CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25330 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito l'Avvocato Generale dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore Avv. MASSIMILIANO AURIEMMA, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25330 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, revocate le statuizioni civili, ha confermato agli effetti penali la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, il 26/10/2021, aveva dichiarato LI TE responsabile dei delitti di cui agli artt.81, comma 1, 589, comma 1, cod. pen. e 17, comma 1, legge 22 maggio 1978, n.194. 2. TE LI era imputato di aver causato per colpa, nell'esercizio della professione medica di ginecologo e di medico di pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, per imperizia, negligenza e imprudenza e inosservanza di linee guida e buone prassi nella gestione sanitaria della paziente, la morte di NA EL nonché l'interruzione della gravidanza con morte fetale endouterina di due feti gemellari in Roma il 28 agosto 2015. In particolare, EL NA, di anni 46, in gravidanza gemellare monocoriale ciamnotica da procreazione medica assistita, affetta da Lupus Eritematoso Sistemico Les, sindrome da anticorpi antifosfolipidi, sindrome nefrosica, ipoalbunninemia, proteinuria quindi in condizione di gravidanza ad elevato rischio, si era rivolta al medico specialista curante dott. LI il quale, durante l'accesso della paziente alla DEA dell'Ospedale Sant'Eugenio il 18 agosto 2015, aveva valutato quale medico di pronto soccorso di turno la paziente già a lui nota quale medico specialista ginecologo di fiducia;
a fronte di edemi agli arti inferiori (annotati in cartella clinica), di referti di analisi di laboratorio che evidenziavano marcata disprotidemia e marcata proteinuria, e a fronte di un considerevole aumento pressorio che, pur diminuito nei due controlli successivi, era rimasto ben oltre i valori di normalità, essendovi elementi per porre il sospetto diagnostico, oltre che di danno renale e quindi un segnale di un danno d'organo LES (nefrite lupica), anche di preeclampsia (patologia caratterizzata da un aumento dei valori pressori associati a perdita di proteine, con evoluzione ingravescente che complica il 5% delle gravidanze mettendo in pericolo la salute del feto e della madre, il legame tra le due condizioni tale che la proteinuria, nelle pazienti affette da nefrite lupica, tendendo ad aggravarsi durante la gravidanza in circa la metà dei casi e l'ipertensione sviluppandosi e peggiorando in circa un quarto delle donne affette da LES), non aveva prescritto il ricovero della paziente in ambito ospedaliero per proseguire una sorveglianza più intensiva e pervenire alla conferma della diagnosi di preeclannpsia, a seguito della quale si sarebbero potuti adottare i conseguenti opportuni provvedimenti terapeutici e in particolare valutare l'esigenza, stimato il rapporto rischio-beneficio sul versante neonatale, dell'anticipazione del parto eseguendo parto cesareo, dimettendo invece la 2 paziente alle ore 10:53 del 18 agosto 2015 con diagnosi di «gravidanza gemellare, proteinuria LES disprotidemia» e con prescrizione di effettuare infusioni di albumina, controlli pressori quotidiani, consulenza nefrologica e continuazione della terapia in corso. Rivalutando, quale medico specialista ginecologo di fiducia della paziente, durante la visita medica ginecologica eseguita privatamente il 27 agosto 2015, la condizione clinica della paziente, la quale si era presentata lamentando edemi agli arti inferiori, cefalea e dispnea, avendo preso visione del referto di analisi ematochimiche da cui emergeva un valore relativo alle proteine urinarie nelle ventiquattr'ore di 15.600 mg e dei rilievi pressori domiciliari che mostravano un progressivo incremento negli ultimi giorni soprattutto della pressione arteriosa sistolica, non aveva posto il sospetto diagnostico di preeclampsia severa e non aveva prescritto l'immediato accesso della paziente in pronto soccorso ospedaliero per valutare l'esigenza dell'anticipazione del parto mediante taglio cesareo. 3. TE LI propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul nesso di causalità anche in riferimento al comportamento omissivo tenuto dalla paziente di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. La difesa lamenta che la Corte non avrebbe analizzato il comportamento tenuto dalla signora NA in riferimento all'evento morte dal 18 agosto sino al 28 agosto 2015. Il vizio motivazionale si riscontrerebbe nella ricostruzione del nesso causale in base all'evidenza disponibile di altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, indicati nell'atto di appello;
- mancanza di motivazione sulla scelta della linea guida da seguire di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Con l'atto di appello la difesa aveva contestato il fatto che il giudice di primo grado non avesse indicato le motivazioni per cui avesse aderito alle linee guida AIPE 2013 pur in presenza di diverse linee guida non omogenee tra loro, ma la Corte ha omesso completamente di confrontarsi con tale motivo di censura;
- mancanza di motivazione sulla configurabilità di profili di negligenza, imprudenza o imperizia incidenti sul corso dell'evento e sul grado della colpa a lui eventualmente ascrivibile di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Avendo il giudice ritenuto applicabile la disciplina del c.d. decreto Balduzzi, avrebbe dovuto affrontare la tematica della colpa lieve o grave e avrebbe dovuto specificare chiaramente se si trattasse di colpa per negligenza, imprudenza o imperizia, laddove la Corte territoriale ha omesso di configurare tali profili indicati nell'atto di appello;
3 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla causa della morte in riferimento alla «morte improvvisa» di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha aderito alla tesi dei periti ricalcando le motivazioni espresse nella sentenza di primo grado senza confrontarsi con la tesi di «morte improvvisa» prospettata dai consulenti del pubblico ministero e dai consulenti della difesa sul presupposto che all'esame autoptico la paziente avrebbe dovuto, altrimenti, presentare emorragia cerebrale. Le motivazioni della sentenza sono contrarie a quello che è stato provato documentalmente, posto che la signora NA EL non si rivolse al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio il 27 agosto 2015 e non fu rimandata a casa, come asserito a pag. 16 della sentenza, ne ha mai lamentato ad alcun sanitario sintomi di «edemi diffusi, cefalea». Al contrario, dalle risultanze probatorie è emerso che la signora NA si fosse recata nel pomeriggio presso lo studio privato del dott. LI, il quale aveva prescritto un farmaco per la lieve infezione urinaria e aveva invitato la paziente a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio in tarda serata, quando sarebbe stato lui di guardia, cosa mai avvenuta per scelta della donna, recepita a pag. 22 della sentenza di primo grado. Anche l'assunto per cui la pressione arteriosa fosse costantemente superiore alla norma contrasta con lo schema dei valori pressori monitorati dalla paziente. Le risultanze probatorie confortavano la tesi dei consulenti del pubblico ministero e della difesa, avvalorata dalla documentazione sanitaria dell'ospedale e dalla testimonianza della madre della donna, secondo la quale la figlia non presentava sintomi che facessero presagire l'evento verificatosi;
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla causa della morte in riferimento all'esame autoptico di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l'anatomopatologo dott. Fratoni avrebbe attribuito la morte a ischemia nniocardica ascrivibile a eziopatogenesi aritmica, da considerare «morte improvvisa». La Corte territoriale ha, invece, indicato come causa della morte individuata dal dott. Fratoni l'«edema polmonare massivo», aderendo a quanto espresso dal giudice di primo grado. Nell'atto di appello si era segnalato come un'integrale lettura del verbale redatto dal dott. Fratoni avrebbe fatto rilevare come fosse indicato il meccanismo fisiopatogenico alla base delle morti improvvise aritmiche ossia il «meccanismo vasospastico protratto» per cui, essendo stato escluso che la causa della morte fosse un picco ipertensivo, non sarebbe stato coerente con tale esito ascrivere la morte alla preeclampsia severa. La motivazione è contraddittoria perché, da un lato, attribuisce rilievo all'edema polmonare e ai picchi ipertensivi ma, dall'altro, asserisce che tali picchi non vi siano stati;
è altresì contraddittoria quando assume che la forma di y preeclampsia severa sarebbe stata rilevata in sede di esame autoptico, in 4 contrasto con quanto riscontrato dal dott. Fratoni. La Corte ha asserito che il 18 agosto fosse doveroso formulare una diagnosi di preeclampsia e il 27 una diagnosi di preeclampsia severa, mentre in un altro punto della decisione aveva ritenuto corretta la conclusione del primo giudice, il quale in realtà aveva affermato che sin dal 18 agosto si fosse in presenza di preeclampsia severa. 4. All'odierna udienza, previa discussione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Occorre in via di principio ricordare che il ricorso deve contenere motivi che, a pena d'inammissibilità, indichino in maniera specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. A tal fine è fondamentale che il motivo di impugnazione si confronti con il contenuto motivazionale della sentenza impugnata. Tale confronto difetta nel caso in esame. 3. La Corte territoriale ha puntualmente replicato alle censure difensive con riguardo all'accertamento della causa della morte di NA EL e dei due feti gemellari. A pag.12 ha, infatti, spiegato, indicando quali fossero i sintomi che la donna presentava già tempo prima del momento dell'instaurarsi dei sintomi terminali, le ragioni per le quali non potesse configurarsi nel caso concreto una morte sopraggiunta inaspettatamente, ossia entro un'ora dall'inizio della sintomatologia acuta, quale si definisce tecnicamente la c.d. morte improvvisa, che colpisce soggetti in pieno benessere o soggetti il cui stato di malattia non faccia prevedere un esito così repentino. I giudici di appello hanno, quindi, esaminato il referto redatto dall'anatomopatologo dott. TE Fratoni il 29 agosto 2015 evidenziando che lo specialista aveva ritenuto improbabile la morte cardiaca improvvisa rilevando, per converso, la presenza di «edema e congestione polmonare massiva» la cui causa era da individuare in tutte le alterazioni ematochimiche accertate, in particolare l'albuminuria, la proteinuria, che aveva provocato edemi diffusi, l'ipertensione arteriosa e le difficoltà respiratorie riferite dalla NA al ginecologo di fiducia. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, i giudici di appello hanno chiaramente preso atto del fatto che la causa della morte non fosse stata un picco ipertensivo ma hanno spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, che la tesi difensiva, che 5 aveva attribuito efficacia decisiva all'elemento mancante dell'emorragia cerebrale, non fosse sufficiente a sconfessare l'esito della perizia, che aveva valorizzato l'edema e la congestione polmonare massivi, in relazione ai quali i consulenti di parte non avevano saputo offrire adeguata spiegazione. Alle pagg.14-15 sono state analiticamente esaminate le emergenze istruttorie, non specificamente contestate, costituenti plurimi indici certi e non sottovalutabili dell'insorgenza della malattia sin dal mese di maggio 2015; nonostante tali dati e sintomi (alterazione esami ematochinnici, edemi agli arti inferiori e prurito generalizzato, incremento dei valori pressori), in una paziente con gravidanza ad alto rischio, si legge a pag.16, il 27 agosto 2015 il dott. LI aveva tranquillizzato la NA anche con riferimento ai dati pressori prescrivendole un farmaco per una lieve infezione urinaria e rimandandola a casa;
a ciò si aggiunga che il giudice di primo grado, a pag.22 della sentenza, aveva stigmatizzato la condotta del sanitario che, limitandosi a suggerire alla paziente di recarsi in Pronto Soccorso, aveva di fatto delegato alla donna una scelta che sarebbe spettata al medico curante;
l'assunto secondo il quale si sarebbe affermato che la NA si fosse recata in pronto soccorso la sera precedente il decesso è frutto di una lettura del testo a pag.12 non coerente con il senso logico del testo, secondo il quale la sera precedente il decesso la donna lamentava i medesimi sintomi che l'avevano indotta, il 18 agosto 2015 come pacificamente emerge dalla narrazione dei fatti, a recarsi al pronto soccorso. La sentenza contiene anche l'indicazione dell'intervento salvifico (pag.16) concretato dal ricovero urgente della gestante al fine di monitorare i parametri gravemente alterati e di effettuare con urgenza il parto con taglio cesareo. L'omessa o errata diagnosi costituisce pacificamente un'ipotesi di colpa per imperizia e a pag. 17 della sentenza è espressamente spiegato per quale ragione il mancato apprezzamento dei plurimi e concomitanti segni-sintomi che evidenziavano in maniera eclatante e non sottovalutabile l'insorgere e il progredire della preeclampsia nella gestante non potesse valutarsi in termini di colpa lieve. 4. Tutto ciò premesso, passando ad esaminare i singoli motivi di ricorso, il primo motivo è inammissibile. In linea di principio occorre ricordare che è regola di diligenza professionale del medico fornire informazioni corrette e dettagliate, per prevenire il rischio che il paziente adotti scelte o ponga in essere condotte non congrue in relazione alle sue condizioni di salute (Sez. 4, n. 8464 del 17/02/2022, Masone, in motiv.); la difesa allega l'omessa analisi del comportamento omissivo della paziente, trascurando tuttavia di specificare per- quale ragione tale comportamento si sarebbe potuto inserire nel processo 6 causale come causa eccezionale idonea ad interrompere il nesso di derivazione dell'evento dalla condotta colposa del sanitario e, in particolare, a trasferire sulla paziente il rischio della scelta terapeutica. Il motivo difetta, per tale ragione, di specificità. 5. Il secondo motivo è del tutto aspecifico, in quanto trascura che le linee guida prese in esame sono state indicate dai consulenti di parte e non indica il percorso valutativo di tipo scientifico che linee guida non omogenee a quella presa come riferimento dagli esperti avrebbero portato a percorrere, nè spiega in base a quali linee guida la condotta del sanitario si sarebbe potuta ritenere appropriata. 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo ravvisabile a pag. 16 della sentenza specifica valutazione della gravità della colpa per imperizia ascrivibile al sanitario. 7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Non corrisponde al tenore del provvedimento impugnato quanto asserito dalla difesa a proposito del fatto che i giudici di merito non si sarebbero confrontati con la tesi della morte improvvisa formulata dai consulenti di parte. Nel motivo di ricorso si tendono a riportare nel giudizio di legittimità esiti istruttori asseritamente contrastanti con quanto ritenuto accertato nelle conformi sentenze di merito senza, tuttavia, allegare il travisamento della prova e senza, in ogni caso, evidenziare la decisività della prova contrastante con quanto ritenuto dimostrato dai giudici di merito. 8. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che ravvisa la contraddittorietà motivazionale sulla base di una non chiara valorizzazione del picco ipertensivo, laddove è evidente che i giudici di merito hanno sposato le conclusioni dei periti facendo riferimento anche all'esito dell'esame dell'anatomopatologo, che aveva escluso l'esistenza di picchi ipertensivi. Il riferimento alla diagnosi di preeclampsia severa «rilevata in sede di esame autoptico», non costituisce elemento di contraddizione nella motivazione, essendo la sintesi di quanto affermato dagli esperti periti anche sulla base degli esiti dell'esame autoptico. Giova ricordare che la contraddittorietà della motivazione è vizio interno al percorso giustificativo della decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate 7 dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto la sentenza e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea interpretazione. 9. Giova, infine, evidenziare la non decisività dell'argomento svolto nel ricorso a proposito della presenza di preeclannpsia severa sin dal 18 agosto 2015, affermata dal giudice di primo grado e corretta dal giudice di appello;
in alcun modo tale diversa valutazione sarebbe idonea a destrutturare il discorso giustificativo della decisione secondo il quale, in ogni caso, sin dal mese di maggio 2015, il sanitario avrebbe potuto e dovuto diagnosticare la patologia che ha, poi, condotto a morte la paziente. 10. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito l'Avvocato Generale dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore Avv. MASSIMILIANO AURIEMMA, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25330 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, revocate le statuizioni civili, ha confermato agli effetti penali la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, il 26/10/2021, aveva dichiarato LI TE responsabile dei delitti di cui agli artt.81, comma 1, 589, comma 1, cod. pen. e 17, comma 1, legge 22 maggio 1978, n.194. 2. TE LI era imputato di aver causato per colpa, nell'esercizio della professione medica di ginecologo e di medico di pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, per imperizia, negligenza e imprudenza e inosservanza di linee guida e buone prassi nella gestione sanitaria della paziente, la morte di NA EL nonché l'interruzione della gravidanza con morte fetale endouterina di due feti gemellari in Roma il 28 agosto 2015. In particolare, EL NA, di anni 46, in gravidanza gemellare monocoriale ciamnotica da procreazione medica assistita, affetta da Lupus Eritematoso Sistemico Les, sindrome da anticorpi antifosfolipidi, sindrome nefrosica, ipoalbunninemia, proteinuria quindi in condizione di gravidanza ad elevato rischio, si era rivolta al medico specialista curante dott. LI il quale, durante l'accesso della paziente alla DEA dell'Ospedale Sant'Eugenio il 18 agosto 2015, aveva valutato quale medico di pronto soccorso di turno la paziente già a lui nota quale medico specialista ginecologo di fiducia;
a fronte di edemi agli arti inferiori (annotati in cartella clinica), di referti di analisi di laboratorio che evidenziavano marcata disprotidemia e marcata proteinuria, e a fronte di un considerevole aumento pressorio che, pur diminuito nei due controlli successivi, era rimasto ben oltre i valori di normalità, essendovi elementi per porre il sospetto diagnostico, oltre che di danno renale e quindi un segnale di un danno d'organo LES (nefrite lupica), anche di preeclampsia (patologia caratterizzata da un aumento dei valori pressori associati a perdita di proteine, con evoluzione ingravescente che complica il 5% delle gravidanze mettendo in pericolo la salute del feto e della madre, il legame tra le due condizioni tale che la proteinuria, nelle pazienti affette da nefrite lupica, tendendo ad aggravarsi durante la gravidanza in circa la metà dei casi e l'ipertensione sviluppandosi e peggiorando in circa un quarto delle donne affette da LES), non aveva prescritto il ricovero della paziente in ambito ospedaliero per proseguire una sorveglianza più intensiva e pervenire alla conferma della diagnosi di preeclannpsia, a seguito della quale si sarebbero potuti adottare i conseguenti opportuni provvedimenti terapeutici e in particolare valutare l'esigenza, stimato il rapporto rischio-beneficio sul versante neonatale, dell'anticipazione del parto eseguendo parto cesareo, dimettendo invece la 2 paziente alle ore 10:53 del 18 agosto 2015 con diagnosi di «gravidanza gemellare, proteinuria LES disprotidemia» e con prescrizione di effettuare infusioni di albumina, controlli pressori quotidiani, consulenza nefrologica e continuazione della terapia in corso. Rivalutando, quale medico specialista ginecologo di fiducia della paziente, durante la visita medica ginecologica eseguita privatamente il 27 agosto 2015, la condizione clinica della paziente, la quale si era presentata lamentando edemi agli arti inferiori, cefalea e dispnea, avendo preso visione del referto di analisi ematochimiche da cui emergeva un valore relativo alle proteine urinarie nelle ventiquattr'ore di 15.600 mg e dei rilievi pressori domiciliari che mostravano un progressivo incremento negli ultimi giorni soprattutto della pressione arteriosa sistolica, non aveva posto il sospetto diagnostico di preeclampsia severa e non aveva prescritto l'immediato accesso della paziente in pronto soccorso ospedaliero per valutare l'esigenza dell'anticipazione del parto mediante taglio cesareo. 3. TE LI propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul nesso di causalità anche in riferimento al comportamento omissivo tenuto dalla paziente di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. La difesa lamenta che la Corte non avrebbe analizzato il comportamento tenuto dalla signora NA in riferimento all'evento morte dal 18 agosto sino al 28 agosto 2015. Il vizio motivazionale si riscontrerebbe nella ricostruzione del nesso causale in base all'evidenza disponibile di altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, indicati nell'atto di appello;
- mancanza di motivazione sulla scelta della linea guida da seguire di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Con l'atto di appello la difesa aveva contestato il fatto che il giudice di primo grado non avesse indicato le motivazioni per cui avesse aderito alle linee guida AIPE 2013 pur in presenza di diverse linee guida non omogenee tra loro, ma la Corte ha omesso completamente di confrontarsi con tale motivo di censura;
- mancanza di motivazione sulla configurabilità di profili di negligenza, imprudenza o imperizia incidenti sul corso dell'evento e sul grado della colpa a lui eventualmente ascrivibile di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Avendo il giudice ritenuto applicabile la disciplina del c.d. decreto Balduzzi, avrebbe dovuto affrontare la tematica della colpa lieve o grave e avrebbe dovuto specificare chiaramente se si trattasse di colpa per negligenza, imprudenza o imperizia, laddove la Corte territoriale ha omesso di configurare tali profili indicati nell'atto di appello;
3 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla causa della morte in riferimento alla «morte improvvisa» di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha aderito alla tesi dei periti ricalcando le motivazioni espresse nella sentenza di primo grado senza confrontarsi con la tesi di «morte improvvisa» prospettata dai consulenti del pubblico ministero e dai consulenti della difesa sul presupposto che all'esame autoptico la paziente avrebbe dovuto, altrimenti, presentare emorragia cerebrale. Le motivazioni della sentenza sono contrarie a quello che è stato provato documentalmente, posto che la signora NA EL non si rivolse al pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio il 27 agosto 2015 e non fu rimandata a casa, come asserito a pag. 16 della sentenza, ne ha mai lamentato ad alcun sanitario sintomi di «edemi diffusi, cefalea». Al contrario, dalle risultanze probatorie è emerso che la signora NA si fosse recata nel pomeriggio presso lo studio privato del dott. LI, il quale aveva prescritto un farmaco per la lieve infezione urinaria e aveva invitato la paziente a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio in tarda serata, quando sarebbe stato lui di guardia, cosa mai avvenuta per scelta della donna, recepita a pag. 22 della sentenza di primo grado. Anche l'assunto per cui la pressione arteriosa fosse costantemente superiore alla norma contrasta con lo schema dei valori pressori monitorati dalla paziente. Le risultanze probatorie confortavano la tesi dei consulenti del pubblico ministero e della difesa, avvalorata dalla documentazione sanitaria dell'ospedale e dalla testimonianza della madre della donna, secondo la quale la figlia non presentava sintomi che facessero presagire l'evento verificatosi;
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla causa della morte in riferimento all'esame autoptico di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l'anatomopatologo dott. Fratoni avrebbe attribuito la morte a ischemia nniocardica ascrivibile a eziopatogenesi aritmica, da considerare «morte improvvisa». La Corte territoriale ha, invece, indicato come causa della morte individuata dal dott. Fratoni l'«edema polmonare massivo», aderendo a quanto espresso dal giudice di primo grado. Nell'atto di appello si era segnalato come un'integrale lettura del verbale redatto dal dott. Fratoni avrebbe fatto rilevare come fosse indicato il meccanismo fisiopatogenico alla base delle morti improvvise aritmiche ossia il «meccanismo vasospastico protratto» per cui, essendo stato escluso che la causa della morte fosse un picco ipertensivo, non sarebbe stato coerente con tale esito ascrivere la morte alla preeclampsia severa. La motivazione è contraddittoria perché, da un lato, attribuisce rilievo all'edema polmonare e ai picchi ipertensivi ma, dall'altro, asserisce che tali picchi non vi siano stati;
è altresì contraddittoria quando assume che la forma di y preeclampsia severa sarebbe stata rilevata in sede di esame autoptico, in 4 contrasto con quanto riscontrato dal dott. Fratoni. La Corte ha asserito che il 18 agosto fosse doveroso formulare una diagnosi di preeclampsia e il 27 una diagnosi di preeclampsia severa, mentre in un altro punto della decisione aveva ritenuto corretta la conclusione del primo giudice, il quale in realtà aveva affermato che sin dal 18 agosto si fosse in presenza di preeclampsia severa. 4. All'odierna udienza, previa discussione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Occorre in via di principio ricordare che il ricorso deve contenere motivi che, a pena d'inammissibilità, indichino in maniera specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. A tal fine è fondamentale che il motivo di impugnazione si confronti con il contenuto motivazionale della sentenza impugnata. Tale confronto difetta nel caso in esame. 3. La Corte territoriale ha puntualmente replicato alle censure difensive con riguardo all'accertamento della causa della morte di NA EL e dei due feti gemellari. A pag.12 ha, infatti, spiegato, indicando quali fossero i sintomi che la donna presentava già tempo prima del momento dell'instaurarsi dei sintomi terminali, le ragioni per le quali non potesse configurarsi nel caso concreto una morte sopraggiunta inaspettatamente, ossia entro un'ora dall'inizio della sintomatologia acuta, quale si definisce tecnicamente la c.d. morte improvvisa, che colpisce soggetti in pieno benessere o soggetti il cui stato di malattia non faccia prevedere un esito così repentino. I giudici di appello hanno, quindi, esaminato il referto redatto dall'anatomopatologo dott. TE Fratoni il 29 agosto 2015 evidenziando che lo specialista aveva ritenuto improbabile la morte cardiaca improvvisa rilevando, per converso, la presenza di «edema e congestione polmonare massiva» la cui causa era da individuare in tutte le alterazioni ematochimiche accertate, in particolare l'albuminuria, la proteinuria, che aveva provocato edemi diffusi, l'ipertensione arteriosa e le difficoltà respiratorie riferite dalla NA al ginecologo di fiducia. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, i giudici di appello hanno chiaramente preso atto del fatto che la causa della morte non fosse stata un picco ipertensivo ma hanno spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, che la tesi difensiva, che 5 aveva attribuito efficacia decisiva all'elemento mancante dell'emorragia cerebrale, non fosse sufficiente a sconfessare l'esito della perizia, che aveva valorizzato l'edema e la congestione polmonare massivi, in relazione ai quali i consulenti di parte non avevano saputo offrire adeguata spiegazione. Alle pagg.14-15 sono state analiticamente esaminate le emergenze istruttorie, non specificamente contestate, costituenti plurimi indici certi e non sottovalutabili dell'insorgenza della malattia sin dal mese di maggio 2015; nonostante tali dati e sintomi (alterazione esami ematochinnici, edemi agli arti inferiori e prurito generalizzato, incremento dei valori pressori), in una paziente con gravidanza ad alto rischio, si legge a pag.16, il 27 agosto 2015 il dott. LI aveva tranquillizzato la NA anche con riferimento ai dati pressori prescrivendole un farmaco per una lieve infezione urinaria e rimandandola a casa;
a ciò si aggiunga che il giudice di primo grado, a pag.22 della sentenza, aveva stigmatizzato la condotta del sanitario che, limitandosi a suggerire alla paziente di recarsi in Pronto Soccorso, aveva di fatto delegato alla donna una scelta che sarebbe spettata al medico curante;
l'assunto secondo il quale si sarebbe affermato che la NA si fosse recata in pronto soccorso la sera precedente il decesso è frutto di una lettura del testo a pag.12 non coerente con il senso logico del testo, secondo il quale la sera precedente il decesso la donna lamentava i medesimi sintomi che l'avevano indotta, il 18 agosto 2015 come pacificamente emerge dalla narrazione dei fatti, a recarsi al pronto soccorso. La sentenza contiene anche l'indicazione dell'intervento salvifico (pag.16) concretato dal ricovero urgente della gestante al fine di monitorare i parametri gravemente alterati e di effettuare con urgenza il parto con taglio cesareo. L'omessa o errata diagnosi costituisce pacificamente un'ipotesi di colpa per imperizia e a pag. 17 della sentenza è espressamente spiegato per quale ragione il mancato apprezzamento dei plurimi e concomitanti segni-sintomi che evidenziavano in maniera eclatante e non sottovalutabile l'insorgere e il progredire della preeclampsia nella gestante non potesse valutarsi in termini di colpa lieve. 4. Tutto ciò premesso, passando ad esaminare i singoli motivi di ricorso, il primo motivo è inammissibile. In linea di principio occorre ricordare che è regola di diligenza professionale del medico fornire informazioni corrette e dettagliate, per prevenire il rischio che il paziente adotti scelte o ponga in essere condotte non congrue in relazione alle sue condizioni di salute (Sez. 4, n. 8464 del 17/02/2022, Masone, in motiv.); la difesa allega l'omessa analisi del comportamento omissivo della paziente, trascurando tuttavia di specificare per- quale ragione tale comportamento si sarebbe potuto inserire nel processo 6 causale come causa eccezionale idonea ad interrompere il nesso di derivazione dell'evento dalla condotta colposa del sanitario e, in particolare, a trasferire sulla paziente il rischio della scelta terapeutica. Il motivo difetta, per tale ragione, di specificità. 5. Il secondo motivo è del tutto aspecifico, in quanto trascura che le linee guida prese in esame sono state indicate dai consulenti di parte e non indica il percorso valutativo di tipo scientifico che linee guida non omogenee a quella presa come riferimento dagli esperti avrebbero portato a percorrere, nè spiega in base a quali linee guida la condotta del sanitario si sarebbe potuta ritenere appropriata. 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo ravvisabile a pag. 16 della sentenza specifica valutazione della gravità della colpa per imperizia ascrivibile al sanitario. 7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Non corrisponde al tenore del provvedimento impugnato quanto asserito dalla difesa a proposito del fatto che i giudici di merito non si sarebbero confrontati con la tesi della morte improvvisa formulata dai consulenti di parte. Nel motivo di ricorso si tendono a riportare nel giudizio di legittimità esiti istruttori asseritamente contrastanti con quanto ritenuto accertato nelle conformi sentenze di merito senza, tuttavia, allegare il travisamento della prova e senza, in ogni caso, evidenziare la decisività della prova contrastante con quanto ritenuto dimostrato dai giudici di merito. 8. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che ravvisa la contraddittorietà motivazionale sulla base di una non chiara valorizzazione del picco ipertensivo, laddove è evidente che i giudici di merito hanno sposato le conclusioni dei periti facendo riferimento anche all'esito dell'esame dell'anatomopatologo, che aveva escluso l'esistenza di picchi ipertensivi. Il riferimento alla diagnosi di preeclampsia severa «rilevata in sede di esame autoptico», non costituisce elemento di contraddizione nella motivazione, essendo la sintesi di quanto affermato dagli esperti periti anche sulla base degli esiti dell'esame autoptico. Giova ricordare che la contraddittorietà della motivazione è vizio interno al percorso giustificativo della decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate 7 dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto la sentenza e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea interpretazione. 9. Giova, infine, evidenziare la non decisività dell'argomento svolto nel ricorso a proposito della presenza di preeclannpsia severa sin dal 18 agosto 2015, affermata dal giudice di primo grado e corretta dal giudice di appello;
in alcun modo tale diversa valutazione sarebbe idonea a destrutturare il discorso giustificativo della decisione secondo il quale, in ogni caso, sin dal mese di maggio 2015, il sanitario avrebbe potuto e dovuto diagnosticare la patologia che ha, poi, condotto a morte la paziente. 10. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente