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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1456/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1456/2025, promossa con ricorso depositato il 11/04/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Bini e l'Avv. Stefania Di Pietro
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Romina Tara
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in IO (VC), in data 4 settembre 2005
(anno 2005 atto n. 12 parte II Serie A) con i seguenti figli:
1 nata a [...] il [...] Per_1
, nata a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. affidare le figlie in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. disporre la residenza stabile ed abituale della figlia in Clivio ViaMolino di Per_1 sotto n. 19 e quella di con la madre in Saltrio via G. Garibaldi n. 3; Per_3
3. disporre che il diritto di visita venga esercitato con modalità ampia e in accordo con la prole in ragione dell'età della medesima, ormai prossima alla maggiore età prevedendo comunque che:
il signor accolga la figlia ogni volta che costei vorrà, fatta salva la cena Pt_2 Per_3 settimanale e la visita durante il week end che ciascuna figlia farà al genitore non allocatario e viceversa per la signora con riguardo a Pt_1 Per_1
durante le vacanze estive, le parti potranno rispettare un periodo di vacanza con le figlie anche di quindici giorni con impegno a comunicare l'eventuale periodo di vacanza entro il 15 maggio di ogni anno con la precisazione che il genitore eventualmente senza occupazione lavorativa dovrà preferire l'altro vincolato alle chiusure aziendali;
durante le Festività natalizie l'affido, salvo miglior accordo, sarà gestito come di consueto, ad eccezione delle giornate del 24, 25 e 26 quando le figlie staranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori;
le vacanze pasquali saranno divise equamente e ad anni alterni Pasqua e Pasquetta con un genitore e l'anno dopo con l'altro; le altre festività civili e religiose (ad esempio il ponte di Ognissanti), alternate tra madre e padre, restando inteso che in caso di disaccordo su detta alternanza negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
2 le figlie festeggeranno la festa del papà con il papà, la festa della mamma con la mamma, il compleanno del papà con il papà ed il compleanno della mamma con la mamma;
4. dare atto che le parti concordano in ordine al fatto che ed possano Per_1 Per_3 frequentare entrambi i rami genitoriali;
5. porre a carico del signor il versamento dell'importo di Euro 275,00 mensili Pt_2
a titoli di mantenimento della figlia , con spese extra ad esclusivo carico per entrambe Per_3 le figlie e ciò sino al reperimento di idonea attività lavorativa da parte della signora Pt_1
e comunque non oltre marzo 2026; trascorso detto termine le spese extra saranno quindi ripartite nella misura del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora Pt_2
per la ripartizione delle quali le parti si richiamano al protocollo di Varese del 1 Pt_1 febbraio 2018 che noto alle parti costituisce parte integrante del ricorso;
6. l'assegno unico italiano sarà percepito dalla signora nella misura del 50% Pt_1 per la sola figlia ed il signor titolare di assegno svizzero verserà, se percepiti, Per_3 Pt_2
l'importo relativo alla figlia alla signora con decorrenza da marzo 2026 Per_3 Pt_1 quando verranno ripartite le spese extra;
7. con riferimento all'immobile già casa coniugale, le parti concordano che la medesima rimanga assegnata al signor il quale si farà carico del pagamento della Pt_2 parte residua del mutuo a fronte dell'impegno della signora di cedere la propria Pt_1 quota della proprietà alle seguenti condizioni: cessione della nuda proprietà della quota del
50% dell'immobile identificato nella casa coniugale sito in Saltrio via G. Garibaldi n. 3 in favore delle figlie e e dell'usufrutto in favore del signor il quale si farà Per_3 Per_1 Pt_2 carico del versamento, dell'importo omnicomprensivo di Euro 18.000,00= mediante versamentoi di Euro 150,00= dal deposito del presente ricorso e sino a settembre 2027 e versamento del saldo sino alla concorrenza di Euro 18.000,00= all'atto del trasferimento da stipularsi a cura e spese del signor entro e non oltre il 30 settembre 2027. Dal Pt_2 momento della sottoscrizione del presente ricorso il sig. si farà carico dell' Parte_2
IMU e delle altre spese di carattere ordinario e straordinario inerenti il bene;
3 8. dare atto che con riferimento alle autovetture in uso alla famiglia, le parti hanno già regolarizzato i loro rapporti e ciascuna di esse è oggi titolare dell'autovettura che ha in uso e di cui è proprietaria;
9. i genitori, si impegnano a gestire ciascuno in autonomia eventuale denaro che dovesse essere regalato alle figlie, quanto meno sino alla maggiore età delle medesime;
10. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e la signora Pt_1 dichiara di aver già asportato dall'abitazione famigliare i propri beni personali;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti CP_1
hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
4 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in IO (VC) , in data 4 settembre 2005 (anno 2005 atto n. 12 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1456/2025, promossa con ricorso depositato il 11/04/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Fabrizio Bini e l'Avv. Stefania Di Pietro
e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Romina Tara
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in IO (VC), in data 4 settembre 2005
(anno 2005 atto n. 12 parte II Serie A) con i seguenti figli:
1 nata a [...] il [...] Per_1
, nata a [...] il [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. affidare le figlie in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. disporre la residenza stabile ed abituale della figlia in Clivio ViaMolino di Per_1 sotto n. 19 e quella di con la madre in Saltrio via G. Garibaldi n. 3; Per_3
3. disporre che il diritto di visita venga esercitato con modalità ampia e in accordo con la prole in ragione dell'età della medesima, ormai prossima alla maggiore età prevedendo comunque che:
il signor accolga la figlia ogni volta che costei vorrà, fatta salva la cena Pt_2 Per_3 settimanale e la visita durante il week end che ciascuna figlia farà al genitore non allocatario e viceversa per la signora con riguardo a Pt_1 Per_1
durante le vacanze estive, le parti potranno rispettare un periodo di vacanza con le figlie anche di quindici giorni con impegno a comunicare l'eventuale periodo di vacanza entro il 15 maggio di ogni anno con la precisazione che il genitore eventualmente senza occupazione lavorativa dovrà preferire l'altro vincolato alle chiusure aziendali;
durante le Festività natalizie l'affido, salvo miglior accordo, sarà gestito come di consueto, ad eccezione delle giornate del 24, 25 e 26 quando le figlie staranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori;
le vacanze pasquali saranno divise equamente e ad anni alterni Pasqua e Pasquetta con un genitore e l'anno dopo con l'altro; le altre festività civili e religiose (ad esempio il ponte di Ognissanti), alternate tra madre e padre, restando inteso che in caso di disaccordo su detta alternanza negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
2 le figlie festeggeranno la festa del papà con il papà, la festa della mamma con la mamma, il compleanno del papà con il papà ed il compleanno della mamma con la mamma;
4. dare atto che le parti concordano in ordine al fatto che ed possano Per_1 Per_3 frequentare entrambi i rami genitoriali;
5. porre a carico del signor il versamento dell'importo di Euro 275,00 mensili Pt_2
a titoli di mantenimento della figlia , con spese extra ad esclusivo carico per entrambe Per_3 le figlie e ciò sino al reperimento di idonea attività lavorativa da parte della signora Pt_1
e comunque non oltre marzo 2026; trascorso detto termine le spese extra saranno quindi ripartite nella misura del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora Pt_2
per la ripartizione delle quali le parti si richiamano al protocollo di Varese del 1 Pt_1 febbraio 2018 che noto alle parti costituisce parte integrante del ricorso;
6. l'assegno unico italiano sarà percepito dalla signora nella misura del 50% Pt_1 per la sola figlia ed il signor titolare di assegno svizzero verserà, se percepiti, Per_3 Pt_2
l'importo relativo alla figlia alla signora con decorrenza da marzo 2026 Per_3 Pt_1 quando verranno ripartite le spese extra;
7. con riferimento all'immobile già casa coniugale, le parti concordano che la medesima rimanga assegnata al signor il quale si farà carico del pagamento della Pt_2 parte residua del mutuo a fronte dell'impegno della signora di cedere la propria Pt_1 quota della proprietà alle seguenti condizioni: cessione della nuda proprietà della quota del
50% dell'immobile identificato nella casa coniugale sito in Saltrio via G. Garibaldi n. 3 in favore delle figlie e e dell'usufrutto in favore del signor il quale si farà Per_3 Per_1 Pt_2 carico del versamento, dell'importo omnicomprensivo di Euro 18.000,00= mediante versamentoi di Euro 150,00= dal deposito del presente ricorso e sino a settembre 2027 e versamento del saldo sino alla concorrenza di Euro 18.000,00= all'atto del trasferimento da stipularsi a cura e spese del signor entro e non oltre il 30 settembre 2027. Dal Pt_2 momento della sottoscrizione del presente ricorso il sig. si farà carico dell' Parte_2
IMU e delle altre spese di carattere ordinario e straordinario inerenti il bene;
3 8. dare atto che con riferimento alle autovetture in uso alla famiglia, le parti hanno già regolarizzato i loro rapporti e ciascuna di esse è oggi titolare dell'autovettura che ha in uso e di cui è proprietaria;
9. i genitori, si impegnano a gestire ciascuno in autonomia eventuale denaro che dovesse essere regalato alle figlie, quanto meno sino alla maggiore età delle medesime;
10. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e la signora Pt_1 dichiara di aver già asportato dall'abitazione famigliare i propri beni personali;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti CP_1
hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
4 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in IO (VC) , in data 4 settembre 2005 (anno 2005 atto n. 12 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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