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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1327/2017 vertente tra
- nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Claudia GIORDANO, C.F._1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina,
via Dogali, 25;
opponente
E
- (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/07/1967, elettivamente domiciliato in Messina, Via Giurba n. 6 (Studio Avv.
Chillemi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2047/2016 Parte_1
emesso il 28 dicembre 2016, con il quale il Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento di € 76.277 a favore di , a titolo di restituzione del Controparte_1
prezzo da lui pagato per l'acquisto di un immobile -di proprietà di un terzo- da parte della stessa , con atto pubblico stipulato in data 27 maggio 2008. Pt_1
Premesso che, come risulta dagli atti, le odierne parti, all'epoca del citato contratto di compravendita, erano coniugate e che, con sentenza del 29 marzo 2018, il
Tribunale aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito, parte opponente, assumendo che l'acquisto della casa, mediante il pagamento del denaro, costituisse una donazione indiretta remuneratoria, deduceva che le somme pagate dal al venditore fossero irripetibili, non ricorrendo alcuna delle ipotesi CP_1
di revoca previste dall'art. 800 c.c.
L'opponente precisava che l'animus donandi emergeva dal comportamento complessivo delle parti e che la natura remuneratoria risiedeva nella collaborazione da lei prestata all'attività professionale del marito e nella partecipazione all'economia familiare. Configurandosi, pertanto, una donazione indiretta (remuneratoria), non revocata né
revocabile e non avendo, conseguentemente, parte opposta, alcun titolo per la ripetizione delle somme, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il TO che replicava, affermando l'insussistenza di una donazione indiretta nella corresponsione del prezzo -non contestata- da lui effettuata per l'acquisto dell'immobile intestato interamente alla moglie. Rilevava, in particolare,
che detto aspetto era stato confermato proprio dalla emissione del decreto ingiuntivo sulla base di documenti non contestati e, poi, dal mancato riscontro della a Pt_1
partecipare alla negoziazione assistita. Aggiungeva che l'intestazione alla moglie era avvenuta al solo scopo di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui egli non avrebbe potuto beneficiare.
Ribadiva, quindi, la mancanza dell'animus donandi -a lui riferibile- nel compimento di quella operazione negoziale e, poi, l'insussistenza dei presupposti dell'invocata donazione remuneratoria, non avendo la opponente fornito la relativa prova.
Chiedeva, quindi, il rigetto della opposizione.
Proponeva, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento, perché la si era avvantaggiata dell'acquisto dell'immobile col correlativo suo Pt_1
pregiudizio economico e, ove fosse accertata la pretesa donazione indiretta, che la stessa fosse revocata per ingratitudine della donataria. Con ordinanza del 16 ottobre 2017, il Giudice riteneva che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, pertanto, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 7 aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
Tanto premesso, andando ad analizzare nel merito l'opposizione, deve innanzitutto ricordarsi che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che postulano che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto su cui si fonda il preteso obbligo restitutorio del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegarne e di provarne l'insussistenza.
In sostanza, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è sempre parte opposta,
che chiede la restituzione di una somma di denaro, a dover provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, innanzitutto, il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione. Ebbene, il TO, replicando alle deduzioni formulate dalla opponente, non ha fornito alcuna dimostrazione delle ragioni della propria pretesa che, invero, poteva essere fondata, innanzitutto, sull'esistenza di un mutuo, col quale egli concedeva in prestito alla proprio quella somma della quale poi pretendeva la restituzione Pt_1
col ricorso per decreto ingiuntivo.
Né l'opposto ha dimostrato l'assoluta mancanza di causa sottesa al pagamento del prezzo da lui effettuato per l'immobile in questione, acquistato (non da lui ma) da un terzo;
né, in via residuale, ha comprovato l'esistenza di un altro titolo negoziale idoneo a sorreggere quell'obbligo di restituzione.
Nessuna prova, in sostanza, idonea a fondare il diritto al rimborso del prezzo, è
stata fornita dal TO, che si è limitato, oltre a negare la sussistenza dell'invocata donazione indiretta (remuneratoria), ad affermare che l'immobile era stato intestato alla al solo fine di usufruire della agevolazioni fiscali per l'acquisto della Pt_1
prima casa di cui egli non poteva più beneficiare.
A questo punto, anche utilizzando le prospettazioni difensive della controparte, si tratta di qualificare l'operazione negoziale in questione, cioè l'acquisto di un immobile da parte di un soggetto (la ) con denaro fornito da un terzo (il Pt_1
TO).
Ebbene, nel caso di specie, ricorre, con evidenza, una ipotesi di donazione indiretta che rimane tale anche dovendosi escludere, per quel che si dirà, il motivo remuneratorio che, secondo la prospettazione iniziale dell'opponente, la caratterizzava.
Secondo la consolidata giurisprudenza, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (fra le altre, Cass. 9379/2020).
Più in particolare, posto che il regime della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è
sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni, per la validità
delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità -nel nostro caso la compravendita-, dato che l'art. 809
c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità
realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782
c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 14197/2013).
Ciò detto, l'acquisto e l'intestazione a favore della moglie di un immobile effettuato con denaro pacificamente proveniente dal marito, avvenuto in costanza di matrimonio, mediante l'esborso in un'unica soluzione di una rilevante somma di denaro (75.000 euro, il che esclude che quell'operazione rientri nell'ambito dell'adempimento del così detto dovere di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.), in mancanza di altra causa riguardante l'utilizzazione di denaro proveniente dal CP_1
(che lo stesso opposto era tenuto a dimostrare, non essendo tale quella ricollegabile ad un mero motivo fiscale) è certamente qualificabile come donazione indiretta,
perché detta somma, all'atto dell'acquisto, risultava essere appartenuta al , CP_1
rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di compravendita a favore dell'acquirente , si è realizzato l'arricchimento senza corrispettivo Pt_1
dell'intestataria-acquirente.
L'esistenza dell' "animus donandi" deriva, quindi, dall'inequivocabile accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della intestazione alla Pt_1
e dell'acquisto, altro scopo che quello della liberalità (Cass. 24160/2018) perché -si ribadisce- il riferimento al problema fiscale avrebbe dovuto essere comprovato mediante, ad esempio, una controdichiarazione che attestasse l'intestazione fittizia, in via esclusiva, alla moglie od il suo obbligo di restituire la metà del prezzo al marito il quale, invece, agisce col ricorso per decreto ingiuntivo, dopo ben otto anni dalla stipulazione dell'atto di acquisto, quando la situazione matrimoniale è già in via di dissoluzione.
Deve osservarsi, in definitiva, che il conferimento in denaro effettuato -come nel caso in esame- da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine (Cass. 24160/2018).
Così accertata la donazione indiretta, deve rilevarsi che l'originaria prospettazione
-sostanzialmente non più coltivata da parte opponente- dell'esistenza di una donazione indiretta che fosse anche remuneratoria è irrilevante.
In linea di principio, la donazione remuneratoria consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario (Cass. 10262/2016). La donazione rimuneratoria è, quindi, un contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c.
Tale figura di donazione si caratterizza, quindi, per la rilevanza giuridica che assume in essa il motivo dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta (Cass. 12769/99). Anche in presenza di donazione rimuneratoria l'atto conserva la causa di liberalità, mentre il fine rimuneratorio attiene al motivo che abbia ispirato il donante all'attribuzione.
Ciò detto, il venir meno del motivo remuneratorio non incide sulla persistenza della donazione indiretta in quanto tale -e per come accertata nel caso in esame-,
proprio perché il fine rimuneratorio attiene solamente al motivo che avrebbe ispirato il donante all'attribuzione. Né il diverso atteggiamento difensivo di parte opponente ha determinato un mutamento della domanda -come asserito da parte opposta- per la semplice considerazione che la domanda è stata proposta dall'attore-opposto e la prospettazione dell'opponente doveva ritenersi una mera difesa o, al più, una eccezione.
Devono essere, poi, considerate inammissibili, perché proposte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c., secondo termine, le nuove eccezioni e deduzioni -peraltro, del tutto infondate, sulla base delle precise repliche spiegate da parte opponente- con le quali la ha assunto di avere corrisposto al Pt_1 CP_1
determinate somme, mediante gli assegni specificamente indicati, con le quali ella aveva contribuito alla gestione della vita familiare, versando rilevanti importi,
provenienti anche dalla famiglia di origine, sui conti correnti personali del marito che ne aveva fatto uso per i propri investimenti e bisogni.
Ciò detto, la qualificazione della situazione giuridica oggetto della presente controversia come donazione indiretta comporta l'assorbimento della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento proposta da parte opposta.
Da ultimo, non sussistono i presupposti per la revoca per ingratitudine della acclarata donazione indiretta, anch'essa richiesta, in via subordinata, dall'opposto.
Sul punto, le generiche asserzioni di parte opposta, con le quali si sostiene che la ha “gravemente offeso il patrimonio morale del dott. ” che è stato da Pt_1 CP_1
lei più volte denunziato, non sono assolutamente comprovate, anzi sono smentite dalle contrarie deduzioni di parte opponente che risultano comprovate dalla produzione della sentenza del Tribunale del 29 marzo 2018, con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e , con Pt_1 CP_1
addebito al marito, la cui domanda di addebito proposta nei confronti della moglie è
stata, invece, rigettata.
Ancora, parte opponente ha, con le note conclusive, prodotto la recentissima sentenza del Tribunale di Messina, sezione penale, che ha condannato il TO per il reato di cui all'art. 572 c.p., per avere sottoposto la moglie ed i figli a maltrattamenti consistiti in violenze fisiche, verbali e psicologiche;
fatto commesso dal 2001 al
2015.
All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 2047/2016 emesso dal Tribunale di Messina il 28
dicembre 2016.
Condanna a pagare a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 379,50 per spese vive ed euro 4.217,00 per onorari, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %. Messina, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo