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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
2682/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 2682/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Lavinia Cantà e Lia Tamburin ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Elena Perini ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: I ricorrenti confermano la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
1. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, per cui nessuna ulteriore pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto con riferimento al mantenimento delle figlie e all'assegnazione della casa coniugale;
2. Alla IG.ra è assegnata la casa coniugale, sita in Rovigo via Delle Parte_1
Tofane n. 12/A, nella quale la stessa continuerà ad abitare con le figlie;
3. Gli arredi e i corredi della casa coniugale restano nella disponibilità della moglie;
Parte_1
4. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto dei suoi bisogni, della sua capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni, stabilendo che la collocazione prevalente sia presso la madre in Rovigo, via Delle Tofane n. 12/A;
1 5. La figlia minore che oggi ha 16 anni e mezzo, potrà decidere liberamente Per_1 quando stare con il padre (che abita al pianterreno) secondo i propri impegni scolastici e gli impegni lavorativi del padre (in base ai turni di fabbrica);
6. Per le vacanze estive la figlia potrà rimanere con il padre due settimane consecutive, e così anche con la madre, con impegno reciproco dei genitori a comunicare all'altro con preavviso di un mese le date delle vacanze;
7. Durante le vacanze scolastiche potrà restare 7 giorni consecutivi con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni per quanto concerne il giorno di Natale e Capodanno;
durante le vacanze Pasquali 3 giorni consecutivi con ciascun genitore comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì
8. Ill SI. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie Pt_2 Per_2
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (minorenne) con Per_1 la corresponsione a della somma complessiva di € 500,00 mensili Parte_1
(€ 250,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge da versarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese sul conto corrente (con Iban [...]) intestato alla moglie;
Parte_1
9. L'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla SI.ra . Parte_1
10. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 60% a carico del IG. e del 40% a carico della IG.ra , secondo le seguenti Pt_2 Pt_1 tipologie e modalità: a) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico. d) spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): 1) corsi di specializzazione;
2) gite scolastiche con pernottamento;
3) corsi di recupero e lezioni private;
4) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) Attività sportive fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 300,00 all'anno per ciascuna figlia;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. 2) Corso e pratica amministrativa per conseguire la patente automobilistica di tipo B;
11. Le spese straordinarie anticipate da uno dei due genitori, dovranno prontamente essere comunicate, con esibizione della relativa documentazione, all'altro, ed entro la fine del mese successivo, salvo compensazioni, il genitore debitore dovrà rifondere la propria quota;
12. Spese di giudizio compensate tra le parti.
2 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato l'11-7-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473- Pt_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 19-9-1999 a Rovigo, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 93, Parte II, Serie A, anno 1999, e dalla cui unione erano nate le figlie e Per_2
rispettivamente in data 26-4-2003 e in data 23-12-2008. Per_1
Con sentenza n. 180/2024, depositata il 23-8-2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 23-8-2024. Con successiva ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 25-3-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 180/2024, depositata il 23-8-2024 e passata in giudicato il 30-12-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse delle figlia minore di età. Per_1
Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2682/ 2024 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 19-9-1999 a Rovigo, trascritto nel registro Pt_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 93, Parte II, Serie A, anno 1999;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
3 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 2682/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Lavinia Cantà e Lia Tamburin ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Elena Perini ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: I ricorrenti confermano la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
1. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, per cui nessuna ulteriore pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto con riferimento al mantenimento delle figlie e all'assegnazione della casa coniugale;
2. Alla IG.ra è assegnata la casa coniugale, sita in Rovigo via Delle Parte_1
Tofane n. 12/A, nella quale la stessa continuerà ad abitare con le figlie;
3. Gli arredi e i corredi della casa coniugale restano nella disponibilità della moglie;
Parte_1
4. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto dei suoi bisogni, della sua capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni, stabilendo che la collocazione prevalente sia presso la madre in Rovigo, via Delle Tofane n. 12/A;
1 5. La figlia minore che oggi ha 16 anni e mezzo, potrà decidere liberamente Per_1 quando stare con il padre (che abita al pianterreno) secondo i propri impegni scolastici e gli impegni lavorativi del padre (in base ai turni di fabbrica);
6. Per le vacanze estive la figlia potrà rimanere con il padre due settimane consecutive, e così anche con la madre, con impegno reciproco dei genitori a comunicare all'altro con preavviso di un mese le date delle vacanze;
7. Durante le vacanze scolastiche potrà restare 7 giorni consecutivi con Per_1 ciascun genitore ad anni alterni per quanto concerne il giorno di Natale e Capodanno;
durante le vacanze Pasquali 3 giorni consecutivi con ciascun genitore comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì
8. Ill SI. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie Pt_2 Per_2
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (minorenne) con Per_1 la corresponsione a della somma complessiva di € 500,00 mensili Parte_1
(€ 250,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge da versarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese sul conto corrente (con Iban [...]) intestato alla moglie;
Parte_1
9. L'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla SI.ra . Parte_1
10. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 60% a carico del IG. e del 40% a carico della IG.ra , secondo le seguenti Pt_2 Pt_1 tipologie e modalità: a) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico. d) spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): 1) corsi di specializzazione;
2) gite scolastiche con pernottamento;
3) corsi di recupero e lezioni private;
4) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): 1) Attività sportive fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 300,00 all'anno per ciascuna figlia;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. 2) Corso e pratica amministrativa per conseguire la patente automobilistica di tipo B;
11. Le spese straordinarie anticipate da uno dei due genitori, dovranno prontamente essere comunicate, con esibizione della relativa documentazione, all'altro, ed entro la fine del mese successivo, salvo compensazioni, il genitore debitore dovrà rifondere la propria quota;
12. Spese di giudizio compensate tra le parti.
2 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato l'11-7-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473- Pt_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 19-9-1999 a Rovigo, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 93, Parte II, Serie A, anno 1999, e dalla cui unione erano nate le figlie e Per_2
rispettivamente in data 26-4-2003 e in data 23-12-2008. Per_1
Con sentenza n. 180/2024, depositata il 23-8-2024, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 23-8-2024. Con successiva ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 25-3-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 180/2024, depositata il 23-8-2024 e passata in giudicato il 30-12-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse delle figlia minore di età. Per_1
Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2682/ 2024 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 19-9-1999 a Rovigo, trascritto nel registro Pt_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 93, Parte II, Serie A, anno 1999;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
3 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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