Articolo 46 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 45Articolo 47
Versione
11 febbraio 1994
Art. 46. Poteri del consiglio dell'ordine nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed infliggere una sanzione disciplinare piu' grave. 2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994