Art. 2.
Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine di anzianita' per la promozione al grado 9° e' ridotto di due anni.
Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine di anzianita' per la promozione al grado 9° e' ridotto di due anni.