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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. TC3CRT100003 2025 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 618/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 30.6.2025(rgr n.380/2025), la Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,impugnava l'atto di recupero n.TC3CRT100003 2025, dell'Agenzia delle Entrate di Potenza,per i seguenti motivi: illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e perché basato soltanto sulla ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che non permetterebbe la riferibilità dei fatti ivi riportati alla società ricorrente nonché la mancata allegazione del nulla-osta all'utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni contenute nell'ordinanza; nel merito l'effettivo svolgimento dei corsi e l'operatività della società Società_1 e Società_1; la conformità delle materie dei corsi rispetto al dettato normativo e l'idoneità della documentazione rilasciata dal Dott. Nominativo_1 al fine della certificazione dei costi,in quanto non assume rilevanza ai fini del beneficio fiscale, l'anteriorità rispetto alla data di emissione delle fatture. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti, rigetta il ricorso.
Infatti,come correttamente afferma parte resistente,l 'atto di recupero in questione non si basa soltanto sulle sole risultanze dell'ordinanza cautelare penale ma risulta fondato su due circostanze,l'una indipendente dall'altra e ,comunque, capaci, ognuna, di sorreggere autonomamente la pretesa tributaria. La prima è la presenza di gravi elementi penali ,convergenti, in ordine alla non operatività della Società_1 e Società_1 ed alla fittizietà dell'attività formativa dichiarata, con la conseguenza che la motivazione dell'atto impugnato p comunque la Procura della Repubblica ha rilasciato il nulla osta alla parte resistente ai fini del loro utilizzo fiscale. L'altra sono le ulteriori anomalie fiscali e contabili desunti dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Potenza, quali l'antieconomicità dell'incidenza del costo del lavoro sui maggiori ricavi,l'assenza di prove circa l'effettiva partecipazione ai corsi dichiarati,secondo le modalità richieste dalla circolare del MISE del 3.12.2018
n.412088,l'inidoneità dell'attività formativa dichiarata rispetto alle materie previste dalla normativa agevolativa ,la non veridicità dell'attestato del professionista incaricato della revisione legale ,stante l'anteriorità del relativo rilascio rispetto alla data di emissione delle fatture da parte della Società_1 and Società_1. Per quanto riguarda, poi, la motivazione, come si evince dalla stessa copia dell'atto impugnato e notificato alla società,allegato allo stesso vi è un ampio estratto dell'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania dal quale poter desumere, con chiarezza ed immediatezza, le ragioni fondanti la fittizietà dei corsi di formazione asseritamente erogati dalla Società_1 and Società_1 e gli elementi istruttori di supporto(intercettazioni,messaggi whatsapp rinvenuti nella memoria del telefono del legale rappresentante) con la conseguenza che la motivazione dell'atto impugnato può ritenersi pienamente legittima e corrispondente all'obbligo di motivazione degli atti di accertamento amministrativo-tributari. Per quanto riguarda ,poi, l'autorizzazione, a pag. 4 dell'atto impugnato risulta specificato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha rilasciato il “nulla osta” in data 15.6.2023,ai fini dell'utilizzabilità, in ambito tributario, delle informazioni acquisite in sede penale essendo emerso che la Società_1,in relazione alla attività di formazione, predisponeva documentazione artefatta”venduta” alla propria clientela,al solo fine di consentire alla stessa di beneficiare di crediti”formazione 4.0” per una attività mai effettivamente svolta. Sicuramente parte resistente ha rispettato l'obbligo di motivazione ed allegazione anche perché, come ancora correttamente sostiene , nel regime introdotto dall'art. 7 L. n. 212/2000 e come ritenuto in giurisprudenza:” l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche”per relationem” cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti ,a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificatorio, ovvero, che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale per tale dovendosi ritenere l'insieme i quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consenta al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale,di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”(cfr. ex multis Cass. n.24417 del 2018).Il principio è stato richiamato anche dalla
Cassazione nell'ordinanza n.3183 del 9 febbraio 2021. Con riferimento, poi, alla effettiva tenuta dei corsi, da parte dell Società_1 and Associazione_1, si osserva:dalle indagini della Guardia di Finanza e della polizia giudiziaria è emerso come anche la società ricorrente ha beneficiato dei crediti di imposta in argomento, affidando l'organizzazione della formazione ad una società esterna,appunto la Società_1 and Società_1,società coinvolta in un sodalizio inteso a rappresentare lo svolgimento di una attività formativa in realtà mai posta in essere.
Dalle indagini di polizia è emersa l'esistenza di una organizzazione criminale di soggetti che,in concorso tra loro, avevano posto in essere un meccanismo fraudolento inteso,tra gli altri fini truffaldini,a consentire ad impresa clienti di beneficiare del credito di imposta previsto per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (art. 1 commi da 46 a 56 della legge n.205/2017 e art. 1 commi da 78 a 81 della legge n. 145/2018).Tanto nonostante le attività formative ivi previste non fossero mai state poste in essere: l'organizzazione si occupava di costruire a tavolino tutta la documentazione necessaria a rappresentare una realtà cartolare assolutamente diversa da quella effettiva,non mancando di procurarsi anche le(false) asseverazioni dei revisori dei conti,i quali, dietro lauto compenso,provvedevano alle certificazioni necessarie. Alla luce di quanto detto generiche e prive di concreto peso probatorio appaiono le perizie del consulente del lavoro Nominativo_2,del perito industriale Nominativo_3 e la relazione del sign. Nominativo_4 in quanto in nessuna maniera possono modificare il vasto, completo e particolareggiato quadro indiziario-probatorio costruito dalla procura di Vallo della
Lucania.Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2500,00. Così deciso in Potenza, il
12.12.2025 Il Relatore: Dott. Gaetano Savino Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO n. TC3CRT100003 2025 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 618/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 30.6.2025(rgr n.380/2025), la Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,impugnava l'atto di recupero n.TC3CRT100003 2025, dell'Agenzia delle Entrate di Potenza,per i seguenti motivi: illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e perché basato soltanto sulla ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che non permetterebbe la riferibilità dei fatti ivi riportati alla società ricorrente nonché la mancata allegazione del nulla-osta all'utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni contenute nell'ordinanza; nel merito l'effettivo svolgimento dei corsi e l'operatività della società Società_1 e Società_1; la conformità delle materie dei corsi rispetto al dettato normativo e l'idoneità della documentazione rilasciata dal Dott. Nominativo_1 al fine della certificazione dei costi,in quanto non assume rilevanza ai fini del beneficio fiscale, l'anteriorità rispetto alla data di emissione delle fatture. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti, rigetta il ricorso.
Infatti,come correttamente afferma parte resistente,l 'atto di recupero in questione non si basa soltanto sulle sole risultanze dell'ordinanza cautelare penale ma risulta fondato su due circostanze,l'una indipendente dall'altra e ,comunque, capaci, ognuna, di sorreggere autonomamente la pretesa tributaria. La prima è la presenza di gravi elementi penali ,convergenti, in ordine alla non operatività della Società_1 e Società_1 ed alla fittizietà dell'attività formativa dichiarata, con la conseguenza che la motivazione dell'atto impugnato p comunque la Procura della Repubblica ha rilasciato il nulla osta alla parte resistente ai fini del loro utilizzo fiscale. L'altra sono le ulteriori anomalie fiscali e contabili desunti dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Potenza, quali l'antieconomicità dell'incidenza del costo del lavoro sui maggiori ricavi,l'assenza di prove circa l'effettiva partecipazione ai corsi dichiarati,secondo le modalità richieste dalla circolare del MISE del 3.12.2018
n.412088,l'inidoneità dell'attività formativa dichiarata rispetto alle materie previste dalla normativa agevolativa ,la non veridicità dell'attestato del professionista incaricato della revisione legale ,stante l'anteriorità del relativo rilascio rispetto alla data di emissione delle fatture da parte della Società_1 and Società_1. Per quanto riguarda, poi, la motivazione, come si evince dalla stessa copia dell'atto impugnato e notificato alla società,allegato allo stesso vi è un ampio estratto dell'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania dal quale poter desumere, con chiarezza ed immediatezza, le ragioni fondanti la fittizietà dei corsi di formazione asseritamente erogati dalla Società_1 and Società_1 e gli elementi istruttori di supporto(intercettazioni,messaggi whatsapp rinvenuti nella memoria del telefono del legale rappresentante) con la conseguenza che la motivazione dell'atto impugnato può ritenersi pienamente legittima e corrispondente all'obbligo di motivazione degli atti di accertamento amministrativo-tributari. Per quanto riguarda ,poi, l'autorizzazione, a pag. 4 dell'atto impugnato risulta specificato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha rilasciato il “nulla osta” in data 15.6.2023,ai fini dell'utilizzabilità, in ambito tributario, delle informazioni acquisite in sede penale essendo emerso che la Società_1,in relazione alla attività di formazione, predisponeva documentazione artefatta”venduta” alla propria clientela,al solo fine di consentire alla stessa di beneficiare di crediti”formazione 4.0” per una attività mai effettivamente svolta. Sicuramente parte resistente ha rispettato l'obbligo di motivazione ed allegazione anche perché, come ancora correttamente sostiene , nel regime introdotto dall'art. 7 L. n. 212/2000 e come ritenuto in giurisprudenza:” l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche”per relationem” cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti ,a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificatorio, ovvero, che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale per tale dovendosi ritenere l'insieme i quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consenta al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale,di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”(cfr. ex multis Cass. n.24417 del 2018).Il principio è stato richiamato anche dalla
Cassazione nell'ordinanza n.3183 del 9 febbraio 2021. Con riferimento, poi, alla effettiva tenuta dei corsi, da parte dell Società_1 and Associazione_1, si osserva:dalle indagini della Guardia di Finanza e della polizia giudiziaria è emerso come anche la società ricorrente ha beneficiato dei crediti di imposta in argomento, affidando l'organizzazione della formazione ad una società esterna,appunto la Società_1 and Società_1,società coinvolta in un sodalizio inteso a rappresentare lo svolgimento di una attività formativa in realtà mai posta in essere.
Dalle indagini di polizia è emersa l'esistenza di una organizzazione criminale di soggetti che,in concorso tra loro, avevano posto in essere un meccanismo fraudolento inteso,tra gli altri fini truffaldini,a consentire ad impresa clienti di beneficiare del credito di imposta previsto per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (art. 1 commi da 46 a 56 della legge n.205/2017 e art. 1 commi da 78 a 81 della legge n. 145/2018).Tanto nonostante le attività formative ivi previste non fossero mai state poste in essere: l'organizzazione si occupava di costruire a tavolino tutta la documentazione necessaria a rappresentare una realtà cartolare assolutamente diversa da quella effettiva,non mancando di procurarsi anche le(false) asseverazioni dei revisori dei conti,i quali, dietro lauto compenso,provvedevano alle certificazioni necessarie. Alla luce di quanto detto generiche e prive di concreto peso probatorio appaiono le perizie del consulente del lavoro Nominativo_2,del perito industriale Nominativo_3 e la relazione del sign. Nominativo_4 in quanto in nessuna maniera possono modificare il vasto, completo e particolareggiato quadro indiziario-probatorio costruito dalla procura di Vallo della
Lucania.Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2500,00. Così deciso in Potenza, il
12.12.2025 Il Relatore: Dott. Gaetano Savino Il Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino