a meno di ipotizzare un duplice mendacio non provato.
2.2. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata
(cfr. relazione depositata il 20.2.2024 a firma del dott. ) è immune Persona_1
da incongruenze e del tutto condivisibile.
7 Da essa è emerso che ha riportato “fratture toraciche multiple Parte_1
di cui alcune scomposte – escoriazioni multiple braccio, avambraccio, mano dx e ginocchio dx. Allo stato sono presenti esiti dolorosi al torace da multiple fratture costali di cui alcune scomposte che, al di là della inabilità temporanea, sicuramente influiscono negativamente anche sulla qualità di vita del periziando condizionato dalla comparsa di dolori toracici anche per sforzi fisici moderati e negli atti inspiratori. Da considerare, poi, gli esiti cicatriziali che per estensione, lo stato discromioco delle stesse e la localizzazione determinano un danno estetico di grado compreso tra lievissimo e lieve”.
Tali esiti sono stati stimanti nel 10% di invalidità permanente, oltre invalidità temporanea di 35 gg. al 100%, 25 gg al 75%, 30 gg al 50% e 20 gg al 25%.
Conseguentemente, va riconosciuto – sulla base dei parametri di cui alla Tabella del Tribunale di Milano e tenuto conto dei 39 anni di età (nato il [...]) all'epoca del sinistro (il 6.8.2019) – l'importo complessivo di € 35.143,25 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato:
- € 21.160,00 a titolo di danno biologico permanente, corrispondenti al predetto 10% di invalidità, aumentati fino ad € 26.662,00 per la sofferenza soggettiva normalmente correlata alla riscontrata lesione all'integrità psicofisica secondo il sistema di liquidazione tabellare adottato;
- € 8.481,25 per danno biologico temporaneo (di cui € 4.025,00 per 35 gg di
IT al 100%, € 2.156,25 per 25 gg al 75%, € 1.725,00 per 30 gg al 50% ed €
575,00 per 20 gg al 25%).
Non risultano, invece, provati (e neppure specificamente dedotti) elementi di personalizzazione del danno biologico né altri pregiudizi valutabili come danno morale
(a parte la già indicata sofferenza soggettiva normalmente correlata alle lesioni accertate).
Non si rinvengono in atti spese sanitarie documentate, sicché la frase conclusiva della relazione peritale appare un refuso. Del resto, l'attore non ha specificamente indicato alcuna spese documentata e, coerentemente, non ha richiesto il risarcimento di tale tipologia di pregiudizio patrimoniale.
8 Al totale liquidato deve essere detratta la somma di € 4.995,64 trattenuta a titolo di acconto da parte attrice, previa rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT dalla data in cui è stata corrisposta (il 3.9.2020, giorno della comunicazione dell'offerta allegata con il n. 13 all'atto introduttivo, in mancanza di diverse indicazioni delle parti) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, occorre aggiungere gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando (sempre secondo l'indice FOI dell'ISTAT) il credito totale a titolo di capitale dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data dell'illecito; b) calcolando gli interessi al tasso legale (b1) prima sull'intero credito, dapprima devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, (b2) successivamente sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine, (b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare del danno non patrimoniale all'attualità, maggiorato del danno patrimoniale rivalutato, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
2.3. – In conclusione, quindi, occorre condannare ex art. 2054 c.c. _2
e la ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. al Controparte_1
pagamento in solido della somma di € 35.143,25, previa detrazione di € 4.995,64 (da rivalutarsi come detto), oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di . Parte_1
2.4. – Segue, per la soccombenza la condanna di
[...]
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei Controparte_1
valori medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relativi ai procedimenti di cognizione appartenenti al quarto scaglione di valore – in € 6.816,00 per compenso (già detratto l'incontestato importo di € 800,00 ricevuto a titolo di acconto) ed € 786,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione ai suoi procuratori
9 Infine, per la medesima ragione, le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la al Parte_2
pagamento in solido di € 35.143,25, previa detrazione di € 4.995,64 (da rivalutarsi come detto), oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di;
Parte_1
b) condanna e al _2 Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 6.816,00 per compenso ed €
786,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione ai suoi procuratori.
c) pone le spese di CTU in solido a carico dei convenuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
10
TRIBUNALE di PAOLA
Sezione Civile
Verbale di udienza del 23.1.2025
È presente, per l'attore, l'avv. Dario BERGAMO anche in sostituzione dell'Avv.
Pierfrancesco RUSSO.
È, altresì, presente, per la convenuta compagnia, l'avv. Marco CHIRIZZI in sostituzione dell'avv. LO CICERO.
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti concludono e discutono ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. riportandosi agli scritti ed ai verbali di causa.
Il Giudice
preso atto, in esito alla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281 sexies cpc sentenza con motivazione contestuale, che allega al presente verbale .
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
1 N. 1508/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco CRISTIANI (C.F. ) e Dario BERGAMO (C.F.: C.F._2
) C.F._3
- attore - contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno LO CICERO (c.f.: ) C.F._4
- convenuta -
e
(C.F.: ) _2 C.F._5
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto la e per Controparte_1 _2
sentirli condannare al pagamento di € 62.617,36 o della maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento dei danni derivati dall'incidente subito 6.8.2019, alle ore 23.30 circa, sul Lungomare Sirimarco di Praia a
Mare.
Ha, in particolare, dedotto che:
- in quella data, mentre percorreva il predetto lungomare, con direzione nord,
a bordo del motoveicolo PIAGGIO BEVERLY, targato EA09058, anche di sua proprietà, sopraggiunto all'altezza del campeggio “International”, nell'atto di effettuare una manovra di sorpasso, veniva speronato dall'autovettura AT AN, targata DE216BX, di proprietà di _2
, condotta da ed assicurata con la
[...] CP_3 Controparte_4
mentre effettuava, improvvisamente e senza azionare
[...]
l'indicatore di direzione, una manovra di svolta a sinistra;
- l'impatto avveniva tra la parte anteriore sinistra della e la CP_5
parte laterale destra del motociclo di parte attrice, che, quindi, perdeva il controllo e finiva la propria corsa urtando l'autovettura P_
, di proprietà di parcheggiata nell'opposto
[...] Controparte_7
senso di marcia;
- l'attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Praia a
Mare dove, a seguito di accertamenti, riceveva diagnosi di “frattura modicamente scomposta della V cost di dx e della VII di sx”;
- il successivo 7.8.2019, a causa dei forti dolori, si recava nuovamente presso il citato nosocomio, ove gli veniva diagnosticato “frattura scomposta V costa dx – frattura composta 6 e 9 costa sx;
frattura scomposta 8 costa sx”;
- inoltre, in data 14.8.2019, gli addetti del Pronto Soccorso di Praia a Mare provvedevano ad integrare il primo verbale n.3762 del 6 agosto 2019,
3 evidenziando l'ulteriore condizione relativa a “escoriazioni arto sup di destra, mano sx, avambraccio e mano sn, ginoccchio dx”;
- nel complessivo riportava una invalidità permanente del 15%, oltre 59 gg di
ITT e 60gg di ITP al 50%
- ciononostante, la convenuta compagnia gli aveva corrisposto € 4.995,64 – trattenuti a titolo di acconto –, di cui € 50,00 per il rimborso delle spese mediche ed il resto per l'invalidità permanente del 6% ed inabilità temporanea di 95 giorni (di cui 30 al 100%, 15 al 75%, 20 al 50% e 30 al
25%), con riduzione del 50% sul presupposto di un presunto concorso di colpa dello stesso attore.
1.2. – Si è costituita la la Controparte_1
quale ha, preliminarmente, eccepito la genericità della domanda e, quindi, la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Nel merito, invece, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea sia in relazione all'an che in relazione al quantum preteso sui danni, sostenendo che l'attore avesse causato o concorso (almeno nella misura del 70%) a causare il sinistro con il proprio comportamento colposo consistito nel viaggiare ad un velocità superiore al limite prescritto in quella via (30 Km/h) e comunque non commisurata allo stato dei luoghi.
Più specificamente ha evidenziato che il superamento del limite di velocità è ricavato dalla manovra di sorpasso che l'attore stava compiendo (per quanto dal medesimo spontaneamente dichiarato nell'immediatezza ai CC intervenuti) e dallo scivolamento del motociclo per sette metri dopo l'impatto (come rilevato dai militari).
Al momento dell'urto, invece, la si trovava ancora al centro della strada CP_5
in procinto di svoltare a sinistra per parcheggiare (tanto che ivi veniva trovata in stato di quiete dai CC intervenuti).
Ha, comunque, sottolineato che la somma erogata era congrua rispetto ai danni subiti.
Ha, quindi, chiesto di rigettare la domanda per infondatezza o, in subordine, di contenerla nei limiti della prova, tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato nella misura non inferiore al 70%.
4 1.3. – Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito che, quindi, all'udienza del 6.10.2022, è stato dichiarato CP_8
contumace.
1.4. – L'istruttoria è consistita nell'assunzione delle dichiarazioni testimoniali di e (udienza del 26.10.2023) e Controparte_9 Controparte_10
nell'espletamento della CTU medico-legale a cura del dott. (cfr. Persona_1
relazione finale depositata il 20.2.2024).
2.1. – Ciò posto, il sinistro per cui è causa – sufficientemente descritto nell'atto di citazione – deve ritenersi accertato alla luce delle predette testimonianze.
In particolare, il teste amico dell'attore, ha riferito che: Controparte_10
“stavo percorrendo a bordo del mio scooter il lungomare di Praia a Mare ed avevo
che è un mio amico, davanti a bordo del suo scooter. // ADR: c'era Parte_1
una fila di macchina praticamente ferme e noi le stavano superando sulla sinistra con i nostri scooter ad una velocità molto ridotta perché, come detto, c'era molto traffico.
ADR: all'improvviso una PA ha girato sulla sinistra per parcheggiare sul lato opposto ed ha investito lo scooter condotto da . La strada ha un duplice Pt_1 senso di marcia. ADR: L'auto ha scaraventato lo scooter fino al bordo dell'altro lato della strada. L'impatto è avvenuto quasi al centro della strada […] ADR: Il Pt_1 dopo l'incidente è caduto dalla moto ed è finito sotto la PA che aveva provocato
l'incidente stesso”.
Analogamente, il teste ha dichiarato: “stavo Controparte_9
passeggiando sul Lungomare del Comune di Praia a Mare, quando ho visto un'autovettura PA che ha tagliato la strada ad uno scooter e lo ha investito.
Secondo me la PA stava facendo una manovra di svolta a sinistra per parcheggiare.
ADR: la strada era molto trafficata. Lo scooter e la PA viaggiavano lentamente nella stessa direzione ed erano praticamente affiancati. Io ho visto la scena di fronte perché passeggiavo nel senso opposto al loro […] ADR: ribadisco che c'era traffico e che i veicoli coinvolti procedevamo lentamente. C'erano, quindi, altre autovetture davanti all'auto che provocato l'incidente […] ADR: ribadisco che lo scooter e
l'autovettura procedevano affiancati. Non so dire se l'autovettura stesse superando lo scooter o se quest'ultimo stesse superando l'auto”.
5 Non vi sono elementi per dubitare ragionevolmente dell'attendibilità dei predetti testi.
A tal fine non basta il riferito rapporto di amicizia tra il teste e CP_10
l'attore né quello di semplice conoscenza del teste (“conosco solo di vita CP_9
). Parte_1
La mancata identificazione dei predetti testi da parte dei militari intervenuti non appare significativa in quanto non solo dalla loro relazione non emerge alcuna attività mirata alla individuazioni di testimoni ma dalle foto allegate risulta la presenza di molte persone, nessuna della quali identificata dagli operanti.
Ancora, i “non ricordo” pronunciati dai testi non intaccano il nucleo centrale del fatto e non destano sospetti, apparendo ben comprensibili ove si consideri il tempo trascorso dal sinistro. Per di più, nel caso del teste è necessario tener CP_9
presente che stava passeggiando sul lungomare e che la sua attenzione è stata naturalmente attirata dal sinistro piuttosto che dal traffico automobilistico nei momenti precedenti l'impatto, sicché non sorprende che il medesimo testimone non sia stato in grado di descrivere il comportamento dei veicoli coinvolti prima dell'urto e, in particolare, se il motociclista fosse in fase di sorpasso dell'automobilista.
Non vi è nulla di strano neppure nella descrizione, da parte del teste , CP_10 dell'attore “finito sotto la PA”, mentre il suo motociclo è andato a collidere contro un'auto parcheggiata nel margine sinistro della strada. Non vi sono, infatti, elementi per affermare che l'attore sia rimasto in sella allo scoter fino al suo arresto. Non può escludersi neppure un errato ricordo, che però cade su un aspetto secondario, ininfluente ai fina ricostruzione dinamica del sinistro e non sintomatico di una artificiosa rappresentazione dell'occorso da parte del medesimo dichiarante.
In conclusione, dalle predette testimonianze si ricava che l'attore è caduto in quanto mentre stava superando, a bordo del suo motociclo, la , CP_5 quest'ultimo aveva avviato la manovra di svolta di svolta a sinistra.
Lo stesso conducente del predetto autoveicolo, l'odierno convenuto CP_8
, ha spontaneamente ammesso nell'immediatezza ai militari intervenuti che “per
[...] potere parcheggiava” effettuava la manovra di svolta “senza azionare l'indicatore luminoso di sinistra”.
6 Ne deriva che ha causato il sinistro perché ha tenuto una condotta di guida colposa in quanto ha iniziato la manovra di svolta a sinistra senza azionare l'apposito segnale luminoso di avvertimento e, comunque, senza usare la prudenza necessaria per verificare che non vi fossero veicoli in fase di sorpasso.
Di contro, la manovra di sorpasso a sinistra da parte del motociclo, ad andatura lenta, rispetto ad autoveicoli che si muovevano in condizioni di particolare traffico, appare immune da censure.
L'ipotizzato superamento del limite di velocità di 30 km/h da parte dell'attore appare frutto di suggestioni che si scontrano con la descrizione, fornita da entrambi i testi, dell'andatura particolarmente lenta del motociclo.
In particolare, la distanza di circa sette metri tra il punto d'impatto e l'arresto del motociclo (come può essere approssimativamente calcolata sulla base dello schizzo planimetro dei CC) non appare indicativa dell'asserita velocità sostenuta del motociclo, giacché ben può essere coperta da una caduta con successivo scivolamento anche di uno scooter che viaggiava a meno di 30 km/h.
Inoltre, la circostanza che la AT AN aveva soltanto iniziato la manovra di svolta nulla dice sulla velocità del motociclo al momento dell'impatto, giacché
l'autoveicolo aveva già raggiunto la posizione diagonale per l'attraversamento della corsia, sicché l'impatto non poteva esser evitato neppure da un motociclo che viaggiava lentamente in assenza di una distanza dall'auto sufficiente per arrestarsi o per compiere una manovra di emergenza. Nel caso di specie tale distanza era praticamente nulla se il teste ha descritto entrambi i veicoli come “praticamente affiancati”. CP_9
Del resto, il limite di 30 km/h non equivale, come sostenuto negli scritti dell'assicurazione, a poco più del passo d'uomo, mentre individua, in condizioni di traffico, in una strada frequentata da pedoni per tranquille passeggiate, un'andatura significativa che non appare compatibile con quella particolarmente lenta descritta dai testi, a meno di ipotizzare un duplice mendacio non provato.
2.2. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata
(cfr. relazione depositata il 20.2.2024 a firma del dott. ) è immune Persona_1
da incongruenze e del tutto condivisibile.
7 Da essa è emerso che ha riportato “fratture toraciche multiple Parte_1
di cui alcune scomposte – escoriazioni multiple braccio, avambraccio, mano dx e ginocchio dx. Allo stato sono presenti esiti dolorosi al torace da multiple fratture costali di cui alcune scomposte che, al di là della inabilità temporanea, sicuramente influiscono negativamente anche sulla qualità di vita del periziando condizionato dalla comparsa di dolori toracici anche per sforzi fisici moderati e negli atti inspiratori. Da considerare, poi, gli esiti cicatriziali che per estensione, lo stato discromioco delle stesse e la localizzazione determinano un danno estetico di grado compreso tra lievissimo e lieve”.
Tali esiti sono stati stimanti nel 10% di invalidità permanente, oltre invalidità temporanea di 35 gg. al 100%, 25 gg al 75%, 30 gg al 50% e 20 gg al 25%.
Conseguentemente, va riconosciuto – sulla base dei parametri di cui alla Tabella del Tribunale di Milano e tenuto conto dei 39 anni di età (nato il [...]) all'epoca del sinistro (il 6.8.2019) – l'importo complessivo di € 35.143,25 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato:
- € 21.160,00 a titolo di danno biologico permanente, corrispondenti al predetto 10% di invalidità, aumentati fino ad € 26.662,00 per la sofferenza soggettiva normalmente correlata alla riscontrata lesione all'integrità psicofisica secondo il sistema di liquidazione tabellare adottato;
- € 8.481,25 per danno biologico temporaneo (di cui € 4.025,00 per 35 gg di
IT al 100%, € 2.156,25 per 25 gg al 75%, € 1.725,00 per 30 gg al 50% ed €
575,00 per 20 gg al 25%).
Non risultano, invece, provati (e neppure specificamente dedotti) elementi di personalizzazione del danno biologico né altri pregiudizi valutabili come danno morale
(a parte la già indicata sofferenza soggettiva normalmente correlata alle lesioni accertate).
Non si rinvengono in atti spese sanitarie documentate, sicché la frase conclusiva della relazione peritale appare un refuso. Del resto, l'attore non ha specificamente indicato alcuna spese documentata e, coerentemente, non ha richiesto il risarcimento di tale tipologia di pregiudizio patrimoniale.
8 Al totale liquidato deve essere detratta la somma di € 4.995,64 trattenuta a titolo di acconto da parte attrice, previa rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT dalla data in cui è stata corrisposta (il 3.9.2020, giorno della comunicazione dell'offerta allegata con il n. 13 all'atto introduttivo, in mancanza di diverse indicazioni delle parti) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, occorre aggiungere gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando (sempre secondo l'indice FOI dell'ISTAT) il credito totale a titolo di capitale dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data dell'illecito; b) calcolando gli interessi al tasso legale (b1) prima sull'intero credito, dapprima devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, (b2) successivamente sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine, (b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare del danno non patrimoniale all'attualità, maggiorato del danno patrimoniale rivalutato, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
2.3. – In conclusione, quindi, occorre condannare ex art. 2054 c.c. _2
e la ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. al Controparte_1
pagamento in solido della somma di € 35.143,25, previa detrazione di € 4.995,64 (da rivalutarsi come detto), oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di . Parte_1
2.4. – Segue, per la soccombenza la condanna di
[...]
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei Controparte_1
valori medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relativi ai procedimenti di cognizione appartenenti al quarto scaglione di valore – in € 6.816,00 per compenso (già detratto l'incontestato importo di € 800,00 ricevuto a titolo di acconto) ed € 786,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione ai suoi procuratori
9 Infine, per la medesima ragione, le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la al Parte_2
pagamento in solido di € 35.143,25, previa detrazione di € 4.995,64 (da rivalutarsi come detto), oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di;
Parte_1
b) condanna e al _2 Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 6.816,00 per compenso ed €
786,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione ai suoi procuratori.
c) pone le spese di CTU in solido a carico dei convenuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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