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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1028/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1028/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristian PASOLINI del Pt_1 P.IVA_1
Foro di Mantova, come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Alessandro STIEVANIN e Mario BURRI come da procura agli atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente opponente:
Revochi e annulli il Decreto Ingiuntivo opposto o comunque lo privi di ogni giuridico effetto;
- Rigetti ogni eventuale ulteriore istanza di parte opposta;
- Condanni parte opposta alla rifusione di compensi e spese di causa, anche avendo riguardo al contegno tenuto prima della proposizione del ricorso per ingiunzione (al precetto notificato e pagato comprensivo di 482,57 euro di spese);
Per parte convenuta opposta: nel merito, in via principale:
pagina 1 di 10 1) accertare e confermare che alla data del 7.3.2024 il credito del lavoratore ammontava ad euro 66.770,05, e che per effetto dei pagamenti ricevuti dopo la pronuncia del decreto, ad oggi il credito ammonta ad euro 10.957,56, e conseguentemente condannare a Pt_1 pagare a la residua somma di euro 10.957,56 oltre interessi ex art. 1284 Controparte_1
c.c. comma 4 a scalare sulla somma inizialmente richiesta e rivalutazione monetaria 2) confermare la liquidazione delle spese del procedimento monitorio e per l'effetto in ogni caso condannare a pagare al lavoratore per spese legali del monitorio la somma Parte_1 di € 2.242,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ed oltre C.p.a. ed Iva come per legge, oltre ad € 379,50 per rimborso contributo unificato;
3) condannare a pagare le spese legali relative al presente procedimento di Parte_1 opposizione da liquidarsi ex D.M. 147/2022 secondo lo scaglione determinato dal valore residuo di causa pari ad € 10.957,56.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
L'opposizione non risulta fondata, sebbene il decreto ingiuntivo debba essere comunque revocato in ragione delle somme nel frattempo pagate dalla società opponente a favore del signor . CP_1
1.La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 210/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Padova a favore del signor per il pagamento delle somme Controparte_1 dovute sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Padova n. 100 del 2024, sostenendo che il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto in pendenza di trattative tese a determinare il residuo ancora dovuto, a fronte dei pagamenti già effettuati e che l'ingiungente non avesse consegnato i documenti richiesti e necessari per effettuare i conteggi dell'aliunde perceptum;
lamentava altresì l'eccessività delle somme ingiunte in quanto comprendenti anche importi non indicati in sentenza, in particolare l'indennità di funzione, per essere stata la funzione revocata nel giugno del 2023 e non più dovuta da luglio 2023 la relativa indennità, perciò non più rientrante nella retribuzione globale di fatto.
L'opponente dava atto che al momento della notifica del decreto ingiuntivo l'ingiungente aveva ridotto il credito ad € 27.716,07 lordi oltre alle spese, in ragione di quanto nel frattempo percepito e che essa aveva poi versato l'ulteriore somma di € 15.758,51,
pagina 2 di 10 residuando la somma di € 11.957,56 da cui andava sottratta la somma di € 570,00 mensili di indennità di funzione.
2. Si è costituito il signor chiedendo di accertare e confermare che alla Controparte_1 data del 7.3.2024 il credito del lavoratore ammontava ad euro 66.770,05, e che per effetto dei pagamenti ricevuti dopo la pronuncia del decreto, ad oggi il credito ammonta ad euro
10.957,56, e conseguentemente condannare a pagargli la residua somma di euro Pt_1
10.957,56 oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 a scalare sulla somma inizialmente richiesta e rivalutazione monetaria.
3. La causa è stata decisa sulla base dei documenti prodotti.
4. Con sentenza n. 100/2024 del 15.2.2024 il Tribunale di Padova ha ordinato a
[...] la reintegrazione di nel posto di lavoro e ha condannato Pt_1 Controparte_1 al pagamento in favore di di un'indennità commisurata Parte_1 Controparte_1 all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nella misura minima pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
condanna per il Parte_1 medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”; ha condannato al pagamento in favore di di € 13.690,00, Parte_1 Controparte_1 oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali ai sensi dell'art.
1284, comma 4 c.c. dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo” e “al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 8.576,00, oltre 15% Controparte_1 per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge” (doc. 1 convenuto opposto).
In data 16.02.2024 il signor chiedeva a la liquidazione dell'indennità CP_1 Parte_1 sostitutiva della reintegra e quantificava l'ammontare delle somme dovute (docc. 2-3) convenuto opposto).
4.1. La quantificazione operata dal signor risulta, sulla base delle evidenze delle CP_1 buste paga, corretta.
In particolare, le ultime busta paga del lavoratore indicano un importo lordo mensile di euro 2.294,87 per 13 mensilità a cui viene sempre aggiunta l'indennità di funzione di euro
570,00 (doc. 04 convenuto), indennità di funzione corrisposta in via continuativa per 13
pagina 3 di 10 mensilità a seguito della lettera del 01.09.2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro
(doc. 05 convenuta) e che risulta dovuta in base a quanto statuito dalla sentenza, passata in giudicato.
In data 28.02.2024 il signor comunicava alla società la busta paga relativa alla CP_1 nuova occupazione e alla relativa retribuzione percepita dal 16.11.2023, al fine della quantificazione dell'aliunde perceptum, salva il diritto al risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità, avvisando altresì la società che, essendo già trascorsi
12 giorni dalla richiesta formale di pagamento delle somme spettanti, avrebbe atteso ancora solo un giorno e quindi fino alla sera del 29.02.2024 (doc. 07).
Risulta che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato poi depositato alle ore 12.01 del 1° marzo 2024 (Doc. 08 convenuto opposto).
A seguito di successive comunicazioni tra le parti (docc.
9-11 convenuto), in data
8.03.2024 la società versava al lavoratore la somma lorda di € 40.053,98, pari alla somma netta di € 30.841,56, con cedolino busta paga febbraio 2024, che il lavoratore accettava come acconto sul maggior dovuto.
Nel frattempo, in data 07.03.2024, era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 210/2024 qui opposto, pubblicato il 14.3.2024, con il quale è stato ingiunto a di pagare entro Parte_1
40 giorni dalla notifica in favore del sig. la somma capitale lorda Controparte_1 complessiva di € 66.770,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.242,00 per compenso ed €
379,50 per esborsi oltre rimborso spese generali 15% ed oltre C.p.a. ed Iva come per legge.
In data 26.2.2024 il signor procedeva alla notifica del decreto ingiuntivo CP_1 precisando che il credito ancora dovuto risultava pari ad € 31.604,20, incluse le spese legali liquidate nel monitorio, oltre ad euro 9,49 di ulteriori interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 per ogni giorno di ritardo nel pagamento (doc. 12 convenuto).
In data 10.04.2024, e quindi dopo la notifica del decreto ingiuntivo, provvedeva Parte_1
a corrispondere al lavoratore la somma lorda di € 15.758,51 pari alla somma netta di €
12.134,06 con cedolino busta paga marzo 2024.
4.2. La somma lorda che residua ancora dovuta al signor è pari ad € 10.957,56, CP_1 quantificata in base alle statuizioni della sentenza, alle risultanze delle buste paga e tenuto pagina 4 di 10 conto delle somme nel frattempo corrisposte, tenuto conto della non contestazione dell'opponente.
4.3. Lamenta la società opponente che il decreto ingiuntivo è stato "richiesto durante la pendenza di trattative tese a determinare congiuntamente il dovuto".
Ciò è tuttavia contraddetto dalla corrispondenza versata in atti: il difensore del lavoratore opposto con una prima comunicazione pec del 16.2.2024 ha (correttamente) quantificato gli importi dovuti con la concessione del termine di 10 giorni per il pagamento e con una seconda comunicazione pec del 28.2.2024 ha avvisato che avrebbe atteso solo fino alla sera del 29.2.2024 per ricevere la contabile del bonifico di quanto dovuto.
In mancanza del pagamento, il lavoratore ha dunque agito in via monitoria senza alcuna mala fede, non essendo in corso alcuna trattativa per determinare il residuo dovuto.
4.4. Inoltre, diversamente da quanto inteso dall'opponente, nella retribuzione globale di fatto ex art. 18 L. 300/19870 spettante al signor rientra anche l indennità di CP_1 funzione (dell'importo di € 570,00 mensili).
La sentenza n. 100/2024 del Tribunale di Padova condanna la alla restituzione Parte_1 di tutta l'indennità di funzione che il datore di lavoro aveva illegittimamente dapprima revocato retroattivamente e poi trattenuto nella busta paga di fine rapporto, in quanto, si legge, "la società resistente ha indebitamente trattenuto la somma di € 13.690,00 nella busta paga di luglio 2023 sotto la voce “recupero indennità di funzione ”, pari all'importo mensile di € 570,00 lordi per le 13 mensilità di contratto, riconosciuta al lavoratore in data
01.09.2020, “a fronte dell'attribuzione del nuovo incarico di responsabile della produzione ” .
Soltanto strumentalmente tale indennità è stata revocata, dopo l'invio della lettera di licenziamento del 29.05.2023, con successiva lettera datata 06.06.2023 (doc. 04 opponente), a partire dalla primavera dell'anno 2021 perché asseritamente non più addetto a responsabile produzione;
successivamente con missiva del 25.07.2023 la società comunicava che la somma da restituire a tale titolo ammontava ad € 13.690,00, trattenuta nella busta paga di luglio 2023, sotto la voce “recupero indennità di funzione”.
La sentenza del Tribunale di Padova – passata in giudicato - ha accertato che l'indennità di funzione è stata illegittimamente posta in essere ai danni del lavoratore Controparte_1
pagina 5 di 10 perché non ha provato che il sig. avesse cessato di svolgere la funzione Parte_1 CP_1 di responsabile della produzione.
4.5. Pertanto, è indiscutibile che tale indennità sia dovuta fino al licenziamento del
29.05.2024, rientrando di conseguenza nell'ultima retribuzione globale di fatto su cui deve essere calcolata l'indennità risarcitoria dovuta in ragione della accertata illegittimità del licenziamento.
4.6. Il decreto ingiuntivo va revocato in ragione delle somme nel frattempo corrisposte.
Anche tenuto conto della mancata contestazione, da parte dell'opponente, dei conteggi indicati dal convenuto opposto sulla base della sentenza del Tribunale di Padova, va accertato che, alla data del 7.3.2024, il credito del signor nei confronti della CP_1 società opponente ammontava ad euro 66.770,05 e che, per effetto dei pagamenti successivi, il credito ammonta ad euro 10.957,56; per l'effetto la va condannata a Pt_1 pagare al signor la residua somma di euro 10.957,56, oltre ad interessi e Controparte_1 rivalutazione, ex art. 429 comma 3 c.p.c., esclusa l'applicazione dell'art. 1284 comma 4
c.c.
4.7. L'art. 1284 c.c., sotto la rubrica "Saggio degli interessi" recita: “Il saggio degli interessi legali è determinato, in misura pari al 5 per cento in ragione di anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale".
pagina 6 di 10 Gli ultimi attuali due commi dell'articolo (quarto e quinto) sono stati aggiunti dall'art. 17, comma 1, D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014, significativamente rubricato "Misure per il contrasto nei ritardi dei pagamenti".
L'art. 429 c.p.c., con la rubrica "Pronuncia della sentenza", al comma terzo recita: "Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".
Il meccanismo dell'art. 429 comma 3 possiede, secondo la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 13/1977, n. 207/1994, n. 459/2000) una triplice funzione di tutela del credito di lavoro: quella di conservazione del valore della prestazione dovuta al lavoratore, allo scopo di ripristinare il potere di acquisito in termini di beni reali;
in secondo luogo, di recupero dell'arricchimento illegittimamente conseguito dal datore di lavoro mediante l'inadempimento; in terzo luogo, di remora all'inadempimento stesso.
Tant'è che si è anche ritenuto che l'art. 429 comma 3 c.c. porta a configurare (o comunque ad equipara quanto agli effetti) il debito retributivo quale debito di valore, anche se espresso in termini pecuniari, in quanto la rivalutazione e gli interessi costituiscono componenti essenziali della prestazione retributiva, che spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'inadempimento.
Ma anche a voler considerare, seguendo l'opinione maggioritaria, i crediti di lavoro alla stregua di normali obbligazioni pecuniarie, ciò non comporta l'applicazione del saggio di interesse previsto dal 4° comma dell'art. 1284 c.c., come si dovrebbe sostenere sulla base di una interpretazione meramente letterale della previsione del rinvio agli interessi legali contenuta nell'art. 429 comma 3 c.p.c.
Va infatti considerato che il legislatore, con tale norma, ha dettato una disciplina per più aspetti derogatoria rispetto a quella dell'art. 1224 c.c. e la caratteristica tipica delle discipline derogatorie è, come noto, quella di resistere ad innovazioni legislative extratestuali, anche quando concernono norme generali in esse eventualmente richiamate.
La ratio che ha ispirato il legislatore nell'introduzione del comma 4 dell'art. 1284 c.c. risiedeva nell'esigenza di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di
pagina 7 di 10 finanziamento al ribasso (in regione dell'applicazione del tasso legale di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”; in tal modo, come è stato in evidenziato, si è voluto introdurre una vera e propria pena privata a carico del debitore, funzione di remora (ossia di pena privata) che è propria anche del comma 3° dell'art. 429
c.p.c.
Pertanto, l'art. 1284 comma 4 c.c. non si applica ai crediti di lavoro, per i quali vige una disciplina speciale di fonte legale dettata dall'art. 429 comma 3 c.p.c.
In base a tale norma speciale, interessi e rivalutazione sono liquidati non solo a prescindere dalla prova in concreto di qualunque danno, ma altresì dalla costituzione in mora del debitore, previsione significativa tenuto conto che la mora, per i crediti di lavoro, non consegue alla scadenza del termine per l'adempimento – come è per la maggior parte delle obbligazioni pecuniarie ex artt. 1182 comma 3 e 1219 comma 2 n. 3 c.c. - poiché il luogo dell'adempimento dell'obbligazione retributiva è il luogo dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Di recente, sulla base di analoghe considerazioni anche la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. ai crediti di lavoro (cfr. Cass. n. 11343 del
2025).
La Suprema Corte ha ricordato che “le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce "categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata", hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata;
il che (come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a
Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale. Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del "valore" della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di
"remora" (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell'art. 429 c.p.c.”
pagina 8 di 10 Pertanto, secondo la Cassazione “ se il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro. … Ritiene in definitiva il
Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art.
1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.
Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico”.
5. L'esito del giudizio giustifica la compensazione di ¼ delle spese della presente fase del giudizio, mentre le spese della fase monitoria e le residue spese della fase di opposizione – liquidate in dispositivo – seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) revoca il decreto ingiuntivo;
2) accerta che, alla data del 7.3.2024, il credito del signor nei confronti della CP_1 società opponente ammontava ad euro 66.770,05 e che, per effetto dei pagamenti successivi, il credito ammonta ad euro 10.957,56 e, per l'effetto,
3) condanna a pagare al signor la residua somma di euro Pt_1 Controparte_1
10.957,56 oltre ad interessi e rivalutazione, ex art. 429 comma 3 c.p.c., esclusa l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c.;
2) condanna a pagare al signor le spese del procedimento monitorio pari Parte_1 CP_1 ad € 2.242,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e cpa come per legge, ed €
379,50 per rimborso contributo, nonché i ¾ delle spese del presente procedimento, liquidate in detta misura in € 3.162,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, iva e cpa, compensato il residuo terzo.
pagina 9 di 10 Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 17 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1028/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristian PASOLINI del Pt_1 P.IVA_1
Foro di Mantova, come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Alessandro STIEVANIN e Mario BURRI come da procura agli atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente opponente:
Revochi e annulli il Decreto Ingiuntivo opposto o comunque lo privi di ogni giuridico effetto;
- Rigetti ogni eventuale ulteriore istanza di parte opposta;
- Condanni parte opposta alla rifusione di compensi e spese di causa, anche avendo riguardo al contegno tenuto prima della proposizione del ricorso per ingiunzione (al precetto notificato e pagato comprensivo di 482,57 euro di spese);
Per parte convenuta opposta: nel merito, in via principale:
pagina 1 di 10 1) accertare e confermare che alla data del 7.3.2024 il credito del lavoratore ammontava ad euro 66.770,05, e che per effetto dei pagamenti ricevuti dopo la pronuncia del decreto, ad oggi il credito ammonta ad euro 10.957,56, e conseguentemente condannare a Pt_1 pagare a la residua somma di euro 10.957,56 oltre interessi ex art. 1284 Controparte_1
c.c. comma 4 a scalare sulla somma inizialmente richiesta e rivalutazione monetaria 2) confermare la liquidazione delle spese del procedimento monitorio e per l'effetto in ogni caso condannare a pagare al lavoratore per spese legali del monitorio la somma Parte_1 di € 2.242,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ed oltre C.p.a. ed Iva come per legge, oltre ad € 379,50 per rimborso contributo unificato;
3) condannare a pagare le spese legali relative al presente procedimento di Parte_1 opposizione da liquidarsi ex D.M. 147/2022 secondo lo scaglione determinato dal valore residuo di causa pari ad € 10.957,56.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
L'opposizione non risulta fondata, sebbene il decreto ingiuntivo debba essere comunque revocato in ragione delle somme nel frattempo pagate dalla società opponente a favore del signor . CP_1
1.La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 210/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Padova a favore del signor per il pagamento delle somme Controparte_1 dovute sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Padova n. 100 del 2024, sostenendo che il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto in pendenza di trattative tese a determinare il residuo ancora dovuto, a fronte dei pagamenti già effettuati e che l'ingiungente non avesse consegnato i documenti richiesti e necessari per effettuare i conteggi dell'aliunde perceptum;
lamentava altresì l'eccessività delle somme ingiunte in quanto comprendenti anche importi non indicati in sentenza, in particolare l'indennità di funzione, per essere stata la funzione revocata nel giugno del 2023 e non più dovuta da luglio 2023 la relativa indennità, perciò non più rientrante nella retribuzione globale di fatto.
L'opponente dava atto che al momento della notifica del decreto ingiuntivo l'ingiungente aveva ridotto il credito ad € 27.716,07 lordi oltre alle spese, in ragione di quanto nel frattempo percepito e che essa aveva poi versato l'ulteriore somma di € 15.758,51,
pagina 2 di 10 residuando la somma di € 11.957,56 da cui andava sottratta la somma di € 570,00 mensili di indennità di funzione.
2. Si è costituito il signor chiedendo di accertare e confermare che alla Controparte_1 data del 7.3.2024 il credito del lavoratore ammontava ad euro 66.770,05, e che per effetto dei pagamenti ricevuti dopo la pronuncia del decreto, ad oggi il credito ammonta ad euro
10.957,56, e conseguentemente condannare a pagargli la residua somma di euro Pt_1
10.957,56 oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 a scalare sulla somma inizialmente richiesta e rivalutazione monetaria.
3. La causa è stata decisa sulla base dei documenti prodotti.
4. Con sentenza n. 100/2024 del 15.2.2024 il Tribunale di Padova ha ordinato a
[...] la reintegrazione di nel posto di lavoro e ha condannato Pt_1 Controparte_1 al pagamento in favore di di un'indennità commisurata Parte_1 Controparte_1 all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nella misura minima pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
condanna per il Parte_1 medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”; ha condannato al pagamento in favore di di € 13.690,00, Parte_1 Controparte_1 oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali ai sensi dell'art.
1284, comma 4 c.c. dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo” e “al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 8.576,00, oltre 15% Controparte_1 per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge” (doc. 1 convenuto opposto).
In data 16.02.2024 il signor chiedeva a la liquidazione dell'indennità CP_1 Parte_1 sostitutiva della reintegra e quantificava l'ammontare delle somme dovute (docc. 2-3) convenuto opposto).
4.1. La quantificazione operata dal signor risulta, sulla base delle evidenze delle CP_1 buste paga, corretta.
In particolare, le ultime busta paga del lavoratore indicano un importo lordo mensile di euro 2.294,87 per 13 mensilità a cui viene sempre aggiunta l'indennità di funzione di euro
570,00 (doc. 04 convenuto), indennità di funzione corrisposta in via continuativa per 13
pagina 3 di 10 mensilità a seguito della lettera del 01.09.2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro
(doc. 05 convenuta) e che risulta dovuta in base a quanto statuito dalla sentenza, passata in giudicato.
In data 28.02.2024 il signor comunicava alla società la busta paga relativa alla CP_1 nuova occupazione e alla relativa retribuzione percepita dal 16.11.2023, al fine della quantificazione dell'aliunde perceptum, salva il diritto al risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità, avvisando altresì la società che, essendo già trascorsi
12 giorni dalla richiesta formale di pagamento delle somme spettanti, avrebbe atteso ancora solo un giorno e quindi fino alla sera del 29.02.2024 (doc. 07).
Risulta che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato poi depositato alle ore 12.01 del 1° marzo 2024 (Doc. 08 convenuto opposto).
A seguito di successive comunicazioni tra le parti (docc.
9-11 convenuto), in data
8.03.2024 la società versava al lavoratore la somma lorda di € 40.053,98, pari alla somma netta di € 30.841,56, con cedolino busta paga febbraio 2024, che il lavoratore accettava come acconto sul maggior dovuto.
Nel frattempo, in data 07.03.2024, era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 210/2024 qui opposto, pubblicato il 14.3.2024, con il quale è stato ingiunto a di pagare entro Parte_1
40 giorni dalla notifica in favore del sig. la somma capitale lorda Controparte_1 complessiva di € 66.770,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da domanda, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.242,00 per compenso ed €
379,50 per esborsi oltre rimborso spese generali 15% ed oltre C.p.a. ed Iva come per legge.
In data 26.2.2024 il signor procedeva alla notifica del decreto ingiuntivo CP_1 precisando che il credito ancora dovuto risultava pari ad € 31.604,20, incluse le spese legali liquidate nel monitorio, oltre ad euro 9,49 di ulteriori interessi ex art. 1284 c.c. comma 4 per ogni giorno di ritardo nel pagamento (doc. 12 convenuto).
In data 10.04.2024, e quindi dopo la notifica del decreto ingiuntivo, provvedeva Parte_1
a corrispondere al lavoratore la somma lorda di € 15.758,51 pari alla somma netta di €
12.134,06 con cedolino busta paga marzo 2024.
4.2. La somma lorda che residua ancora dovuta al signor è pari ad € 10.957,56, CP_1 quantificata in base alle statuizioni della sentenza, alle risultanze delle buste paga e tenuto pagina 4 di 10 conto delle somme nel frattempo corrisposte, tenuto conto della non contestazione dell'opponente.
4.3. Lamenta la società opponente che il decreto ingiuntivo è stato "richiesto durante la pendenza di trattative tese a determinare congiuntamente il dovuto".
Ciò è tuttavia contraddetto dalla corrispondenza versata in atti: il difensore del lavoratore opposto con una prima comunicazione pec del 16.2.2024 ha (correttamente) quantificato gli importi dovuti con la concessione del termine di 10 giorni per il pagamento e con una seconda comunicazione pec del 28.2.2024 ha avvisato che avrebbe atteso solo fino alla sera del 29.2.2024 per ricevere la contabile del bonifico di quanto dovuto.
In mancanza del pagamento, il lavoratore ha dunque agito in via monitoria senza alcuna mala fede, non essendo in corso alcuna trattativa per determinare il residuo dovuto.
4.4. Inoltre, diversamente da quanto inteso dall'opponente, nella retribuzione globale di fatto ex art. 18 L. 300/19870 spettante al signor rientra anche l indennità di CP_1 funzione (dell'importo di € 570,00 mensili).
La sentenza n. 100/2024 del Tribunale di Padova condanna la alla restituzione Parte_1 di tutta l'indennità di funzione che il datore di lavoro aveva illegittimamente dapprima revocato retroattivamente e poi trattenuto nella busta paga di fine rapporto, in quanto, si legge, "la società resistente ha indebitamente trattenuto la somma di € 13.690,00 nella busta paga di luglio 2023 sotto la voce “recupero indennità di funzione ”, pari all'importo mensile di € 570,00 lordi per le 13 mensilità di contratto, riconosciuta al lavoratore in data
01.09.2020, “a fronte dell'attribuzione del nuovo incarico di responsabile della produzione ” .
Soltanto strumentalmente tale indennità è stata revocata, dopo l'invio della lettera di licenziamento del 29.05.2023, con successiva lettera datata 06.06.2023 (doc. 04 opponente), a partire dalla primavera dell'anno 2021 perché asseritamente non più addetto a responsabile produzione;
successivamente con missiva del 25.07.2023 la società comunicava che la somma da restituire a tale titolo ammontava ad € 13.690,00, trattenuta nella busta paga di luglio 2023, sotto la voce “recupero indennità di funzione”.
La sentenza del Tribunale di Padova – passata in giudicato - ha accertato che l'indennità di funzione è stata illegittimamente posta in essere ai danni del lavoratore Controparte_1
pagina 5 di 10 perché non ha provato che il sig. avesse cessato di svolgere la funzione Parte_1 CP_1 di responsabile della produzione.
4.5. Pertanto, è indiscutibile che tale indennità sia dovuta fino al licenziamento del
29.05.2024, rientrando di conseguenza nell'ultima retribuzione globale di fatto su cui deve essere calcolata l'indennità risarcitoria dovuta in ragione della accertata illegittimità del licenziamento.
4.6. Il decreto ingiuntivo va revocato in ragione delle somme nel frattempo corrisposte.
Anche tenuto conto della mancata contestazione, da parte dell'opponente, dei conteggi indicati dal convenuto opposto sulla base della sentenza del Tribunale di Padova, va accertato che, alla data del 7.3.2024, il credito del signor nei confronti della CP_1 società opponente ammontava ad euro 66.770,05 e che, per effetto dei pagamenti successivi, il credito ammonta ad euro 10.957,56; per l'effetto la va condannata a Pt_1 pagare al signor la residua somma di euro 10.957,56, oltre ad interessi e Controparte_1 rivalutazione, ex art. 429 comma 3 c.p.c., esclusa l'applicazione dell'art. 1284 comma 4
c.c.
4.7. L'art. 1284 c.c., sotto la rubrica "Saggio degli interessi" recita: “Il saggio degli interessi legali è determinato, in misura pari al 5 per cento in ragione di anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale".
pagina 6 di 10 Gli ultimi attuali due commi dell'articolo (quarto e quinto) sono stati aggiunti dall'art. 17, comma 1, D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014, significativamente rubricato "Misure per il contrasto nei ritardi dei pagamenti".
L'art. 429 c.p.c., con la rubrica "Pronuncia della sentenza", al comma terzo recita: "Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".
Il meccanismo dell'art. 429 comma 3 possiede, secondo la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 13/1977, n. 207/1994, n. 459/2000) una triplice funzione di tutela del credito di lavoro: quella di conservazione del valore della prestazione dovuta al lavoratore, allo scopo di ripristinare il potere di acquisito in termini di beni reali;
in secondo luogo, di recupero dell'arricchimento illegittimamente conseguito dal datore di lavoro mediante l'inadempimento; in terzo luogo, di remora all'inadempimento stesso.
Tant'è che si è anche ritenuto che l'art. 429 comma 3 c.c. porta a configurare (o comunque ad equipara quanto agli effetti) il debito retributivo quale debito di valore, anche se espresso in termini pecuniari, in quanto la rivalutazione e gli interessi costituiscono componenti essenziali della prestazione retributiva, che spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'inadempimento.
Ma anche a voler considerare, seguendo l'opinione maggioritaria, i crediti di lavoro alla stregua di normali obbligazioni pecuniarie, ciò non comporta l'applicazione del saggio di interesse previsto dal 4° comma dell'art. 1284 c.c., come si dovrebbe sostenere sulla base di una interpretazione meramente letterale della previsione del rinvio agli interessi legali contenuta nell'art. 429 comma 3 c.p.c.
Va infatti considerato che il legislatore, con tale norma, ha dettato una disciplina per più aspetti derogatoria rispetto a quella dell'art. 1224 c.c. e la caratteristica tipica delle discipline derogatorie è, come noto, quella di resistere ad innovazioni legislative extratestuali, anche quando concernono norme generali in esse eventualmente richiamate.
La ratio che ha ispirato il legislatore nell'introduzione del comma 4 dell'art. 1284 c.c. risiedeva nell'esigenza di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di
pagina 7 di 10 finanziamento al ribasso (in regione dell'applicazione del tasso legale di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”; in tal modo, come è stato in evidenziato, si è voluto introdurre una vera e propria pena privata a carico del debitore, funzione di remora (ossia di pena privata) che è propria anche del comma 3° dell'art. 429
c.p.c.
Pertanto, l'art. 1284 comma 4 c.c. non si applica ai crediti di lavoro, per i quali vige una disciplina speciale di fonte legale dettata dall'art. 429 comma 3 c.p.c.
In base a tale norma speciale, interessi e rivalutazione sono liquidati non solo a prescindere dalla prova in concreto di qualunque danno, ma altresì dalla costituzione in mora del debitore, previsione significativa tenuto conto che la mora, per i crediti di lavoro, non consegue alla scadenza del termine per l'adempimento – come è per la maggior parte delle obbligazioni pecuniarie ex artt. 1182 comma 3 e 1219 comma 2 n. 3 c.c. - poiché il luogo dell'adempimento dell'obbligazione retributiva è il luogo dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Di recente, sulla base di analoghe considerazioni anche la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. ai crediti di lavoro (cfr. Cass. n. 11343 del
2025).
La Suprema Corte ha ricordato che “le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce "categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata", hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata;
il che (come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a
Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale. Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del "valore" della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di
"remora" (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell'art. 429 c.p.c.”
pagina 8 di 10 Pertanto, secondo la Cassazione “ se il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro. … Ritiene in definitiva il
Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art.
1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.
Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico”.
5. L'esito del giudizio giustifica la compensazione di ¼ delle spese della presente fase del giudizio, mentre le spese della fase monitoria e le residue spese della fase di opposizione – liquidate in dispositivo – seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) revoca il decreto ingiuntivo;
2) accerta che, alla data del 7.3.2024, il credito del signor nei confronti della CP_1 società opponente ammontava ad euro 66.770,05 e che, per effetto dei pagamenti successivi, il credito ammonta ad euro 10.957,56 e, per l'effetto,
3) condanna a pagare al signor la residua somma di euro Pt_1 Controparte_1
10.957,56 oltre ad interessi e rivalutazione, ex art. 429 comma 3 c.p.c., esclusa l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c.;
2) condanna a pagare al signor le spese del procedimento monitorio pari Parte_1 CP_1 ad € 2.242,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e cpa come per legge, ed €
379,50 per rimborso contributo, nonché i ¾ delle spese del presente procedimento, liquidate in detta misura in € 3.162,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, iva e cpa, compensato il residuo terzo.
pagina 9 di 10 Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 17 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
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