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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/12/2024, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 868/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18/10/1977,
[...]
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Buscaino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Quiete n. 5, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note autorizzate ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno adito il Tribunale rappresentando: - di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in data 09/08/2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Terrasini (PA) al n. 6, parte I, dell'anno 2013; - che, dall'unione coniugale sono nati figli in data Per_1
21/03/2014, e in data 13/06/2016; che è venuta meno l'affectio coniugalis Per_2
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto, in primo luogo, dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “RECIPROCA ASSOLUZIONE
DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE: i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI
MINORI E : i figli minori e saranno affidati ad Per_2 Per_1 Per_2 Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il sig. Pt_2
potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei figli minori e previo accordo con la moglie almeno 24 ore prima. In caso di disaccordo potrà tenere con sé i figli il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00 e ogni 15 giorni dall'uscita della scuola del sabato fino alla domenica sera alle ore 21.00. In occasione delle festività natalizie, per i periodi che vanno dalle ore 18.00 del 24 dicembre alle ore 22.00 del 25 dicembre oppure dalle ore 18.00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 1° gennaio, i figli staranno alternativamente con uno de due genitori. E così se nel
2024 avranno trascorso il Natale con la madre, nel 2025 lo trascorreranno con il padre e se avranno trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorreranno il Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo e tutte le altre feste in calendario. Il padre terrà con sé i figli durante il periodo estivo, per 1 settimana nel mese di Luglio e 1 settimana nel mese di Agosto, da concordarsi con la moglie entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo dal 1 al 7 Luglio e dal 1 al 7 Agosto. Correlativamente
i figli trascorreranno 1 settimana a Luglio e 1 settimana ad Agosto con la madre durante il quale resta sospeso il diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé i minori. Tali periodi saranno individuati di comune accordo tra i genitori entro il giorno 15 giugno di ogni anno. In caso di mancato accordo le parti convengono fin d'ora che i figli trascorreranno con la madre dal 7 al 14 luglio e dal 7 al 14 Agosto. RESPONSABILITA' GENITORIALE: le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione ed alla salute degli stessi sono assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I coniugi si comunicheranno vicendevolmente i reciproci recapiti telefonici per consentire la loro più rapida interlocuzione rispetto alle necessità dei minori. Essi adotteranno congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo rispetto alla crescita fisica, sociale e psicologica dei minori ed assicureranno ai loro figli la possibilità di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante il periodo in cui i figli staranno con lui;
OBBLIGO DI
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI DO E RI: ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento dei figli durante il periodo in cui i minori staranno con ciascuno dei genitori. Tenuto conto della maggior permanenza dei minori con la madre, il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 Pt_2
di ogni mese, la somma di €300,00 (150,00 euro ciascuno) quale contributo al mantenimento dei figli. Detta somma sarà rivalutata annualmente nella misura del
100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. Inoltre, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli, secondo quanto stabilito dal protocollo del tribunale di Trapani. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CASA CONIUGALE: la casa Pt_1
coniugale, sita in Erice Casa Santa, nella via Avellino n. 51, di proprietà del sig.
, resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi e corredi, che l'abiterà Pt_2
con i figli;
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI CONIUGI: i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare al mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI
TURISTICI (O DI ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO): ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
*** Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/10/1977 e , nato a [...], il [...], matrimonio celebrato Parte_2
in Terrasini (PA) il 09/08/2013, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Terrasini al n. 6, parte 1, dell'anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 18/06/2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 12.12.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 868/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18/10/1977,
[...]
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Buscaino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Quiete n. 5, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note autorizzate ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno adito il Tribunale rappresentando: - di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in data 09/08/2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Terrasini (PA) al n. 6, parte I, dell'anno 2013; - che, dall'unione coniugale sono nati figli in data Per_1
21/03/2014, e in data 13/06/2016; che è venuta meno l'affectio coniugalis Per_2
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto, in primo luogo, dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “RECIPROCA ASSOLUZIONE
DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE: i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI
MINORI E : i figli minori e saranno affidati ad Per_2 Per_1 Per_2 Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il sig. Pt_2
potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei figli minori e previo accordo con la moglie almeno 24 ore prima. In caso di disaccordo potrà tenere con sé i figli il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00 e ogni 15 giorni dall'uscita della scuola del sabato fino alla domenica sera alle ore 21.00. In occasione delle festività natalizie, per i periodi che vanno dalle ore 18.00 del 24 dicembre alle ore 22.00 del 25 dicembre oppure dalle ore 18.00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 1° gennaio, i figli staranno alternativamente con uno de due genitori. E così se nel
2024 avranno trascorso il Natale con la madre, nel 2025 lo trascorreranno con il padre e se avranno trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorreranno il Capodanno. La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo e tutte le altre feste in calendario. Il padre terrà con sé i figli durante il periodo estivo, per 1 settimana nel mese di Luglio e 1 settimana nel mese di Agosto, da concordarsi con la moglie entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo dal 1 al 7 Luglio e dal 1 al 7 Agosto. Correlativamente
i figli trascorreranno 1 settimana a Luglio e 1 settimana ad Agosto con la madre durante il quale resta sospeso il diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé i minori. Tali periodi saranno individuati di comune accordo tra i genitori entro il giorno 15 giugno di ogni anno. In caso di mancato accordo le parti convengono fin d'ora che i figli trascorreranno con la madre dal 7 al 14 luglio e dal 7 al 14 Agosto. RESPONSABILITA' GENITORIALE: le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione ed alla salute degli stessi sono assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I coniugi si comunicheranno vicendevolmente i reciproci recapiti telefonici per consentire la loro più rapida interlocuzione rispetto alle necessità dei minori. Essi adotteranno congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo rispetto alla crescita fisica, sociale e psicologica dei minori ed assicureranno ai loro figli la possibilità di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante il periodo in cui i figli staranno con lui;
OBBLIGO DI
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI DO E RI: ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento dei figli durante il periodo in cui i minori staranno con ciascuno dei genitori. Tenuto conto della maggior permanenza dei minori con la madre, il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 Pt_2
di ogni mese, la somma di €300,00 (150,00 euro ciascuno) quale contributo al mantenimento dei figli. Detta somma sarà rivalutata annualmente nella misura del
100% delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. Inoltre, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli, secondo quanto stabilito dal protocollo del tribunale di Trapani. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CASA CONIUGALE: la casa Pt_1
coniugale, sita in Erice Casa Santa, nella via Avellino n. 51, di proprietà del sig.
, resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi e corredi, che l'abiterà Pt_2
con i figli;
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI CONIUGI: i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare al mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI
TURISTICI (O DI ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO): ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
*** Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/10/1977 e , nato a [...], il [...], matrimonio celebrato Parte_2
in Terrasini (PA) il 09/08/2013, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Terrasini al n. 6, parte 1, dell'anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 18/06/2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 12.12.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo