Art. 48. (Operazioni in titoli di Stato sul mercato
secondario e gestione della liquidita).
1. All' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria.
(( 3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ))
secondario e gestione della liquidita).
1. All' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria.
(( 3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ))