Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 1996/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
MARTIELLI VITO ANTONIO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to SALVEMINI LUISA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 07.04.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando l'insussistenza degli illeciti contestati con l'ordinanza ingiunzione-opposta e l'infondatezza della pretesa sanzionatoria Con avanzata dall' per insussistenza dei fatti contestati e dei presupposti giuridici posti a fondamento delle sanzioni irrogate, dolendosi, altresì, della carenza di motivazione degli importi pretesi, vigendo il principio di gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dei fatti contestati ai sensi dell'art. 11 L. n.
689/1981, agiva in giudizio per l'annullamento dell'ordinanza-
Si costituiva l' resistente per Controparte_1 eccepire l'inammissibilità per tardività della promossa opposizione e nel merito per affermare la sussistenza degli illeciti contestati e la fondatezza delle sanzioni irrogate alla luce dell'attività ispettiva compiuta e delle dichiarazioni assunte nel corso dell'accertamento, oltre alla correttezza degli importi delle sanzioni irrogate per come desumibile facilmente dalla lettura dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare deve essere disattesa, per infondatezza, l'eccezione sollevata dalla parte resistente di inammissibilità per tardività della promossa opposizione per presunta violazione del termine dei trenta giorni fissato dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, se si considera che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata alla parte opponente in data 19.01.2021, come documentato dalla stessa parte resistente, ed il deposito telematico della promossa opposizione risale al 18.02.2021, dunque nel termine di legge.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è palesemente infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ribadire che il presente giudizio, per sua natura,
è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa
Pag. 2 di 17 sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione.
Pertanto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente
Pag. 3 di 17 estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”1.
Chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la distribuzione dei carichi probatori tra le stesse occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta, è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n. 150/2011 che si riporta: <il giudice accoglie l quando non vi sono prove sufficienti della responsabilit dell>>.
Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata, spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Questi i principi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Pag. 4 di 17 L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito,
Pag. 5 di 17 spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla
Pag. 6 di 17 scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”2.
Per quel che riguarda, invece, l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento occorre dare continuità ai principi costantemente enunciati dalla Suprema Corte sulla loro diversa valenza a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)… La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
Pag. 7 di 17 a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”3.
Pertanto, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione
Pag. 8 di 17 dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale4.
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili
Pag. 9 di 17 dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”5.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra enunciati, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito al processo occorre affermare la sussistenza degli illeciti contestati, inferendosi dalle puntuali e concordanti dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo la sussistenza della responsabilità della loro commissione.
Ed infatti, gli illeciti contestati con l'ordinanza-ingiunzione opposta rinvengono il loro fondamento nelle dichiarazioni rese dalla lavoratrice e da terzi. Parte_2
In particolare, a seguito di richiesta d'intervento presentata per differenze retributive e contributive dalla dipendente Parte_2
all' di nel 2018, è partita un'attività d'indagine
[...] CP_2 CP_1 con assunzione delle seguenti dichiarazioni.
nella richiesta d'intervento ha così dichiarato: "… Parte_2
1) di aver prestato la propria attività lavorativa come commessa sempre presso il punto vendita sito in Modugno (BA) al C.so Pt_3
Pag. 10 di 17 Vittorio Emanuele n. 41, senza alcuna regolarizzazione contributiva, assistenziale e previdenziale dal novembre 2016;
2) che in data 7.9.2017 il rapporto di lavoro veniva formalizzato con assunzione alle dipendenze della West Company
s.r.l. con sede legale in Cellamare (BA) alla Via Guglielmo Marconi n.
24, con contratto a tempo determinato full-time con scadenza al
31.12.2017 e sede di lavoro a Capurso al viale Aldo Moro;
3) la scrivente veniva inquadrata, come commessa, V liv. CCNL
Commercio; durante tutto il periodo di lavoro la scrivente effettuava il seguente orario dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 21,00, dal lunedì al sabato sempre presso il punto vendita Pt_3 di Modugno sebbene formalmente assunta presso il punto vendita di
Capurso;
4) di essere stata addetta alla vendita, di occuparsi della ricezione e controllo materiale in arrivo, dell'inventario e della cassa (apertura e chiusura), di essere altresì l'unica addetta al punto vendita e di essersi occupata in completa autonomia della gestione di questo, ed in particolare della pulizia, dell'inventario e della sistemazione delle vetrine, solo occasionalmente coadiuvata dal sig. Controparte_3 prendendo le direttive direttamente dai coniugi e Persona_1
. Persona_2
5) in data 31 ottobre 2017 la scrivente riceveva lettera a mani di trasferimento ad altra unità produttiva dal 02/11/2017, ovvero presso l'unità locale di Modugno al C.so Vittorio Emanuele n. 41 sede del negozio in cui la stessa ha sempre lavorato, punto vendita di Pt_3 proprietà della Kumbha s.r.l.s. dal 1.12.2017, società corrente in CP_1 alla via O. Flacco n. 4/N.
6) in data 10/11/2017 la scrivente fruiva di interdizione anticipata per gravidanza a rischio;
Pag. 11 di 17 7) di aver percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro “a nero” la retribuzione mensile di € 700,00;
8) di aver percepito € 700,00 anche per i mesi di settembre e ottobre
2017 a fronte di quanto dichiarato in busta paga;
9) di non aver percepito, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il TFR, la 13^ e 14^ mensilità, il pagamento dello straordinario effettuato con regolare sistematicità, nonché quello prestato per particolari esigenze aziendali, durante il periodo di lavoro prestato “a nero”, di non aver fruito delle ferie previste, delle festività, dei permessi, oltre al trattamento previdenziale ed assicurativo, per il recupero delle indicate spettanze, l'istante intende agire innanzi al Giudice del Lavoro;
10) di non aver ricevuto le buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre nonché la certificazione unica;
11) di aver lavorato senza usufruire del giorno di riposo settimanale durante il periodo pre-natalizio, di aver regolarmente lavorato durante tutte le feste patronali (San Rocco a settembre, Sant'Antonio
a giugno, 2 giugno, 25 aprile e durante la fiera del Crocifisso la 2° e
3° domenica di novembre).”.
A confortare ampiamente la ricostruzione offerta dalla dipendente sono le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Parte_2
A ben vedere, infatti, il 27 novembre 2018 venne sentita Tes_1 la quale ha dichiarato quanto segue:
“Conosco la signora in quanto i nostri figli hanno Parte_2 frequentato per quasi due anni scolastici la stessa classe. Inoltre, io sono titolare di un'attività di commercio nello stesso paese della nostra residenza e del negozio dove lei lavorava.
Infatti, lavorava presso il negozio di abbigliamento Parte_2 denominato sito sul corso Vittorio Emanuele a Modugno. Sono Pt_3
Pag. 12 di 17 a conoscenza di questo dato perché me lo disse lei durante la nostra frequentazione per via dei bimbi. Infatti, proprio grazie a lei ho conosciuto quel negozio e ho iniziato ad essere cliente perché c'era lei.
Sono certa che iniziò a lavorare in quel punto vendita prima di
Natale 2016 in quanto alla recita di Natale dei bimbi quell'anno, lei è improvvisamente andata via alle 16:30 poco dopo l'inizio per andare al lavoro, come confermatomi anche dal marito.
Quel giorno era il 22 dicembre 2016 e sono certa perché la recita era l'ultimo giovedì prima della chiusura dell'asilo per
Natale, ovvero il 23 (ultimo giorno).
Ricordo perfettamente che lei mi riferì di essere in attesa della chiamata al lavoro per quel negozio dal novembre 2016, avendo fatto il colloquio, e il 13 novembre 2016, compleanno di mia cognata, sono andata al negozio da lei per acquistare un regalo e lei quindi già vi lavorava.
Sono a conoscenza anche del fatto che ha interrotto il lavoro credo prima di Natale 2017 in quanto in attesa e perché quando sono andata a dicembre 2017 per dei cambi lei non c'era più.
In merito agli orari di lavoro posso riferire che sicuramente lei lavorava sia la mattina che il pomeriggio.
Apriva il negozio verso le 08:45 fino alle 13:00 circa. So gli orari in quanto la mattina all'asilo ci salutavamo e ci davamo appuntamento presso il suo negozio, per me di passaggio per sbrigare questioni amministrative del mio negozio e poi per andare ad aprire appunto il mio.
Le portavo spesso il caffè al negozio verso le 08:45. Alle 13:15 poi ci ritrovavamo all'asilo.
Pag. 13 di 17 In mattinata passavo dinanzi al negozio per altre mie faccende e lei era sempre lì spesso sola.
Il pomeriggio apriva verso le 16:45/17:00, considerando che passava lei da me prima muovendosi da casa della madre che è ubicata vicino il mio negozio per lasciare il bimbo.
E so che andava al lavoro perché spesso passavo da lei al negozio di pomeriggio per acquisti specie il giovedì pomeriggio in cui lei era aperta e io chiusa.
Inoltre, in virtù della conoscenza se vedevo qualcosa sulla pagina facebook lei me la portava in negozio, la sera dopo la chiusura o alla pausa pranzo in asilo e mi dava la possibilità di provare i capi e poi alla riapertura dopo la pausa o la mattina seguente li rendevo o passavo dal negozio per pagare”.
Venne raccolta, inoltre, il 28 novembre 2018, la seguente dichiarazione di : Testimone_2
“Conosco molto bene la signora nonché il negozio Parte_2
di Modugno, di cui mi chiede e le spiego perché. Pt_3
Ho conosciuto nell'ottobre 2016, credo verso la fine del Parte_2 mese, presso la F.C. di Soccer di Modugno, ovvero la scuola calcio frequentata dai nostri figli.
Inoltre sono un avvocato ed il mio studio è esattamente di fronte all'ingresso ed alle vetrine del negozio . Pt_3
Questo negozio ha aperto proprio a fine ottobre/primi di novembre 2016 e tanto lo so non solo perché lo vedo dalla mia finestra di studio ma anche perché prima della sua apertura ero cliente di un negozio sito sotto il mio ufficio, che chiuse a settembre 2016 ed io diventai cliente di perché Pt_3 conobbi che ci lavorava. Parte_2
Pag. 14 di 17 Colloco nello stesso frangente temporale l'apertura del negozio, il rapporto di lavoro di nello stesso e la mia conoscenza con Parte_2 lei anche perché io mi chiamo e ricordo perfettamente di aver Tes_2 effettuato il mio primo acquisto in in occasione del mio Pt_3 onomastico che cade il 3 novembre e c'era lei a servirmi.
Ho sempre visto da quel momento in poi, quindi da novembre
2016, la signora lavorare all'interno del Parte_2 negozio sia la mattina dalle 09:00 circa alle 13:00 (ora di chiusura) ed il pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30/21:00 (ora di chiusura), dal lunedì al sabato ad eccezione di un pomeriggio, se non ricordo male il mercoledì, in cui lei aveva riposo ed il negozio restava comunque aperto e vi lavorava un tale CP_3
Sicuramente ha lavorato anche la seconda e la terza domenica di novembre 2016, in occasione della annuale festa del Crocifisso a
Modugno e lo so perché mi sono intrattenuta al negozio con lei mentre facevo il giro della fiera.
Solo per quell'anno e non per la fiera del 2017 in quanto ricordo che smise di lavorare per una gravidanza a rischio e successe poco prima della seconda domenica di novembre 2017.
Altri giorni festivi in cui l'ho vista lavorare con certezza sono i giorni delle feste patronali ovvero San Rocco dal 22 al 27/28 Per_3 settembre e quindi la domenica ricompresa, il 13 giugno,
, protettore della città ed inoltre il 2 giugno ed il 25 Persona_4
Aprile
Ho sempre visto da sola, effettuava apertura, chiusura, Parte_2 cassa, vendita, approvvigionamento e pulizie.
Raramente c'era a darle una mano. CP_3
Mai visto il titolare, tant'è che inizialmente credevo che il negozio fosse di , visto che era sempre sola. Parte_2
Pag. 15 di 17 Anzi ricordo che seppi che era dipendente in quanto all'inizio la invitavo con i miei colleghi di studio al bar adiacente per prendere un caffè e lei rispondeva di non potersi allontanare onde evitare problemi con il titolare”.
Ebbene, dalle concordanti dichiarazioni sopra riportate emerge che la lavoratrice ha lavorato ininterrottamente come Parte_2 lavoratrice subordinata dal novembre 2016 al settembre del 2017 alle dipendenze della parte opponente senza alcuna formalizzazione del rapporto lavorativo.
Tutto quanto appena sopra riportato conforta la fondatezza della pretesa sanzionatoria alla luce di tutte le prove raccolte che, per precisione, univocità e concordanza, conducono all'accertamento delle omissioni contestate e sanzionate alla parte opponente per aver impiegato la dipendente senza alcuna formale Parte_2 assunzione dal novembre del 2016 al settembre del 2017 e senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo.
Altrettanto destituita di fondamento è l'eccepita carenza di motivazione degli importi pretesi, se si considera che nell'ordinanza ingiunzione sono chiaramente indicati i parametri di calcolo per la determinazione delle diverse sanzioni.
Ne consegue il rigetto della promossa opposizione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, la parte resistente nella fase cautelare e la parte opponente in questa di merito, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
Pag. 16 di 17 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,07/04/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 1056/2022. 2 Così Cass. n. 1921/2019. 3 Così Cass. 30771/2021. 4 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 5 Così Cass. n. 24208/2020.