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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7^ SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente dott. Michele MAGLIULO Consigliere dott.ssa Lucia MINAURO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3685 dell'anno 2020, vertente
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Iannelli (c.f.
e Paola Grazia Iannelli (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4
difeso dall'avv. Crescenzo Lanziello (c.f. ); C.F._5
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 22.10.2020, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza 5923/2020, depositata in data 18/09/2020, con la quale veniva condannato al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di euro 80.000,00, oltre interessi e spese di lite.
L'appellante censurava sotto diversi profili l'erroneità della decisione gravata, chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione. La causa era riservata in decisione all'udienza del 13.2.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 7 aprile 2025, l'appellante depositava: atto con il quale rinunciava agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di lite;
atto con il quale , accettava Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del presente giudizio resa dalla parte appellante, con compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio;
istanza congiunta di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., essendo intervenuto tra le parti, nelle more, un accordo transattivo.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento d'appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c. attesa la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante, accettata dalla parte appellata.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, come da specifico accordo da loro concluso sul punto, espressamente fatto salvo dall'art. 306, ultimo comma, 1° periodo, c.p.c.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli -settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data in data 22.10.2020 avverso la sentenza n. 5923/2020 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 18.09.2020, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente procedimento d'appello per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante ; Parte_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, addì 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7^ SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente dott. Michele MAGLIULO Consigliere dott.ssa Lucia MINAURO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3685 dell'anno 2020, vertente
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Iannelli (c.f.
e Paola Grazia Iannelli (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4
difeso dall'avv. Crescenzo Lanziello (c.f. ); C.F._5
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 22.10.2020, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza 5923/2020, depositata in data 18/09/2020, con la quale veniva condannato al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di euro 80.000,00, oltre interessi e spese di lite.
L'appellante censurava sotto diversi profili l'erroneità della decisione gravata, chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione. La causa era riservata in decisione all'udienza del 13.2.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 7 aprile 2025, l'appellante depositava: atto con il quale rinunciava agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di lite;
atto con il quale , accettava Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del presente giudizio resa dalla parte appellante, con compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio;
istanza congiunta di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., essendo intervenuto tra le parti, nelle more, un accordo transattivo.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento d'appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c. attesa la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante, accettata dalla parte appellata.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, come da specifico accordo da loro concluso sul punto, espressamente fatto salvo dall'art. 306, ultimo comma, 1° periodo, c.p.c.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli -settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data in data 22.10.2020 avverso la sentenza n. 5923/2020 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 18.09.2020, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente procedimento d'appello per rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante ; Parte_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, addì 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'Ambrosio