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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 24.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8086 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 6, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gianna Baldoni che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro
Petrocelli, la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Intrametropolitana di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22.3.2024 n rep. 37875 Persona_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 27.2.2024 ed iscritto a ruolo il 28.2.2024 la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di avere beneficiato dell'assegno sociale previsto dall'art. 3 L. 335/1995, con decorrenza dall'1.1.2020, unitamente alla maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 sino a luglio 2023 in quanto priva di reddito;
che in data 19.7.2022 la ricorrente e l'ex compagno sig. hanno venduto il loro appartamento sito in Roma, viale Controparte_2
Bruno Buozzi n. 19, per un importo totale pari ad Euro 540.000,00, ripartito al 50%; che il contratto di compravendita è stato registrato il 25.7.2022; che a seguito della vendita del predetto immobile con provvedimento n. 17945221 del 22.7.2023, l' – Sede Roma Flaminio CP_1 comunicava alla ricorrente la revoca dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione, intimandole di restituire l'importo di euro 5.588,80, ricevuto a tale titolo nel periodo compreso tra il
1.1.2023 e il 31.8.2023; che in data 5.9.2023, tramite il Patronato ENASC, la ricorrente ha promosso ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' avverso i provvedimenti del CP_1
22.7.2023 al fine di chiedere l'annullamento della richiesta di indebito previdenziale e il ripristino dell'assegno sociale n. 078-701404176499 con la relativa maggiorazione;
che decorsi i termini, il Comitato provinciale dell' non ha dato riscontro al ricorso amministrativo;
che non si è CP_1 verificato alcun incremento patrimoniale in quanto in luogo della quota di proprietà dell'immobile destinato ad abitazione la ricorrente ha conseguito una quota del prezzo di vendita;
che il comma 6 dell'art. 3 L. 335/1995, che disciplina l'assegno sociale in sostituzione della precedente c.d.
“pensione sociale” nell'elencare i requisiti per l'accesso a tale misura, dispone espressamente che l'assegno è erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti;
che gli unici redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente a far tempo dall'1.1.2020 sono gli importi dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione;
che i proventi della vendita di un immobile non costituiscono reddito concretamente fruibile;
che la ricorrente ha impiegato e sta impiegando i proventi della vendita dell'immobile per la sua sussistenza – esigenze alimentari e di cure - e per pagare le utenze e il canone di locazione dell'appartamento in cui vive;
che la ricorrente non è in possesso di redditi concretamente fruibili, bensì di un mero patrimonio in via di rapida erosione;
che la ricorrente nell'anno 2023 ha percepito esclusivamente gli importi dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione, pari ad Euro 5.588,80, di cui l' ha chiesto la restituzione;
che l' CP_1 CP_1 dovrà pertanto essere condannato a ripristinare con decorrenza 31.8.2023 l'assegno sociale n. 078-
701404176499 Cat. AS e la maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 ed a corrispondere alla ricorrente i relativi ratei mensili che, ad oggi, ammontano ad Euro 4.228,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Esposte alcune considerazioni in diritto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: “
Dichiarare illegittimo e di conseguenza annullare e/o revocare il provvedimento del 22.7.2023, trasmesso dall' - Sede Roma Flaminio, che dispone la revoca/ricalcolo dell'assegno sociale n. CP_1
078-701404176499; Accertare il diritto di a percepire l'assegno sociale Parte_1 ex art. 3 L. 335/1995 e la maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001; Dichiarare illegittimo e di conseguenza annullare e/o revocare il provvedimento di accertamento indebito improprio n.
17945221 del 22.7.2023, trasmesso dall' - Sede Roma Flaminio, che dispone la restituzione di CP_1
Euro 5.588,80; Accertare e dichiarare il diritto di a percepire l'assegno Parte_1 sociale e la relativa maggiorazione sociale con decorrenza dall'1.1.2020. Condannare l'
[...]
al pagamento dei ratei mensili dell'assegno sociale n. Controparte_3
078-701404176499 e della maggiorazione sociale in favore della ricorrente con decorrenza
31.8.2023, per un importo ad oggi pari ad Euro 4.963,10, oltre le somme successivamente maturate, e oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge”. L' si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva telematica ed allegato CP_1 fascicolo chiedendo di volere:” rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti
i motivi esposti nella narrativa del presente atto.Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”. In particolare l' convenuto deduceva: che la ricorrente era titolare di assegno CP_1 sociale, cat. AS n. 04176499 con decorrenza 01/01/2020; che a seguito di verifiche compiute dall'Ente previdenziale emergeva che nell'anno 2022 la ricorrente aveva stipulato un contratto di compravendita immobiliare, in qualità di dante causa, per il valore complessivo di €. 540.000,00; che conseguentemente l' resistente, con nota del 22.7.2023 provvedeva a contestare alla CP_1 ricorrente l'indebito generatosi sulla prestazione assistenziale;
che ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, Legge 8 agosto 1995 n. 335, occorre verificare il reale stato di bisogno dell'istante e, pertanto, risulta indispensabile che venga fornita prova della mancanza di redditi, con la precisazione che vengono considerati redditi rilevanti quelli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché gli assegni alimentari, con la sola esclusione dei trattamenti di fine rapporto, delle competenze arretrate soggette a tassazione separata nonché del proprio assegno sociale e del reddito della casa di abitazione;
che l'assegno sociale costituisce una prestazione avente carattere meramente sussidiario, spettando solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito;
che esso è subordinato alla presenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato;
che la nozione di redditi rilevanti ai fini della concessione della provvidenza economica delineata dalla L.335/95 è particolarmente ampia, prevedendosi infatti che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”; che nella categoria degli altri redditi non assoggettabili CP_ all'Irpef di cui alla citata normativa, rientrano espressamente, come specificato dal Messaggio datato 08/11/2017, i proventi derivanti dalle compravendite immobiliari;
che risulta irrilevante l'utilizzo che venga effettuato dei proventi della vendita, trattandosi di atti di disposizione di un reddito comunque acquisito;
che in sede di prima liquidazione si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso;
che costituisce circostanza pacifica che il
19.07.2022, la ricorrente ha stipulato un contratto di compravendita immobiliare - registrata presso
DPRM1 UT ROMA 1 - TRASTEVERE, ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in data 25.07.2022 - in qualità di venditrice, per il valore complessivo di € 540.000,00; che anche considerando la quota di proprietà pari alla metà, l'ammontare dei redditi derivanti dalla compravendita, pari ad €
270.000,00, in ogni caso, supera il limite di reddito stabilito per l'anno 2023 fissato in € 6.542,81 per l'erogazione dell'assegno sociale per l'anno 2023; che in tema di indebito assistenziale, la CP_ violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che:
-la ricorrente a decorrere dal 1.1.2020 era titolare di assegno sociale;
- con atto di compravendita del 25.7.2022 la ricorrente ha venduto, unitamente all'ex compagno sig. , un immobile sito in Roma, Viale Bruno Buozzi n.19 per la Controparte_2 somma di € 540.000,00;
- con comunicazione del 22.7.2023 l' ha comunicato alla ricorrente che “ a seguito di CP_1 verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/08/2023 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04176499 per un importo complessivo di euro 5.588,80 per i seguenti motivi: inseriti redditi da vendita immobile anno 2022 si procede alla revoca della prestazione. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Dovrà provvedere al pagamento di tale somma …”; - con ulteriore comunicazione del 22.7.2023 l' ha comunicato alla ricorrente “che CP_1
l'assegno sociale n. 078-701404176499 Cat. AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2022 (…) Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 agosto 2023, un debito a suo carico di euro
5.588,80 (…) ”.
Occorre rammentare che l'assegno sociale è disciplinato dall'art. 3 della l.
8.08.95 n. 335 – che ha sostituito l'istituto della pensione sociale previsto dall'art. 26 della l. 30.04.69 n. 153 (come modificato dal d.l.
2.03.74 n. 30, conv. dalla l. 16.04.74 n. 114).
L'art. 3 della suddetta normativa prevede, per quanto qui rileva, che “[…] ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale. […]
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituto dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di Luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”. Tanto accertato in ordine alla normativa applicabile alla fattispecie, si osserva che l'assegno sociale è temporaneo e provvisorio e ogni anno la prestazione deve essere confermata dall' , sia CP_1 per verificare il diritto del beneficiario a percepirla, sia per stabilire l'importo esatto a seguito di eventuali variazioni reddituali.
Le suddette variazioni reddituali devono essere comunicate all' dal percettore, CP_1 attraverso la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ovvero, in assenza, della presentazione del modello RED.
Ai sensi del predetto art. 3, c. 6, della legge n. 335 del 1995 l'onere della prova in ordine al requisito reddituale è a carico dell'interessato che ne abbia fatto istanza, il quale perciò, alla stregua degli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, deve dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale.
A tale proposito va evidenziato che dall'esame degli atti allegati emerge la vendita dell'immobile di proprietà comune della ricorrente e dell'ex compagno sig. con Controparte_2 contratto di compravendita stipulato il 25.7.2022 per l'importo di € 540.000,00, diviso al 50% tra la ricorrente e il sig. . Controparte_2
Tenuto conto che le somme derivanti dalla vendita di un immobile sono assoggettabili al CP_ reddito da valutare ai fini dell'assegno sociale, come da messaggio n. 4424 del 8 novembre 2017 in atti (“l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”), deve ritenersi legittimo e fondato il provvedimento di revoca di assegno sociale e di richiesta di pagamento di indebito relativo al periodo 1.1.2023-31.8.2023, a seguito della accertata variazione reddituale dell'anno precedente per la vendita del bene immobile indicato in ricorso. Occorre evidenziare che in un caso analogo il Tribunale di Roma con sentenza n.
6554/2020 pubbl. il 20/10/2020, ha espressamente chiarito che il reddito derivante dalla vendita di un immobile, esattamente come nel caso di cui trattasi, “costituisce un tipo di reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad IRPEF", e che deve essere valutato ai fini della concessione della provvidenza economica delineata dalla L.335/95 per la quale è previsto infatti che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.
Anche di recente il Tribunale di Roma sezione lavoro ha ribadito “che il prezzo derivante dalla vendita di immobile costituisce un tipo di reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce
“altri redditi non assoggettabili ad Irpef, che deve essere valutato ai fini della concessione della provvidenza economica delineata dalla legge 335/95, per la quale è previsto che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” (Trib. Roma sez. lav. sent. n. 4408/2024 del 15.4.2024).
E' incontestato e documentato che la ricorrente ha percepito nel 2023 il rilevante importo di € 270.000,00, pari al 50% della vendita di immobile in data 25.7.2023 E' pacifico che la ricorrente non ha presentato per l'anno in questione il modello 730 o il modello UNICO, né ha provveduto a comunicare all'Istituto il reddito percepito.
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (Cass. Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020). Nel caso di specie, trattandosi di redditi derivanti da vendita di immobile, l' non ne CP_1 poteva essere a conoscenza in assenza della comunicazione della stessa da parte dell'assistita. Del tutto irrilevante è la registrazione della compravendita dell'immobile l'Agenzia delle Entrate, in quanto tale registrazione non è finalizzata alla dichiarazione di un reddito all'Amministrazione finanziaria. Invero l'obbligo di comunicare all' la situazione reddituale incidente sul diritto o CP_1 sulla misura della prestazione in godimento può essere adempiuto o attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. Non è certo idonea la registrazione dell'atto di compravendita che è finalizzata a regolare le imposte indirette.
Ne consegue la piena ripetibilità dell'indebito, poiché l'erogazione dei ratei di assegno sociale nell'anno 2023 è derivata dall'inosservanza di uno specifico obbligo di comunicazione gravante sull'assistita. Peraltro, tenuto conto della notevole entità della somma percepita (€ 270.000,00), deve escludersi che la ricorrente si trovasse in stato di bisogno.
Secondo i consolidati insegnamenti della S.C. “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto
a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (così Cass. n. 28771 del 09/11/2018).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della natura della controversia si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 24.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi