Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43354 / 2020 +
N. R.G. 11696 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma degli artt. 281 sexies comma 3 c.p.c. e 7 D.lgs. 164/2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ULISSE COREA, del Foro di Roma, indirizzo PEC: ; Email_1
-attore e opponente-
CONTRO
), già rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
Davide Arnaldi e Anna Luisa Caimmi, del Foro di Milano, presso lo studio dei quali sito a Milano, via Fantoli n. 6/3, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta e opposta-
E
), già rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
Giuseppe Girgenti, del Foro di Milano, presso lo studio del quale, sito a Milano, Largo Richini n. 2/A, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta-
Conclusioni: parte attorea: “PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELLA CAUSA R.G. 43354/2020 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: - Rigettare tutte le eccezioni e domande formulate dalle controparti nei confronti dell'attrice, anche in via subordinata, perché infondate;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria di Euro 244.600,41, collegata alla fattura n. 115364 Co emessa da il 9.11.2020, e pertanto l'insussistenza dell'obbligo di di pagare il predetto importo alle convenute, dando atto Controparte_3 Co che essa non si riferisce a prestazioni effettuate da NEXIVE Service S.r.l. a favore di;
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. e/o 1668 c.c. del rapporto con le convenute, di cui è causa, per loro fatto e colpa per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare il Co corrispettivo dovuto da in relazione alle spedizioni affidate alle convenute e ricomprese nelle Fatture al netto delle note di credito CP_3 emesse dalle convenute per il complessivo importo di Euro 477.156,51, da esse già riconosciuto come non dovuto, e dunque da dedurre dall'importo portato dalle Fatture , in conformità alle pattuizioni inter partes e ad ogni applicabile disposizione normativa, tenuto conto della non CP_3 debenza ai sensi degli artt. 1457 c.c. e/o 1460 c.c. e di ogni applicabile disposizione pattizia e/o normativa di corrispettivi correlati a consegne effettuate oltre ai termini contrattuali, e per l'effetto, ove il risultante importo fosse inferiore rispetto all'ammontare di Euro 1.260.631,57 versato dall'attrice alle convenute: condannare le convenute in solido tra loro ex art. 2560 c.c. a ripetere a favore dell'attrice ai sensi dell'art. 2033 c.c. e/o di ogni applicabile disposizione pattizia e/o normativa la differenza, salvo gravame, quantificabile in € 621.287,14 o nella diversa misura che eventualmente risulterà in esito alla causa, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 o, in subordine, sempre salvo gravame, nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.; condannare le convenute sempre in solido tra loro ex art. 2560 c.c. al risarcimento del danno subito dall'attrice a causa degli inadempimenti di cui si verte, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà determinata da codesto Ill.mo Tribunale in via equitativa ex art. 1226 c.c.In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che lo scambio di email di cui al doc.
15 prodotto da configuri un accordo transattivo, dichiarare e/o accertare l'annullamento di tale accordo ex art. 1439 c.c. e/o ex Controparte_2
1
Ammettere i capitoli di prova articolati in atti, con i testi ivi indicati. Respingere le istanze avversarie perché inammissibili. In subordine, a valere per l'ipotesi in cui uno o più dei capitoli di prova avversari venissero ammessi, ammettere l'attrice alla prova contraria con i testi indicati in atti. Nel denegato caso in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere l'attrice gravata dell'onere probatorio circa l'inadempimento da parte delle convenute delle prestazioni oggetto delle Fatture , dato atto che la CP_3Co documentazione comprovante la consegna delle spedizioni affidate da alle convenute e le modalità e termini di ciascuna di esse si trova nell'esclusiva disponibilità delle convenute, ordinare alle convenute l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i documenti relativi alle spedizioni oggetto delle Fatture ed in particolare quelli, cartacei o in forma elettronica, comprovanti tutti gli elementi di dettaglio idonei a verificare la CP_3 CP_ congruità ed effettiva debenza degli importi portati dalle Fatture Pertanto, più in dettaglio, si richiede che: i) per ognuna delle Fatture
sia prodotta la documentazione contenente, per ciascuna delle spedizioni in esse ricomprese, l'indicazione specifica del numero di lettera di CP_3 vettura, data, nominativo del destinatario, colli, volume, peso, data di consegna e relativa prova di consegna;
ii) con riferimento a tali spedizioni, sia prodotta la documentazione da cui emergano inequivocamente le tariffe applicate tra le seguenti: a) la tariffa base;
b) la tariffa “extra peso”, con specifica richiesta di indicazione puntuale del peso rilevato differente dal peso indicato nel documento di trasporto;
c) le tariffe extra di località disagiate;
d) le tariffe extra “Calabria, Sicilia e Sardegna”; e) le tariffe extra reso;
f) le tariffe extra “svincolo giacenza”; g) le tariffe extra “isole minori”; ed i corrispondenti giustificativi.Con vittoria di onorari e spese del giudizio.”PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELLA CAUSA R.G. 11696/2021 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito, anche in via riconvenzionale: Respingere tutte le domande ed eccezioni formulate da (quale incorporante di e revocare il Controparte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto per le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa. Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. e/o
1668 c.c. del rapporto con di cui è causa, per suo fatto e colpa per le ragioni esposte in narrativa;
Accertare il corrispettivo Controparte_2Co dovuto da in relazione alle spedizioni affidate a e (attualmente, e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 ricomprese nelle Fatture al netto delle note di credito emesse da e per il complessivo importo di CP_3 Controparte_5 Controparte_3
€ 477.156,51, da esse già riconosciuto come non dovuto, e dunque da dedurre dall'importo portato dalle Fatture , in conformità alle CP_3 pattuizioni inter partes e ad ogni applicabile disposizione normativa, tenuto conto della non debenza ex artt. 1457 c.c. e/o 1460 c.c. e di ogni applicabile disposizione pattizia e/o normativa di corrispettivi correlati a consegne effettuate oltre ai termini contrattuali, e per l'effetto, ove il risultante importo fosse inferiore rispetto all'ammontare di € 1.260.631,57 versato dall'attrice a e Controparte_5 Controparte_3 Co Condannare a ripetere a favore di ai sensi dell'art. 2033 c.c. e/o di ogni applicabile disposizione pattizia e/o normativa la Controparte_2 differenza, salvo gravame, quantificabile in € 621.287,14 o nella misura che eventualmente risulterà in esito alla causa, oltre interessi ex D.Lgs. Co 231/2002 o, in subordine, ex art. 1284 c.c.; Condannare al risarcimento del danno subito da a causa degli inadempimenti Controparte_2 di cui si verte, nella misura che risulterà in corso di causa, ovvero salvo gravame in quella che sarà determinata da codesto Ill.mo Tribunale in via equitativa ex art. 1226 c.c. Accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria di € 244.600,41, collegata alla fattura n. 115364 emessa da Co il 9.11.2020, e pertanto l'insussistenza dell'obbligo di di versare il predetto importo a /o a Controparte_3 Controparte_6 [...]Controparte Co
dando atto che essa non si riferisce a prestazioni effettuate da e/o da in favore di . Controparte_2 Controparte_4 In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che lo scambio di email di cui al doc. 24 prodotto da
[...]Contropart (e-mail del 13.7.2020) configuri un accordo transattivo, dichiarare e/o accertare l'annullamento di tale accordo ex art. 1439 c.c. e/o ex art. 1971 c.c. o, in subordine, ex artt. 1428 e 1429 n. 1 o 2 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, ex art. 1975 II comma c.c. In via istruttoria:
Dichiarare inammissibili e stralciare dal processo tutti i documenti prodotti da nelle sue memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3 c.p.c. Controparte_2 perché versati contra legem e in violazione del principio del contraddittorio. Ammettere i capitoli di prova testimoniali articolati nelle memorie Co istruttorie di . Respingere le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili. In subordine, nell'ipotesi in cui uno o più dei capitoli di prova Testimone avversari venissero ammessi:Ammettere l'attrice alla prova contraria con i testi sig.ri e Testimone_2 Testimone_3 Co
Nel denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere gravata dell'onere probatorio circa l'inadempimento di Testimone_4
[...]Contropart delle prestazioni oggetto delle Fatture , dato atto che la documentazione comprovante la consegna delle spedizioni affidate da CP_3Co
a NEXIVE Service S.r.l. e/o e le modalità e termini di ciascuna di esse si trova nell'esclusiva disponibilità di Controparte_5 [...]Contropart Controparte e/o di Ordinare a e/o a l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i Controparte_4 Controparte_2 CP_4 documenti relativi alle spedizioni oggetto delle Fatture ed in particolare quelli, cartacei o in forma elettronica, comprovanti tutti gli elementi CP_3 CP_ di dettaglio idonei a verificare la congruità ed effettiva debenza degli importi portati dalle Fatture pertanto si richiede che: i) per ognuna delle Fatture sia prodotta la documentazione contenente, per ciascuna delle spedizioni in esse ricomprese, l'indicazione specifica del CP_3 numero di lettera di vettura, data, nominativo del destinatario, colli, volume, peso, data di consegna e relativa prova di consegna;
ii) con riferimento a tali spedizioni, sia prodotta la documentazione da cui emergano inequivocamente le tariffe applicate tra le seguenti: a) la tariffa base;
b) la tariffa
“extra peso”, con specifica richiesta di indicazione puntuale del peso rilevato differente dal peso indicato nel documento di trasporto;
c) le tariffe extra di località disagiate;
d) le tariffe extra “Calabria, Sicilia E Sardegna”; e) le tariffe “extra reso”; f) le tariffe extra “svincolo giacenza”; g) le tariffe extra “isole minori” ed i corrispondenti giustificativi. Con vittoria di onorari e spese del giudizio.” parte convenuta “CONCLUSIONI RASSEGNATE NEL GIUDIZIO RG N. N. 43354/2020 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Controparte_2 contrariis rejectis, Nel merito: - Dichiarare ed accertare l'intervenuta decadenza di controparte dalla facoltà di formulare censure e far valere vizi CP_ e/o difetti dell'operato di per le motivazioni meglio argomentate in atti;
- respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta, anche di risoluzione ed inadempimento contrattuale, oltrechè risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto accertare come dovuta dall'attrice la somma capitale di € 1.284.893,32, oltre interessi ex art. 5 D.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, già dedotte le note di credito n. 108967 del 30.04.20202 di € 756,10 e n. 103266 del 03.08.2020 di € 231.800,00 e fatte salve altresì le spese legali liquidate in via monitoria, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
- nella CP_ denegata ipotesi in cui venisse accertato che per circostanze ad essa ascrivibili e quindi colpevolmente, ha consegnato un minor quantitativo di materiale rispetto a quanto affidatole, ovvero lo ha consegnato in ritardo, ovvero ha applicato tariffe difformi a quelle contrattualmente convenute, accertare e dichiarare dovuto da controparte in favore dell'odierna convenuta, un corrispettivo proporzionato e corrispondente all'effettiva quantità di materiale consegnato, oltre interessi sino al saldo;
- nell'ipotesi in cui la convenuta venisse pertanto condannata a versare qualsivoglia somma in CP_ favore dell'attrice disporsi la compensazione di tali importi con il credito vantato da come recato dal decreto ingiuntivo n. 896/2021, RG n. 46121/2020, emesso in data 21.02.2021 dal Tribunale di Milano, ovvero con quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa come dovuta. - Per i motivi dedotti in narrativa respingere altresì la domanda c.d. trasversale di manleva promossa da Controparte_4[... nei confronti della società esponente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre successive occorrende, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: - Respingere ogni avversa istanza istruttoria ed ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, sulle circostanze capitolate nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. dal n. 1 al n. 57, con riserva di capitolare e di indicare testi, nonchè dedurre altri eventuali mezzi istruttori deducendi nei termini previsti ex lege. Si indicano a testi sui capitoli di prova dedotti dal n. 1 al n. 57: (…)- Senza inversione dell'onere probatorio, disporre all'occorrenza la CTU con il quesito proposto nella memoria ex art. 183 vi comma n. 2) cpc, con riserva di ogni opportuna integrazione. Si richiamano i documenti già prodotti in giudizio e depositati nel fascicolo telematico. CONCLUSIONI RASSEGNATE NEL GIUDIZIO RG N. 11696/2021 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis, In via preliminare: - Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., per essere l'opposizione avversa non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
- IN SUBORDINE: emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o 186 bis c.p.c., dichiarandola provvisoriamente esecutiva, a carico della controparte recante
2 ingiunzione di pagamento della somma di €. 1.284.893,32, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/2002 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 870,00 per spese ed euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie, oltre IVA e CPA, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) c.p.c. e secondo comma, e di cui all'art. 634 c.p.c., poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle fatture in oggetto, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso - dichiarare ed accertare l'intervenuta decadenza di controparte dalla facoltà di far valere vizi e/o difetti CP_ dell'operato di per le motivazioni meglio argomentate in atti. Nel merito: - Respingere, previo accertamento circa l'intervenuta decadenza di controparte dalla facoltà di formulare censure, ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto; - confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare, comunque, tenuta e condannare l'attrice in opposizione, a pagare alla convenuta la somma capitale di €. 1.284.893,32, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs 231/2002 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 870,00 per spese ed euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie, oltre IVA e CPA;
- nella denegata ipotesi in cui venisse CP_ accertato che per circostanze ad essa ascrivibili e quindi colpevolmente, ha consegnato un minor quantitativo di materiale rispetto a quanto affidatole, ovvero lo ha consegnato in ritardo, condannare controparte a versare alla convenuta un corrispettivo proporzionato e corrispondente all'effettiva quantità di materiale lavorato e/o consegnato, oltre interessi sino al saldo;
- respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta, anche di risoluzione ed inadempimento contrattuale, oltrechè risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto accertare come dovuta dall'attrice la somma capitale di € 1.284.893,32, oltre interessi ex art. 5 D.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, già dedotte le note di credito n. 108967 del 30.04.20202 di € 756,10 e n. 103266 del 03.08.2020 di € 231.800,00 e fatte salve altresì le spese legali liquidate in via monitoria, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
- rigettare la domanda riconvenzionale di controparte in quanto totalmente infondata nonché sprovvista di alcun supporto probatorio, per i motivi di cui in atti;
IN SUBORDINE: - nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che CP_
per circostanze ad essa ascrivibili e quindi colpevolmente, ha consegnato un minor quantitativo di materiale rispetto a quanto affidatole, ovvero lo ha consegnato in ritardo, ovvero ha applicato tariffe difformi a quelle contrattualmente convenute, accertare e dichiarare dovuto da controparte in favore dell'odierna convenuta, un corrispettivo proporzionato e corrispondente all'effettiva quantità di materiale lavorato e/o consegnato, oltre interessi sino al saldo;
- nell'ipotesi in cui la convenuta venisse pertanto condannata a versare qualsivoglia somma in favore CP_ dell'attrice disporsi la compensazione di tali importi con il credito vantato da come recato dal decreto ingiuntivo n. 896/2021, RG n. 46121/2020, emesso in data 21.01.2021 dal Tribunale di Milano, ovvero con quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa come dovuta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre successive occorrende, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: - Respingere ogni avversa istanza istruttoria ed ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ai capitoli dal n. 1 al n. 55, nonché altri eventuali mezzi istruttori deducendi nei termini previsti ex lege. Si indicano a testi sui capitoli di prova dedotti dal n. 1 al n. 55 (…) - Senza inversione dell'onere probatorio, disporre all'occorrenza la CTU con il quesito proposto nella memoria ex art. 183 vi comma n. 2) cpc, con riserva di ogni opportuna integrazione. Si richiamano i documenti già prodotti in giudizio e depositati nel fascicolo telematico”. parte convenuta “In via pregiudiziale di rito Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato Controparte_4 disposto degli articoli 163, comma III, nn. 3 e 4, e 164, comma IV, c.p.c., adottando i conseguenti provvedimenti. Nel merito
In via preliminare - dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo a parte attrice;
- dichiarare ed accertare la decadenza di parte attrice dalla possibilità di sollevare contestazioni e/o far valere vizi / difetti dell'operato dell'esponente e/o agire nei confronti dell'esponente; - dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte attrice con riferimento alle partite oggetto della transazione di cui al capitolo 4 della parte in fatto della propria comparsa di costituzione;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda attrice di Controparte_4 annullamento della transazione del 17 luglio 2020. Per l'effetto, rigettarne in toto le domande. In subordine Per il caso di rigetto delle domande pregiudiziali e preliminari che precedono, rigettare comunque tutte le domande avversarie proposte nei confronti dell'esponente, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone l'esponente stessa. Gradatamente Per il caso di accoglimento delle domande avversarie nei confronti dell'esponente: a) ridurre - se del caso anche in via d'equità - l'importo dell'eventuale risarcimento dovuto a parte attrice, anche in applicazione dei principi di cui all'art. 1227, I e II comma c.c., assumendo come determinante l'apporto causale di parte attrice nella causazione dei pretesi danni;
b) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Gaudenzio Controparte_3 Fantoli, 6/3, C.F. / in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. a manlevare e tenere P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_4 Controparte indenne l'esponente stessa dalle conseguenze dell'accoglimento delle domande medesime e dunque, alternativamente, condannare
[...
/ - a pagare direttamente a parte attrice ogni somma per la quale l'esponente dovesse risultare debitrice per i fatti di cui è Controparte_2 causa;
- ovvero a rimborsare all'esponente le somme che essa fosse condannata a pagare per i fatti di cui è causa, somme da quantificarsi, allo stato, nell'importo che risulterà dovuto dalla compienda istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo. In via istruttoria Si chiede ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore delle controparti e prova per testi sulle seguenti circostanze, Co precedute dall'allocuzione “vero che”:
1. dopo una prima fase di contatti tra le parti (contatti nel corso dei quali manifestava l'esigenza di CP_ affidare in tempi rapidi a il servizio di recapito pacchi, richiesto soprattutto in relazione al mercato dell'e-commerce), a far data dalla
[...] Co iniziava a inviare a la propria offerta dei prodotti “Sistema Espresso”, “Economy”, “Slim” e “Slim BDM”, come da e-mail del 18 CP_4 dicembre 2019 sub doc. 3 di parte / che si rammostra;
2. sulla base quindi di accordi preliminari, già a febbraio del CP_3 CP_2Co CP_ Co 2020 iniziava ad affidare le consegne dei plichi a la quale, da parte sua, forniva tempestivamente a le credenziali di accesso al CP_ Co portale telematico da cui stessa avrebbe potuto verificare la corrispondenza e controllare lo stato delle spedizioni;
3. i contenuti e le CP_ tariffe del servizio richiesto a si sono determinati nel corso del tempo, fino a compendiarsi nell'offerta economica del 19 maggio 2020, recante tutti i servizi attivi, le relative tariffe, le condizioni generali di trasporto, l'elenco delle zone disagiate e l'elenco dei cd. “Low density cap”, come da docc. 10 e 10 bis di parte / , che si rammostrano;
4. eccetto che per il “Sistema Espresso”, per gli altri prodotti CP_3 CP_2Co CP_ le parti pattuivano che avrebbe dovuto affidare a le spedizioni già smistate per hub di destinazione;
5. e Controparte_5 CP_3 Co hanno sempre regolarmente eseguito i servizi richiesti, informando tempestivamente (e anche per iscritto) di eventuali criticità, che esse
[...] Co Controparte_ si sono sempre adoperate per risolvere;
6. una volta ricevuto il materiale da spedire a cura di , e lo hanno CP_3Co sempre recapitato ove indicato dalla stessa , successivamente addebitandole i corrispettivi pattuiti nelle fatture di cui si tratta, come da docc. Controparte_ 12, 13, 13A di parte / , che si rammostrano;
7. e hanno sempre consegnato nei tempi CP_3 CP_2 CP_3 Co concordati, sempre orientativi e mai pattuiti come essenziali o tassativi;
8. per tutta la durata del rapporto contrattuale ha sistematicamente e reiteratamente omesso di smistare il materiale come dovuto;
ha affidato pacchi fuori misura o non adeguatamente imballati ed etichettati;
ha inserito Co CP_ codici a barre errati;
ha omesso il pagamento dei corrispettivi dovuti;
9. in particolare, caricava dei files che i sistemi informatici non Co potevano acquisire;
fu quindi verificato che non usava una procedura corretta per l'acquisizione automatica dei dati (come da doc. 16 di parte CP Contropart Co
/ “Errore di Acquisizione File.msg”, che si rammostra); 10. in particolare, molte volte caricava le CP_3 CP_ spedizioni con dati cliente / prodotto / processo errati, il che costringeva ad approntare i controlli necessari a bloccare e correggere le richieste di spedizioni non corrette (come da doc. 17 di parte / “Spedizioni su prodotto sbagliato.msg”; e doc. 18 CP_3 Controparte_2 di parte / “Spedizioni su Codice Cliente Differente.msg”, che si rammostrano); 11. i dati delle spedizioni caricate CP_3 Controparte_2Co CP_ a sistema da contenevano spesso caratteri non validi, il che rallentava la relativa elaborazione da parte dei sistemi che dovevano Co filtrare e pulire le informazioni in ingresso;
12. la via di quasi tutti gli indirizzi di destinazione indicati e caricati da riportava Co quasi sempre una parte duplicata, il che causava problemi in fase di consegna;
13. i dati delle spedizioni caricate a sistema da contenevano
3 caratteri non validi e duplicazioni anche rispetto ai barcode, come da doc. 19 di parte “Errore Barcode CP_3 Controparte_2 Duplicati”; e da doc. 20 di parte / : “caratteri non ammessi.msg”, che si rammostrano;
14. spesso le spedizioni non CP_3 CP_2CP_ Co passavano la validazione per errori generici e quindi rimanevano in attesa di correzione;
15. in molteplici occasioni ha consegnato le CP_ CP_ spedizioni presso l'hub di Roma, omettendo di caricare preventivamente la spedizione sui sistemi informatici, il che impediva a di Co CP_ lavorare i recapiti;
16. Al contrario, in altrettante, molteplici occasioni, le spedizioni sono state caricate da sui sistemi informatici di CP_ ma i colli non sono poi stati materialmente consegnati a il che ha del tutto impedito la lavorazione delle spedizioni;
17. sovente le spedizioni Co
venivano bloccate - in attesa di essere sistemate / ricaricate - con messaggio di errore dal sistema perché il barcode non veniva riconosciuto;
CP_ CP_ 18. sovente gli operatori ricevevano spedizioni con barcode di BDM al posto del barcode 19. spesso la spedizione BDM veniva caricata sul sistema informatico con dati e informazioni diversi da quelli riportati sulla lettera di vettura cartacea (ad esempio, nel caso della spedizione “Slim” indicata in cartaceo come “Economy”, come da doc. 21 di parte / : “Spedizioni caricate a sistema CP_3 CP_2Controparte_ Slim con copertura Slim Ligth.msg”; e da doc. 22 della medesima parte, che si rammostrano); 20. e hanno sempre CP_3Co CP_ addebitato a i costi delle spedizioni sulla base delle informazioni da quella fornite e caricate sul portale telematico fatturando anche i supplementi contrattualmente dovuti, laddove, nel corso dell'esecuzione dell'ordine, esse riscontrassero che la spedizione non rientrava nel servizio acquistato o era fuori misura / peso o che ricorressero altre ipotesi che consentissero l'applicazione di tali supplementi;
21. le fatture nn. 111245/20,
111380/20, 109141/20, 109104/20, 109105/20 e 109106/20, tutte emesse da in data 30 settembre 2020, per complessivi Euro Controparte_3 52.542,08, sono state emesse a fronte dell'esecuzione delle corrispondenti prestazioni, come da doc. 13 di parte / , che si CP_3 CP_2 rammostra;
22. la N.C. n. 105851/20, del 30 aprile 2020, dell'importo di Euro 756,10, che si rammostra;
e la N.C. n. 103266/20 del 3 agosto 2020, dell'importo di Euro 231.800,00, che si rammostra, sono state emesse a fronte di precisi accordi commerciali di revisione dei prezzi concordati con Co Co;
23. in particolare, e si accordavano (in data 17 luglio 2020, come da doc. 15 di parte / , Controparte_3 CP_3 CP_2 Co che si rammostra) nel senso che avrebbe emesso una nota di credito di Euro 190.000,00 (IVA esclusa) in favore di , nota di Controparte_3 poi effettivamente emessa da – il 3 agosto 2020 - per il complessivo importo di Euro 231.800,00 e coincidente con la N.C. n. CP_3 Co 103266/20 del 3 agosto 2020, che si rammostra;
24. con l'accordo transattivo di cui al capitolo che precede, e Controparte_3 riconciliavano i reciproci rapporti dare / avere in relazione ai servizi richiesti dall'inizio del rapporto e sino a tutto maggio 2020. Si indicano quali testi su tutti i predetti capitoli i signori (…) Ci si oppone all'ammissione delle prove orali chieste dalle controparti nei confronti dell'esponente per le ragioni sin qui esposte, chiedendo in subordine, per il caso di loro ammissione, di essere ammessi alla prova contraria con i testi sopra indicati e con quelli indicati dalle controparti. Ci si oppone all'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. chiesto da parte attrice per le ragioni esposte in atti. Occorrendo, senza inversione dell'onere della prova e per il caso che – - la riproponga, ci si associa Controparte_3 Controparte_2 all'istanza di taleparte di disporre CTU volta ad accertare - per ogni tipologia di servizio erogato a parte attrice, la correttezza della quantificazione dei corrispettivi fatturati dalle convenute, in conformità agli accordi contrattuali intercorsi, oltre che la corrispondenza di quanto risulta dal portale telematico dell'attrice con il tracking dei recapiti che risulta dai file in atti (cfr. doc. 13 e 13 A di parte / e dalle CP_3 Controparte_2Co Co pertinenti lettere di vettura;
- in che misura la fase di integrazione di , l'errato caricamento dei dati a sistema da parte di , l'erronea Co etichettatura e l'omesso presmistamento delle spedizioni da parte di , nonché ogni altra criticità descritta nelle relazioni prodotte nel presente Controparte CP_ giudizio (cfr. doc. 16 A e doc. 36 di parte ) abbiano influito sui tempi di consegna delle spedizioni affidate a e CP_2 oggetto di contestazione;
- a quali cause siano imputabili eventuali ritardi nelle consegne e il buon fine delle stesse. Sempre per il caso di sua reiterazione, ci si oppone invece all'istanza di parte / di quantificazione – da parte del CTU – di un corrispettivo CP_3 CP_2
“proporzionato e corrispondente all'effettiva quantità di materiale consegnato”, trattandosi di domandaesplorativa e, semmai, di interesse di parte attrice. Istruttoria per il resto riservata. Nelle spese Spese e compensi del presente giudizio interamente”.
Concise ragioni della decisione ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, nella causa rubricata al Controparte_1
ruolo R.g.n. 43354/2020, e esponendo che: a) a partire Controparte_3 Controparte_5
dal febbraio 2020, appaltò a il servizio di recapito plichi c.d. business to Controparte_5 consumer e, quest'ultima, con atto di cessione di azienda sottoscritto in data 1° luglio 2020, cedette l'azienda – e quindi tutti i rapporti giuridici dei servizi di logistica – alla società Controparte_3
b) fino al giugno 2020, e a partire dal luglio
[...] Controparte_5 Controparte_3
2020, emisero fatture, a titolo di corrispettivo per i servizi, dell'importo di euro 2.778.080,99, in assenza di documenti giustificativi e di files di dettaglio, che consentisse la verifica della effettività congruità e quantità delle spedizione;
c) conseguentemente, vennero fatturati dalle convenute importi superiori rispetto alle tariffe ordinarie e queste ultime riconobbero l'erronea quantificazione delle spedizioni, emettendolo nota di credito di euro 232.556,10 senza però rilasciare ulteriori note di credito per almeno euro 293.978,15; d) in data 7.10.2020, contestò le fatture Controparte_1 nn. 111245,111380,109141,109104,109105 e 109106 emesse da per l'importo Controparte_3
complessivo di euro 52.542,08 inerenti a spedizioni che non risultano mai effettuate;
e) non è neppure dovuto l'importo di euro 244.600,41 oggetto della fattura n. 115364/2020 in quanto priva delle indicazioni circa la natura, qualità e quantità delle spedizioni;
f) nel corso dell'esecuzione del
4 rapporto, vennero, altresì, contestati i ritardi nelle consegne ai clienti finali, quanto meno per
222.777 spedizioni, che cagionarono danni alla committente, non solo, patrimoniali, ma anche sotto il profilo dell'immagine.
Si è costituita ritualmente in giudizio divenuta successivamente Controparte_3 Controparte_2
deducendo in sintesi che: a) l'accordo sui servizi di trasporto venne raggiunto nel corso
[...] dell'esecuzione del rapporto fino a trovare la propria regolamentazione nell'offerta economica del
19.05.2020 in cui furono riportati i servizi attivi, le tariffe, le condizioni generali, l'elenco delle zone e l'elenco dei , concordando anche i supplementi di costo;
successivamente, Parte_1
in data 10.07.2020, le parti concordarono una modifica delle condizioni di contratto;
b) quanto alle contestazioni sollevate da parte attorea, l'addebito dei costi delle spedizioni fu effettuato sulla base delle informazioni caricate da sul portale telematico di e, laddove, in Controparte_1 CP_3 fase esecutiva, l'appaltatrice avesse riscontrato che la spedizione non rientrasse nel servizio acquistato o fosse fuori misura o peso, fatturava l'eccedenza secondo le tariffe;
c) anche l'allegazione sul mancato affidamento dei servizi indicati nelle nn.
111245,111380,109141,109104,109105 e 109106 è in contrasto con la reportistica delle spedizioni effettuate;
d) parimenti pretestuose sono le contestazioni sugli errori di fatturazione che avrebbero giustificato l'emissione di note di credito, in quanto le stesse trovano fonte in precisi accordi commerciali di revisione dei prezzi concordati con parte attorea, come quello del 17.07.2020; e)
l'annullamento della nota di credito n. 115363 del 9.11.2020 - emessa a fronte del progressivo aggravamento della posizione debitoria e a titolo di buona fede – venne effettuato per la grave condotta dilatoria e l'improvvisa interruzione del rapporto;
f) anche la contestazione sui ritardi è generica e priva del minimo supporto documentale e, in ogni caso, non era giustificata la sospensione del pagamento in caso di contestazioni a norma della clausola 18 delle condizioni generali del contratto.
Si è ritualmente costituita in giudizio già Controparte_4 Controparte_5
allegando i medesimi fatti dedotti dalla parte co-convenuta aggiungendo che: Controparte_3
a) parte attorea caricò dei files che i sistemi informatici non potevano acquisire, in quanto la stessa non utilizzava una procedura corretta oltre a caricare informazioni errate relative alle spedizioni, costringendo l'appaltatore a bloccare e correggere le richieste;
b) in ogni caso, in forza della clausola 11.2 del contratto preliminare del 23 febbraio 2020, in qualità di CP_3 CP_3 acquirente dell'azienda, si obbligò a garantire e manlevare la cedente in relazione a qualsiasi responsabilità o passività connessa all'azienda ceduta;
c) tra luglio ed agosto 2020, parte attorea e trovarono un accordo sui reciproci rapporti di dare e avere e, ai sensi dell'art. Controparte_3
1304 c.c., la ceduta ha intenzione di invocare la transazione sopravvenuta.
5 All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha, altresì, proposto opposizione, nella causa rubricata al ruolo R.g. n. Controparte_1
11696/2021, al decreto ingiuntivo n. 896/2021 del 21.01.2021, dell'importo di euro 1.284.893,32 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di Controparte_3
Quali motivi di opposizione, ha dedotto che i medesimi fatti e ha proposto le stesse domande articolate nella causa ordinaria.
Si è ritualmente costituita in giudizio divenuta successivamente Controparte_3 Controparte_2
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, quindi, il rigetto dell'opposizione.
[...]
Maturate le preclusioni assertive istruttorie di entrambe le cause assegnate alla scrivente, accertata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, è stata disposta la riunione, sono state rigettate le prove costituende, e, da ultimo, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi a norma dell'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile e, a seguito di interruzione del processo per l'apertura della liquidazione giudiziale, è stata riassunto il processo ed è stata sollevata d'ufficio l'inammissibilità di tutte le domande di pagamento proposte nei confronti della liquidazione giudiziale.
A seguito della discussione orale, la causa è giunta in decisione a norma dell'art. 281 sexies comma
3 c.p.c., comma applicabile anche ai procedimenti pendenti prima del 28 febbraio 2023, in forza di quanto previsto nella disciplina transitoria di cui all'art. 7 del D.lgs. 164/2024.
1. Sulla causa R.g.n. 43354/2020
La società ha formulato sia domanda di accertamento negativo del credito Controparte_1
invocato, nella diffida ad adempiere, dalla controparte con conseguente Controparte_3 richiesta ripetizione da parte di quest'ultima e di a norma degli artt. 2033 e Controparte_5
2560 c.c., anche dei pagamenti effettuati in misura superiore dell'importo di euro 1.260.631,57, sia domanda di risoluzione del contratto per gli inadempimenti ascrivibili alle convenute, le quali, nell'esecuzione dei servizi di logistica e movimentazione merci, non rispettarono i termini di consegna e applicarono tariffe difformi, sia, da ultimo, domanda di risarcimento del danno.
Peraltro, nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., anziché nel corso della prima udienza ex art. 183 comma 5 c.p.c., ha formulato una tardiva – e quindi inammissibile - reconventio reconventionis chiedendo l'annullamento dell'asserito accordo sopravvenuto nel maggio 2020, a norma degli artt. 1439, 1971, 1428, 1429 e 1975 c.c.,
Tanto premesso sull'inammissibilità della domanda articolata tardivamente, risulta logicamente
6 preliminare l'esame, nel merito, della domanda di risoluzione giudiziale del contratto.
Come noto, la pronuncia costitutiva presuppone, non solo, l'inadempimento ascrivibile alla parte appaltatrice, ma anche la non scarsa importanza dello stesso, a norma dell'art. 1455 c.c., presupposto che deve essere vagliato, anche d'ufficio, dal giudice.
Quanto alla fonte negoziale, non è oggetto di contestazione, ex art. 115 c.p.c., che CP_1
concluse con un contratto avente ad oggetto spedizioni, trasporti e
[...] Controparte_5
servizi di società di logistica. Parimenti, non è oggetto di contestazione, oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti, che alla società subentrò la società Controparte_5 [...]
a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione di azienda. CP_3
Saranno oggetto di valutazione solo i fatti specificati dalla committente entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, corrispondente al deposito della memoria n. 1 ex art. 183 comma 6
c.p.c., atteso che i fatti allegati, prospettati o precisati nella memoria n. 2 e nella memoria n. 3 sono da qualificarsi come tardivi e inammissibili.
Non appare superfluo rammentare che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile - come quelle di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. - sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Venendo ai singoli inadempimenti a sostegno della domanda di caducazione del contratto, la asserita applicazione di tariffe non conformi a quelle pattuite unitamente alla mancata presentazione dell'elenco delle spedizioni, sono rimaste allegazioni del tutto generiche, non specificate entro il termine perentorio delle preclusioni assertive e del tutto prive di supporto probatorio.
Per contro, la parte cedente e la cessionaria del contratto hanno prodotto, non solo, le condizioni generali, le tariffe, i prospetti di dettaglio e tutte le fatture emesse, ma hanno anche allegato specificatamente che i costi vennero addebitati proprio sulla base delle informazioni fornite dalla stessa parte attorea e caricate sul portale telematico.
A ciò devono aggiungersi le conclusioni raggiunte dal CTU, il quale ha confrontato gli addebiti riportati nelle singole fatture con quelli indicati nei prospetti delle singole operazioni, specificando che “la verifica della corretta applicazione delle tariffe contrattuali ha riguardato il confronto tra le causali degli importi addebitati e, appunto, quanto stabilito nelle medesime tariffe”.
Peraltro, non vi è prova, gravante sull'attore, della sussistenza di accordi e clausole diverse applicabili al rapporto per cui è causa ovvero di modalità di fatturazione delle spedizioni - in concreto ed effettivamente utilizzate - differenti da quelle allegate e documentate dalle parti appaltatrici.
Quanto agli asseriti errori di fatturazione inerenti all'emissione delle note di credito per l'importo di
7 euro 232.556,10, da un lato, non è stato specificato entro il termine delle preclusioni assertive quale sarebbe la specifica doglianza, atteso che trattasi di importi effettivamente decurtati;
dall'altro, manca comunque la prova che tali decurtazioni fossero dipese da conteggi erronei effettuati dalla appaltatrice, anche alla luce degli scambi di corrispondenza tra le parti (doc. 15).
Nemmeno la richiesta di emissione di una ulteriore nota di credito, pari ad euro 293.978,15, può essere accolta, in quanto, come precisato nelle indagini tecniche effettuate dall'ausiliare del giudice
- le quali sono risultate immuni da vizi logici e di altro genere - quelle già emesse assorbono le
Contr
“eccedenze di prezzo addebitate a ”.
Sul punto, basti richiamare, oltre alle note di credito già emesse, gli importi delle fatture nn. 114934
e 108226 che non sono supportate dai prospetti dai quali desumere le spedizioni eseguite.
Contr Merita, invece, accoglimento l'eccezione sull'omesso affidamento, da parte di , delle spedizioni inerenti alle fatture n. 111245, 111380, 109141, 109104, 109105 e 109106 emesse da in data 30.09.2020 per complessivi euro 52.542,08. CP_3
Nello specifico, non risultano depositate, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, incarichi o richieste da parte della committente, a giustificazione del pagamento richiesto.
La mancanza di suddette prove precostituite è stata confermata anche dal CTU, il quale ha esaminato tutti i prospetti e le fatture.
Alla luce delle contestazione specifica sull'omesso incarico delle spedizioni sopra indicate, la produzione in giudizio solamente delle fatture e dei prospetti non è idonea a fornire la prova dell'accordo sull'affidamento dei relativi servizi.
In relazione all'emissione di fattura n. 115364 del 09.11.2020 di euro 244.600,41 con causa “Parcel
– Storno fatturazione Periodo da 01.06.2020 a 30.06.2020”, ha allegato che la Controparte_1 stessa è “privo dell'indicazione di ordini e/o contratti, dei servizi asseritamente erogati e della loro quantità e descrizione, nonché del prezzo unitario”.
Sul punto, ha allegato che avrebbe emesso tale fattura a seguito della grave Controparte_3 condotta dilatoria della parte attorea che la condusse ad “annullare” la precedente nota di credito n.
115363 del 9.11.2020.
Trattasi di allegazione, oltre che generica e priva di supporto probatorio, inidonea a giustificare la richiesta di pagamento, nei confronti della committente, della somma di euro 244.600,41, in assenza di un titolo alla base.
Anche l'ausiliare del giudice ha precisato che “la fattura n. 115364 del 9.11.2020 di euro
244.600,41 nella prima pagina riporta “COMUNICAZIONE AL CLIENTE” (e dunque non un ordine o una richiesta del cliente, in ogni caso non rinvenuti in atti) mentre nella seconda pagina la dicitura “storno nota di credito 115363 del 9.11.22. La fattura non trova titolo in uno specifico
8 Contr ordine o richiesta di ”
Passando agli asseriti inadempimenti ai termini di consegna e ai conseguenti danni, si evidenzia che, nell'atto di citazione, ha solo riferito la “possibilità” che spedizioni Controparte_1 erroneamente fatturate con tariffe extra peso avessero causato l'omesso rispetto di termini di consegna almeno per 222.777 di esse per un controvalore di euro 712.291,31.
Tale allegazione non è stata precisata entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, oltre a difettare la prova, da fornire entro il termine delle preclusioni istruttorie, della effettiva sussistenza di contestazioni dei destinatari e dei clienti finali, come anche delle conseguenze dannose subite.
Sul punto, non solo, l'allegazione sulla perdita del cliente cinese è Persona_1
tardiva in quanto prospettato solamente nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., dopo lo spirare del termine perentorio delle preclusioni assertive, ma non risulta in ogni caso provato né l'evento né la riferibilità causale alla condotta della CP_3
Tanto premesso, non si ravvisano inadempimenti di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c. - ascrivibili alle convenute - da giustificare la domanda di risoluzione giudiziale invocata: difatti, non
è stata raggiunta la prova, da parte dell'attrice, di danni derivanti dalla asserita consegna in ritardo delle spedizioni affidate e dal credito vantato dalla cessionaria di azienda devono decurtarsi solo le somme oggetto delle fatture nn. 111245, 111380, 109141, 109104, 109105, 109106 e 115364 del
2020 dell'importo complessivo di euro 297.106,22.
Conseguentemente, residua, comunque, a favore della parte appaltatrice il Controparte_3
rilevante credito di euro 928.709,33.
Non è oggetto di contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c, che parte attorea avesse corrisposto agli appaltatori succedutisi nell'azienda e, quindi, nel contratto, la somma di euro 1.260.631,57, ma- accertata l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione giudiziale – non può ritenersi fondata neppure la sospensione del pagamento ex art. 1460 comma 2 c.c., considerati sia il credito residuo di titolarità della cessionaria pari ad euro 928.709,33, sia l'assenza di conseguenze dannose derivanti dall'accertamento della non debenza di una limitata parte del credito.
2. Sulla causa R.g.n. 11696/2021
Deve rilevarsi, in termini generali, che la parte opponente - fallita ovvero, dopo la riforma, in liquidazione giudiziale - potrebbe avere interesse a riassumere il giudizio di opposizione, laddove abbia proposto una domanda riconvenzionale o comunque per accertare l'infondatezza del credito azionato nella procedura monitoria.
Parte opposta, dal canto suo, non può riassumere la causa nei confronti dell'opponente fallito o in liquidazione giudiziale, in quanto qualora voglia far valere il suo credito deve proporre apposita domanda dinanzi al Tribunale fallimentare o al Tribunale concorsuale a norma del Codice della
9 Crisi di Impresa.
Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ai sensi degli artt. 122 ss del Codice della Crisi di Impresa, sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti della liquidazione.
Parimenti, non potrebbe trovare applicazione l'art. 653 c.p.c., norma che si giustifica unicamente nell'ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace.
Di conseguenza, a prescindere della sussistenza dell'interesse alla riassunzione della procedura attorea esteso anche alla pronuncia di accertamento negativo del credito della controparte - già oggetto di esame e valutazione nella causa connessa R.g.n. 43354/2020 - il decreto ingiuntivo è inefficace nei confronti della liquidazione giudiziale
Nel corso della discussione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. – su richiesta di chiarimenti del giudice in assenza di allegazioni negli atti depositati dopo la interruzione del processo - è stato precisato che la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo riguarderebbe solo il caso in cui la ritornasse in bonis. Controparte_1
Trattasi di circostanza che non può verificarsi nell'ipotesi di società di capitali, in quanto, con l'apertura della procedura in esame, quest'ultime si sciolgono.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 2484 comma 7 bis c.c. statuisce che le società per azioni, in accomandita semplice e a responsabilità limitata si sciolgono “per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata”.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
3. Sulle spese processuali
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali a seguito della riunione, non appare superfluo rammentare che la stessa deve essere operata in relazione a ciascun giudizio, in quanto (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022 (Rv. 665726 - 01) “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”.
10 In relazione alla causa R.g.n. 43354/2020, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, considerati il rigetto delle domande attoree (risoluzione e risarcimento) - ad eccezione dell'accoglimento parziale della domanda accertamento negativo del credito di euro
297.106,22 - e l'inammissibilità della domanda di annullamento del contratto,
Parimenti devono essere integralmente compensate tra le parti le spese in relazione al giudizio
R.g.n. 11696/2021, in quanto, da un lato, la liquidazione giudiziale ha riassunto il processo nonostante il decreto ingiuntivo fosse inefficace nei confronti della procedura, dall'altro, parte opposta ha insistito per la domanda di pagamento oggetto della procedura incardinata ex art. 633
c.p.c., nonostante gli effetti dell'evento interruttivo nel giudizio di cognizione.
Conseguentemente, anche le spese della CTU devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di risoluzione giudiziale del contratto formulata da
[...]
; Controparte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di annullamento del contratto articolata da
[...]
; Controparte_1
3) in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo articolata da CP_1
, accerta come non dovuta, da parte di quest'ultima, la somma
[...] Controparte_1
oggetto delle fatture nn. 111245, 111380, 109141, 109104, 109105, 109106 e 115364 del 2020, dell'importo complessivo di euro 297.106,22;
4) accertato che il decreto ingiuntivo n. 896/2021 del 21.01.2021 è inefficace nei confronti della liquidazione giudiziale, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
5) compensa integralmente le spese processuali tra le parti in relazione ai giudizi riuniti R.g.n.
43354/2020 e R.g.n. 11696/2021;
6) compensa integralmente le spese di CTU.
Così deciso in Milano il 14 marzo 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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