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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/08/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.° 6874 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018
promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Rubino Parte_1
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Controparte_1
Rumma
, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Vito Carabotta
appellati
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 912/2018 del Giudice di Pace di Mercato
S. Severino in materia di lesione personale
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
le restanti questioni non trattate possono risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Giova all'uopo richiamare anche il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Venendo al caso di specie, , dopo aver esperito in primo grado domanda Parte_1
risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell'ente comunale di residenza deducendo in fatto la propria caduta in data 21/11/2012 ore 17,45 circa in corrispondenza di una buca presente sul manto stradale in Mercato S. Severino alla via
Madonna del Soccorso – frazione Pandola – nei pressi del centro commerciale “Il
Castello”, proponeva con atto di citazione notificato il 20/12/2018 ed il 5/04/2019 appello parziale avverso la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui gli veniva riconosciuto solo parzialmente il risarcimento del danno a carico dell'ente comunale
(e conseguentemente gli venivano riconosciuti solo parzialmente gli onorari) e nella parte in cui veniva estromesso dal giudizio di primo grado il , Controparte_2
chiamato in causa a seguito del difetto di legittimazione passiva eccepito dal
[...]
per essere, secondo tale prospettazione, la strada teatro del Controparte_3
sinistro di proprietà del suddetto . CP_2
A motivi dell'impugnazione l'appellante deduceva: 1) infondatezza dei motivi addotti dal giudice di prime cure per l'applicazione del concorso di colpa;
2) mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sul danno come per legge;
3) ingiusta estromissione del . Controparte_2
Tanto premesso chiedeva, in riforma della sentenza appellata, di Parte_1
condannare gli enti appellati, a seconda della loro responsabilità, al pagamento integrale di tutti i danni subiti, esclusa la concorsualità, danni quantificati in restanti euro 2463,05, oltre interessi e rivalutazione sull'intera somma di euro 4927,00
(compresa la somma riconosciuta in primo grado) dal giorno del sinistro al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo grado per l'altro 50% non riconosciuto e del secondo grado di giudizio.
In via del tutto subordinata l'appellante chiedeva, nell' ipotesi in cui il Tribunale volesse riconoscere una concorsualità nella determinazione dell'evento lesivo, di contenere e diminuire l'incidenza della stessa in misura notevolmente ridotta rispetto al 50 % attribuito.
Si costituiva con comparsa depositata il 28/03/2019 il Controparte_3
reiterando l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo di accertare l'infondatezza della domanda di stante la sussistenza del caso Parte_1
fortuito. Tanto premesso, il chiedeva: di dichiarare la carenza di legittimazione passiva CP_3
dell'ente; di respingere nel merito la domanda attorea;
in via subordinata di considerare la concorsualità nella produzione dell'evento.
In data 24/10/2019 si costituiva altresì il , il quale eccepiva in Controparte_2
via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame. Con vittoria di spese e compenso del presente grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ridotti ex art. 190 cpc di 20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Ciò posto, sulla questione dell'an (nesso di causalità fra lesioni e cosa oggetto di custodia altrui, assenza di caso fortuito, legittimazione passiva del già decisa CP_3
con la sentenza di primo grado e non riproposta nei termini di legge al giudice dell'impugnazione si è formato il giudicato interno.
La questione dell'an è stata infatti riproposta dal con Controparte_1
appello incidentale tardivo (comparsa di risposta depositata in data 28/03/2019 ed udienza di comparizione in pari data), il che equivale ad una mancata riproposizione;
la responsabilità dell'ente comunale deve essere, pertanto, considerata come un dato acquisito.
L'estromissione del di cui si duole anche parte appellante è Controparte_2
stata, invece, correttamente pronunciata dal giudice di primo grado.
Nel giudizio di primo grado la difesa del in punto di legittimazione passiva, CP_3
si fondava soltanto su di un esame effettuato dall'Ufficio tecnico ma CP_4 alcun documento comprovante tale presunta proprietà del è stato mai CP_2
prodotto od esibito.
Invero, come ex lege previsto, “…il … ha lo scopo di favorire il sorgere di CP_2
nuove iniziative imprenditoriali…; le opere di urbanizzazione, ed in particolare le strade realizzate dal sono strade pubbliche ed assoggettate al loro regime CP_2
giuridico...; con riferimento all'uso ed alla tipologia dei collegamenti svolti, le strade, per come classificate ex art. 2 co. 2 del nuovo Codice della strada si distinguono in
“statali, regionali, provinciali, comunali. I proprietari di dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune…”; sempre ex art. 2 co.
2, lett. B,C ed F le strade “..si definiscono comunali quando congiungono il capoluogo del Comune con le sue frazioni…; Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”; il successivo art. 14 del Codice della strada impone agli “enti proprietari delle strade la manutenzione, gestione e pulizia delle stesse…e precisa che per le strade “vicinali” i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal
”; orbene, per le strade consortili, assimilabili per analogia a quelle CP_5
“vicinali”, i poteri dell'Ente Proprietario, ex art. 2 co. 7 del codice della strada, sono esercitati dal Comune.
Per tali motivi, la titolarità del bene è e resta in capo agli Enti relativi, e nel caso de quo al . Controparte_6
Ciò posto in ordine all'an debeatur ed alla determinazione dell'ente tenuto a risarcire il danno occorre passare alla restante parte dell'appello avente ad oggetto il quantum debeatur.
Anche sul punto l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, la concorsualità di nella produzione dell'evento nella misura Parte_1
del 50% è evidente atteso che: 1) l'illuminazione del tratto di strada interessato dal sinistro non sembra scarsa, come risultante dalla foto prodotta in atti (e desumibile dalla vicinanza di varie attività commerciali) a confutazione di quanto dedotto da parte attorea e confermato dai testi escussi;
2) la buca era situata a circa 2 metri dal marciapiede e non sotto lo stesso (leggasi la testimonianza di ); 3) Testimone_1
la strada era dissestata (come riferito anche dal teste , nonno dell'attore) Testimone_2
e quindi andava percorsa con maggior cautela (o i genitori dell'attore, all'epoca minorenne, dovevano attivarsi in tal senso essendo peraltro presenti).
Quanto al motivo di appello in ordine al mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sul danno va detto che il giudice di prime cure non ha fatto altro che aderire ad un condivisibile orientamento favorevole a quantificare direttamente il valore monetario attuale (al momento cioè della decisione) dell'obbligazione di valore da liquidare.
La reciproca soccombenza fra appellante e appellato induce a compensare le CP_3
spese del grado di appello.
Le spese del grado di appello seguono invece la soccombenza nel rapporto fra appellante ed appellato tenuto conto che fra i motivi di appello vi era pure CP_2
la contestata estromissione pronunciata dal giudice di prime cure. La richiesta di rifusione delle spese di primo grado del è invece tardiva. La liquidazione CP_2
delle spese della fase di appello deve essere effettuata in base al valore della causa (fra euro 1100,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduzione, fase conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Compensa le spese fra appellante ed appellato . Controparte_3
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato CP_2
delle spese del grado di appello, liquidate in euro 1701,00 per compensi di
[...] difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante e dell'appellato incidentale il pagamento all'Erario di un ulteriore Controparte_7
importo pari al contributo unificato dovuto.
Nocera Inferiore, 18/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.° 6874 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018
promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Rubino Parte_1
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Controparte_1
Rumma
, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Vito Carabotta
appellati
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 912/2018 del Giudice di Pace di Mercato
S. Severino in materia di lesione personale
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
le restanti questioni non trattate possono risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Giova all'uopo richiamare anche il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Venendo al caso di specie, , dopo aver esperito in primo grado domanda Parte_1
risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell'ente comunale di residenza deducendo in fatto la propria caduta in data 21/11/2012 ore 17,45 circa in corrispondenza di una buca presente sul manto stradale in Mercato S. Severino alla via
Madonna del Soccorso – frazione Pandola – nei pressi del centro commerciale “Il
Castello”, proponeva con atto di citazione notificato il 20/12/2018 ed il 5/04/2019 appello parziale avverso la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui gli veniva riconosciuto solo parzialmente il risarcimento del danno a carico dell'ente comunale
(e conseguentemente gli venivano riconosciuti solo parzialmente gli onorari) e nella parte in cui veniva estromesso dal giudizio di primo grado il , Controparte_2
chiamato in causa a seguito del difetto di legittimazione passiva eccepito dal
[...]
per essere, secondo tale prospettazione, la strada teatro del Controparte_3
sinistro di proprietà del suddetto . CP_2
A motivi dell'impugnazione l'appellante deduceva: 1) infondatezza dei motivi addotti dal giudice di prime cure per l'applicazione del concorso di colpa;
2) mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sul danno come per legge;
3) ingiusta estromissione del . Controparte_2
Tanto premesso chiedeva, in riforma della sentenza appellata, di Parte_1
condannare gli enti appellati, a seconda della loro responsabilità, al pagamento integrale di tutti i danni subiti, esclusa la concorsualità, danni quantificati in restanti euro 2463,05, oltre interessi e rivalutazione sull'intera somma di euro 4927,00
(compresa la somma riconosciuta in primo grado) dal giorno del sinistro al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo grado per l'altro 50% non riconosciuto e del secondo grado di giudizio.
In via del tutto subordinata l'appellante chiedeva, nell' ipotesi in cui il Tribunale volesse riconoscere una concorsualità nella determinazione dell'evento lesivo, di contenere e diminuire l'incidenza della stessa in misura notevolmente ridotta rispetto al 50 % attribuito.
Si costituiva con comparsa depositata il 28/03/2019 il Controparte_3
reiterando l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo di accertare l'infondatezza della domanda di stante la sussistenza del caso Parte_1
fortuito. Tanto premesso, il chiedeva: di dichiarare la carenza di legittimazione passiva CP_3
dell'ente; di respingere nel merito la domanda attorea;
in via subordinata di considerare la concorsualità nella produzione dell'evento.
In data 24/10/2019 si costituiva altresì il , il quale eccepiva in Controparte_2
via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame. Con vittoria di spese e compenso del presente grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ridotti ex art. 190 cpc di 20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Ciò posto, sulla questione dell'an (nesso di causalità fra lesioni e cosa oggetto di custodia altrui, assenza di caso fortuito, legittimazione passiva del già decisa CP_3
con la sentenza di primo grado e non riproposta nei termini di legge al giudice dell'impugnazione si è formato il giudicato interno.
La questione dell'an è stata infatti riproposta dal con Controparte_1
appello incidentale tardivo (comparsa di risposta depositata in data 28/03/2019 ed udienza di comparizione in pari data), il che equivale ad una mancata riproposizione;
la responsabilità dell'ente comunale deve essere, pertanto, considerata come un dato acquisito.
L'estromissione del di cui si duole anche parte appellante è Controparte_2
stata, invece, correttamente pronunciata dal giudice di primo grado.
Nel giudizio di primo grado la difesa del in punto di legittimazione passiva, CP_3
si fondava soltanto su di un esame effettuato dall'Ufficio tecnico ma CP_4 alcun documento comprovante tale presunta proprietà del è stato mai CP_2
prodotto od esibito.
Invero, come ex lege previsto, “…il … ha lo scopo di favorire il sorgere di CP_2
nuove iniziative imprenditoriali…; le opere di urbanizzazione, ed in particolare le strade realizzate dal sono strade pubbliche ed assoggettate al loro regime CP_2
giuridico...; con riferimento all'uso ed alla tipologia dei collegamenti svolti, le strade, per come classificate ex art. 2 co. 2 del nuovo Codice della strada si distinguono in
“statali, regionali, provinciali, comunali. I proprietari di dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune…”; sempre ex art. 2 co.
2, lett. B,C ed F le strade “..si definiscono comunali quando congiungono il capoluogo del Comune con le sue frazioni…; Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”; il successivo art. 14 del Codice della strada impone agli “enti proprietari delle strade la manutenzione, gestione e pulizia delle stesse…e precisa che per le strade “vicinali” i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal
”; orbene, per le strade consortili, assimilabili per analogia a quelle CP_5
“vicinali”, i poteri dell'Ente Proprietario, ex art. 2 co. 7 del codice della strada, sono esercitati dal Comune.
Per tali motivi, la titolarità del bene è e resta in capo agli Enti relativi, e nel caso de quo al . Controparte_6
Ciò posto in ordine all'an debeatur ed alla determinazione dell'ente tenuto a risarcire il danno occorre passare alla restante parte dell'appello avente ad oggetto il quantum debeatur.
Anche sul punto l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, la concorsualità di nella produzione dell'evento nella misura Parte_1
del 50% è evidente atteso che: 1) l'illuminazione del tratto di strada interessato dal sinistro non sembra scarsa, come risultante dalla foto prodotta in atti (e desumibile dalla vicinanza di varie attività commerciali) a confutazione di quanto dedotto da parte attorea e confermato dai testi escussi;
2) la buca era situata a circa 2 metri dal marciapiede e non sotto lo stesso (leggasi la testimonianza di ); 3) Testimone_1
la strada era dissestata (come riferito anche dal teste , nonno dell'attore) Testimone_2
e quindi andava percorsa con maggior cautela (o i genitori dell'attore, all'epoca minorenne, dovevano attivarsi in tal senso essendo peraltro presenti).
Quanto al motivo di appello in ordine al mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sul danno va detto che il giudice di prime cure non ha fatto altro che aderire ad un condivisibile orientamento favorevole a quantificare direttamente il valore monetario attuale (al momento cioè della decisione) dell'obbligazione di valore da liquidare.
La reciproca soccombenza fra appellante e appellato induce a compensare le CP_3
spese del grado di appello.
Le spese del grado di appello seguono invece la soccombenza nel rapporto fra appellante ed appellato tenuto conto che fra i motivi di appello vi era pure CP_2
la contestata estromissione pronunciata dal giudice di prime cure. La richiesta di rifusione delle spese di primo grado del è invece tardiva. La liquidazione CP_2
delle spese della fase di appello deve essere effettuata in base al valore della causa (fra euro 1100,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduzione, fase conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Compensa le spese fra appellante ed appellato . Controparte_3
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato CP_2
delle spese del grado di appello, liquidate in euro 1701,00 per compensi di
[...] difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante e dell'appellato incidentale il pagamento all'Erario di un ulteriore Controparte_7
importo pari al contributo unificato dovuto.
Nocera Inferiore, 18/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo