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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 628/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 7.11.2023 da
(quale erede di Parte_1
, e Persona_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e (quali eredi di
[...] Parte_8 Persona_2
elettivamente domiciliati presso l'avv. Ilaria Dolfin Mazzarino, rappresentati e difesi dall'avv. Matelda Lo Fiego che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti-
contro
Corte d'Appello di Venezia
Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giorgio Segnana
[...]
che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 385/23 del Tribunale di Venezia
In punto: riliquidazione pensione
Causa trattata all'udienza del 2.10.2025 Conclusioni per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in totale riforma della sentenza n. 385/2023 del 29/05/23 – 21/7/23 del Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: I Nel merito: accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati e per la Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3 determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità; condannare la , a riliquidare il Controparte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto agli avvocati:
RE a partire dal 1/5/2005; Parte_1
a partire dal 1/9/2000; Persona_2
−Giovanni a partire dal 01/03/2017; Pt_2
−Giorgio a partire dal 1/9/2011; Pt_3 nella misura mensile di:
RE €. 6.538,29. fino alla data del 31/12/2022; Parte_1
−Zeno €. 5.757,69 fino alla data del 31/12/2022; Per_2
−Giovanni €. 5.510,09 fino alla data del 31/12/2022; Pt_2
−Giorgio €.5.880,31 fino alla data del 31/12/2022; Pt_3
e a pagare la differenza per ratei di pensione con prescrizione decennale maturati e non pagati per gli avvocati:
RE a partire dal 1/1/2012 al 31/12/2022 nella misura di €.154.935,02; Parte_1
−Zeno a partire dal 1/1/2012 al 31/12/2022 nella misura di €.137.014,17; Parte_9
−Giovanni a partire dal 01/03/2017 al 31/12/2022 nella misura di €.67.528,50; Pt_2
−Giorgio a partire dal 1/1/2012 al 31/12/2022 nella misura di €.138.383,84; Pt_3
o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi. II.In via istruttoria: nell'ipotesi nella quale codesta Ecc.ma Corte non ritenga espressamente accettati, da parte del ricorrente – appellante i conteggi, versati in atti, dalla , e quelli Pt_2 CP_1 versati in atti, dai ricorrenti – appellanti e da parte della Parte_1 Per_2 Pt_3
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Cassa, disporsi C.T.U. per la determinazione della pensione, su base annua e mensile, per gli avvocati:
RE a partire dal 1//5//2005; Parte_1
a partire dal 1//9//2000; Persona_2
−Giovanni a partire dal 01//03//2017; Pt_2
−Giorgio a partire dal 1//9//2011; Pt_3 nonché per la quantificazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi formulando, ove non ritenuto diversamente, il seguente quesito:
“Determini il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed il loro eventuali
“consulenti, disposti se del caso ulteriori accertamenti:
“a) l'ammontare del trattamento pensionistico per ogni singolo ricorrente sulla base dei
“redditi pensionabili rivalutati a partire dal 1980, sulla base della rivalutazione del
“21,1% relativamente al periodo 1979/1980, nonché degli ulteriori indici di
“rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della “pensione;
“b) l'ammontare della differenza fra quanto percepito ed i ratei di pensione maturati
“secondo tali indici di rivalutazione, e l'ammontare degli interessi di legge su tali
“importi differenziali dal dovuto alla redazione della CTU”. III.Sulle domande riconvenzionali di controparte: respingere, perché inammissibili e infondate, le domande riconvenzionali della
[...]
e tutte le altre difese e istanze formulate nella memoria difensiva di costituzione, CP_1 ove riportate in questo grado, ritenendo, infondati e, comunque inammissibili, ex art.36 c.p.c., i conteggi versati in atti, con il doc. 147. IV In ogni caso: condannare la resistente al pagamento delle spese di causa, secondo i parametri ministeriali, aumentati, tenendo conto del valore della causa, della natura e della complessità della controversia, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate dei due gradi del giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “In via di appello incidentale
- Riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 385/2023 pubblicata il 21.07.2023 nella parte in cui non ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto degli Avv.ti
, e di chiedere e di ottenere la Persona_1 Persona_2 Parte_3 riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia per i motivi di cui in atti e in narrativa e per l'effetto rigettare la loro domanda. In via principale nel merito
- Rigettare il ricorso in appello e tutte le domande ivi formulate dagli Avv.ti Per_1
, , e perché infondate in fatto ed in
[...] Persona_2 Parte_2 Parte_3 diritto per i motivi di cui in atti e in narrativa. In via gradata e riconvenzionale Nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte:
- Per le ragioni di cui in narrativa ed alla luce della documentazione allegata ad illustrazione specifica delle singole posizioni, accertare il debito contributivo (anche eventualmente prescritto degli appellanti relativo agli anni per i quali non risulta pagata l'integrale contribuzione e dichiarare inefficaci, ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione a e del calcolo della misura della pensione di cui sono titolari CP_1 gli appellanti gli anni per i quali non risulta pagata l'integrale contribuzione risultata prescritta, e per l'effetto accertare la carenza dei requisiti per l'accesso al trattamento
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia pensionistico in assenza del numero minimo di anni per il conseguimento del trattamento pensionistico e disporre per gli appellanti la revoca del trattamento pensionistico e condannare in ogni caso tutti gli appellanti al pagamento dell'indebito a favore di
[...]
nella misura che verrà accertata in corso di Controparte_1 causa con espletanda CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso condannare i ricorrenti e al pagamento a favore di Pt_2 Pt_3 [...] delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme aggiuntive CP_1 per gli anni dal 2011 in poi nella misura rispettivamente di Euro 9.987,00 ed Euro 10.811,00 (o nelle diverse somme accertate da CTU) oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa. In via ulteriormente gradata riconvenzionale Sempre nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte e non dovesse essere accolta la domanda riconvenzionale subordinata di cui al punto precedente
- Per le ragioni di cui in narrativa ed alla luce della documentazione allegata ad illustrazione specifica delle singole posizioni, accertarsi, per tutto quanto esposto, che per gli anni fino al 2000 la liquidazione del trattamento pensionistico vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione e dichiararsi l'inefficacia ai fini pensionistici degli anni dal 2001 in poi (e per i quali sia stata accertata la presenza di contributi dovuti e prescritti) con conseguente eventuale revoca del trattamento pensionistico e/o in ogni caso ricalcolo dell'emolumento pensionistico e condanna alla restituzione, come risulterà da espletanda CTU, in favore di
[...]
dell'indebito percepito in forza del relativo ricalcolo oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso condannare i ricorrenti i ricorrenti e al pagamento a favore Pt_2 Pt_3 di delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme CP_1 aggiuntive per gli anni dal 2011 in poi nella misura rispettivamente di Euro 9.987,00 ed Euro 10.811,00 (o nelle diverse somme accertate da CTU) oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa.
- In via ulteriormente subordinata riconvenzionale Sempre nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte e non dovesse essere accolta alcuna delle domande riconvenzionali subordinate di cui ai due punti precedenti;
- Per le ragioni di cui in narrativa ed alla luce della documentazione allegata ad illustrazione specifica delle singole posizioni, accertarsi, per tutto quanto esposto, che per gli anni fino al 2005 la liquidazione del trattamento pensionistico vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione e dichiararsi l'inefficacia ai fini pensionistici dei degli anni dal 2006 in poi (e per i quali sia stata accertata la presenza di contributi dovuti e prescritti) con conseguente eventuale revoca del trattamento pensionistico e/o ricalcolo dell'emolumento pensionistico e condanna alla restituzione, come risulterà da espletanda CTU, in favore di CP_1 dell'indebito percepito in forza del relativo ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso condannare i ricorrenti i ricorrenti e al pagamento a favore Pt_2 Pt_3 di delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia aggiuntive per gli anni dal 2011 in poi nella misura rispettivamente di Euro 9.987,00 ed Euro 10.811,00 (o nelle diverse somme accertate da CTU) oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa. In via ulteriormente subordinata riconvenzionale Sempre nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte e non dovesse essere accolta alcuna delle domande riconvenzionali subordinate di cui ai punti precedenti:
- Per le ragioni di cui in narrativa ed alla luce della documentazione allegata ad illustrazione specifica delle singole posizioni, per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenesse che gli anni non coperti da integrale contribuzione devono essere considerati invalidi ai fini pensionistici e/o non ritenesse operante il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della del 16.12.2005, accertarsi che per gli CP_1 anni per i quali risulti un debito contributivo prescritto la liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei ricorrenti vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione e quindi accertare la correttezza delle somme erogate da e, per gli Avv.ti e tenuto conto degli anni nei CP_1 Pt_2 Pt_3 quali la contribuzione omessa non è prescritta, accertare che la liquidazione del trattamento pensionistico va effettuata nella misura di cui agli allegati n. 30 e 31 al presente atto (o nella diversa misura accertata da CTU), a condizione del pagamento della contribuzione omessa.
- In ogni caso condannare i ricorrenti i ricorrenti e al pagamento a favore Pt_2 Pt_3 di delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme CP_1 aggiuntive per gli anni dal 2011 in poi nella misura rispettivamente di Euro 9.987,00 ed Euro 10.811,00 (o nelle diverse somme accertate da CTU) oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa. Compensarsi quanto risulti dall'accertamento e dalle domande di condanna con le somme di cui la dovesse risultare debitrice in virtù dell'eventuale CP_1 accoglimento delle domande dei ricorrenti e confermare che l'eventuale condanna di al pagamento di arretrati dovrà essere limitata a quelli dell'ultimo CP_1 decennio a ritroso dalla domanda di ricalcolo degli appellanti stante l'intervenuta prescrizione decennale per gli anni anteriori, per tutti i motivi di cui in atti e in narrativa, eccezione cui hanno già aderito gli appellanti. In via istruttoria Disporsi CTU contabile volta a determinare, in caso di accoglimento delle domande degli appellanti in relazione alla rideterminazione della rivalutazione dei redditi con le modalità e la decorrenza da questo indicati nel ricorso, l'emolumento pensionistico nonché le somme dovute dai ricorrenti a titolo di contributi non versati e somme omesse anche prescritte nonché l'indebito pensionistico derivante dalla dichiarata inefficacia ai fini pensionistici degli anni per i quali non risulti pagata l'integrale contribuzione e la stessa sia prescritta e ciò nelle differenti seguenti ipotesi:
Inefficacia ai fini pensionistici di tutti gli anni non coperti da integrale contribuzione prescritta;
Inefficacia ai fini pensionistici degli anni, non coperti da integrale contribuzione prescritta, dal 2001 al 2011;
Inefficacia ai fini pensionistici degli anni, non coperti da integrale contribuzione prescritta, dal 2006 al 2011;
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Infine, confermare, nel caso in cui la Corte ritenga di dover considerare validi gli anni nei limiti della contribuzione effettivamente versata, la correttezza dei conteggi con cui è stata calcolata ed erogata la pensione di vecchiaia e ricalcolare la pensioni esclusivamente per gli anni per i quali la contribuzione non risulti prescritta, previo pagamento della stessa. In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 7.11.2023 gli avvocati e Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia ha respinto la loro domanda volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento sul presupposto che la nel determinare l'ammontare della CP_1
pensione loro spettante, avrebbe applicato erroneamente quanto prescritto dalla L. n. 576/80 circa l'adeguamento al costo della vita determinato dall'ISTAT dei redditi pensionabili entro il tetto massimo.
I ricorrenti premettevano che le richieste di riliquidazione inoltrate alla nel gennaio 2022 non avevano avuto esito positivo ed CP_1
avevano quindi agito in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione e la condanna della convenuta all'erogazione dei ratei CP_1
differenziali spettanti, per gli importi specificamente indicati nell'atto introduttivo in relazione alla loro singola posizione.
Costituendosi in giudizio in primo grado, la eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione decennale dei diritti azionati e, nel merito, negava la fondatezza delle pretese dei ricorrenti, sostenendo di avere fatto applicazione di quanto previsto nel DM 30.9.1982, adottato in conformità alle previsioni dell'art. 16 della L. n. 576/80, applicando - sia per le pensioni, sia per il limite di reddito stabilito-
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
la rivalutazione a far data dall'1.1.1983 con riferimento, quanto alla prima applicazione, al tasso medio ISTAT relativo alla svalutazione
1981 rispetto al 1980. Formulava, inoltre, delle domande riconvenzionali subordinate all'accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, sostenendo che, laddove la avesse errato CP_1
nel determinare i redditi pensionabili, ne sarebbero conseguite omissioni contributive a carico dei ricorrenti, tali da precludere il diritto alla pensione per gli anni oggetto di scopertura o comunque da fondare il diritto al versamento a favore della dei contributi CP_1
omessi e non prescritti.
Il Giudice di prime cure, premettendo che la aveva operato la CP_1
rivalutazione dei redditi pensionabili fin dal 1980 con il coefficiente indicato dagli stessi ricorrenti, ha rilevato che era in contestazione la tempistica e la modalità di rivalutazione del c.d. tetto massimo del reddito imponibile cui si applica la contribuzione soggettiva ex art. 10, co. 1, l. n. 576/1980, che costituisce il limite entro il quale può essere valorizzato il reddito annuale ai fini della determinazione della pensione ex art. 2, co. 2 della medesima legge. Il Tribunale ha ritenuto corretta la rivalutazione di tale limite reddituale a far data dal gennaio
1983, come operata dalla in coerenza con le previsioni del DM CP_1
30.09.1982, emanato in base alle previsioni dell'art. 16, co. 3 della legge n. 576/1980. Ha, altresì, rilevato che l'indice di rivalutazione utilizzato era corretto anche alla luce di quanto disposto dall'art. 27, co. 3, l. n. 576/80 che richiamerebbe l'indice medio riferito al 1980 rispetto al successivo anno 1981.
Hanno proposto appello gli originari ricorrenti (per quanto riguarda l'avv. si sono poi costituiti in giudizio gli eredi) sulla Persona_2
base di cinque motivi:
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980 ribadendo che la avrebbe errato nel non applicare nell'anno 1980 il CP_1
coefficiente di rivalutazione del reddito pensionabile per la quantificazione del tetto nella misura del 21,1% e che non vi sarebbe alcun rapporto tra la rivalutazione dei redditi e il pagamento dei contributi in quanto le delibere della di CP_1
cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 576/80 hanno oggetti e finalità distinti: con la rivalutazione dei redditi di cui all'art. 15 si costruisce il tetto e il successivo montante per la liquidazione della pensione;
con la rivalutazione delle pensioni e dei diversi istituti dalla stessa correlati, si incrementa, invece, l'entità del beneficio previdenziale liquidato. Di qui l'ulteriore rilievo secondo cui sarebbe erroneo l'assunto secondo cui l'errata applicazione della rivalutazione dei redditi provocherebbe contestualmente anche il pagamento di minori contributi. Nel contempo, viene valorizzato il disposto dell'art. 27 della citata legge che, nella prospettazione offerta, disporrebbe che tutte le rivalutazioni del rapporto previdenziale, anche dei redditi pensionabili, debba avvenire con riferimento alla data di entrata in vigore della legge (1980). La pertanto, applicando il CP_1
DM 30.09.1982, avrebbe omesso di operare la rivalutazione dei redditi pensionabili per gli anni dal 1980 al 1982.
b) Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n.
576/80. Si afferma che il comma 2 non troverebbe applicazione nella presente fattispecie perché relativo alla rivalutazione delle pensioni, mentre il comma 3 sarebbe stato abolito in sede di
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delegificazione con il regolamento unico della previdenza forense;
c) Con il terzo motivo – in realtà non rivolto direttamente nei confronti della sentenza gravata – si ribadiscono le contestazioni già svolte in primo grado rispetto alle domande riconvenzionali formulate dalla sostenendone CP_1
l'infondatezza.
d) Con il quarto motivo si contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla a fronte della richiesta di CP_1
riliquidazione della pensione ad oltre dieci anni dalla data di prima liquidazione.
e) Con il quinto motivo ribadisce la non specifica contestazione da parte della dei conteggi depositati in primo grado, CP_1
rilevando, ad ogni modo, che i conteggi depositati in merito alle posizioni degli appellanti e erano stati Pt_3 Parte_1 Per_2
accettati dalla e che i conteggi della in merito CP_1 CP_1
all'appellante erano stati accettati dalla difesa attorea. Pt_2
Si è costituita in giudizio la sostenendo la correttezza CP_1
della decisione di primo grado e ribadendo sia l'eccezione di prescrizione decennale (anche in via di appello incidentale), sia le domande riconvenzionali subordinate all'eventuale accoglimento della richiesta rivalutazione dei redditi propugnata dagli appellanti.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio e la celebrazione della prima udienza in data 8.05.2025 (all'esito della quale è stato assegnato un termine per predisporre dei conteggi alternativi e per note illustrative),
è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025, nel corso della quale il difensore degli appellanti ha preso posizione in relazione alla sola posizione dell'avv. mentre ha dichiarato di non Pt_2
comparire in relazione alle restanti posizioni. Analogamente, il
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difensore di ha dichiarato di non comparire in relazione CP_1
alle posizioni diverse da quella dell'avv. rispetto alla quale si Pt_2
è riportato alle difese svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0 – In via preliminare si rileva che il contegno dei difensori delle parti, presenti in udienza, rispetto alle posizioni degli appellanti Pt_3
e va inteso semplicemente come volontà di non Parte_1 Per_2
discutere oralmente la causa rispetto a tali posizioni ed è ontologicamente incompatibile con una effettiva mancata comparizione rilevante ai fini dell'art. 309 c.p.c. atteso che i difensori erano presenti in udienza e, nell'ambito dell'unico processo che vede coinvolti quattro appellanti (e loro eredi per coloro che sono medio tempore deceduti), hanno preso posizione e partecipato alla discussione con riferimento ad uno di essi. Non ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c. che richiede l'effettiva non comparizione in udienza.
1 – I primi due motivi d'appello principale, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono solo parzialmente fondati.
1.1 – Le questioni oggetto di tali motivi d'appello sono già state scrutinate a più riprese da ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, cui il Collegio intende aderire non essendo rappresentati nella difesa di motivi in grado di CP_1
giustificare uno scostamento dai principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte nella sua funzione nomofilattica. Si richiamano, dunque, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. le puntuali motivazioni contenute in Cass. sez. lav., n. 24444/2025 e ulteriori conformi: “4.1. In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'art. 2 della legge n. 576 del 1980 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 16, co. 1), questa Corte
(Cass. 9698/10, Cass. 16585/23, Cass. 27609/24) ha affermato che la rivalutazione dei redditi, opera in conformità al disposto dell'art. 27, co. 4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979.
4.2. Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la , l'art. 27, co. 4 è norma non CP_1
di diritto transitorio, ma che detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, bensì anche a quelle liquidate dopo. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art. 26, co. 1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.
4.3. Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l'indice ISTAT del 1981 relativo al
1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 16, co. 1, non già la rivalutazione dei redditi (art. 15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla legge n. 576 del 1980 sono solo quelle che maturano dal 1
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980
(ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente;
in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della
, emessa lo stesso anno del pensionamento, che CP_1
necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente.
4.4. Nel caso di specie, invece, non si tratta di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della (commi CP_1
1 e 3 dell'art. 16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.
4.5. Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 della legge n. 576 del 1980 si rinviene nel secondo comma dell'art. 27, in base al quale la prima tabella di cui all'art. 15, co.
2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della entro il 31 maggio di ogni anno sulla CP_1
base dei dati ISTAT - è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81,
e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio
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ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81.
4.6. Non osta a quanto fin qui detto il D.M. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della ex art. 16, co. CP_1
1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della , invero, ha valore CP_1
meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall'art. 27, co. 4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione.
Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn. 9698/10, e
16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art. 27, co. 4
L. n. 576.
4.7. In conclusione la sentenza sul punto deve essere confermata atteso che la Corte d'Appello si è attenuta al seguente principio di diritto: "In tema di previdenza forense, l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1 gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n. 576/80 ai sensi dell'art. 27, co. 4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980"”.
Risulta, conseguentemente, fondata la doglianza degli originari ricorrenti laddove hanno lamentato l'erronea rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini della pensione di vecchiaia o, più correttamente, il tetto reddituale sino al raggiungimento del quale si paga il contributo soggettivo e la cui
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
misura rileva ai fini dell'individuazione del reddito che va considerato nel calcolo della media di riferimento funzionale alla determinazione della pensione. Infatti, i redditi dichiarati rilevano sino al raggiungimento del tetto e, dunque, l'importo del tetto in questione influisce sull'individuazione del reddito pensionabile in presenza di redditi superiori a detto massimale (come nel caso di specie). Essendo stato rivalutato in misura inferiore al dovuto, in difformità da quanto indicato nella citata pronuncia di legittimità, anche il calcolo della pensione ne ha risentito in diminuzione.
2 – Ferma questa premessa, secondo la prospettazione degli appellanti
– ben delineata all'interno del primo motivo d'appello – sarebbe fondato il vantato diritto alla riliquidazione della pensione e, nel contempo, inconferente il rilievo della secondo cui dalla CP_1
rivalutazione del tetto dei redditi rilevanti deriverebbe anche l'incremento della base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo e, conseguentemente, si sarebbe in presenza di una parziale omissione contributiva. Secondo la in altre parole, a fronte CP_1
dell'ampliamento della fascia di reddito su cui è calcolato il contributo soggettivo e del connesso innalzamento dell'importo del contributo minimo, i ricorrenti si troverebbero nella condizione di aver versato contributi soggettivi in misura inferiore al dovuto, calcolati sui redditi e sul tetto rivalutato secondo le (diverse) modalità sinora applicate dalla La conseguenza sarebbe l'esistenza di un'omissione CP_1
contributiva che, laddove insanabile a causa della prescrizione dei contributi omessi, determinerebbe l'inefficacia a fini pensionistici degli anni in cui l'omissione si è verificata, in base alla previsione dell'art. 2, co. 1, legge n. 576/80 laddove stabilisce che il trattamento pensionistico è corrisposto a coloro che abbiano maturato un determinato numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
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Sul punto invoca, inoltre, anche la previsione del regolamento CP_1
per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione
(deliberato il 16.12.2005 e pubblicato in G.U il 16.08.2006), secondo cui “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel CP_1
pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”. Di qui le domande riconvenzionali subordinate formulate in via gradata dirette ad ottenere il pagamento dei contributi non prescritti, la dichiarazione di inefficacia a fini pensionistici degli anni per i quali vi è stato versamento parziale dei contributi e sia decorso il termine di prescrizione (con conseguente accertamento dell'assenza del diritto a pensione di alcuni ricorrenti) e la condanna alla restituzione dell'indebito. In via di estremo subordine la ha richiesto che gli anni per i quali vi è stata omissione CP_1
contributiva vadano conteggiati nel limite di quanto effettivamente versato, con conseguente conferma del trattamento pensionistico in godimento.
Secondo gli appellanti, di contro, non vi sarebbe alcuna omissione contributiva atteso il versamento dei contributi che erano stati richiesti da e, in ogni caso, la pensione non sarebbe CP_1
commisurata ai contributi versati, ma solo a fasce di reddito netto limitate da un tetto annuo periodicamente deliberato dalla Sotto CP_1
altro profilo, sostengono che non vi sarebbe alcun inadempimento loro imputabile atteso che l'errore di rivalutazione sarebbe stato compiuto da . CP_1
2.1 - Sul punto si deve escludere che non vi sia stata omissione contributiva e che tale omissione contributiva possa considerarsi
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neutra rispetto al calcolo della pensione spettante. Posto che per i redditi superiori al massimale (al tetto reddituale oltre il quale non si calcola il contributo soggettivo) i contributi si calcolano in percentuale sul tetto reddituale (assimilabile al c.d. massimale contributivo), la rivalutazione di tale limite reddituale e il suo conseguente aumento rispetto all'importo originariamente ed erroneamente indicato da determina un maggior onere contributivo che non CP_1
risulta essere stato soddisfatto. Sotto altro profilo, l'art. 2 della legge n. 576/80 stabilisce – per quanto qui rileva – che “La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a)”.
La norma chiarisce che i redditi rilevano per l'ammontare assoggettato al contributo soggettivo che, per i redditi oltre al massimale, coincide con l'importo stesso del massimale, la cui rivalutazione non può che aumentarne la consistenza e, con essa, la base imponibile per calcolare la contribuzione. Il riferimento, poi, agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione deve interpretarsi, in coerenza con la giurisprudenza ormai consolidata di legittimità nel senso che “gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (Cass. sez. lav., 10.04.2012, n. 5672 e successive conformi, tra cui le recenti
Cass. sez. lav., n. 24440/2025; n. 23486/2025; n. 55850/2025).
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2.2 – Tale ricostruzione della complessa disciplina applicabile risulta confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Con
l'ordinanza n. 27609/2024 la Suprema Corte, nell'accogliere il motivo di ricorso della avverso la decisione di merito favorevole alla CP_1
prospettazione degli avvocati originari ricorrenti, ha affermato “ai sensi del combinato disposto degli artt.16, co.3 e 27, ult. co. l.
n.576/80, la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 operava non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo (art.10 l. n.576/80). Quindi, a decorrere dal
1980, in base all'art.16 si ebbe un correlato aumento della contribuzione dovuta (tramite la rivalutazione dei redditi su cui applicare l'aliquota contributiva). È pacifico che tale maggiorazione contributiva non fu applicata dalla e che, dunque, per tutti gli CP_1
anni di anzianità successivi al 1980 e fino al pensionamento, si ebbe una contribuzione solo parziale. Ciò nonostante, la Corte d'appello ha riliquidato la pensione parametrandola a una ipotetica contribuzione piena, come se non vi fosse stata omissione contributiva. In tal modo, la Corte ha violato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15,
Cass.15643/18) secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”. Tale orientamento si è poi ulteriormente consolidato in numerose pronunce della Cassazione pubblicate tra agosto e settembre 2025 la cui
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esaustiva e condivisibile motivazione viene qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.: “Non è condivisibile l'idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.
Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall'impianto della legge n.576. Ai sensi dell'art. 16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art. 10, co.1 L. n. 576/80, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art. 16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art. 10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).
7.2- Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di una violazione dell'obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18),
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà.
7.3- L'inadempimento nemmeno può essere "sanato" dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11. Nel caso di specie rileva l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell'art.10, essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art. 10, co.1).
8.La difesa di parte controricorrente argomenta poi che inadempimento non vi sarebbe in quanto, all'epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla , sulla base della rivalutazione CP_1
dei redditi operata dalla , sicché non vi sarebbe stato un errore CP_1
addebitabile, stante la buona fede.
8.1- Premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell'obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass. 2586/86, Cass.
7729/04), va detto che tale profilo attiene non all'inadempimento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva
(adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
8.3 - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., sez. un., n. 13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla
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sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.
9.Detto che vi fu inadempimento all'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione.
9.1- Ai sensi dell'art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, "per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione", all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
9.2- Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass. 7621/15, Cass. 15643/18,
Cass. 30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all' "effettiva contribuzione" dell'art.2, che essa non significa "integrale", con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si "commisura" alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie
"prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo" (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).
Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art.2 L. n.773/82, che ha un testo identico a quello dell'art.2 L. n. 576/80, per quanto qui di rilievo ("per ogni
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anno di effettiva iscrizione e contribuzione"), ha affermato che l'aggettivo "effettiva" "introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata".
10.Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini
IRPEF, è solo quello su cui si sono versati "effettivamente" i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell'automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione
(pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n. 67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la
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solidarietà di categoria quali sono il contributo soggettivo, di cui all'art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell'art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.
10.1- Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l'obbligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre "effettivamente" versata.
Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l'assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la abbia lasciato prescrivere CP_1
il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell'AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall' quanto CP_2
piuttosto il risarcimento dei danni” (Cass. sez. lav., 09/09/2025, n.
24927 ed ulteriori conformi).
2.3 – Tale esaustiva motivazione fornisce risposta (negativa) anche ai rilievi degli appellanti secondo cui l'eventuale omissione contributiva sarebbe sanata dal fatto che siano stati comunque pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11 atteso che rileva (solo) l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla lettera a) dell'art.10 (contributo soggettivo), essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia.
3 – Venendo più specificamente al caso di specie e facendo applicazione dei principi sopra richiamati, si deve escludere la
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
sussistenza del diritto dei ricorrenti e a veder Parte_1 Per_2 Pt_3
riliquidata la pensione sulla base della maggior rivalutazione, dal 1980 alla data di liquidazione della pensione, dei redditi di cui al massimale contributivo (il tetto che la avrebbe dovuto rivalutare secondo le CP_1
modalità precedentemente indicate) atteso che la maggior contribuzione dovuta proprio a causa della corretta rivalutazione è ormai irrimediabilmente prescritta (ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale). I ricorrenti in parola, infatti, hanno maturato l'accesso al trattamento pensionistico nel periodo tra il settembre 2000
e il settembre 2011 mentre la ha richiesto per la prima volta il CP_1
pagamento dei contributi omessi solo nella memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 8.11.2022 e mai i ricorrenti hanno offerto la contribuzione omessa.
La non imputabilità dell'omissione, sostenuta dagli appellanti, non incide sull'effettivo mancato versamento dei contributi e, dunque, sull'effettività dell'omissione (come peraltro affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità) che, in quanto tale, impedisce di riliquidare la pensione sulla base di un maggior reddito imponibile sul cui differenziale (rispetto al massimale stabilito dalla non sono CP_1
stati versati i contributi. Tale non imputabilità sul piano soggettivo dell'inadempimento può, invece, rilevare, e si ritiene rilevi, nel caso di contribuzione non prescritta al fine di escludere la debenza di sanzioni aggiuntive. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “il fatto che la abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non CP_1
dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum”.
3.1 – La conseguenza dell'omessa contribuzione parziale, tuttavia, non può essere quella richiesta dalla in termini di inefficacia CP_1
totale ai fini pensionistici delle annualità in cui si sarebbe verificata,
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valorizzando – nelle domande riconvenzionali proposte, ad eccezione dell'ultima – le previsioni dell'art. 2 l. 576/80 e il Regolamento adottato nel dicembre 2005. Come già rilevato in precedenza, infatti, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, ma il calcolo della pensione si compie "prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo". La Suprema
Corte ha ribadito tale principio anche nella sentenza n. 23365/23, in cui la aveva espressamente fatto valere la previsione CP_1
regolamentare anche qui invocata, affermando che “la tesi propugnata dalla difesa di parte ricorrente è stata (da tempo) superata dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha stabilito, con orientamento ormai consolidato che "Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l'art. 1 della l. n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di
"effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini
IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale". (Così Cass. n. 30421 del
2019; Cass. n. 5672 del 2012)”. Tra la giurisprudenza di merito, sempre con riferimento all'invocata previsione regolamentare, si
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segnala nello stesso senso anche Corte App. Bari, sez. lav., 3.09.2025,
n. 851, che richiama Cass. n. 23365/23.
3.1.1 – Sotto altro profilo, la previsione regolamentare invocata (art. 1) fa riferimento ad un'accertata omissione e il successivo art. 4 stabilisce che la domanda di rendita vitalizia (funzionale a sopperire al vuoto contributivo) “deve essere inviata nel termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento della comunicazione con la quale la CP_1
dà notizia all'interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio”. La lettura coordinata delle due disposizioni fa emergere la necessità che la accerti e CP_1
comunichi l'omissione contributiva (offrendo il rimedio della costituzione di rendita vitalizia), mentre nel caso di specie la CP_1
nulla ha comunicato e, anzi, ha riconosciuto il diritto a pensione dei ricorrenti, liquidando il relativo trattamento pensionistico.
3.2 – Con riferimento agli appellanti per cui è prescritta la contribuzione omessa in relazione alla corretta rivalutazione del tetto massimale dei redditi imponibili, pertanto, la liquidazione originaria del trattamento pensionistico risulta corretta, in quanto basata sui redditi per cui è stata effettivamente versata la contribuzione.
4 – Con riferimento alla posizione dell'appellante per il quale Pt_2
parte dei contributi omessi non risultano prescritti, tenuto conto della domanda riconvenzionale della volta ad ottenere il pagamento CP_1
di tali contributi, si deve accogliere parzialmente l'appello principale condannando la alla riliquidazione della pensione nella misura CP_1
di Euro 4.793,54 mensili in luogo degli originari Euro 4.392,51. Il
Conteggio effettuato dalla non risulta specificamente contestato CP_1
nella sua correttezza matematica (le uniche contestazioni riguardano i presupposti di diritto che, però, sono conformi alla decisione di questa
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
Corte e alla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità e, nel corso dell'udienza di discussione del 2.10.2025 la difesa degli appellanti ha dichiarato di non avere osservazioni rispetto a tali conteggi riferiti alla posizione dell'avv. . Pt_2
L'eccezione della – riproposta come motivo di appello CP_1
incidentale – secondo cui il diritto alla riliquidazione sarebbe prescritto non è stata svolta nei confronti dell'avv. Ad ogni Pt_2
buon conto, si rileva che il diritto a pensione è imprescrittibile e tutelato dall'art. 38 Cost. mentre ciò che si prescrive sono i ratei del trattamento pensionistico. Nel caso dell'appellante la Pt_2
liquidazione originaria della pensione risale al 2017 e, conseguentemente, non vi sono ratei attinti da prescrizione tenuto conto della diffida inviata nel 2022 e del ricorso giudiziale introdotto nel medesimo anno. Il motivo di appello incidentale, che è stato svolto solo in relazione alle posizioni degli avv.ti e Parte_1 Pt_3 Per_2
deve comunque ritenersi assorbito alla luce del rigetto nel merito – per le ragioni già sopra esposte – della domanda di riliquidazione della pensione di tali appellanti.
Spettano all'avv. inoltre, gli arretrati, quantificabili secondo il Pt_2
puntuale conteggio elaborato dalla (e non specificamente CP_1
contestato in punto correttezza matematica, essendo stato originariamente contestato sotto il diverso profilo dei presupposti normativi ad esso sottesi che, invece, sono coerenti con la decisione qui adottata) in Euro 46.541,93 sino alla mensilità di luglio 2025, da maggiorarsi degli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo.
Di contro, in accoglimento dell'ultima domanda riconvenzionale subordinata della nella parte riferibile all'avv. CP_1 Pt_2
ritualmente proposta in primo grado e in questa sede riproposta,
~ 26 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'appellante va condannato al pagamento della contribuzione Pt_2
omessa e non prescritta pari ad Euro 7.881,00, oltre i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Da escludersi la debenza di somme aggiuntive a titolo di sanzione atteso che il mancato versamento di tali contributi è essenzialmente dipeso dalle erronee indicazioni fornite dalla Forense e non tanto da una volontà dell'iscritto di non CP_1
pagare il dovuto. In relazione all'avv. anch'egli Pt_3
originariamente coinvolto dalla domanda riconvenzionale in parola, già si è affermata l'intervenuta prescrizione della contribuzione omessa in relazione alla corretta rivalutazione del tetto massimale dei redditi imponibili, con conseguente correttezza della liquidazione originaria del trattamento pensionistico, basata sui redditi per cui è stata effettivamente versata la contribuzione.
5 – La complessità delle questioni di diritto, la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e l'accoglimento in misura ridotta della domanda formulata dall'avv. giustificano la Pt_2
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna CP_1
alla riliquidazione della pensione dell'avv. nella misura Pt_2
di Euro 4.793,54 mensili in luogo degli originari Euro 4.392,51, al pagamento in suo favore degli arretrati maturati, da quantificarsi sino alla mensilità di luglio 2025 in Euro
~ 27 ~ Corte d'Appello di Venezia
46.541,93 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
− Dichiara assorbito l'appello incidentale di CP_1
− In parziale accoglimento dell'ultima domanda riconvenzionale subordinata di condanna l'appellante avv. CP_1
al pagamento della contribuzione omessa non prescritta, Pt_2
pari ad Euro 7.881,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
− Rigetta per il resto;
− Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra le parti.
Venezia, 2.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP IO IA ES
~ 28 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 7.11.2023 da
(quale erede di Parte_1
, e Persona_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e (quali eredi di
[...] Parte_8 Persona_2
elettivamente domiciliati presso l'avv. Ilaria Dolfin Mazzarino, rappresentati e difesi dall'avv. Matelda Lo Fiego che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti-
contro
Corte d'Appello di Venezia
Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Giorgio Segnana
[...]
che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 385/23 del Tribunale di Venezia
In punto: riliquidazione pensione
Causa trattata all'udienza del 2.10.2025 Conclusioni per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in totale riforma della sentenza n. 385/2023 del 29/05/23 – 21/7/23 del Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così giudicare: I Nel merito: accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati e per la Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3 determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità; condannare la , a riliquidare il Controparte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto agli avvocati:
RE a partire dal 1/5/2005; Parte_1
a partire dal 1/9/2000; Persona_2
−Giovanni a partire dal 01/03/2017; Pt_2
−Giorgio a partire dal 1/9/2011; Pt_3 nella misura mensile di:
RE €. 6.538,29. fino alla data del 31/12/2022; Parte_1
−Zeno €. 5.757,69 fino alla data del 31/12/2022; Per_2
−Giovanni €. 5.510,09 fino alla data del 31/12/2022; Pt_2
−Giorgio €.5.880,31 fino alla data del 31/12/2022; Pt_3
e a pagare la differenza per ratei di pensione con prescrizione decennale maturati e non pagati per gli avvocati:
RE a partire dal 1/1/2012 al 31/12/2022 nella misura di €.154.935,02; Parte_1
−Zeno a partire dal 1/1/2012 al 31/12/2022 nella misura di €.137.014,17; Parte_9
−Giovanni a partire dal 01/03/2017 al 31/12/2022 nella misura di €.67.528,50; Pt_2
−Giorgio a partire dal 1/1/2012 al 31/12/2022 nella misura di €.138.383,84; Pt_3
o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi. II.In via istruttoria: nell'ipotesi nella quale codesta Ecc.ma Corte non ritenga espressamente accettati, da parte del ricorrente – appellante i conteggi, versati in atti, dalla , e quelli Pt_2 CP_1 versati in atti, dai ricorrenti – appellanti e da parte della Parte_1 Per_2 Pt_3
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Cassa, disporsi C.T.U. per la determinazione della pensione, su base annua e mensile, per gli avvocati:
RE a partire dal 1//5//2005; Parte_1
a partire dal 1//9//2000; Persona_2
−Giovanni a partire dal 01//03//2017; Pt_2
−Giorgio a partire dal 1//9//2011; Pt_3 nonché per la quantificazione dei ratei di pensione maturati e non riscossi formulando, ove non ritenuto diversamente, il seguente quesito:
“Determini il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed il loro eventuali
“consulenti, disposti se del caso ulteriori accertamenti:
“a) l'ammontare del trattamento pensionistico per ogni singolo ricorrente sulla base dei
“redditi pensionabili rivalutati a partire dal 1980, sulla base della rivalutazione del
“21,1% relativamente al periodo 1979/1980, nonché degli ulteriori indici di
“rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della “pensione;
“b) l'ammontare della differenza fra quanto percepito ed i ratei di pensione maturati
“secondo tali indici di rivalutazione, e l'ammontare degli interessi di legge su tali
“importi differenziali dal dovuto alla redazione della CTU”. III.Sulle domande riconvenzionali di controparte: respingere, perché inammissibili e infondate, le domande riconvenzionali della
[...]
e tutte le altre difese e istanze formulate nella memoria difensiva di costituzione, CP_1 ove riportate in questo grado, ritenendo, infondati e, comunque inammissibili, ex art.36 c.p.c., i conteggi versati in atti, con il doc. 147. IV In ogni caso: condannare la resistente al pagamento delle spese di causa, secondo i parametri ministeriali, aumentati, tenendo conto del valore della causa, della natura e della complessità della controversia, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate dei due gradi del giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “In via di appello incidentale
- Riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 385/2023 pubblicata il 21.07.2023 nella parte in cui non ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto degli Avv.ti
, e di chiedere e di ottenere la Persona_1 Persona_2 Parte_3 riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia per i motivi di cui in atti e in narrativa e per l'effetto rigettare la loro domanda. In via principale nel merito
- Rigettare il ricorso in appello e tutte le domande ivi formulate dagli Avv.ti Per_1
, , e perché infondate in fatto ed in
[...] Persona_2 Parte_2 Parte_3 diritto per i motivi di cui in atti e in narrativa. In via gradata e riconvenzionale Nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte:
- Per le ragioni di cui in narrativa ed alla luce della documentazione allegata ad illustrazione specifica delle singole posizioni, accertare il debito contributivo (anche eventualmente prescritto degli appellanti relativo agli anni per i quali non risulta pagata l'integrale contribuzione e dichiarare inefficaci, ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione a e del calcolo della misura della pensione di cui sono titolari CP_1 gli appellanti gli anni per i quali non risulta pagata l'integrale contribuzione risultata prescritta, e per l'effetto accertare la carenza dei requisiti per l'accesso al trattamento
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia pensionistico in assenza del numero minimo di anni per il conseguimento del trattamento pensionistico e disporre per gli appellanti la revoca del trattamento pensionistico e condannare in ogni caso tutti gli appellanti al pagamento dell'indebito a favore di
[...]
nella misura che verrà accertata in corso di Controparte_1 causa con espletanda CTU oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso condannare i ricorrenti e al pagamento a favore di Pt_2 Pt_3 [...] delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme aggiuntive CP_1 per gli anni dal 2011 in poi nella misura rispettivamente di Euro 9.987,00 ed Euro 10.811,00 (o nelle diverse somme accertate da CTU) oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa. In via ulteriormente gradata riconvenzionale Sempre nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte e non dovesse essere accolta la domanda riconvenzionale subordinata di cui al punto precedente
- Per le ragioni di cui in narrativa ed alla luce della documentazione allegata ad illustrazione specifica delle singole posizioni, accertarsi, per tutto quanto esposto, che per gli anni fino al 2000 la liquidazione del trattamento pensionistico vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione e dichiararsi l'inefficacia ai fini pensionistici degli anni dal 2001 in poi (e per i quali sia stata accertata la presenza di contributi dovuti e prescritti) con conseguente eventuale revoca del trattamento pensionistico e/o in ogni caso ricalcolo dell'emolumento pensionistico e condanna alla restituzione, come risulterà da espletanda CTU, in favore di
[...]
dell'indebito percepito in forza del relativo ricalcolo oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso condannare i ricorrenti i ricorrenti e al pagamento a favore Pt_2 Pt_3 di delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme CP_1 aggiuntive per gli anni dal 2011 in poi nella misura rispettivamente di Euro 9.987,00 ed Euro 10.811,00 (o nelle diverse somme accertate da CTU) oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa.
- In via ulteriormente subordinata riconvenzionale Sempre nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte e non dovesse essere accolta alcuna delle domande riconvenzionali subordinate di cui ai due punti precedenti;
- Per le ragioni di cui in narrativa ed alla luce della documentazione allegata ad illustrazione specifica delle singole posizioni, accertarsi, per tutto quanto esposto, che per gli anni fino al 2005 la liquidazione del trattamento pensionistico vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione e dichiararsi l'inefficacia ai fini pensionistici dei degli anni dal 2006 in poi (e per i quali sia stata accertata la presenza di contributi dovuti e prescritti) con conseguente eventuale revoca del trattamento pensionistico e/o ricalcolo dell'emolumento pensionistico e condanna alla restituzione, come risulterà da espletanda CTU, in favore di CP_1 dell'indebito percepito in forza del relativo ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
- In ogni caso condannare i ricorrenti i ricorrenti e al pagamento a favore Pt_2 Pt_3 di delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia aggiuntive per gli anni dal 2011 in poi nella misura rispettivamente di Euro 9.987,00 ed Euro 10.811,00 (o nelle diverse somme accertate da CTU) oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa. In via ulteriormente subordinata riconvenzionale Sempre nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso in appello di controparte e non dovesse essere accolta alcuna delle domande riconvenzionali subordinate di cui ai punti precedenti:
- Per le ragioni di cui in narrativa ed alla luce della documentazione allegata ad illustrazione specifica delle singole posizioni, per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non ritenesse che gli anni non coperti da integrale contribuzione devono essere considerati invalidi ai fini pensionistici e/o non ritenesse operante il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della del 16.12.2005, accertarsi che per gli CP_1 anni per i quali risulti un debito contributivo prescritto la liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei ricorrenti vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione e quindi accertare la correttezza delle somme erogate da e, per gli Avv.ti e tenuto conto degli anni nei CP_1 Pt_2 Pt_3 quali la contribuzione omessa non è prescritta, accertare che la liquidazione del trattamento pensionistico va effettuata nella misura di cui agli allegati n. 30 e 31 al presente atto (o nella diversa misura accertata da CTU), a condizione del pagamento della contribuzione omessa.
- In ogni caso condannare i ricorrenti i ricorrenti e al pagamento a favore Pt_2 Pt_3 di delle somme relative ai contributi omessi e non prescritti e somme CP_1 aggiuntive per gli anni dal 2011 in poi nella misura rispettivamente di Euro 9.987,00 ed Euro 10.811,00 (o nelle diverse somme accertate da CTU) oltre interessi nella misura del 2,75% all'anno e sanzioni ai sensi del Regolamento delle Sanzioni, per i motivi di cui in atti e in narrativa. Compensarsi quanto risulti dall'accertamento e dalle domande di condanna con le somme di cui la dovesse risultare debitrice in virtù dell'eventuale CP_1 accoglimento delle domande dei ricorrenti e confermare che l'eventuale condanna di al pagamento di arretrati dovrà essere limitata a quelli dell'ultimo CP_1 decennio a ritroso dalla domanda di ricalcolo degli appellanti stante l'intervenuta prescrizione decennale per gli anni anteriori, per tutti i motivi di cui in atti e in narrativa, eccezione cui hanno già aderito gli appellanti. In via istruttoria Disporsi CTU contabile volta a determinare, in caso di accoglimento delle domande degli appellanti in relazione alla rideterminazione della rivalutazione dei redditi con le modalità e la decorrenza da questo indicati nel ricorso, l'emolumento pensionistico nonché le somme dovute dai ricorrenti a titolo di contributi non versati e somme omesse anche prescritte nonché l'indebito pensionistico derivante dalla dichiarata inefficacia ai fini pensionistici degli anni per i quali non risulti pagata l'integrale contribuzione e la stessa sia prescritta e ciò nelle differenti seguenti ipotesi:
Inefficacia ai fini pensionistici di tutti gli anni non coperti da integrale contribuzione prescritta;
Inefficacia ai fini pensionistici degli anni, non coperti da integrale contribuzione prescritta, dal 2001 al 2011;
Inefficacia ai fini pensionistici degli anni, non coperti da integrale contribuzione prescritta, dal 2006 al 2011;
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Infine, confermare, nel caso in cui la Corte ritenga di dover considerare validi gli anni nei limiti della contribuzione effettivamente versata, la correttezza dei conteggi con cui è stata calcolata ed erogata la pensione di vecchiaia e ricalcolare la pensioni esclusivamente per gli anni per i quali la contribuzione non risulti prescritta, previo pagamento della stessa. In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 7.11.2023 gli avvocati e Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia ha respinto la loro domanda volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento sul presupposto che la nel determinare l'ammontare della CP_1
pensione loro spettante, avrebbe applicato erroneamente quanto prescritto dalla L. n. 576/80 circa l'adeguamento al costo della vita determinato dall'ISTAT dei redditi pensionabili entro il tetto massimo.
I ricorrenti premettevano che le richieste di riliquidazione inoltrate alla nel gennaio 2022 non avevano avuto esito positivo ed CP_1
avevano quindi agito in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione e la condanna della convenuta all'erogazione dei ratei CP_1
differenziali spettanti, per gli importi specificamente indicati nell'atto introduttivo in relazione alla loro singola posizione.
Costituendosi in giudizio in primo grado, la eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione decennale dei diritti azionati e, nel merito, negava la fondatezza delle pretese dei ricorrenti, sostenendo di avere fatto applicazione di quanto previsto nel DM 30.9.1982, adottato in conformità alle previsioni dell'art. 16 della L. n. 576/80, applicando - sia per le pensioni, sia per il limite di reddito stabilito-
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
la rivalutazione a far data dall'1.1.1983 con riferimento, quanto alla prima applicazione, al tasso medio ISTAT relativo alla svalutazione
1981 rispetto al 1980. Formulava, inoltre, delle domande riconvenzionali subordinate all'accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, sostenendo che, laddove la avesse errato CP_1
nel determinare i redditi pensionabili, ne sarebbero conseguite omissioni contributive a carico dei ricorrenti, tali da precludere il diritto alla pensione per gli anni oggetto di scopertura o comunque da fondare il diritto al versamento a favore della dei contributi CP_1
omessi e non prescritti.
Il Giudice di prime cure, premettendo che la aveva operato la CP_1
rivalutazione dei redditi pensionabili fin dal 1980 con il coefficiente indicato dagli stessi ricorrenti, ha rilevato che era in contestazione la tempistica e la modalità di rivalutazione del c.d. tetto massimo del reddito imponibile cui si applica la contribuzione soggettiva ex art. 10, co. 1, l. n. 576/1980, che costituisce il limite entro il quale può essere valorizzato il reddito annuale ai fini della determinazione della pensione ex art. 2, co. 2 della medesima legge. Il Tribunale ha ritenuto corretta la rivalutazione di tale limite reddituale a far data dal gennaio
1983, come operata dalla in coerenza con le previsioni del DM CP_1
30.09.1982, emanato in base alle previsioni dell'art. 16, co. 3 della legge n. 576/1980. Ha, altresì, rilevato che l'indice di rivalutazione utilizzato era corretto anche alla luce di quanto disposto dall'art. 27, co. 3, l. n. 576/80 che richiamerebbe l'indice medio riferito al 1980 rispetto al successivo anno 1981.
Hanno proposto appello gli originari ricorrenti (per quanto riguarda l'avv. si sono poi costituiti in giudizio gli eredi) sulla Persona_2
base di cinque motivi:
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a) Con il primo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980 ribadendo che la avrebbe errato nel non applicare nell'anno 1980 il CP_1
coefficiente di rivalutazione del reddito pensionabile per la quantificazione del tetto nella misura del 21,1% e che non vi sarebbe alcun rapporto tra la rivalutazione dei redditi e il pagamento dei contributi in quanto le delibere della di CP_1
cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 576/80 hanno oggetti e finalità distinti: con la rivalutazione dei redditi di cui all'art. 15 si costruisce il tetto e il successivo montante per la liquidazione della pensione;
con la rivalutazione delle pensioni e dei diversi istituti dalla stessa correlati, si incrementa, invece, l'entità del beneficio previdenziale liquidato. Di qui l'ulteriore rilievo secondo cui sarebbe erroneo l'assunto secondo cui l'errata applicazione della rivalutazione dei redditi provocherebbe contestualmente anche il pagamento di minori contributi. Nel contempo, viene valorizzato il disposto dell'art. 27 della citata legge che, nella prospettazione offerta, disporrebbe che tutte le rivalutazioni del rapporto previdenziale, anche dei redditi pensionabili, debba avvenire con riferimento alla data di entrata in vigore della legge (1980). La pertanto, applicando il CP_1
DM 30.09.1982, avrebbe omesso di operare la rivalutazione dei redditi pensionabili per gli anni dal 1980 al 1982.
b) Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n.
576/80. Si afferma che il comma 2 non troverebbe applicazione nella presente fattispecie perché relativo alla rivalutazione delle pensioni, mentre il comma 3 sarebbe stato abolito in sede di
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delegificazione con il regolamento unico della previdenza forense;
c) Con il terzo motivo – in realtà non rivolto direttamente nei confronti della sentenza gravata – si ribadiscono le contestazioni già svolte in primo grado rispetto alle domande riconvenzionali formulate dalla sostenendone CP_1
l'infondatezza.
d) Con il quarto motivo si contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla a fronte della richiesta di CP_1
riliquidazione della pensione ad oltre dieci anni dalla data di prima liquidazione.
e) Con il quinto motivo ribadisce la non specifica contestazione da parte della dei conteggi depositati in primo grado, CP_1
rilevando, ad ogni modo, che i conteggi depositati in merito alle posizioni degli appellanti e erano stati Pt_3 Parte_1 Per_2
accettati dalla e che i conteggi della in merito CP_1 CP_1
all'appellante erano stati accettati dalla difesa attorea. Pt_2
Si è costituita in giudizio la sostenendo la correttezza CP_1
della decisione di primo grado e ribadendo sia l'eccezione di prescrizione decennale (anche in via di appello incidentale), sia le domande riconvenzionali subordinate all'eventuale accoglimento della richiesta rivalutazione dei redditi propugnata dagli appellanti.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio e la celebrazione della prima udienza in data 8.05.2025 (all'esito della quale è stato assegnato un termine per predisporre dei conteggi alternativi e per note illustrative),
è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025, nel corso della quale il difensore degli appellanti ha preso posizione in relazione alla sola posizione dell'avv. mentre ha dichiarato di non Pt_2
comparire in relazione alle restanti posizioni. Analogamente, il
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difensore di ha dichiarato di non comparire in relazione CP_1
alle posizioni diverse da quella dell'avv. rispetto alla quale si Pt_2
è riportato alle difese svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0 – In via preliminare si rileva che il contegno dei difensori delle parti, presenti in udienza, rispetto alle posizioni degli appellanti Pt_3
e va inteso semplicemente come volontà di non Parte_1 Per_2
discutere oralmente la causa rispetto a tali posizioni ed è ontologicamente incompatibile con una effettiva mancata comparizione rilevante ai fini dell'art. 309 c.p.c. atteso che i difensori erano presenti in udienza e, nell'ambito dell'unico processo che vede coinvolti quattro appellanti (e loro eredi per coloro che sono medio tempore deceduti), hanno preso posizione e partecipato alla discussione con riferimento ad uno di essi. Non ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c. che richiede l'effettiva non comparizione in udienza.
1 – I primi due motivi d'appello principale, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono solo parzialmente fondati.
1.1 – Le questioni oggetto di tali motivi d'appello sono già state scrutinate a più riprese da ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, cui il Collegio intende aderire non essendo rappresentati nella difesa di motivi in grado di CP_1
giustificare uno scostamento dai principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte nella sua funzione nomofilattica. Si richiamano, dunque, ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. le puntuali motivazioni contenute in Cass. sez. lav., n. 24444/2025 e ulteriori conformi: “4.1. In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'art. 2 della legge n. 576 del 1980 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 16, co. 1), questa Corte
(Cass. 9698/10, Cass. 16585/23, Cass. 27609/24) ha affermato che la rivalutazione dei redditi, opera in conformità al disposto dell'art. 27, co. 4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979.
4.2. Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la , l'art. 27, co. 4 è norma non CP_1
di diritto transitorio, ma che detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, bensì anche a quelle liquidate dopo. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art. 26, co. 1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.
4.3. Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l'indice ISTAT del 1981 relativo al
1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 16, co. 1, non già la rivalutazione dei redditi (art. 15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla legge n. 576 del 1980 sono solo quelle che maturano dal 1
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980
(ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente;
in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della
, emessa lo stesso anno del pensionamento, che CP_1
necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente.
4.4. Nel caso di specie, invece, non si tratta di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della (commi CP_1
1 e 3 dell'art. 16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.
4.5. Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 della legge n. 576 del 1980 si rinviene nel secondo comma dell'art. 27, in base al quale la prima tabella di cui all'art. 15, co.
2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della entro il 31 maggio di ogni anno sulla CP_1
base dei dati ISTAT - è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81,
e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81.
4.6. Non osta a quanto fin qui detto il D.M. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della ex art. 16, co. CP_1
1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della , invero, ha valore CP_1
meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall'art. 27, co. 4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione.
Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn. 9698/10, e
16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art. 27, co. 4
L. n. 576.
4.7. In conclusione la sentenza sul punto deve essere confermata atteso che la Corte d'Appello si è attenuta al seguente principio di diritto: "In tema di previdenza forense, l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1 gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n. 576/80 ai sensi dell'art. 27, co. 4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980"”.
Risulta, conseguentemente, fondata la doglianza degli originari ricorrenti laddove hanno lamentato l'erronea rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini della pensione di vecchiaia o, più correttamente, il tetto reddituale sino al raggiungimento del quale si paga il contributo soggettivo e la cui
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misura rileva ai fini dell'individuazione del reddito che va considerato nel calcolo della media di riferimento funzionale alla determinazione della pensione. Infatti, i redditi dichiarati rilevano sino al raggiungimento del tetto e, dunque, l'importo del tetto in questione influisce sull'individuazione del reddito pensionabile in presenza di redditi superiori a detto massimale (come nel caso di specie). Essendo stato rivalutato in misura inferiore al dovuto, in difformità da quanto indicato nella citata pronuncia di legittimità, anche il calcolo della pensione ne ha risentito in diminuzione.
2 – Ferma questa premessa, secondo la prospettazione degli appellanti
– ben delineata all'interno del primo motivo d'appello – sarebbe fondato il vantato diritto alla riliquidazione della pensione e, nel contempo, inconferente il rilievo della secondo cui dalla CP_1
rivalutazione del tetto dei redditi rilevanti deriverebbe anche l'incremento della base imponibile su cui calcolare il contributo soggettivo e, conseguentemente, si sarebbe in presenza di una parziale omissione contributiva. Secondo la in altre parole, a fronte CP_1
dell'ampliamento della fascia di reddito su cui è calcolato il contributo soggettivo e del connesso innalzamento dell'importo del contributo minimo, i ricorrenti si troverebbero nella condizione di aver versato contributi soggettivi in misura inferiore al dovuto, calcolati sui redditi e sul tetto rivalutato secondo le (diverse) modalità sinora applicate dalla La conseguenza sarebbe l'esistenza di un'omissione CP_1
contributiva che, laddove insanabile a causa della prescrizione dei contributi omessi, determinerebbe l'inefficacia a fini pensionistici degli anni in cui l'omissione si è verificata, in base alla previsione dell'art. 2, co. 1, legge n. 576/80 laddove stabilisce che il trattamento pensionistico è corrisposto a coloro che abbiano maturato un determinato numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
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Sul punto invoca, inoltre, anche la previsione del regolamento CP_1
per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione
(deliberato il 16.12.2005 e pubblicato in G.U il 16.08.2006), secondo cui “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel CP_1
pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”. Di qui le domande riconvenzionali subordinate formulate in via gradata dirette ad ottenere il pagamento dei contributi non prescritti, la dichiarazione di inefficacia a fini pensionistici degli anni per i quali vi è stato versamento parziale dei contributi e sia decorso il termine di prescrizione (con conseguente accertamento dell'assenza del diritto a pensione di alcuni ricorrenti) e la condanna alla restituzione dell'indebito. In via di estremo subordine la ha richiesto che gli anni per i quali vi è stata omissione CP_1
contributiva vadano conteggiati nel limite di quanto effettivamente versato, con conseguente conferma del trattamento pensionistico in godimento.
Secondo gli appellanti, di contro, non vi sarebbe alcuna omissione contributiva atteso il versamento dei contributi che erano stati richiesti da e, in ogni caso, la pensione non sarebbe CP_1
commisurata ai contributi versati, ma solo a fasce di reddito netto limitate da un tetto annuo periodicamente deliberato dalla Sotto CP_1
altro profilo, sostengono che non vi sarebbe alcun inadempimento loro imputabile atteso che l'errore di rivalutazione sarebbe stato compiuto da . CP_1
2.1 - Sul punto si deve escludere che non vi sia stata omissione contributiva e che tale omissione contributiva possa considerarsi
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neutra rispetto al calcolo della pensione spettante. Posto che per i redditi superiori al massimale (al tetto reddituale oltre il quale non si calcola il contributo soggettivo) i contributi si calcolano in percentuale sul tetto reddituale (assimilabile al c.d. massimale contributivo), la rivalutazione di tale limite reddituale e il suo conseguente aumento rispetto all'importo originariamente ed erroneamente indicato da determina un maggior onere contributivo che non CP_1
risulta essere stato soddisfatto. Sotto altro profilo, l'art. 2 della legge n. 576/80 stabilisce – per quanto qui rileva – che “La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a)”.
La norma chiarisce che i redditi rilevano per l'ammontare assoggettato al contributo soggettivo che, per i redditi oltre al massimale, coincide con l'importo stesso del massimale, la cui rivalutazione non può che aumentarne la consistenza e, con essa, la base imponibile per calcolare la contribuzione. Il riferimento, poi, agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione deve interpretarsi, in coerenza con la giurisprudenza ormai consolidata di legittimità nel senso che “gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” (Cass. sez. lav., 10.04.2012, n. 5672 e successive conformi, tra cui le recenti
Cass. sez. lav., n. 24440/2025; n. 23486/2025; n. 55850/2025).
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2.2 – Tale ricostruzione della complessa disciplina applicabile risulta confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Con
l'ordinanza n. 27609/2024 la Suprema Corte, nell'accogliere il motivo di ricorso della avverso la decisione di merito favorevole alla CP_1
prospettazione degli avvocati originari ricorrenti, ha affermato “ai sensi del combinato disposto degli artt.16, co.3 e 27, ult. co. l.
n.576/80, la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 operava non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo (art.10 l. n.576/80). Quindi, a decorrere dal
1980, in base all'art.16 si ebbe un correlato aumento della contribuzione dovuta (tramite la rivalutazione dei redditi su cui applicare l'aliquota contributiva). È pacifico che tale maggiorazione contributiva non fu applicata dalla e che, dunque, per tutti gli CP_1
anni di anzianità successivi al 1980 e fino al pensionamento, si ebbe una contribuzione solo parziale. Ciò nonostante, la Corte d'appello ha riliquidato la pensione parametrandola a una ipotetica contribuzione piena, come se non vi fosse stata omissione contributiva. In tal modo, la Corte ha violato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15,
Cass.15643/18) secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”. Tale orientamento si è poi ulteriormente consolidato in numerose pronunce della Cassazione pubblicate tra agosto e settembre 2025 la cui
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esaustiva e condivisibile motivazione viene qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.: “Non è condivisibile l'idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.
Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall'impianto della legge n.576. Ai sensi dell'art. 16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art. 10, co.1 L. n. 576/80, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art. 16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art. 10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).
7.2- Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di una violazione dell'obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18),
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bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà.
7.3- L'inadempimento nemmeno può essere "sanato" dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11. Nel caso di specie rileva l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lettera a) dell'art.10, essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art. 10, co.1).
8.La difesa di parte controricorrente argomenta poi che inadempimento non vi sarebbe in quanto, all'epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla , sulla base della rivalutazione CP_1
dei redditi operata dalla , sicché non vi sarebbe stato un errore CP_1
addebitabile, stante la buona fede.
8.1- Premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell'obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass. 2586/86, Cass.
7729/04), va detto che tale profilo attiene non all'inadempimento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva
(adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
8.3 - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., sez. un., n. 13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla
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sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.
9.Detto che vi fu inadempimento all'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione.
9.1- Ai sensi dell'art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, "per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione", all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
9.2- Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass. 7621/15, Cass. 15643/18,
Cass. 30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all' "effettiva contribuzione" dell'art.2, che essa non significa "integrale", con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si "commisura" alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie
"prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo" (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013).
Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art.2 L. n.773/82, che ha un testo identico a quello dell'art.2 L. n. 576/80, per quanto qui di rilievo ("per ogni
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anno di effettiva iscrizione e contribuzione"), ha affermato che l'aggettivo "effettiva" "introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata".
10.Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini
IRPEF, è solo quello su cui si sono versati "effettivamente" i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell'automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione
(pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n. 67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la
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solidarietà di categoria quali sono il contributo soggettivo, di cui all'art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell'art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.
10.1- Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l'obbligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre "effettivamente" versata.
Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l'assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la abbia lasciato prescrivere CP_1
il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell'AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall' quanto CP_2
piuttosto il risarcimento dei danni” (Cass. sez. lav., 09/09/2025, n.
24927 ed ulteriori conformi).
2.3 – Tale esaustiva motivazione fornisce risposta (negativa) anche ai rilievi degli appellanti secondo cui l'eventuale omissione contributiva sarebbe sanata dal fatto che siano stati comunque pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11 atteso che rileva (solo) l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla lettera a) dell'art.10 (contributo soggettivo), essendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia.
3 – Venendo più specificamente al caso di specie e facendo applicazione dei principi sopra richiamati, si deve escludere la
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sussistenza del diritto dei ricorrenti e a veder Parte_1 Per_2 Pt_3
riliquidata la pensione sulla base della maggior rivalutazione, dal 1980 alla data di liquidazione della pensione, dei redditi di cui al massimale contributivo (il tetto che la avrebbe dovuto rivalutare secondo le CP_1
modalità precedentemente indicate) atteso che la maggior contribuzione dovuta proprio a causa della corretta rivalutazione è ormai irrimediabilmente prescritta (ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale). I ricorrenti in parola, infatti, hanno maturato l'accesso al trattamento pensionistico nel periodo tra il settembre 2000
e il settembre 2011 mentre la ha richiesto per la prima volta il CP_1
pagamento dei contributi omessi solo nella memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 8.11.2022 e mai i ricorrenti hanno offerto la contribuzione omessa.
La non imputabilità dell'omissione, sostenuta dagli appellanti, non incide sull'effettivo mancato versamento dei contributi e, dunque, sull'effettività dell'omissione (come peraltro affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità) che, in quanto tale, impedisce di riliquidare la pensione sulla base di un maggior reddito imponibile sul cui differenziale (rispetto al massimale stabilito dalla non sono CP_1
stati versati i contributi. Tale non imputabilità sul piano soggettivo dell'inadempimento può, invece, rilevare, e si ritiene rilevi, nel caso di contribuzione non prescritta al fine di escludere la debenza di sanzioni aggiuntive. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “il fatto che la abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non CP_1
dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum”.
3.1 – La conseguenza dell'omessa contribuzione parziale, tuttavia, non può essere quella richiesta dalla in termini di inefficacia CP_1
totale ai fini pensionistici delle annualità in cui si sarebbe verificata,
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valorizzando – nelle domande riconvenzionali proposte, ad eccezione dell'ultima – le previsioni dell'art. 2 l. 576/80 e il Regolamento adottato nel dicembre 2005. Come già rilevato in precedenza, infatti, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, ma il calcolo della pensione si compie "prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo". La Suprema
Corte ha ribadito tale principio anche nella sentenza n. 23365/23, in cui la aveva espressamente fatto valere la previsione CP_1
regolamentare anche qui invocata, affermando che “la tesi propugnata dalla difesa di parte ricorrente è stata (da tempo) superata dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha stabilito, con orientamento ormai consolidato che "Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l'art. 1 della l. n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di
"effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini
IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale". (Così Cass. n. 30421 del
2019; Cass. n. 5672 del 2012)”. Tra la giurisprudenza di merito, sempre con riferimento all'invocata previsione regolamentare, si
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segnala nello stesso senso anche Corte App. Bari, sez. lav., 3.09.2025,
n. 851, che richiama Cass. n. 23365/23.
3.1.1 – Sotto altro profilo, la previsione regolamentare invocata (art. 1) fa riferimento ad un'accertata omissione e il successivo art. 4 stabilisce che la domanda di rendita vitalizia (funzionale a sopperire al vuoto contributivo) “deve essere inviata nel termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento della comunicazione con la quale la CP_1
dà notizia all'interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio”. La lettura coordinata delle due disposizioni fa emergere la necessità che la accerti e CP_1
comunichi l'omissione contributiva (offrendo il rimedio della costituzione di rendita vitalizia), mentre nel caso di specie la CP_1
nulla ha comunicato e, anzi, ha riconosciuto il diritto a pensione dei ricorrenti, liquidando il relativo trattamento pensionistico.
3.2 – Con riferimento agli appellanti per cui è prescritta la contribuzione omessa in relazione alla corretta rivalutazione del tetto massimale dei redditi imponibili, pertanto, la liquidazione originaria del trattamento pensionistico risulta corretta, in quanto basata sui redditi per cui è stata effettivamente versata la contribuzione.
4 – Con riferimento alla posizione dell'appellante per il quale Pt_2
parte dei contributi omessi non risultano prescritti, tenuto conto della domanda riconvenzionale della volta ad ottenere il pagamento CP_1
di tali contributi, si deve accogliere parzialmente l'appello principale condannando la alla riliquidazione della pensione nella misura CP_1
di Euro 4.793,54 mensili in luogo degli originari Euro 4.392,51. Il
Conteggio effettuato dalla non risulta specificamente contestato CP_1
nella sua correttezza matematica (le uniche contestazioni riguardano i presupposti di diritto che, però, sono conformi alla decisione di questa
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Corte e alla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità e, nel corso dell'udienza di discussione del 2.10.2025 la difesa degli appellanti ha dichiarato di non avere osservazioni rispetto a tali conteggi riferiti alla posizione dell'avv. . Pt_2
L'eccezione della – riproposta come motivo di appello CP_1
incidentale – secondo cui il diritto alla riliquidazione sarebbe prescritto non è stata svolta nei confronti dell'avv. Ad ogni Pt_2
buon conto, si rileva che il diritto a pensione è imprescrittibile e tutelato dall'art. 38 Cost. mentre ciò che si prescrive sono i ratei del trattamento pensionistico. Nel caso dell'appellante la Pt_2
liquidazione originaria della pensione risale al 2017 e, conseguentemente, non vi sono ratei attinti da prescrizione tenuto conto della diffida inviata nel 2022 e del ricorso giudiziale introdotto nel medesimo anno. Il motivo di appello incidentale, che è stato svolto solo in relazione alle posizioni degli avv.ti e Parte_1 Pt_3 Per_2
deve comunque ritenersi assorbito alla luce del rigetto nel merito – per le ragioni già sopra esposte – della domanda di riliquidazione della pensione di tali appellanti.
Spettano all'avv. inoltre, gli arretrati, quantificabili secondo il Pt_2
puntuale conteggio elaborato dalla (e non specificamente CP_1
contestato in punto correttezza matematica, essendo stato originariamente contestato sotto il diverso profilo dei presupposti normativi ad esso sottesi che, invece, sono coerenti con la decisione qui adottata) in Euro 46.541,93 sino alla mensilità di luglio 2025, da maggiorarsi degli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo.
Di contro, in accoglimento dell'ultima domanda riconvenzionale subordinata della nella parte riferibile all'avv. CP_1 Pt_2
ritualmente proposta in primo grado e in questa sede riproposta,
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l'appellante va condannato al pagamento della contribuzione Pt_2
omessa e non prescritta pari ad Euro 7.881,00, oltre i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Da escludersi la debenza di somme aggiuntive a titolo di sanzione atteso che il mancato versamento di tali contributi è essenzialmente dipeso dalle erronee indicazioni fornite dalla Forense e non tanto da una volontà dell'iscritto di non CP_1
pagare il dovuto. In relazione all'avv. anch'egli Pt_3
originariamente coinvolto dalla domanda riconvenzionale in parola, già si è affermata l'intervenuta prescrizione della contribuzione omessa in relazione alla corretta rivalutazione del tetto massimale dei redditi imponibili, con conseguente correttezza della liquidazione originaria del trattamento pensionistico, basata sui redditi per cui è stata effettivamente versata la contribuzione.
5 – La complessità delle questioni di diritto, la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e l'accoglimento in misura ridotta della domanda formulata dall'avv. giustificano la Pt_2
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna CP_1
alla riliquidazione della pensione dell'avv. nella misura Pt_2
di Euro 4.793,54 mensili in luogo degli originari Euro 4.392,51, al pagamento in suo favore degli arretrati maturati, da quantificarsi sino alla mensilità di luglio 2025 in Euro
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46.541,93 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo;
− Dichiara assorbito l'appello incidentale di CP_1
− In parziale accoglimento dell'ultima domanda riconvenzionale subordinata di condanna l'appellante avv. CP_1
al pagamento della contribuzione omessa non prescritta, Pt_2
pari ad Euro 7.881,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
− Rigetta per il resto;
− Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra le parti.
Venezia, 2.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP IO IA ES
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