Art. 46. Poteri del consiglio dell'ordine nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed infliggere una sanzione disciplinare piu' grave. 2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Articolo 46 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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Articolo 46 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
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