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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IANNONE Parte_1 C.F._1
ANGELICA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATIMO Controparte_1 C.F._2
LUIGI ed elettivamente domiciliato in MI (RN), Piazza Mazzini, n. 28, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 24/03/1989, contraevano matrimonio civile in data 26/11/2022 a IA (BR), trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2022, n.28, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione e dello scioglimento del matrimonio, di dare atto che la casa coniugale verrà assegnata al marito, avendo la ricorrente già rilasciato l'immobile, e che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione e dello scioglimento del matrimonio ed associandosi alle richieste formulate dalla ricorrente.
Designato il Giudice per la trattazione del procedimento, le parti comparivano avanti al Giudice relatore, insistendo nell'accoglimento del rispettive conclusioni e chiedendo la pronuncia della sentenza di separazione. Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico ministero ex art. 70 c.p.c.
***
Tanto premesso, la separazione personale tra e deve Parte_1 Controparte_1 essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice relatore, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, il Collegio, premesso che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al resistente, in quanto tale provvedimento – essendo finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta – presuppone l'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza di figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, prende atto dell'accordo delle parti sul fatto che l'immobile prima adibito a casa familiare resti nella disponibilità di CP_1
[...]
Il Collegio prende atto, infine, che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti. Per la decisione sulla contestuale domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa dinanzi al
Giudice delegato per la trattazione del giudizio.
La decisione sulle spese deve essere rimessa alla pronuncia della sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/01/1997, e nato a [...], il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
IA (BR) in data 26/11/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2022, n.28, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette il procedimento dinanzi al Giudice delegato per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in MI nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IANNONE Parte_1 C.F._1
ANGELICA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATIMO Controparte_1 C.F._2
LUIGI ed elettivamente domiciliato in MI (RN), Piazza Mazzini, n. 28, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 24/03/1989, contraevano matrimonio civile in data 26/11/2022 a IA (BR), trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2022, n.28, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione e dello scioglimento del matrimonio, di dare atto che la casa coniugale verrà assegnata al marito, avendo la ricorrente già rilasciato l'immobile, e che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione e dello scioglimento del matrimonio ed associandosi alle richieste formulate dalla ricorrente.
Designato il Giudice per la trattazione del procedimento, le parti comparivano avanti al Giudice relatore, insistendo nell'accoglimento del rispettive conclusioni e chiedendo la pronuncia della sentenza di separazione. Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico ministero ex art. 70 c.p.c.
***
Tanto premesso, la separazione personale tra e deve Parte_1 Controparte_1 essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice relatore, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, il Collegio, premesso che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al resistente, in quanto tale provvedimento – essendo finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta – presuppone l'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza di figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, prende atto dell'accordo delle parti sul fatto che l'immobile prima adibito a casa familiare resti nella disponibilità di CP_1
[...]
Il Collegio prende atto, infine, che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti. Per la decisione sulla contestuale domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa dinanzi al
Giudice delegato per la trattazione del giudizio.
La decisione sulle spese deve essere rimessa alla pronuncia della sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/01/1997, e nato a [...], il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
IA (BR) in data 26/11/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2022, n.28, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette il procedimento dinanzi al Giudice delegato per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in MI nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi