Sentenza 14 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/12/2002, n. 17956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17956 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2002 |
Testo completo
E N O I Z . REPUBBLICA ITALIANA A R T , е S I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO e G . E д R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE g A Oggetto D E Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE1 79 56 / 02 T d.i. N E S Composta dagli I E R.G.N. 11728/99 Dott. Vito Presidente GIUS NIANI Dott. Antonio - Consigliere LIMONGELLI - Cron. 42167 Consigliere Dott. Italo PURCARO Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. Ud. 23/09/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G RU & C SNC, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, UN PP, domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CICCONE ALBERTO, con studio in 98122 MESSINA Piazza Duomo, 32/A giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA;
- intimato -
2002 avverso la sentenza n. 81/98 del Giudice conciliatore 1707 di MESSINA, emessa il 10/9/1998, depositata il 06/10/98; RG.54/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del II motivo, rigetto I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 22.1.93 la snc UN & C. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 1.000.000, emessa dal Conciliatore di Mes- sina il 16.12.92 su istanza di La Fondiaria Ass.ni spa, eccependo in rito la carenza di legittimazione del- l'agente di tale compagnia assicuratrice ad agire giu- dizialmente in nome e per conto della medesima e dedu- cendo in merito l'inesistenza del credito, per averlo estinto prima della notifica del decreto ingiuntivo. La creditrice opposta, costituitasi in giudizio, controdeduceva che l'agente FA AR, quale agente generale di Messina della società opposta, era legitti- mato ad agire per la riscossione dei ratei di premio e che l'avvenuto pagamento del credito non esonerava l'opponente dall'onere delle spese del decreto ingiun- tivo. Il giudice adito con sentenza 6.10.98 rigettava 2 l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorre la socie- tà UN $ C. esponendo due motivi. Nessuna difesa ha svolto la resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- e falsa applicazione degli artt. 75, 83, 115, 116, ne 125 e 156 cpc, nonché omessa e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia, in rela- zione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc, si contesta la deci- sione impugnata nel punto in cui ha riconosciuto al Fa- zio AR il potere di agire in nome della società di assicurazione della quale era agente, e si sostiene che lo stesso non aveva alcun potere di rappresentanza del- la medesima tant'è che la relativa procura gli era sta- ta rilasciata e versata in atti ben un anno dopo la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. I1 motivo non ha rilevanza giuridica, avendo il giudice conciliatore tratto la legittimazione ad agire dell'agente assicuratore dal disposto dell'art. 1903 co 2° C.C. e non essendo stato tale punto della decisione oggetto di specifica contestazione da parte del ricor- rente. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa 3 applicazione degli artt. 91, 643, 645, 653 cpc in rela- zione all'art. 360 n. 3 S.C., si censura la sentenza ta impugna per aver rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alle spese di lite, nonostante fosse stato provato che prima della notifica del decreto ingiuntivo il debito era stato estinto e si sostiene che il giudi- ce conciliatore avrebbe dovuto per tale specifico moti- Vo revocare il d. i. e assolvere l'opponente dal paga- mento delle spese del giudizio di opposizione. Il motivo fondato. Risulta infatti, consolidato in giurisprudenza il principio che la natura giuridica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale mezzo di tutela del debitore, diretto a controllare cia la legittimità formale del provvedimento monitorio sia 疒 l'esistenza e la persistenza della pretesa creditoria, comporta che la decisione deve essere adottata in rife- rimento alla situazione giuridica esistente al momento dell'emissione della sentenza, con la conseguenza che il giudice deve revocare il decreto, qualora rilevi che il credito sia stato soddisfatto in toto, o sostituirlo con la sentenza di condanna al pagamento del residuo importo del credito, se il medesimo risulti soddisfatto solo in parte, regolando, a seconda della situazione accertata, la statuizione sulle spese del giudizio di opposizione (per tutte: Cass. Sez. Un.7448/93). 4 Nel caso in esame, risultando che il debito fu pa- gato prima della notifica del decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione era tenuto alla revoca del d. i. opposto e a tenere indenne l'opponente dalle spese del relativo giudizio di opposizione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata sul punto con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Messina.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il se- condo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese del giudizio di Cassazione al giudice di pace di Messina. Roma, 23.9.02 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mro Айколес Плебейпортить DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 14 DIC. 2002 NO Battista IL CANCELLIERE C1 NN Battista E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 5