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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2774 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.4.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2774/2024 R.G.
Oggetto: indennità malattia marittimi vertente
Tra
(C.F. ) con l'Avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
LAURO
- ricorrente -
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. CP_1 P.IVA_1
28, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale deducendo di avere prestato servizio imbarcato sulla Nave Jaranto alle dipendenze della CP_2
con imbarco 9.12.2022, sbarco 19.4.2023 e insorgenza di malattia successiva a detto
[...]
sbarco per 78 giorni sino all'11.7.2023; deduce di avere ricevuto dall' due CP_1
pagamenti, il primo in data 23.5.23, il secondo in data 22.6.2023, e di vantare un credito residuo di € 5128,87.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda eccependo CP_1
preliminarmente la decadenza ex art. 47 commi 3 e 6 del DPR 639/1970.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dispone l'articolo unico della legge n. 1486/1962: “i marittimi che all'atto della cessazione dell'assistenza per malattia, siano sottoposti anche a loro richiesta, a visita medica da parte della commissione di 1° grado e dichiarati temporaneamente non idonei, hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, fino al massimo un anno dalla dichiarazione ad una indennità giornaliera al
75% della retribuzione goduta alla data della valutazione, escluso il compenso per lavoro straordinario”.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la norma va interpretata non in modo restrittivo, bensì in conformità con la sua ratio, che è quella di assicurare ai marittimi, che in genere sono privi della continuità del rapporto che garantisce la copertura assicurativa e previdenziale dello stato di malattia, un trattamento che lo sostituisca, per l'ipotesi che dopo la cessazione dello stato di malattia siano comunque inidonei a riprendere il lavoro perché giudicati inabili alla navigazione;
del resto la norma
è altresì volta a contemperare la tutela del lavoratori con l'esigenza di sicurezza della navigazione: “in tema di previdenza marinara, la corresponsione dell'indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista per i lavoratori marittimi per i quali sia cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo, …” (così
Cass., S.L. sent. n. 18157/2015 e in senso del tutto conforme Cass., S.L., sent. n.
17835/2015, Cass., S.L., sent. n. 16892/2015, pur relative alla diversa ipotesi di mancata concessione dell'indennità per ritenuta inidoneità permanente alla navigazione).
A seguito dell'eccezione di decadenza sollevata dall' si osserva che l'indennità CP_1
per malattia fondamentale è chiaramente riconducibile a quelle ex l. 833/78, la cui erogazione è stata attribuita all' (cfr. art. 74 l. 833/78). Si applica quindi il termine di CP_1
decadenza breve di un anno previsto dall'art. 47 d.p.r. 639/70 per le prestazioni temporanee indicate dall'art 24 l. 88/1989, che ricomprende espressamente l'indennità di malattia ex l. 833/78.
…. “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Chiarito dunque che è pienamente operativo il termine annuale di decadenza, si rileva che il ricorso giudiziale è stato depositato solo in data 20.12.2024, a fronte del riconoscimento della prestazione da parte dell del 22.6.2024. CP_1
Dichiara assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite sono irripetibili attesa la dichiarazione di valore del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Marsala il 17.04.2025
il Giudice
Monica D'Angelo