TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 293 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 8/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 293 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 8/5/2025 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. RIMINI VALENTINA Parte_1 C.F._1
e
MO NN IA (C.F. ), in giudizio con l'avv. CATALDI C.F._2
GIANLUCA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione
1 dell'udienza del 8/5/2025; e, successivamente, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e MO NN IA hanno contratto matrimonio civile in La Maddalena Parte_1
in data 10/4/2010 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2010, numero 4, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio (2/5/2009). Per_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento del figlio, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8/5/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente
2 nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e MO NN Parte_1
IA, alle condizioni di seguito indicate:
“1) il figlio minore di anni 15 (quindici), viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori e viene collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.
2) La casa coniugale di La Maddalena, Via Filippo Turati n. 42, di proprietà del signor Pt_1
viene assegnata alla signora SS sino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente e vivrà stabilmente con lei. Il diritto al godimento della casa coniugale verrà meno nel caso in cui la signora SS ed il figlio non vi abitino o cessino di abitarvi stabilmente o qualora la signora
SS intraprenda una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio ex art. 337 sexies
c.c. Il diritto verrà meno anche qualora la signora SS ospiti stabilmente qualunque altra persona. La signora SS si impegna a usufruire dell'immobile preservando gli impianti, gli elettrodomestici e gli arredi esistenti, tutto di proprietà del marito, sino al momento del rilascio, fatta salva la naturale usura degli stessi e a ripristinarli e/o sostituirli a propria cura e spese per ogni eventuale mala gestione. Al momento del futuro rilascio della casa coniugale la sig.ra SS asporterà tutti i beni di sua proprietà, ivi inclusi alcuni piccoli elettrodomestici, quadri, arredi e corredi.
3) Si dà atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale ed ha già reperito una nuova Pt_1
soluzione abitativa atta ad ospitare il figlio e, dunque, a far tempo dal mese di gennaio 2025, saranno a carico della signora SS tutte le spese connesse all'uso dell'immobile, ad eccezione delle spese condominiali ordinarie che, come precisato al seguente punto 5), saranno sostenute dal padre nell'interesse del figlio. Le eventuali spese condominiali straordinarie resteranno, come per legge, a carico del signor così come le rate del mutuo gravante sull'immobile. Il signor Pt_1
3 in accordo con la signora SS, preleverà l'armadio blindato dei fucili. Pt_1
4) Sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre, in linea di massima, vedrà e terrà con sé il figlio a fine settimana alternati (anche senza il pernottamento, se dovesse Per_1
preferire di rientrare a casa della madre per la notte), per una sera infrasettimanale per cena e per la metà dei periodi di vacanza, prendendo accordi con la madre e con di volta in volta;
il Per_1
padre resta anche disponibile a tenere con sé ogni qual volta il figlio ne avesse desiderio e Per_1
quando la madre dovesse avere impegni lavorativi.
5) Il padre, per concorrere al mantenimento del figlio, corrisponderà alla madre la somma mensile di € 250,00 a far tempo dal mese di febbraio 2025; tale somma sarà corrisposta anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora SS e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale (prima rivalutazione marzo 2026- indice base marzo 2025). I genitori sosterranno al 50% ciascuno tutte le spese che si renderanno necessarie o anche solo opportune per il figlio, come indicate dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal CNF, che si allegano al presente ricorso.
Il padre terrà a proprio integrale carico, nell'interesse del figlio ed in deroga rispetto alle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal CNF, le spese condominiali ordinarie relative all'immobile di La Maddalena, Via Filippo Turati 42 ed acconsente a che l'assegno unico venga percepito dalla signora SS al 100%.
6) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 21/1/2026.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 8/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 293 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 8/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 293 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 8/5/2025 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. RIMINI VALENTINA Parte_1 C.F._1
e
MO NN IA (C.F. ), in giudizio con l'avv. CATALDI C.F._2
GIANLUCA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione
1 dell'udienza del 8/5/2025; e, successivamente, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e MO NN IA hanno contratto matrimonio civile in La Maddalena Parte_1
in data 10/4/2010 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2010, numero 4, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio (2/5/2009). Per_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento del figlio, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8/5/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente
2 nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e MO NN Parte_1
IA, alle condizioni di seguito indicate:
“1) il figlio minore di anni 15 (quindici), viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori e viene collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.
2) La casa coniugale di La Maddalena, Via Filippo Turati n. 42, di proprietà del signor Pt_1
viene assegnata alla signora SS sino a che il figlio non sarà economicamente autosufficiente e vivrà stabilmente con lei. Il diritto al godimento della casa coniugale verrà meno nel caso in cui la signora SS ed il figlio non vi abitino o cessino di abitarvi stabilmente o qualora la signora
SS intraprenda una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio ex art. 337 sexies
c.c. Il diritto verrà meno anche qualora la signora SS ospiti stabilmente qualunque altra persona. La signora SS si impegna a usufruire dell'immobile preservando gli impianti, gli elettrodomestici e gli arredi esistenti, tutto di proprietà del marito, sino al momento del rilascio, fatta salva la naturale usura degli stessi e a ripristinarli e/o sostituirli a propria cura e spese per ogni eventuale mala gestione. Al momento del futuro rilascio della casa coniugale la sig.ra SS asporterà tutti i beni di sua proprietà, ivi inclusi alcuni piccoli elettrodomestici, quadri, arredi e corredi.
3) Si dà atto che il signor ha già lasciato la casa coniugale ed ha già reperito una nuova Pt_1
soluzione abitativa atta ad ospitare il figlio e, dunque, a far tempo dal mese di gennaio 2025, saranno a carico della signora SS tutte le spese connesse all'uso dell'immobile, ad eccezione delle spese condominiali ordinarie che, come precisato al seguente punto 5), saranno sostenute dal padre nell'interesse del figlio. Le eventuali spese condominiali straordinarie resteranno, come per legge, a carico del signor così come le rate del mutuo gravante sull'immobile. Il signor Pt_1
3 in accordo con la signora SS, preleverà l'armadio blindato dei fucili. Pt_1
4) Sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre, in linea di massima, vedrà e terrà con sé il figlio a fine settimana alternati (anche senza il pernottamento, se dovesse Per_1
preferire di rientrare a casa della madre per la notte), per una sera infrasettimanale per cena e per la metà dei periodi di vacanza, prendendo accordi con la madre e con di volta in volta;
il Per_1
padre resta anche disponibile a tenere con sé ogni qual volta il figlio ne avesse desiderio e Per_1
quando la madre dovesse avere impegni lavorativi.
5) Il padre, per concorrere al mantenimento del figlio, corrisponderà alla madre la somma mensile di € 250,00 a far tempo dal mese di febbraio 2025; tale somma sarà corrisposta anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora SS e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale (prima rivalutazione marzo 2026- indice base marzo 2025). I genitori sosterranno al 50% ciascuno tutte le spese che si renderanno necessarie o anche solo opportune per il figlio, come indicate dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal CNF, che si allegano al presente ricorso.
Il padre terrà a proprio integrale carico, nell'interesse del figlio ed in deroga rispetto alle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal CNF, le spese condominiali ordinarie relative all'immobile di La Maddalena, Via Filippo Turati 42 ed acconsente a che l'assegno unico venga percepito dalla signora SS al 100%.
6) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 21/1/2026.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 8/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4