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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2633/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice delegato
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2633/ 2024 V.G., promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e _1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
LENTINI, VIA ROSSO DI SAN SECONDO N. 18, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO
GIUNTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Augusta in Contrada Gisira n. 90-D, elettivamente domiciliato in CATANIA, VIA FRANCESCO
RISO N. 39, presso lo studio dell'avv. RANIOLO URSULA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 25.7.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 26/06/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL minore
[...] nato a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1 dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della GL minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
1. Responsabilità genitoriale.
La GL minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento paritetico presso ciascuno di essi.
2. Tempi di permanenza
I tempi di permanenza verranno distribuiti equamente dai genitori, i quali già da oltre un anno si alternano senza difficoltà nell'accompagnare la bambina a scuola, nell'andare a prenderla, nel prepararle i pasti, nel condurla alle festicciole, dal pediatra, al parco, etc.
Il padre continuerà quindi a prendere la bambina da scuola, la farà pranzare e la terrà con sé il pomeriggio, mentre la madre terrà la minore con sé quando non sarà impegnata con il proprio lavoro.
Il tutto secondo liberi accordi tra le parti.
Anche i periodi festivi verranno suddivisi al 50% tra i genitori, i quali si alterneranno nel giorno di
Natale con la Vigilia, il Capodanno con la notte di San Silvestro, il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
I compleanni verranno festeggiati a pranzo con l'uno e a cena con l'altra, così come gli onomastici, le feste religiose, etc. Durante il periodo estivo, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e quello antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo, il padre potrà portare con sé la GL minore al mare per due settimane consecutive, anche frazionate.
3. Utilizzo dell'abitazione familiare.
L'abitazione sita in Augusta, contrada Gisira n. 90/D, di proprietà del SI. , continuerà Parte_2 ad essere abitata dalla SI.ra , in modo da continuare a garantire l'esercizio del _1 diritto alla bigenitorialità.
La GL minore frequenta attualmente la scuola dell'infanzia a Brucoli Persona_1 nell'Istituto Paritario Sacro Cuore di Gesù ed è interesse delle parti che la minore continui il percorso scolastico a Brucoli-Augusta, abitando assieme alla madre nell'abitazione sita in
Augusta, c.da Gisira n. 90/D.
Gli arredi della casa sita in Augusta, contrada Gisira n. 90/D continueranno allo stato ad essere utilizzati dalla SI.ra , finché la stessa abiterà con la GL all'interno _1 dell'immobile di proprietà del SI. . Tutte le spese di ordinaria e straordinaria Parte_2 amministrazione dell'immobile sito in Augusta in contrada Gisira n. 90/D, comprensive le spese di giardinaggio, saranno pagate per intero dal SI. , così come le relative utenze (a titolo Parte_2 semplificativo, gas, energia elettrica, acqua, internet).
Non appena la SI.ra avrà la possibilità di reperire una propria abitazione autonoma, _1 lascerà il villino ove in atto abita restituendone il possesso al SI. . Per_1
4. Ripartizione degli oneri per il mantenimento della minore.
Il SI. contribuirà al mantenimento della GL , in aggiunta al Parte_2 Persona_1 mantenimento diretto che viene garantito dal regime paritario di collocamento e all'abitazione e uso
a titolo gratuito dell'immobile sito ad Augusta, c.da Gisira n. 90/D con gli ulteriori oneri indicati sub 3), versando altresì alla SI.ra a titolo di mantenimento della GL minore _1
, l'importo di €. 200,00 (duecento,00) mensili, con decorrenza dal deposito del Persona_1 presente accordo. Somma che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alla GL graveranno al 50% su ciascuno dei Persona_1 genitori e saranno individuate secondo il protocollo adottato dal CNF.
All' udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
25.7.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla GL minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento paritetico, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2633/2024 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, riportate in seno al ricorso e da intendersi qui integralmente trascritte.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 8.05.2025, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice delegato
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2633/ 2024 V.G., promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e _1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
LENTINI, VIA ROSSO DI SAN SECONDO N. 18, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO
GIUNTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Augusta in Contrada Gisira n. 90-D, elettivamente domiciliato in CATANIA, VIA FRANCESCO
RISO N. 39, presso lo studio dell'avv. RANIOLO URSULA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 25.7.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 26/06/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL minore
[...] nato a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1 dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della GL minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
1. Responsabilità genitoriale.
La GL minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento paritetico presso ciascuno di essi.
2. Tempi di permanenza
I tempi di permanenza verranno distribuiti equamente dai genitori, i quali già da oltre un anno si alternano senza difficoltà nell'accompagnare la bambina a scuola, nell'andare a prenderla, nel prepararle i pasti, nel condurla alle festicciole, dal pediatra, al parco, etc.
Il padre continuerà quindi a prendere la bambina da scuola, la farà pranzare e la terrà con sé il pomeriggio, mentre la madre terrà la minore con sé quando non sarà impegnata con il proprio lavoro.
Il tutto secondo liberi accordi tra le parti.
Anche i periodi festivi verranno suddivisi al 50% tra i genitori, i quali si alterneranno nel giorno di
Natale con la Vigilia, il Capodanno con la notte di San Silvestro, il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
I compleanni verranno festeggiati a pranzo con l'uno e a cena con l'altra, così come gli onomastici, le feste religiose, etc. Durante il periodo estivo, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e quello antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno scolastico successivo, il padre potrà portare con sé la GL minore al mare per due settimane consecutive, anche frazionate.
3. Utilizzo dell'abitazione familiare.
L'abitazione sita in Augusta, contrada Gisira n. 90/D, di proprietà del SI. , continuerà Parte_2 ad essere abitata dalla SI.ra , in modo da continuare a garantire l'esercizio del _1 diritto alla bigenitorialità.
La GL minore frequenta attualmente la scuola dell'infanzia a Brucoli Persona_1 nell'Istituto Paritario Sacro Cuore di Gesù ed è interesse delle parti che la minore continui il percorso scolastico a Brucoli-Augusta, abitando assieme alla madre nell'abitazione sita in
Augusta, c.da Gisira n. 90/D.
Gli arredi della casa sita in Augusta, contrada Gisira n. 90/D continueranno allo stato ad essere utilizzati dalla SI.ra , finché la stessa abiterà con la GL all'interno _1 dell'immobile di proprietà del SI. . Tutte le spese di ordinaria e straordinaria Parte_2 amministrazione dell'immobile sito in Augusta in contrada Gisira n. 90/D, comprensive le spese di giardinaggio, saranno pagate per intero dal SI. , così come le relative utenze (a titolo Parte_2 semplificativo, gas, energia elettrica, acqua, internet).
Non appena la SI.ra avrà la possibilità di reperire una propria abitazione autonoma, _1 lascerà il villino ove in atto abita restituendone il possesso al SI. . Per_1
4. Ripartizione degli oneri per il mantenimento della minore.
Il SI. contribuirà al mantenimento della GL , in aggiunta al Parte_2 Persona_1 mantenimento diretto che viene garantito dal regime paritario di collocamento e all'abitazione e uso
a titolo gratuito dell'immobile sito ad Augusta, c.da Gisira n. 90/D con gli ulteriori oneri indicati sub 3), versando altresì alla SI.ra a titolo di mantenimento della GL minore _1
, l'importo di €. 200,00 (duecento,00) mensili, con decorrenza dal deposito del Persona_1 presente accordo. Somma che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie relative alla GL graveranno al 50% su ciascuno dei Persona_1 genitori e saranno individuate secondo il protocollo adottato dal CNF.
All' udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
25.7.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla GL minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento paritetico, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2633/2024 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, riportate in seno al ricorso e da intendersi qui integralmente trascritte.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 8.05.2025, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria
Giurisdizione.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone