Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/09/2025, n. 16623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16623 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16623/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06739/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6739 del 2025, proposto da Inca Cgil, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Giulio Gomitoni e Stefano Invernizzi, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Inail, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Favata, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Patronato Sias, Patronato Ital - Uil, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine all'obbligo di provvedere all'emanazione del decreto di ripartizione definitiva dei fondi di cui all'art. 13, l. n. 152/2001 e all'art. 13, co. 2, del d.m. n. 193/2008, in favore del Patronato ricorrente, con riferimento alle attività espletate per l'anno 2022;
con conseguente condanna ex art. 117, co. 2, c.p.a.
del Ministero a provvedere, entro un termine non superiore a trenta giorni e con richiesta, ove occorra, della nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Inps e dell’Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 30.5.2025 (dep. il 6.6) il patronato ricorrente, richiamando i precedenti di questo Tribunale, ha domandato l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di provvedere, ai sensi dell’art. 13, co. 2, d.m. n. 193/2008, alla ripartizione definitiva, in favore del ricorrente e con riferimento all’anno 2022, dei fondi affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero. Ha altresì chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei ministri si sono costituiti in resistenza con comparsa di stile. L’Inps e l’Inail, nel costituirsi in giudizio, hanno rappresentato di avere già espletato le attività di rispettiva competenza.
3. Con memoria ex art. 73 c.p.a. (dep. il 4.9) la difesa erariale ha eccepito:
- il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’Ispettorato nazionale del lavoro, “la cui attività, in base all’impianto normativo delineato dalla legge n. 152/2001 e dal d.m. n. 193/2008, è propedeutica e funzionale alla liquidazione dei saldi di finanziamento agli Istituti di patronato, vale a dire all’emanazione di quello stesso atto che si richiede che venga emesso ex officio in questa sede”;
- l’infondatezza nel merito, in quanto la mancata adozione del decreto di ripartizione definitiva sarebbe imputabile esclusivamente all’incompletezza degli esiti ispettivi sull’attività svolta dai patronati di competenza dell’Inl, su cui il Ministero avrebbe già esercitato i propri poteri di vigilanza, sollecitando l’Istituto a definire tutti i procedimenti ispettivi.
4. La parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni e richieste (mem. del 5.9).
5. La difesa erariale, con le repliche (dep. il 12.9), oltre a ribadire la propria posizione, ha chiesto di acquisire alcune note, tardivamente trasmesse all’Avvocatura, che dimostrerebbero i numerosi solleciti rivolti dal Ministero resistente all’Inl.
6. Il Patronato ha replicato alla memoria ex art. 73 c.p.a. della difesa erariale con apposito scritto difensivo (repl. del 12.9).
7. All’odierna camera di consiglio, nel corso della quale la parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della richiesta istruttoria formulata dalle amministrazioni resistenti con le repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8.1. L’eccezione è fondata.
8.2. Il ricorso è stato notificato alla Presidenza nonostante che nessuna domanda sia stata proposta nei suoi confronti (di cui non viene neppure dedotta una qualche competenza in relazione alla vicenda per cui è causa).
8.3. Conseguentemente, la predetta amministrazione deve essere “estromessa” dal giudizio (nel senso che le domande proposte non sono decidibili nel merito nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva).
9. Ancora in via pregiudiziale occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica nei confronti dell’Inl.
9.1. L’eccezione deve essere disattesa.
9.2. Il patronato ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero resistente all’adozione del decreto di ripartizione definitiva del c.d. Fondo patronati in relazione all’anno 2022 ai sensi dell’art. 13, co. 2, d.m. n. 193/2008, in forza del quale “ [e]ntro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso ”. Nessuna domanda è stata invece rivolta nei confronti dell’Inl e tanto è sufficiente a escluderne la legittimazione passiva, propriamente intesa quale coincidenza tra l’amministrazione prospettata come inadempiente in relazione all’esercizio di un determinato potere e quella nei cui confronti è proposta la domanda (e nei cui riguardi è quindi chiesta la pronuncia del giudice).
9.3. Diversa è invece la questione se l’eccepita inerzia dell’Inl nello svolgimento delle attività ispettive possa in qualche modo giustificare la mancata attuazione della ripartizione definitiva del Fondo; questione che attiene al merito e che verrà dunque esaminata infra.
10. Sempre in limine litis rimane da vagliare l’eccezione di tardività del deposito documentale offerto dalla difesa erariale con le repliche depositate in vista dell’udienza.
10.1. L’eccezione è fondata, in quanto la documentazione è stata formata in data precedente alla scadenza del termine ex art. 73 c.p.a., dimidiato ai sensi dell’art. 87, co. 3, c.p.a., e non è stata dedotta alcuna ragione per ritenere che la parte non avrebbe potuto produrla nel rispetto del termine stabilito dal codice di rito.
10.2. Di tale produzione, dunque, il Collegio non può tenere conto ai fini del decidere (è appena il caso di osservare che comunque le note, recanti secondo quanto esposto dalla difesa erariale i solleciti rivolti dal Ministero all’Inl, sarebbero risultate irrilevanti per le ragioni esposte di seguito).
11. Venendo al merito, non si ravvisano ragioni per discostarsi dagli univoci precedenti del Tribunale e del Consiglio di Stato, da ultimo ribaditi da questa Sezione nella sentenza n. 16606/2024 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d , c.p.a.).
11.1. In particolare, l’obbligo del Ministero di concludere il procedimento per la ripartizione dei fondi trova specifico fondamento negli artt. 13 della l. n. 152 del 2001 e 13 del d.m. 193 del 2008, secondo i termini ivi scanditi, tra cui quello in capo al Ministero resistente di erogare il saldo entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta. Nel presente giudizio, il Ministero ha ammesso la mancata conclusione del procedimento, pur imputandola alle criticità legate all’andamento delle verifiche ispettive.
11.2. Tuttavia, come già ribadito dalla Sezione:
- “il ritardo nello svolgimento delle attività ispettive non esclude l’obbligo di provvedere in capo al Ministero. Occorre, infatti, considerare che l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro, se è vero che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile è, tuttavia, sottoposta alla vigilanza del Ministero, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie (art. 1, co.3, del cit. D. Lgs. 149/2015) e ne risponde in caso di inadempienza. L’Agenzia, invero, è stata istituita nel 2015 proprio al fine di ‘razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale’ ed ‘integra(re) i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali’ (art. 1, co.1, del d.lgs. 149/2015). Si tratta cioè di uno strumento creato allo specifico scopo di consentire al Ministero di ottemperare al delicato compito di vigilanza in materia di lavoro”;
- inoltre, “ai sensi dell’art. 2, co. 2, d.lgs. 149/2015, l’Agenzia esercita e coordina su tutto il territorio nazionale le attività di vigilanza in materia di lavoro ‘sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali’; ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 149/2015, gli organi dell’INL sono nominati dal Ministro del Lavoro o su proposta di questi; ai sensi dell’art. 4 del cit. d.lgs. 149/2015 agli organi dell’Ispettorato ‘sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro’; detti poteri sono più analiticamente dettagliati agli artt. 11 e 12 del cit. d.lgs. 149/2015”;
- ne consegue che, contrariamente a quanto argomentato dal Ministero resistente, “non è sufficiente l’aver sollecitato il compimento dell’attività ispettiva per ritenere che l’amministrazione resistente possa dirsi esonerata dall’obbligo di concludere il procedimento. Si osserva inoltre che, analizzando i precedenti giurisprudenziali già intervenuti tra le parti, risulta che il ritardo dell’attività ispettiva ha natura sistematica e risalente (già dal piano di riparto del 2013), sicché l’attività di vigilanza del Ministero, finora attuata soltanto mediante atti di sollecito, appare del tutto inefficace rispetto alle esigenze procedimentali da soddisfare. Del resto, l’obbligo formale di provvedere sussiste a prescindere dal ricorrere dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; elementi che rilevano nella diversa fattispecie risarcitoria del danno da ritardo (v. art. 2- bis della legge n. 241 del 1990)”;
- peraltro, “la domanda di ripartizione non può che ritenersi meritevole della massima attenzione e celerità da parte del competente Ministero alla luce della ratio delle disposizioni di legge che sorreggono la contribuzione dello Stato all’attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale (cfr. sentenza Corte costituzione nr. 42 del 7 febbraio 2000 a mente della quale ‘Sempre secondo la Costituzione (art. 38, quarto comma), la protezione di tali diritti, poi, non è rimessa soltanto all’eventuale e sempre possibile libera iniziativa dei lavoratori, singoli o associati, ma rientra tra i fini e i compiti costituzionalmente assegnati allo Stato - fini e compiti ai quali provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato medesimo (ai quali ultimi, oltre agli Istituti preposti alla erogazione delle prestazioni previdenziali, sono riconducibili gli Istituti in questione)’”.
12. Alla luce di quanto esposto, il presente ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza del patronato ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante adozione del decreto di ripartizione e assegnazione dei fondi ai sensi della l. n. 152/2001 e del d.m. n. 193/2008. In difetto, si nomina sin da ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o altro funzionario da quest’ultimo delegato con atto scritto, il quale, in caso di infruttuosa scadenza del termine di cui sopra, provvederà in luogo dell’Amministrazione intimata entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
13. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero del lavoro delle politiche sociali di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro e non oltre il termine 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Nomina sin da ora il Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, o altro funzionario da quest’ultimo delegato con atto scritto, quale commissario ad acta deputato, in caso di infruttuosa scadenza del termine di cui sopra, alla esatta esecuzione della presente decisione nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore del patronato ricorrente, quantificate in euro 2.000,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO