Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 624/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 624/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. SABRINA CANDI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Margaritone, 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA Controparte_1 C.F._2
LONDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, via Rimini, 49;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.06.2024 la parte ricorrente e la parte resistente hanno rispettivamente concluso come in atti.
pagina 1 di 7
Con ricorso ex artt. 337-quinquies c.c. e 473-bis e ss. c.p.c., depositato in data 23.03.2025, il ricorrente
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di affidamento e di mantenimento Parte_1
del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta con la Persona_1
resistente stabilite nel provvedimento n. cron. 5957/2021 del 15.12.2021 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Arezzo. In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto il collocamento paritario di presso entrambi i genitori, con conseguente revoca del contributo al Per_1 mantenimento ordinario in favore di , stabilito in € 300,00 mensili a carico del padre, oltre al Per_1
versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse.
In particolare, il sig. ha dedotto che a seguito della fine della relazione sentimentale fra le Pt_1
parti, avvenuta nel 2021, il sig. e la sig.ra adivano il Tribunale di Arezzo con ricorso Pt_1 CP_1
congiunto per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, recepite con provvedimento del 15.12.2021, nel quale veniva disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso Per_1
presso la madre nella casa familiare sita in Cavriglia (AR), via La Chapelle Saint Mesmin n. 16, alla stessa assegnata, nonché con previsione della facoltà per il padre di tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, con pernottamento, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola e i fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina, mentre nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza della madre, il padre avrebbe potuto tenere con sé nei giorni di Per_1
martedì e di venerdì. Inoltre, nel suddetto provvedimento veniva altresì stabilito che il sig. Pt_1 versasse un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che l'assegno unico fosse interamente erogato in favore della madre.
A sostegno della propria domanda di modifica, il sig. ha dedotto che “le ragioni di fatto che Pt_1
sostengono la richiesta di modifica delle condizioni di mantenimento e collocamento del figlio minore
sono rappresentate da un lato nella vendita della casa familiare avvenuta nell'aprile del Per_1
2024, e dall'altro dalla stabile convivenza della Signora in una nuova abitazione con un nuovo CP_1 compagno con cui ovviamente ripartisce le spese di vita e gli oneri della casa” e che, per tali ragioni, il ricorrente avrebbe la necessità di acquistare una nuova abitazione o di reperire una casa in affitto, in quanto attualmente convivente con i propri genitori.
Pertanto, il sig. ha chiesto che venisse disposta dal Tribunale la collocazione paritaria del Pt_1 figlio minore , di anni 10, presso entrambi i genitori, oppure un collocamento “mantenendo il Per_1 precedente calendario ma aggiungendo il lunedì quale giorno fisso di permanenza con il padre”,
pagina 2 di 7 prevedendo in ogni caso il mantenimento diretto, fermo restando il versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di . Il tutto con vittoria di spese di lite. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2025, la resistente CP_1
ha resistito al ricorso, deducendo che non sarebbero maturati i presupposti per la modifica
[...]
delle condizioni concordemente rassegnate dalle parti con ricorso congiunto nel 2021. La resistente ha inoltre dedotto che il sig. dopo la fine della loro relazione sentimentale, avrebbe tenuto un Pt_1
atteggiamento poco collaborativo con la resistente nella gestione quotidiana e scolastica di . Per_1
Inoltre, la sig.ra ha dedotto che un mutamento dei tempi di permanenza del figlio minore presso CP_1 entrambi i genitori potrebbe alterare l'attuale equilibrio e la serenità di , riconosciuta anche Per_1
dalla controparte, e che pertanto non sarebbero sussistenti i presupposti idonei alla modifica della situazione attualmente in essere, dettata unicamente da ragioni economiche.
Quanto alle questioni economiche, la resistente ha dedotto che il sig. soprattutto a seguito Pt_1
della vendita della casa familiare, avvenuta nel 2024, avrebbe visto migliorate le proprie disponibilità rispetto alla resistente, la quale ha rappresentato di dover invece sostenere una rata mensile per il mutuo, acceso per un'abitazione acquistata in comproprietà con il suo nuovo compagno. Infine, la sig.ra , in via riconvenzionale, ha chiesto che il sig. contribuisse in maniera maggiore al CP_1 Pt_1
mantenimento di , e dunque che venisse posto a suo carico un contributo al mantenimento Per_1 ordinario pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in ragione del fatto che l'assegno di mantenimento stabilito all'epoca della presentazione del ricorso congiunto fu reputato dalle parti come idoneo in ragione del fatto che alla resistente era assegnata l'ex casa familiare, ove viveva assieme ad , e che tale abitazione è stata poi venduta nel 2024. Per_1
Dunque, la resistente ha chiesto, in via principale, che venisse rigettato il ricorso in quanto infondato, con conferma delle modalità di visita già concordemente delineate e delle altre condizioni. Quanto alle questioni economiche, la resistente ha chiesto che venisse modificato il punto 3) del provvedimento emesso in data 15.12.2021, ovvero che fosse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili in favore di , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
All'udienza del 05.06.2025, la causa, ritenuta sufficientemente istruita su base documentale, è stata trattenuta per la decisione collegiale all'esito di discussione orale.
Per quanto attiene alla regolamentazione del regime di collocamento di , il Tribunale, Per_1 considerato quanto previsto nell'accordo del 2021 nonché quanto rappresentato dalle parti, ritiene di dover confermare integralmente le condizioni di collocamento e di visita riportate nel provvedimento del 15.12.2021.
pagina 3 di 7 In particolare, nell'accordo del 2021, le parti avevano stabilito, in ordine al calendario di visita settimanale, che il padre avrebbe trascorso con il figlio minore due pomeriggi a settimana, con pernottamento, ovvero il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola e i fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina, mentre nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza della madre, il padre avrebbe tenuto con sé nei giorni di martedì e di venerdì (cfr. punti a) e b) Per_1
del doc. 2 allegato al ricorso).
Sul punto, ovvero in ordine al collocamento paritario di richiesto dal ricorrente, non si Per_1 ravvisano ragioni obiettive, nell'interesse esclusivo del minore, per discostarsi da quanto previsto da entrambe le parti nell'accordo del 2021, ciò in quanto non sono state prospettate, dal ricorrente, situazioni nuove e modificative in peius rispetto all'epoca dell'accordo fra le parti, in ragione delle quali un collocamento paritario di a settimane alternate potrebbe essere ritenuto maggiormente Per_1
rispondente alle esigenze del minore. Preme sottolineare che nel ricorso, il ricorrente stesso afferma di aver introdotto il giudizio per la modifica delle condizioni di regolamentazione e affido del minore solo per questioni economiche, ovvero al fine di “azzerare” il contributo al mantenimento a suo carico (cfr. pag. 3 del ricorso: “Nel caso di specie le ragioni di fatto che sostengono la richiesta di modifica delle condizioni di mantenimento e collocamento del figlio minore sono rappresentate da un lato Per_1 nella vendita della casa familiare avvenuta nell'aprile del 2024, e dall'altro dalla stabile convivenza della Signora in una nuova abitazione con un nuovo compagno con cui ovviamente ripartisce le CP_1
spese di vita e gli oneri della casa. Di contro il ricorrente - dopo la vendita dell'abitazione nel 2024 - risulta convivere con i propri genitori come da certificato di residenza che si allega ( doc n. 2) e necessita con urgenza di ritrovare e garantire la sua autonomia acquistando o prendendo in locazione un appartamento. Per tali ragioni chiediamo un affidamento sempre congiunto, ma con collocamento paritario, che abbia lo stesso numero di giorni per ciascun genitore in modo da condurre ad un azzeramento dell'assegno di mantenimento del minore.”).
Deve essere infatti rammentato che la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, sempre tenendo in considerazione le caratteristiche del caso concreto e l'interesse del minore a preservare la sua serenità e stabilità. Nel caso di specie, rispetto alle condizioni concordemente stabilite tra le parti nel 2021, né il ricorrente né la resistente hanno evidenziato criticità nel regime di visita e di collocamento concordato, mentre il sig. ha dichiarato di aver fondato la propria richiesta di modifica su presupposti Pt_1 economici, rivolti ad un “azzeramento dell'assegno di mantenimento del minore”.
Come precisato dalla Suprema Corte sul punto, “In tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una
pagina 4 di 7 simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.” (cfr. Cass. civ. Ord. n. 3652/2020; anche Cass. civ. Ord. n. 4790/2022).
Inoltre, in punto di diritto, preme sottolineare che gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970, sancendo principi applicabili anche alle coppie genitoriali non coniugate, ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero
“quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre
Cass. civ. sez. VI, n. 18530/2020).
Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato.
Nel caso di specie, non si ritengono integrati i presupposti per disporre il collocamento paritetico in quanto non viene allegato e provato dal ricorrente che il nuovo assetto proposto, ovvero il collocamento paritario, sia migliorativo nell'interesse del minore, del quale peraltro viene riferita una crescita serena, da entrambe le parti, in applicazione dell'assetto attuale.
Con riguardo invece alle questioni economiche, il ricorrente ha chiesto, in caso di collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i genitori, che venisse revocato l'assegno di mantenimento mensile posto a suo carico e pari ad € 300,00. La resistente, invece, ha chiesto che l'assegno di mantenimento in favore di venisse aumentato ad € 500,00 mensili. Per_1
Il Tribunale, posto il sostanziale mantenimento dell'assetto di permanenza del figlio minore presso entrambi i genitori come già stabilito nel provvedimento previgente, non ritiene integrati i presupposti per disporre una modifica di tale provvedimento neppure sotto l'aspetto patrimoniale, dovendo dunque confermarsi, quale contributo al mantenimento a carico del padre, la somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese.
Dalla documentazione reddituale in atti si evince che il ricorrente, nel periodo di imposta 2021, ha percepito un reddito imponibile di € 31.056,00 mentre il medesimo, nel periodo di imposta 2022, ha dichiarato di aver percepito un reddito imponibile pari ad € 31.628,00; infine, il sig. Pt_1 relativamente al periodo di imposta 2023, ha percepito un reddito imponibile pari ad € 32.868,00.
pagina 5 di 7 Con riferimento agli aspetti economici, infatti, considerato il regime di permanenza di presso Per_1
il padre come sopra delineato, nonché visionata la documentazione in atti, ritiene il Tribunale che non siano integrati i presupposti giustificativi né per una diminuzione del contributo al mantenimento a carico del padre né per un suo aumento, dovendosi invece confermare le condizioni economiche di cui al provvedimento n. cron. 5957/2021 del 15.12.2021.
In ogni caso, deve essere rilevato che il collocamento paritario di richiesto dal padre non Per_1
sarebbe stato comunque idoneo ad eliminare ogni forma di contributo economico da parte del ricorrente, in quanto non risulta provato un peggioramento delle sue condizioni economiche, come sopra riportato e, inoltre, deve essere infine sottolineato che la necessità di reperire una casa in affitto, così come prospettata dal ricorrente, va bilanciata con la vendita della casa familiare, avvenuta nel
2024, e dal conseguente non pagamento del relativo mutuo, precedentemente gravante su entrambe le parti.
Non si ritengono dunque integrati i presupposti né per revocare l'assegno di mantenimento a carico del padre, né per diminuirlo, in ragione della conferma delle condizioni di collocamento e di visita stabilite nel precedente provvedimento, né si ritiene di doverlo rideterminare in misura superiore, così come invece richiesto dalla madre, poiché non risultano neppure integrati i presupposti per un innalzamento del contributo al mantenimento, non essendo allegato né un peggioramento delle condizioni economiche della resistente né un miglioramento netto della situazione patrimoniale del ricorrente, rispetto al 2021.
Vanno dunque confermate integralmente le statuizioni del provvedimento del Tribunale di Arezzo n. cron. 5957/2021 del 15.12.2021.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che consente di esprimersi in termini di soccombenza reciproca, ritiene il Collegio integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto,
- conferma integralmente quanto disposto nel provvedimento n. cron. 5957/2021 emesso il
15.12.2021 da questo Tribunale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 6 di 7 Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 09 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
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